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Document 31975S1272

Decisione n. 1272/75/CECA della Commissione, del 16 maggio 1975, relativa all'obbligo per le imprese dell'industria siderurgica di dichiarare taluni dati concernenti la produzione di acciaio

GU L 130 del 21.5.1975, p. 7–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1975/1272/oj

31975S1272

Decisione n. 1272/75/CECA della Commissione, del 16 maggio 1975, relativa all'obbligo per le imprese dell'industria siderurgica di dichiarare taluni dati concernenti la produzione di acciaio

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 21/05/1975 pag. 0007 - 0009


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DECISIONE N . 1272/75/CECA DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1975

relativa all ' obbligo per le imprese dell ' industria siderurgica di dichiarare taluni dati concernenti la produzione di acciaio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , in particolare l ' articolo 47 ,

considerando che attualmente il mercato dei prodotti siderurgici è caratterizzato da una considerevole eccedenza dell ' offerta sulla domanda effettiva ;

considerando che data questa situazione è indispensabile rivedere le previsioni indicative stabilite dalla Commissione per poter meglio orientare le imprese nell ' adeguamento della loro produzione alla domanda effettiva ; che per l ' adempimento di tale compito è necessario che la Commissione disponga dei dati relativi alle produzioni stimate o previste ; che per la produzione realizzata è necessario accelerare il ritmo con cui i dati vengono trasmessi alla Commissione ;

considerando che nell ' attuale situazione queste informazioni possono essere limitate alla produzione di acciaio grezzo ;

considerando , pertanto , che le imprese dell ' industria siderurgica debbono essere obbligate , sino a quando la situazione lo renderà necessario , a dichiarare la loro produzione mensile stimata o prevista di acciaio grezzo ;

considerando che la Commissione deve poter seguire con esattezza e rapidità l ' evoluzione della produzione realizzata dalle imprese ; che , pertanto , indipendentemente dalle informazioni statistiche già raccolte , devono essere rapidamente trasmessi alla Commissione i dati concernenti la produzione mensile di acciaio grezzo ;

considerando che le imprese , il cui volume di produzione la renda esenti dal pagamento del prelievo , possono essere dispensate anche dagli obblighi derivanti dalla presente decisione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le imprese che producono acciaio grezzo sono tenute a dichiarare mensilmente alla Commissione la produzione prevista o stimata e la produzione realizzata di acciaio grezzo , suddivisa in :

- lingotti ,

- prodotti di colata continua ,

- acciaio liquido da fonderia .

Articolo 2

Le dichiarazioni relative alla produzione stimata o prevista debbono pervenire alla Commissione entro e non oltre il 25 di ogni mese per le previsioni di produzione concernenti il mese successivo . La prima dichiarazione deve essere trasmessa entro e non oltre il 25 giugno 1975 per il mese di luglio 1975 .

Le dichiarazioni debbono essere fatte su un modulo conforme all ' allegato 1 delle presente decisione .

Articolo 3

Le dichiarazioni relative alla produzione realizzata debbono pervenire alla Commissione entro e non oltre il 5 di ogni mese per la produzione concernente il mese precedente . La prima dichiarazione deve essere trasmessa entro e non oltre il 5 luglio 1975 per la produzione del mese di giugno 1975 .

Le dichiarazioni debbono essere fatte su un modulo conforme all ' allegato 2 della presente decisione .

Articolo 4

Le imprese che , ai sensi delle decisioni n . 2/52 del 23 dicembre 1952 e n . 6/65 del 17 marzo 1965 sono esenti dal pagamento del prelievo , sono dispensate dagli obblighi di cui all ' articolo 1 della presente decisione .

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 16 maggio 1975 .

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO 1

Decisione n . 1272/75/CECA

STATISTICA RAPIDA SULLE PREVISIONI DI PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO

Paese : * Stabilimento : * Mese : *

Società : * Luogo : * *

* Numero di immatricolazione presso la Commissione : *

Modulo da far pervenire debitamente compilato entro e non oltre il 25 del mese per il mese successivo

( in caso di necessità i dati possono essere trasmessi per telegramma , telescrivente o telefono ) ( a )

Denominazione * Unità : tonnellata metrica *

I . Produzione di lingotti * *

II . Produzione degli impianti di colata continua ( tonnellate effettive ) * *

III . Produzione di acciaio liquido da fonderia * *

Totale * *

( a ) Informazioni da trasmettere contemporaneamente :

1 . all ' abituale organismo centralizzatore che nel paese raccoglie i dati statistici sulla produzione di acciaio grezzo ;

2 . all ' istituto statistico della Comunità europeo , Centro europeo , Lussemburgo , Casella postale n . 1907 ( telescrivente n . Comeur Lu 3423, tel . 47 941 ) .

ALLEGATO 2

Decisione n . 1272/75/CECA

STATISTICA RAPIDA SULLA PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO

Paese : * Stabilimento : * Mese : *

Società : * Luogo : * *

* Numero di immatricolazione presso la Commissione : *

Modulo da far pervenire debitamente compilato entro e non oltre il 5 del mese per il mese precedente

( in caso di necessità i dati possono essere trasmessi per telegramma , telescrivente o telefono ) ( a )

Denominazione * Unità : tonnellata metrica *

I . Produzione di lingotti * *

II . Produzione degli impianti di colata continua ( tonnellate effetive ) * *

III . Produzione di acciaio liquido da fonderia * *

Totale * *

( a ) informazioni da trasmettere contemporaneamente :

1 . all ' abituale organismo centralizzatore che nel paese raccoglie i dati statistici sulla produzione di acciaio grezzo ;

2 . all ' istituto statistico delle Comunità europee , Centro europeo , Lussemburgo , Casella postale n . 1907 ( telescrivente n . Comeur LU 3423 , tel . 47 941 ) .

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