Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976D0375

    76/375/CEE: Decisione della Commissione, del 3 marzo 1976, per l'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Francia in conformità del titolo II della direttiva 72/161/CEE del 17 aprile 1972 (I testo in lingua francese è i solo facente fede)

    GU L 102 del 15.4.1976, p. 23–24 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/375/oj

    31976D0375

    76/375/CEE: Decisione della Commissione, del 3 marzo 1976, per l'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Francia in conformità del titolo II della direttiva 72/161/CEE del 17 aprile 1972 (I testo in lingua francese è i solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 102 del 15/04/1976 pag. 0023 - 0024


    ++++

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 3 marzo 1976

    per l ' attuazione della riforma delle strutture agrarie in Francia in conformità del titolo II della direttiva 72/161/CEE del 17 aprile 1972

    ( Il testo in lingua francese è il solo facente fede )

    ( 76/375/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto la direttiva 72/161/CEE del Consiglio , del 17 aprile 1972 , concernente l ' informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell ' agricoltura ( 1 ) , in particolare l ' articolo 11 , paragrafo 3 ,

    considerando che il 14 novembre 1975 il governo francese , in conformità dell ' articolo 10 , paragrafo 3 , della direttiva 72/161/CEE , ha comunicato il seguente elenco dei corsi istituiti in Francia per la formazione e il perfezionamento delle persone che lavorano nell ' agricoltura :

    a ) corsi della durata compresa fra 120 ore e 4-5 mesi , destinati al perfezionamento di persone che hanno già partecipato a un corso più lungo o che posseggono una formazione impartita in una scuola agraria e comprovata da un titolo di studio ;

    b ) tirocini della durata di almeno 200 ore per le persone che , al fine di poter fruire di determinate misure di promozione , debbono comprovare una specifica qualificazione professionale ;

    c ) tirocini della durata di 800-1 200 ore che si concludono con il rilascio di un titolo professionale e forniscono una formazione agricola di base alle persone che esercitano la professione agricola senza avere una formazione di base sufficiente ;

    d ) brevi tirocini della durata di 20-120 ore , le cui spese sono sostenute dal « Fonds d ' assurance formation » ;

    considerando che il governo francese ha inoltre comunicato le seguenti disposizioni giuridiche e amministrative sulla cui base sono stati istituiti i tirocini sopra menzionati ;

    - legge n . 71/575 del 16 luglio 1971 , concernente l ' organizzazione della formazione professionale continua nel quadro dell ' istruzione permanente ,

    - decreto n . 71/978 del 10 dicembre 1971 , concernente il « Fonds d ' assurance formation » ,

    - decreto n . 71/980 e decreto n . 71/981 del 10 dicembre 1971 , relativo alle sovvenzioni finanziarie concesse alle persone che seguono corsi di formazione professionale ,

    - decreto n . 67/996 del 15 novembre 1967 , concernente i tipi di accordi sulla formazione professionale ,

    - decreto del 27 aprile 1973 , relativo alla concessione di un premio di insediamento a favore di giovani lavoratori in zone determinate , nonchù circolare del 22 maggio e del 30 agosto 1973 ;

    considerando che in conformità dell ' articolo 11 , paragrafo 3 , della direttiva 72/161/CEE la Commissione deve esaminare , in funzione della conformità delle disposizioni giuridiche ed amministrative comunicate con la direttiva succitata e tenendo conto degli obiettivi della stessa , nonchù del nesso necessario tra le varie misure , se ricorrano i presupposti per l ' intervento finanziario della Comunità ;

    considerando che il titolo II della direttiva 72/161/CEE è diretto principalmente allo scopo di consentire alle persone che lavorano nell ' agricoltura e che hanno superato l ' età di 18 anni di acquisire una nuova qualificazione nell ' ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono , affinchù possano integrarsi in un ' agricoltura moderna ;

    considerando che per raggiungere tale obiettivo gli Stati membri , in conformità dell ' articolo 5 , paragrafo 1 , dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , della direttiva 72/161/CEE , debbono perciò attuare , in aggiunta al sistema di informazione agricola normale esistente in ciascun paese , misure intese a fornire agli imprenditori , ai salariati agricoli e ai coadiuvanti familiari una formazione complementare , sia generale , che tecnica ed economica ;

    considerando che in conformità dell ' articolo 12 , paragrafo 2 , terzo trattino , della direttiva 72/161/CEE , il FEAOG , sezione orientamento , rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese effettuate nel quadro delle suddette misure fino ad un importo massimo di 1 500 unità di conto per ogni persona che lavori nell ' agricoltura e che abbia frequentato un ciclo completo di formazione o perfezionamento professionale ;

    considerando che i tirocini di cui ai punti da a ) a c ) sopra citati sono conformi all ' obiettivo di cui al titolo II della direttiva in questione e soddisfano i requisiti per i tirocini completi diretti a perfezionare sotto un profilo generale le conoscenze professionali o a fornire nuove cognizioni alle persone che lavorano nell ' agricoltura ;

    considerando che i corsi accelerati di 20-120 ore di cui al precedente punto d ) possono essere considerati sostanzialmente come corsi di perfezionamento in conformità dell ' articolo 5 , paragrafo 1 , e dell ' articolo 12 , paragrafo 2 , terzo trattino ; che la sola frequenza di uno di questi corsi accelerati non può tuttavia , data la breve durata del corso , essere considerata come frequenza di un corso completo di formazione professionale a norma dell ' articolo 12 , paragrafo 2 , terzo trattino della direttiva ;

    considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

    Articolo 1

    1 . I corsi di formazione e di perfezionamento istituiti sulla base delle disposizioni giuridiche ed amministrative comunicate in data 14 novembre 1975 dal governo francese ed indicate specificamente nei considerando , destinati alle persone che lavorano nell ' agricoltura , soddisfano alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all ' azione di cui all ' articolo 8 della direttiva 72/161/CEE .

    2 . Tuttavia il FEAOG , sezione orientamento , in conformità dell ' articolo 12 , paragrafo 2 , terzo trattino , rimborsa le spese sostenute per i corsi accelerati citati nella comunicazione del governo francese del 14 novembre 1975 soltanto per quegli agricoltori che hanno frequentato più di uno di detti corsi accelerati .

    Articolo 2

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione .

    Fatto a Bruxelles , il 3 marzo 1976 .

    Per la Commissione

    P . J . LARDINOIS

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 96 del 23 . 4 . 1972 , pag . 15 .

    Top