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Document 31976H0493

76/493/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'utilizzazione razionale dell'energia negli impianti di riscaldamento degli edifici esistenti

GU L 140 del 28.5.1976, p. 12–13 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/03/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1976/493/oj

31976H0493

76/493/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'utilizzazione razionale dell'energia negli impianti di riscaldamento degli edifici esistenti

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 28/05/1976 pag. 0012 - 0013
edizione speciale greca: capitolo 12 tomo 1 pag. 0130
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 2 pag. 0115
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 2 pag. 0115


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RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 4 maggio 1976

concernente l ' utilizzazione razionale dell ' energia negli impianti di riscaldamento degli edifici esistenti

( 76/493/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il progetto della Commissione ,

considerando che nella risoluzione , del 17 settembre 1974 , concernente uno nuova strategia per la politica energetica della Comunità ( 1 ) , il Consiglio ha approvato l ' obiettivo della « diminuzione del tasso di incremento del consumo interno attraverso razionali misure di utilizzazione e di economia dell ' energia , senza che ciò comprometta gli obiettivi di sviluppo economico e sociale » ;

considerando che nella risoluzione , del 17 dicembre 1974 , concernente un programma d ' azione comunitario per l ' utilizzazione razionale dell ' energia ( 2 ) , il Consiglio ha preso atto del fatto che nella comunicazione al Consiglio intitolata « Utilizzazione razionale dell ' energia » , la Commissione ha elaborato un programma d ' azione comunitario in materia ;

considerando che è opportuno ottenere quanto prima risultati tangibili nel settore dell ' utilizzazione razionale dell ' energia e che gli impianti di riscaldamento degli edifici esistenti consentono notevoli risparmi a breve termine ;

considerando che tale obiettivo può essere conseguito negli edifici con riscaldamento centrale collettivo soltanto se gli inquilini hanno la possibilità di regolare il loro consumo e di beneficiare dei risparmi realizzati ;

considerando che le azioni raccomandate sono atte ad assicurare risparmi d ' energia sufficienti a garantire la redditività degli investimenti necessari ,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI :

di adottare tutti i necessari provvedimenti legislativi , regolamentari e amministrativi affinchù :

1 . negli edifici esistenti occupati a tempo parziale quali gli uffici e taluni locali pubblici

1.1 . gli impianti di produzione di calore vengono dotati , quando sia economicamente giustificabile , di un sistema automatico di programmazione e di regolazione in grado di realizzare il diagramma di temperatura previsto .

Si raccomanda che durante l ' occupazione dei locali la temperatura non sia superiore a 20° C e che , durante il periodo di non occupazione , l ' erogazione termica sia ridotta al minimo , pur mantenendo una temperatura sufficientemente elevata per non danneggiare le strutture e gli impianti interni e per consentire di ristabilire , al momento dell ' occupazione dei locali , la temperatura raccomandata ;

1.2 . quando sia economicamente giustificabile , in ogni locale venga installato un dispositivo indipendente ed automatico che agisca sul sistema di riscaldamento . Per esempio , nel caso di riscaldamento a radiatori , almeno un radiatore di ogni stanza dovrebbe essere munito di un rubinetto termostatico che permetta di ridurre automaticamente l ' erogazione di acqua allo scopo di evitare che la temperatura massima raccomandata venga superata ;

2 . negli immobili esistenti adibiti ad abitazione

2.1 . quando sia economicamente giustificabile , gli impianti individuali di produzione di calore vengano azionati con uno o più dispositivi , che consentano di regolare l ' erogazione di calore nelle abitazioni in funzione della temperatura esterna e interna oppure di una di tali temperature ;

2.2 . quando sia economicamente giustificabile , l ' erogazione di calore degli impianti di riscaldamento centrale collettivi sia fatta dipendere dalla temperatura esterna e in ogni singolo alloggio venga installato , se tecnicamente possibile , in sistema di contatore o di distributore del calore che consenta di determinate la quantità consumata da ogni utilizzatore in modo da poter calcolare le spese di riscaldamento sulla base del consumo individuale ;

3 . per la manutenzione e il controllo dei generatori di calore , esclusi gli impianti elettrici

3.1 . l ' ispezione e la messa a punto degli impianti esistenti di produzione di calore della potenza ( 3 ) * 35 kW ( circa 30 000 Kcal/h ) , venga effettuata periodicamente , per esempio può , eventualmente stabilire un limite di potenza inferiore . A tal fine gli Stati membri dovrebbero promuovere senza indugio un ' azione intesa alla realizzazione del programma ;

3.2 . il programma di ispezione e di messa a punto degli impianti generatori di calore si svolgano in modo equilibrato in funzione dei mezzi di intervento progressivamente disponibili e siano inoltre regolamentate le tariffe massime dei servizi di ispezione e di intervento ;

4 . per il miglioramento della resa dei sistemi di produzione di acqua calda degli edifici

4.1 . in ogni abitazione collettiva venga installato , se tecnicamente possibile ed economicamente giustificabile , un sistema di contatore dell ' acqua calda consumata da ogni utilizzatore in modo da poter calcolare le spese di riscaldamento sulla base del consumo individuale ;

4.2 . la temperatura dell ' acqua calda erogata venga mantenuta al livello più basso possibile conformemente alle condizioni particolari dell ' impianto e delle esigenze di utilizzazione ;

di organizzare una campagna informativa per richiamare l ' attenzione degli utilizzatori sull ' interesse di mantenere quanto più bassa possibile la temperatura dell ' acqua all ' uscita della caldaia e di procedere ad una manutenzione periodica dell ' impianto per migliorare la resa dei sistemi di produzione istantanea d ' acqua calda delle abitazioni unifamiliari .

Fatto a Bruxelles , addì 4 maggio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . THORN

( 1 ) GU n . C 153 del 9 . 7 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . C 153 del 9 . 7 . 1975 , pag . 5 .

( 3 ) Ai fini della presente raccomandazione per potenza di un impianto di riscaldamento si intende il prodotto della quantità di combustibile consumato in un ' ora , in funzionamento continuo massimo , per il potere calorifico inferiore convenzionale di detto combustibile .

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