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Document 31975R2743

    Regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali

    GU L 281 del 1.11.1975, p. 60–64 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1993; abrogato da 31992R1766

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2743/oj

    31975R2743

    Regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali

    Gazzetta ufficiale n. L 281 del 01/11/1975 pag. 0060 - 0064
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0200
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0055
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0055


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2743/75 DEL CONSIGLIO

    del 29 ottobre 1975

    relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , in particolare l ' articolo 14 , paragrafo 3 , e l ' articolo 16 , paragrafo 5 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che le preparazioni foraggere di cui alla voce 23.07 della tariffa doganale comune rientrano , a seconda della loro composizione , nel campo di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 o del regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 740/75 ( 3 ) ; che , quando tali prodotti sono contemplati dal primo di detti regolamenti , il prelievo da riscuotere è costituito da un elemento fisso e da un elemento mobile che può essere calcolato tenendo conto anche dei componenti delle preparazioni foraggere contenenti prodotti non contemplati dal regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , dal regolamento n . 359/67/CEE del Consiglio , del 25 luglio 1967 , relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 668/75 ( 5 ) , o dal regolamento ( CEE ) n . 804/68 ;

    considerando che l ' elemento mobile del prelievo dev ' essere stabilito in base ai componenti più abituali degli alimenti per gli animali , vale a dire i cereali e i prodotti lattiero-caseari ; che è pertanto opportuno formare tale elemento mobile sommando due importi calcolati forfettariamente e riguardanti ciascuno una di tali categorie di prodotti ; che occorre calcolare l ' elemento forfettario relativo ai prodotti lattiero-caseari tenuto conto dei prelievi fissati secondo le disposizioni previste dal regolamento ( CEE ) n . 804/68 e nei relativi regolamenti di applicazione ;

    considerando che il granturco e il latte scremato in polvere ( spray ) sono tra le materie prime più comunemente utilizzate nella fabbricazione degli alimenti composti ; che occorre pertanto assumere i prelievi che gravano questi prodotti quale base del calcolo forfettario per ambedue gli importi che compongono l ' elemento mobile ;

    considerando che l ' elemento fisso del prelievo deve essere stabilito tenendo conto della necessità di garantire una protezione dell ' industria di trasformazione ; che è opportuno determinare tale elemento in base ai costi di trasformazione più rappresentativi ;

    considerando che le disposizioni dell ' articolo 16 del regolamento ( CEE ) n . 27257/75 prevedono la facoltà di concedere una restituzione all ' esportazione per i prodotti di cui all ' allegato A di detto regolamento ; che detta restituzione ha lo scopo , in particolare , di compensare il divario esistente tra i prezzi dei prodotti di base nella Comunità e i corsi praticati sul mercato mondiale ; che occorre fissare le norme generali per la concessione di tale restituzione ;

    considerando che la restituzione deve essere in generale quella applicabile nel giorno in cui è effettuata l ' operazione ; che è tuttavia opportuno prevedere la possibilità di fissarla in anticipo , per conformarsi alle necessità del commercio internazionale degli alimenti composti per gli animali ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . I prelievi all ' importazione e le restituzioni all ' esportazione per i prodotti di cui alla sottovoce 23.07 B della tariffa doganale comune , e menzionati nell ' allegato A del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 in appresso denominati « alimenti composti a base di cereali » , sono fissati conformemente alle disposizioni del presente regolamento .

    2 . Gli alimenti composti a base di cereali sono classificati nelle sottovoci tariffarie di cui all ' allegato I .

    TITOLO I

    Prelievi

    Articolo 2

    Il prelievo applicabile agli alimenti composti a base di cereali classificati nell ' allegato I è costituito da un elemento mobile e da un elemento fisso .

    Articolo 3

    Per il calcolo dell ' elemento mobile , gli alimenti composti a base di cereali sono classificati nell ' allegato II :

    - nella tabella A , secondo il loro tenore in amido ,

    - nella tabella B , secondo il loro tenore in prodotti lattiero-caseari .

    Articolo 4

    1 . L ' elemento mobile è uguale alla somma dei due importi seguenti :

    a ) un primo importo uguale alla media dei prelievi per tonnellata di granturco , moltiplicata per il coefficiente indicato nella colonna 3 della tabella A dell ' allegato II , e corrispondente alla classificazione dell ' elemento composto a base de cereali ;

    b ) un secondo importo uguale alla media dei prelievi per tonnellata del prodotto pilota del gruppo n . 2 definito nell ' allegato I del regolamento ( CEE ) n . 823/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 , che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 823/75 ( 7 ) , in appresso denominato « latte in polvere » , moltiplicata per il coefficiente indicato nella colonna 3 della tabella B dell ' allegato II corrispondente alla classificazione dell ' alimento composto a base di cereali .

    2 . Per il granturco e il latte in polvere , le medie di cui al paragrafo 1 sono calcolate per i primi 25 giorni del mese precedente quello dell ' importazione . In caso di necessità , ogni media è modificata in funzione del prezzo d ' entrata dei suddetti prodotti , in vigore nel mese dell ' importazione .

    Articolo 5

    Per un alimento composto a base di cereali contenente quantità apprezzabili di prodotti non contemplati dal regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , dal regolamento n . 359/67/CEE o dal regolamento ( CEE ) n . 804/68 , le condizioni alle quali l ' elemento mobile può essere maggiorato dell ' importo di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , punto A , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , sono stabilite secondo la procedura prevista all ' articolo 26 dello stesso regolamento .

    Articolo 6

    L ' elemento fisso è pari a 9 unità di conto per tonnellata .

    TITOLO II

    Restituzioni

    Articolo 7

    1 . La restituzione all ' esportazione è determinata tenendo conto soltanto di taluni prodotti che entrano nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione all ' esportazione .

    2 . Quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario , la restituzione può essere differenziata secondo la destinazione .

    3 . La restituzione viene pagata quando è fornita la prova che i prodotti sono stati esportati al di fuori della Comunità .

    In caso di applicazione del paragrafo 2 , la restituzione viene pagata alle condizioni di cui al comma precedente e se viene fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata le restituzione .

    Tuttavia , possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui al paragrafo 5 , fatte salve condizioni , da determinare , che offrano garanzie equivalenti .

    4 . Le restituzioni sono fissate una volta al mese .

    5 . Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura prevista all ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 .

    Articolo 8

    1 . La restituzione è fissata in anticipo , a richiesta dell ' interessato presentata al momento del deposito della domanda del titolo di esportazione , per un ' operazione da effettuare durante in periodo di validità del titolo .

    2 . L ' importo della restituzione è quello applicabile il giorno del deposito della domanda del titolo , eventualmente modificato in funzione del prezzo d ' entrata del granturco e di quello del latte in polvere in vigore nel mese dell ' esportazione . Per quest ' ultimo prodotto è fissato un correttivo per tener conto dell ' importo della sovvenzione concessa per il latte in polvere destinato all ' alimentazione degli animali , in vigore nel mese dell ' esportazione .

    3 . La modifica di cui al paragrafo 2 viene effettuata secondo le modalità stabilite in applicazione dell ' articolo 16 , paragrafo 6 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 .

    TITOLO III

    Disposizioni generali

    Articolo 9

    Per il calcolo del prelievo , il tenore in prodotti lattiero-caseari degli alimenti composti a base di cereali è determinato moltiplicando il tenore in lattosio , per tonnellata di prodotto in causa , per il coefficiente 2 . Per il calcolo della restituzione , il tenore in prodotti lattiero-caseari può essere determinato secondo la stessa procedura .

    Articolo 10

    Quando per l ' applicazione del presente regolamento deve essere determinato il tenore in amido e in lattosio , i metod di analisi sono stabiliti , per l ' amido , secondo la procedura di cui all ' articolo 26 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 e ,per il lattosio , secondo la procedura prevista all ' articolo 30 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 .

    Articolo 11

    1 . Il regolamento ( CEE ) n . 968/68 del Consiglio , del 15 luglio 1968 , relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali ( 8 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2196/69 ( 9 ) , è abrogato .

    2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s ' intendono fatti al presente regolamento .

    Per i visti e i richiami agli articoli del predetto regolamento vale la tabella di concordanza di cui all ' allegato III .

    Articolo 12

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 .

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G . MARCORA

    ( 1 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 2 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

    ( 3 ) GU n . L 74 del 22 . 3 . 1975 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . 174 del 31 . 7 . 1967 , pag . 1 .

    ( 5 ) GU n . L 72 del 20 . 3 . 1975 , pag . 18 .

    ( 6 ) GU n . L 151 del 30 . 6 . 1968 , pag . 3 .

    ( 7 ) GU n . L 79 del 28 . 3 . 1975 , pag . 3 .

    ( 8 ) GU n . L 166 del 17 . 7 . 1968 , pag . 2 .

    ( 9 ) GU n . L 279 del 6 . 11 . 1969 , pag . 1 .

    ALLEGATO I

    N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

    23.07 * Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell ' alimentazione degli animali : *

    * B . altri , contenenti isolatamente o assieme , anche mescolati con altri prodotti , amido o fecola , glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B , e prodotti lattiero-caseari ( delle voci o delle sottovoci 04.01 , 04.02 , 04.03 , 04.04 , 17.02 A o 17.05 A ) : *

    * I . contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucusio : *

    * ex a ) non contenenti amido o fecola o aventi tenore , in peso , di tali materie inferiore od uguale a 10 % : *

    * 1 . non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % *

    * 2 . aventi tenore in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % ed inferiore a 50 % *

    * ex b ) aventi tenore , in peso , di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % : *

    * 1 . non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % *

    * 2 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % *

    * ex c ) aventi tenore , in peso , di amido o di fecola superiore a 30 % : *

    * 1 . non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % *

    * 2 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % ed inferiore a 50 % *

    ALLEGATO II

    TABELLA A

    Numero di nomenclatura di cui all ' allegato 1 * Tenore in amido * Coefficiente *

    1 * 2 * 3 *

    23.07 B I a ) 1 e 23.07 B I a ) 2 * Inferiore o uguale al 10 % * O,16 *

    23.07 B I b ) 1 e 23.07 B I b ) 2 * Superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % * O,5O *

    23.07 B I c ) 1 e 23.07 B I c ) 2 * Superiore al 30 % * 1,00 *

    TABELLA B

    Numero di nomenclatura di cui all ' allegato 1 * Tenore in prodotti Lattiero-caseari * Coefficiente *

    1 * 2 * 3 *

    23.07 B I a ) 1 ; 23.07 B I b ) 1 e 23.07 B I c ) 1 * Inferiore al 10 % * 0,00 *

    23.07 B I a ) 2 ; 23.07 B I b ) 2 e 23.07 B I c ) 2 * Uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % * 0,50 *

    ALLEGATO III

    Tabella di concordanza

    Regolamento ( CEE ) n . 968/68 * Presente regolamento *

    articolo 10 * articolo 9 *

    articolo 11 * articolo 10

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