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Document 31975Y0709(04)

    Risoluzione del Consiglio, del 13 febbraio 1975, concernente i mezzi da porre in opera per raggiungere gli obiettivi della politica energetica comunitaria adottati dal Consiglio il 17 dicembre 1974

    GU C 153 del 9.7.1975, p. 6–8 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document In force

    31975Y0709(04)

    Risoluzione del Consiglio, del 13 febbraio 1975, concernente i mezzi da porre in opera per raggiungere gli obiettivi della politica energetica comunitaria adottati dal Consiglio il 17 dicembre 1974

    Gazzetta ufficiale n. C 153 del 09/07/1975 pag. 0006 - 0008
    edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 2 pag. 0051
    edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 2 pag. 0051


    RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 13 febbraio 1975 concernente i mezzi da porre in opera per raggiungere gli obiettivi della politica energetica comunitaria adottati dal Consiglio il 17 dicembre 1974

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    avendo preso atto delle comunicazioni della Commissione relative agli obiettivi comunitari di produzione e di consumo per il 1985 e gli orientamenti settoriali proposti per l'attuazione di tali obiettivi (1),

    considerando le risoluzioni adottate il 17 settembre e il 17 dicembre 1974 (2);

    considerando che il conseguimento degli obiettivi stabiliti nella risoluzione del 17 dicembre 1974 relativa agli obiettivi della politica energetica comunitaria per il 1985 richiede la messa in opera di mezzi adeguati, sia a livello della Comunità sia da parte di ciascuno degli Stati membri,

    Paragrafo 1

    A. Invita la Commissione a raccomandare periodicamente, per il perseguimento degli obiettivi, orientamenti a lungo termine in materia di energia che abbiano per oggetto gli investimenti di qualsiasi tipo connessi con tali attività.

    Tali orientamenti aiuteranno gli Stati membri a prendere le decisioni appropriate.

    B. Tali orientamenti dovranno tener conto in particolare, per tutti i settori dell'energia, della necessità: - di sviluppare il più rapidamente possibile risorse energetiche sicure a condizioni soddisfacenti. Ciò implica la possibilità - di accordare, in taluni casi, misure di sostegno comunitario;

    - di adottare misure intese ad agevolare, in taluni casi, l'accesso al finanziamento degli investimenti necessari;

    - di consentire che i prezzi coprano progressivamente, per quanto possibile, i costi relativi alla messa a disposizione dell'energia e all'ammortamento degli investimenti necessari;

    - di tendere all'ubicazione ottimale degli investimenti energetici da parte degli operatori economici e di garantire la migliore sicurezza e redditività degli investimenti, in particolare mediante l'ubicazione ottimale delle centrali elettriche, tenendo conto degli aspetti della sicurezza e della difesa dell'ambiente e mediante la promozione della cooperazione per lo sviluppo ottimale dei sistemi di produzione e di trasporto.

    Paragrafo 2

    Esprime la volontà di porre in opera i mezzi seguenti per raggiungere gli obiettivi stabiliti nella risoluzione del 17 dicembre 1974: I. PER QUANTO RIGUARDA LA DOMANDA DI ENERGIA A. Oltre al programma relativo all'impiego razionale dell'energia, che forma oggetto della risoluzione del 17 dicembre 1974, azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo e/o d'innovazione tecnologica sarebbero atte a fornire importanti risultati in materia di economia d'energia.

    B. Il consumo di elettricità sarà intensificato via via che l'apporto dell'energia nucleare ridurrà la dipendenza delle centrali elettriche nei confronti degli idrocarburi. Questa intensificazione terrà altresì conto della necessità di garantire, a condizioni economiche soddisfacenti, il finanziamento degli investimenti del settore elettrico.

    II. PER QUANTO RIGUARDA L'OFFERTA DI ENERGIA

    Le risorse energetiche di ciascuno Stato membro saranno sviluppate il più rapidamente possibile, in condizioni economiche, sociali, ambientali e di sicurezza soddisfacenti, tenendo conto del fabbisogno nazionale e comunitario e dell'obiettivo di ridurre la dipendenza energetica della Comunità verso l'esterno. (1)Cfr. docc. COM(74)1960 defin., 1950 defin., 1970 defin., 1961 defin., 1963 defin. e 1860 defin., allegati al doc. R/3333/74 (ENER 57) (ATO 177) (CHAR 23) e doc. R/446/74 (ENER 12). (2)Vedasi pagina 1, 2 e 5 della presente Gazzetta ufficiale.

    Paragrafo 3

    Approva le seguenti linee direttive per la politica da attuare sia a livello nazionale sia a livello comunitario, per quanto riguarda ciascuna fonte di energia: I. COMBUSTIBILI SOLIDI A. Produzione comunitaria

    Il mantenimento della produzione di carbone al livello attuale e lo sviluppo della produzione di lignite e di torba, menzionati al paragrafo 5, punto 2, A, della risoluzione del Consiglio sugli obiettivi della politica energetica comunitaria, richiedono la definizione e l'attuazione di una politica in materia di combustibili solidi che tenga conto dei principi enunciati al paragrafo 1 B, per la realizzazione, in particolare, dei necessari investimenti finanziari, nonché la disponibilità di manodopera adeguata.

    L'attuazione di questi investimenti e l'assunzione di questa manodopera presuppongono una vendita stabile e regolare dei combustibili solidi della Comunità, effettuata a condizioni economiche soddisfacenti e che tenga conto dell'interesse dei consumatori. Tutto ciò potrebbe richiedere l'adozione di misure, soprattutto per garantire che i combustibili siano utilizzati a condizioni economiche soddisfacenti e tenendo conto dell'interesse dei consumatori nei principali settori di consumo, cioè la siderurgia e le centrali termiche; potrebbe inoltre rivelarsi necessario costituire scorte, destinate a compensare gli effetti della fluttuazione della domanda ed a fronteggiare eventuali interruzioni dell'approvvigionamento.

    B. Accesso al mercato mondiale

    Il libero accesso al mercato mondiale dovrebbe essere progressivamente esteso a tutti i consumatori di carbone della Comunità che non ne dispongono attualmente in modo compatibile con la realizzazione degli obiettivi in materia di produzione comunitaria ed a condizioni economiche soddisfacenti.

    II. ENERGIA NUCLEARE (1) A. La politica della Comunità nel settore dell'energia nucleare deve essere definita e realizzata tenendo conto dei principi esposti al paragrafo I B.

    B. La Commissione stabilirà annualmente, in collaborazione con gli ambienti interessati, un programma indicativo concernente gli obiettivi di produzione di energia nucleare, che possa dare ai governi un orientamento per la definizione delle loro politiche nazionali, e alle industrie della Comunità il necessario quadro di riferimento.

    C. Purché i problemi dell'energia nucleare in materia di sicurezza e di ecologia siano risolti in maniera soddisfacente per gli Stati membri interessati, i loro programmi di equipaggiamento elettrico si baseranno essenzialmente, oltre che sull'apporto delle centrali alimentate con combustibili solidi, e tenendo conto dell'applicazione delle disposizioni prese dalla Comunità in merito alla limitazione dell'impiego del gas naturale e dei prodotti petroliferi nelle centrali elettriche, sull'energia nucleare per le centrali di grande potenza.

    D. Il programma indicativo nucleare di cui sopra specificherà in particolare il futuro fabbisogno di combustibili nucleari della Comunità.

    E. 1. La politica comunitaria di approvvigionamento di combustibili nucleari da definire e da attuare dovrà essere intesa a trarre il massimo vantaggio dalle iniziative e dalla libera attività dei produttori e degli utenti e a migliorare la sicurezza in tale settore sviluppando in particolare: - risorse economiche e sicure nella Comunità;

    - un'industria di adeguate capacità, proporzionale al fabbisogno della Comunità e che sia in grado di operare sul mercato mondiale;

    - una cooperazione con i paesi produttori di uranio naturale;

    - la ricerca per stimolare l'innovazione tecnologica.

    2. Per attuare tale politica e tenendo in debito conto, al momento opportuno, i lavori svolti all'interno dei vari organi del Consiglio e della Commissione, (1)La delegazione danese ha espresso una riserva sull' insieme del punto II. occorrerebbe sottoporre all'esame del Consiglio adeguate misure per rafforzare il potenziale industriale della Comunità.

    3. A tale scopo occorrerà esaminare l'opportunità e le modalità di un'azione della Comunità nei seguenti settori: - campagna di prospezioni minerarie;

    - ordinazioni sufficientemente anticipate di combustibili nucleari;

    - mezzi per stabilire una garanzia reciproca di smercio e di approvvigionamento dei produttori e degli utenti;

    - costituzione coordinata di scorte di combustibili.

    4. L'Agenzia di approvvigionamento sarà uno strumento essenziale per l'esecuzione delle misure relative a tale politica comune.

    5. Perché sia efficace, l'elaborazione di tale politica comunitaria di approvvigionamento di combustibili nucleari richiederà la revisione del capitolo VI del trattato dell'Euratom.

    F. Gli Stati membri e le imprese sono invitati a collaborare con la Commissione nella preparazione di proposte concrete da sottoporre al Consiglio nel quadro della politica comune di approvvigionamento e nell'ambito del piano di azione proposto dalla Commissione per la promozione dell'energia nucleare, di cui il Consiglio prende atto.

    III. IDROCARBURI 1. La politica della Comunità nel settore degli idrocarburi deve essere definita e realizzata tenendo conto dei principi enunciati al paragrafo I B e avvalersi della cooperazione con i paesi produttori e con gli altri paesi consumatori di idrocarburi. Essa richiede in particolare scambi di informazioni e una concertazione tra pubblici poteri nonché tra pubblici poteri stessi e l'industria e, se necessario, mezzi d'azione.

    Una siffatta politica presuppone in particolare: - l'utilizzazione razionale delle risorse disponibili;

    - lo sviluppo ottimale delle risorse di idrocarburi nella Comunità a condizioni economiche soddisfacenti tenendo soprattutto conto degli obiettivi della politica energetica comunitaria definiti nelle risoluzioni del Consiglio del 17 settembre e del 17 dicembre 1974;

    - un approvvigionamento esterno diversificato e sicuro mediante un sempre maggior sforzo, a secondo dei casi, d'informazione, di concertazione e, eventualmente, mediante iniziative industriali e commerciali congiunte;

    - una consultazione sugli investimenti progettati nonché una concertazione sulle politiche degli Stati membri nel settore:

    - una politica dei prezzi al consumo basata sulla concorrenza e sulla trasparenza dei costi e dei prezzi. Tali principi potrebbero contribuire a che i livelli di detti prezzi, basati sull'evoluzione reale delle condizioni d'approvvigionamento, siano coerenti tra gli Stati membri.

    2. Il Consiglio è disposto ad esaminare l'opportunità di stabilire norme comunitarie per i casi di difficoltà di approvvigionamento al fine di garantire un approvvigionamento equilibrato del mercato della Comunità e la salvaguardia della sua unità nel rispetto delle disposizioni del trattato.

    Paragrafo 4

    Chiede alla Commissione di sottoporgli proposte per l'attuazione della presente risoluzione.

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