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Document 31975R2734

Regolamento (CEE) n. 2734/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa la qualità tipo di alcuni cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini, nonché le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d' entrata di tali categorie di prodotti

GU L 281 del 1.11.1975, p. 34–41 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1988; abrogato da 31988R2226

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2734/oj

31975R2734

Regolamento (CEE) n. 2734/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa la qualità tipo di alcuni cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini, nonché le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d' entrata di tali categorie di prodotti

Gazzetta ufficiale n. L 281 del 01/11/1975 pag. 0034 - 0041
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0187
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0042
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0042


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2734/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che fissa le qualità tipo di alcuni cereali e di alcune categorie di farine , semole e semolini , nonchù le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d ' entrata di tali categorie di prodotti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , in particolare l ' articolo 5 , paragrafo 5 , lettera a ) ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che i prezzi d ' entrata dell ' avena , del sorgo e durra , del miglio , del grano saraceno e della scagliola , nonchù delle farine , semole e semolini di cui all ' articolo 1 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 devono corrispondere a determinate qualità tipo ;

considerando che occorre che le qualità tipo per le quali sono fissati tali prezzi corrispondano nella misura del possibile alle qualità medie dei cereali raccolti nella Comunità ;

considerando che è opportuno stabilire delle definizioni dei vari elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta , introdurre un metodo di riferimento per la loro determinazione ed adattare il metodo di riferimento pratico per la determinazione del tenore di umidità alle tecniche più recenti ; che a tale scopo è opportuno in particolare adottare le medesime disposizioni degli allegati I e II del regolamento ( CEE ) n . 2731/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , che fissa le qualità tipo del frumento tenero , della segala , dell ' orzo , del granturco e del frumento duro ( 2 ) ;

considerando che i prezzi d ' entrata delle farine , semole e semolini devono essere fissati in modo da raggiungere i prezzi indicativi dei cereali di base e da assicurare una protezione dell ' industria di trasformazione ;

considerando che questi obiettivi possono essere raggiunti mediante la fissazione di un prezzo d ' entrata che tenga conto del costo di fabbricazione di tali prodotti e di un adeguato livello di protezione dell ' industria di trasformazione ;

considerando che il costo di fabbricazione può essere determinato aggiungendo al valore del cereale un importo rappresentante in particolare il margine di macinazione e detraendo dal totale così ottenuto , secondo il caso , il valore fissato forfettariamente , dei cascami , delle semole o delle farine di qualità inferiore , ottenuti dalla macinazione ;

considerando tuttavia che per la fissazione del prezzo di entrata delle semole e dei semolini di frumento tenero occorre basarsi sul rapporto medio , stabilito forfettariamente , esistente fra il prezzo della farina di frumento ed i prezzi di tali prodotti sui mercati della Comunità ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d ' entrata dell ' avena è definita nel modo seguente :

a ) avena sana , leale e mercantile , priva di odore e di parassiti vivi , del colore proprio del cereale e di qualità corrispondente alla qualità media dell ' avena raccolta nella Comunità in condizioni normali ;

b ) tenore di umidità : 16 % ;

c ) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta : 3 % , di cui :

- percentuale di impurità relative ai chicchi : 2 % ( per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali e i chicchi intaccati da parassiti ) ,

- percentuale di altre impurità : 1 % ( per altre impurità si intendono i semi di erbacce , i chicchi avariati , le impurità propriamente dette , le pule , gli insetti morti ed i frammenti di insetti morti ) ;

d ) peso specifico : 49 chilogrammi per ettolitro .

Articolo 2

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d ' entrata del sorgo e durra corrisponde alle definizioni determinate dall ' « Official Grain Standards of the United States » per l ' USA-Yellow-Grain-Sorghum n . 2 , con tuttavia un tenore di umidità del 15 % .

Articolo 3

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d ' entrata del miglio è definita nel modo seguente :

a ) miglio corrispondente alla qualità media del miglio prodotto in Argentina ;

b ) tenore di umidità : 13 % ;

c ) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta : 17 % , di cui :

- percentuale di chicchi spezzati e chicchi decorticati : 15 % ,

- percentuale di altre impurità : 2 % ( per altre impurità s ' intendono i semi di erbacce , i chicchi avariati , le impurità propriamente dette , le pule , gli insetti morti ed i frammenti di insetti ) .

Articolo 4

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d ' entrata del grano saraceno corrisponde alla qualità del grano saraceno prodotto nella Repubblica sudafricana di grado 2 secondo la definizione commerciale corrente .

Articolo 5

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d ' entrata della scagliola è definita nel modo seguente :

a ) scagliola sana , leale e mercantile ;

b ) tenore di umidità : 16 % ;

c ) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta : 3 % , di cui :

- percentuale di impurità relative ai chicchi : 2 % ( per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali e i chicchi intaccati da parassiti ) ,

- percentuale di altre impurità : 1 % ( per altre impurità si intendono i semi di erbacce , i chicchi avariati , le impurità propriamente dette , le pule , gli insetti morti ed i frammenti di insetti ) ;

d ) peso specifico : 70 chilogrammi per ettolitro .

Articolo 6

1 . La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d ' entrata della farina di frumento è definita nel modo seguente : farina di frumento che abbia un tenore di ceneri pari a 550 milligrammi per 100 grammi di farina e un tenore di umidità pari al 15,50 % , denominata farina di frumento del tipo 550 .

2 . Il prezzo d ' entrata di cui al paragrafo 1 è calcolato effettuando la somma degli elementi determinati secondo le disposizioni del paragrafo 3 e deducendo dalla somma così ottenuta l ' elemento determinato secondo le disposizioni del paragrafo 4 .

3 . Gli elementi da sommare sono i seguenti :

a ) il valore del frumento tenero trasformato in farina , calcolato partendo dai dati seguenti :

- quantitativo di frumento tenero valutato forfettariamente a 1 400 chilogrammi per la produzione di una tonnellata di farina ,

- prezzo d ' entrata del frumento tenero , tenuto conto della maggiorazione mensile di tale prezzo ;

b ) un ammontare rappresentante il margine di macinazione , fissato per ciascuna tonnellata di frumento tenero da trasformare a 25 unità di conto ;

c ) un ammontare destinato ad assicurare la protezione dell ' industria di trasformazione , fissato per ciascuna tonnellata di farina di frumento a 18,75 unità di conto .

4 . L ' elemento da dedurre è il valore dei cascami , calcolato partendo dai seguenti dati :

- il quantitativo valutato forfettariamente a 372 chilogrammi di cascami per tonnellata di farina ottenuta ,

- un prezzo stabilito forfettariamente per i cascami , suddivisi o no , a 85 unità di conto per tonnellata .

5 . Il prezzo d ' entrata della farina di frumento segalato è identico a quello della farina di frumento .

Articolo 7

1 . La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d ' entrata della farina di segala è definita nel modo seguente : farina di segala che abbia un tenore di ceneri pari a 812 milligrammi per 100 grammi di farina e un tenore di umidità pari al 15,50 % .

2 . Il prezzo d ' entrata di cui al paragrafo 1 è calcolato conformemente alle disposizioni dell ' articolo 6 , paragrafi 3 e 4 , sostituendo il termine « segala » al termine « frumento tenero » . Per i cascami , suddivisi o non , è preso in considerazione un prezzo forfettario stabilito a 80 unità di conto per tonnellata .

Articolo 8

1 . La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d ' entrata delle semole e dei semolini di frumento tenero corrisponde a un prodotto avente un tenore di umidità pari al 15,50 % .

2 . Il prezzo d 'entrata di cui al paragrafo 1 è uguale al prezzo d ' entrata della farina di frumento maggiorato dell ' 8 % .

Articolo 9

1 . La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d ' entrata delle semole e dei semolini di frumento duro corrisponde a un prodotto avente un tenore di umidità del 14,50 % .

2 . Il prezzo d ' entrata di cui al paragrafo 1 è calcolato effettuando la somma degli elementi determinati secondo le disposizioni del paragrafo 3 e deducendo dall ' ammontare così ottenuto gli elementi determinati secondo le disposizioni del paragrafo 4 .

3 . Gli elementi da sommare sono i seguenti ;

a ) il valore del frumento duro trasformato in semole e semolini , calcolato partendo dai dati seguenti :

- quantitativo duro valutato forfettariamente a 1 550 chilogrammi per tonnellata di semole e semolini ,

- prezzo d ' entrata del frumento duro , tenuto conto dell ' eventuale maggiorazione mensile di tale prezzo ;

b ) gli elementi di cui all ' articolo 6 , paragrafo 3 , lettere b ) e c ) , sostituendo i termini « frumento duro » e « semole e semolini di frumento duro » rispettivamente ai termini « frumento tenero » e « farina di frumento » .

4 . Gli elementi da dedurre sono i seguenti :

a ) il valore dei prodotti intermedi calcolato partendo dai dati seguenti :

- il quantitativo di prodotti intermedi , valutato forfettariamente a 162 chilogrammi per tonnellata di semole e semolini di frumento duro ottenuta ,

- il prezzo di tali prodotti calcolato effettuando la somma degli elementi determinati secondo le disposizioni dell ' articolo 6 , paragrafo 3 , lettere a ) e b ) , e detraendo da tale somma l ' elemento determinato secondo le disposizioni dell ' articolo 6 , paragrafo 4 ; l ' importo così ottenuto viene diminuito del 35 % ;

b ) il valore dei cascami , calcolato partendo dai dati seguenti :

- il quantitativo di cascami , valutato forfettariamente a 357 chilogrammi per tonnellata di semole e semolini di frumento duro ottenuta ,

- il prezzo dei cascami di frumento tenero determinato secondo le disposizioni dell ' articolo 6 , paragrafo 4 , secondo trattino , diminuito del 15 % .

Articolo 10

Per l ' applicazione del presente regolamento :

a ) gli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta sono definiti nell ' allegato I , parte A , salvo diverse definizioni contenute nel presente regolamento , e determinati secondo il metodo di riferimento previsto nell ' allegato I , parte B ;

b ) la determinazione dei tenori di umidità si effettua secondo il metodo indicato nell ' allegato II .

Articolo 11

1 . Il regolamento ( CEE ) n . 1397/69 del Consiglio , del 17 luglio 1969 , che fissa le qualità tipo di alcuni cereali e di alcune categorie di farine , semole e semolini , nonchù le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d ' entrata di tali categorie di prodotti ( 3 ) , modificato del regolamento ( CEE ) n . 1172/75 ( 4 ) , è abrogato .

2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s ' intendono fatti al presente regolamento .

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . MARCORA

( 1 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 2 ) Vedasi pag . 22 della presente Gazzetta ufficiale .

( 3 ) GU n . L 179 del 21 . 7 . 1969 , pag . 6 .

( 4 ) GU n . L 117 del 7 . 5 . 1975 , pag . 5 .

ALLEGATO I

A . ELEMENTI CHE NON SONO CEREALI DI BASE DI QUALITÀ PERFETTA

1 . Chicchi spezzati :

Tutti i chicchi il cui endosperma è parzialmente scoperto sono considerati chicchi spezzati . Appartengono a questo gruppo anche i chicchi danneggiati per battitura ed i chicchi il cui germe sia stato tolto .

La presente definizione non si applica al granturco .

2 . Impurità relative ai chicchi :

a ) Chicchi striminziti :

Sono considerati chicchi striminziti i chicchi che , dopo l ' eliminazione degli altri elementi del campione di cui al presente allegato , passano attraverso vagli a maglie delle misure seguenti : frumento tenero 2 mm , segala 1,8 mm , frumento duro 1,9 mm , orzo 2,2 mm .

Inoltre i chicchi deteriorati dal freddo e tutti i chicchi non completamente maturati ( verdi ) fanno parte di questo gruppo .

b ) Altri cereali :

Per « altri cereali » si intendono tutti i chicchi che non appartengono al genere di chicchi rappresentato dal campione . Quando si tratta di un campione di frumento duro , tutti i chicchi di frumento tenero al di là di una percentuale del 4 % sono compresi fra gli altri cereali .

c ) Chicchi intaccati da parassiti :

Sono chicchi intaccati da parassiti tutti quelli che presentano tarlature . Appartengono pure a questo gruppo i chicchi cimiciati .

d ) Chicchi che presentano colorazioni del germe e chicchi volpati :

I chicchi che presentano colorazioni del germe sono quelli il cui tegumento presenta colorazioni fra il bruno e il nero brunastro e il cui germe è normale e non in fase di germinazione . Se si tratta di frumento tenero , i chicchi con colorazioni del germe vengono presi in considerazione solo oltre una percentuale dell ' 8 % . Se si tratta di frumento duro , cono considerati chicchi volpati quelli che presentano colorazioni fra il bruno e il nero brunastro non sul germe ma in altri punti .

3 . Chicchi germinati :

I chicchi germinati sono quelli di cui si vede nettamente a occhio nudo la radichetta o la piumetta . Bisogna però tener conto dell ' aspetto generale del campione quando se ne valuta la percentuale di chicchi germinati . Vi sono tipi di cereali a germe prominente , come il frumento duro , in cui il tegumento che copre il germe scoppia quando si agita la partita di cereali . Questi chicchi assomigliano a quelli germinati ma non vanno inclusi in questo gruppo . Si tratta di chicchi germinati solo nel caso in cui il germe abbia subito modifiche nettamente visibili , in base alle quali sia facile distinguere il chicco germinato da quello normale .

4 . Impurità varie ( Schwarzbesatz ) :

a ) Semi di erbacce .

b ) Chicchi avariati :

Sono chicchi non più atti all ' alimentazione umana , e , per quanto riguarda i cereali da foraggio , all ' alimentazione del bestiame , perchù putrefatti o intaccati da muffe o batteri o a causa di altri fattori .

Appartengono a questo gruppo anche i chicchi avariati per riscaldamento spontaneo : tali chicchi riscaldati sono chicchi completamente sviluppati , il cui tegumento presenta una colorazione tra il bruno grigiastro e il nero , mentre la sezione del corpo presenta una colorazione tra il grigio paglierino ed il nero brunastro .

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , chicchi colpiti dalle cecidomie del frumento sono considerati chicchi avariati solo nel caso in cui , in seguito all ' attacco crittogamico secondario , oltre la metà della superficie del chicco presenti una colorazione tra il grigio e il nero . Se la colorazione copre meno della metà della superficie del chicco , questo deve essere incluso fra i chicchi intaccati da parassiti .

c ) Impurità propriamente dette :

Sono considerati come impurità propriamente dette tutti gli elementi contenuti in un campione di cereali che siano trattenuti da un vaglio a maglie di 3,5 mm ( eccettuati i chicchi di altri cereali ed i chicchi particolarmente grossi del cereale di base ) e quelli che passino attraverso un vaglio a maglie di 1 mm .

Fanno altresì parte di questo gruppo le pietre , la sabbia , i frammenti di paglia e le altre impurità contenute nei campioni , che passino attraverso un vaglio a maglie di 3,5 mm e siano trattenute da un vaglio a maglie di 1 mm .

La presente definizione non si applica al granturco . Per quanto riguarda tale cereale , vanno considerati come impurità propriamente dette tutti gli elementi di un campione che passino attraverso un vaglio a maglie di 1 mm , nonchù tutte le impurità di cui al comma precedente .

d ) Pule ( per il granturco : frammenti dei raspi ) .

e ) Segala cornuta .

f ) Chicchi cariati .

g ) Insetti morti e frammenti di insetti .

5 . Parassiti vivi .

B . METODO DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI CHE NON SONO CEREALI DI BASE DI QUALITÀ PERFETTA

1 . Per il frumento tenero , il frumento duro , la segala e l ' orzo , un campione medio di 250 grammi viene setacciato attraverso due vagli , uno a maglie di 3,5 mm e l ' altro a maglie di 1 mm per mezzo minuto per ciascuno .

Per ottenere una setacciatura costante si consiglia un vaglio meccanico ( ad esempio : vagli montati su tavolo vibratorio ) .

Gli elementi trattenuti dal vaglio a maglie di 3,5 mm e quelli che passano attraverso il vaglio a maglie di 1 mm vanno pesati insieme e sono da considerarsi impurità propriamente dette . Qualora negli elementi trattenuti dal vaglio a maglie di 3,5 mm si trovino parti del gruppo « altr cereali » o chicchi particolarmente grossi del cereale di base , queste parti o chicchi vanno nuovamente aggiunti al campione setacciato . Al momento del passaggio attraverso il vaglio a maglie di 1 mm occorrerà ricercare se vi siano insetti vivi .

Mediante un separatore si preleva dal campione setacciato un campione di 50-100 grammi . Questo campione parziale va pesato .

Successivamente , il campione parziale viene sparso su una tavola mediante una pinzetta o una spatola di corno . Se ne estraggono i chicchi spezzati , gli altri cereali , i chicchi germinati , quelli intaccati da parassiti , quelli deteriorati dal freddo , quelli che presentano colorazione del germe , quelli volpati , i semi di erbacce , la segala cornuta , i chicchi avariati e quelli cariati , le pule e gli insetti vivi o insetti morti .

Qualora nel campione parziale si trovino dei chicchi ancora avvolti nelle pule , se ne effettuerà la sgranatura a mano ; le pule che ne risulteranno verranno considerate frazioni di pule . Le pietre , sa sabbia ed i frammenti di paglia sono considerati impurità propriamente dette .

Il campione parziale sarà setacciato per mezzo minuto attraverso un vaglio a maglie di 2 mm per il frumento tenero , di 1,8 mm per la segala , di 1,9 mm per il frumento duro e di 2,2 mm per l ' orzo . Gli elementi che passano attraverso il vaglio sono considerati chicchi striminziti . I chicchi deteriorati dal freddo nonchù i chicchi verdi incompletamente maturati fanno parte del gruppo « chicchi striminziti » .

2 . Per il granturco , un campione medio di 500 g viene agitato nel vaglio a maglie di 1 mm per mezzo minuto . Costatare le presenza dei parassiti vivi e degli insetti morti .

Dagli elementi trattenuti dal vaglio a maglie di 1 mm estrarre , con una pinzetta o una spatola di corno , le pietre , la sabbia , i frammenti di paglia e le altre impurità propriamente dette .

Aggiungere le impurità propriamente dette , estratte nel modo suddetto , agli elementi che sono passati attraverso il vaglio a maglie di 1 mm e pesarle con essi .

Preparare , mediante un separatore , un campione di 100-200 g , prelevandolo dal campione setacciato . Pesare tale campione parziale . Stenderlo in uno strato sottile su una tavola . Estrarre , con una pinzetta o una spatola di corno , le frazioni di altri cereali , i chicchi intaccati da parassiti , quelli deteriorati dal freddo , quelli germinati , i semi di erbacce , i chicchi avariati , le pule , i parassiti vivi e gli insetti morti .

Setacciare successivamente questo campione parziale attraverso un vaglio a fori circolari di 4,5 mm di diametro . Gli elementi che passano attraverso questo vaglio vanno considerati come chicchi spezzati .

3 . I gruppi d ' elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta e che sono determinati secondo i metodi di cui ai punti 1 e 2 , gruppi le cui percentuali sono previste negli articoli da 1 a 5 , vanno pesati con la massima esattezza e con l ' approssimazione di 0,01 g e suddivisi secondo la percentuale sul campione medio . Nella relazione d ' analisi , le relative indicazioni vanno fatte con un ' approssimazione dello 0,1 % . Costatare la presenza di parassiti vivi .

In linea di massima , si devono fare due analisi per campione . Esse non devono differire , per quanto riguarda il totale degli elementi sopra previsti , di più del 10 % .

4 . Gli apparecchi da utilizzare per le operazioni di cui ai punti 1 , 2 e 3 sono i seguenti :

a ) apparecchio separatore di campioni , ad esempio : apparecchi a coni o a scanalature ,

b ) bilancia di precisione e bilancia tecnica ;

c ) vagli a maglie di 1 mm , 1,8 mm , 1,9 mm , 2 mm , 2,2 mm e 3,5 mm e vaglio a fori circolari di 4,5 mm di diametro . I vagli saranno eventualmente montati su un tavolo vibratorio .

ALLEGATO II

METODO PRATICO DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL TENORE D ' UMIDITÀ

1 . Principio :

Il prodotto viene essiccato a 130°-133° C , sotto pressione atmosferica normale , per una durata stabilita empiricamente in funzione della dimensione delle particelle .

2 . Campo d ' applicazione :

Tale metodo d ' essiccamento si applica ai chicchi ridotti in particelle di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio a maglie di 0,5 mm non lasciando più del 10 % di residui sul setaccio a maglie rotonde di 1 mm , nonchù alle farine .

3 . Apparecchi :

Bilancia di precisione .

Apparecchio per la frantumazione costruito in materiale refrattario all ' umidità , facile da pulire , che consenta una macinazione rapida ed uniforme senza sensibile riscaldamento , eviti al massimo il contatto con l ' aria esterna e sia conforme ai requisiti indicati al punto 2 ( ad esempio : un mulino a coni smontabili ) .

Vaso di metallo inossidabile o di vetro , munito di coperchio smerigliato ; superficie utile che permetta di ottenere una ripartizione del campione di 0,3 g per cm2 .

Stufa isotermica a riscaldamento elettrico , regolata tra 130° C e 133° C ( 1 ) , che possieda una sufficiente ventilazione ( 2 ) .

Essiccatore a piastra di metallo o , in mancanza , di porcellana , spessa , perforata , contenente silicagel imbevuto di cloruro di cobalto o qualsiasi altro disidratante efficace .

4 . Modo d ' operare :

a ) Essiccamento :

Pesare nel recipiente previamente tarato almeno 5 g della sostanza macinata . Collocare il recipiente in una stufa portata a 130° C . Per evitare che la temperatura della stufa si abbassi troppo , introdurre il recipiente nel minor tempo possibile . Lasciar essiccare per 2 ore a decorrere dal momento in cui la stufa ha nuovamente raggiunto una temperatura di 130° C . Togliere il recipiente dalla stufa , rimettere rapidamente il coperchio , lasciar raffreddare per 30-45 minuti in un essiccatore e pesare ( alla pesatura si procederà con un ' approssimazione di 1 mg ) .

b ) Preessiccamento :

I chicchi con un tenore d ' umidità superiore al 17 % devono essere preessiccati nel modo seguente :

Pesare 50 g di chicchi non macinati in un recipiente adatto ( per esempio una piastra d ' alluminio di 20 × 12 cm con un bordo di 0,5 cm ) , lasciar essiccare in una stufa per 7-10 minuti alla temperatura di 130° C , togliere dalla stufa , lasciar raffreddare i chicchi , non coperti , nel laboratorio per 2 ore e pesare ( alla pesatura si procederà con un ' approssimazione di 10 mg ) . Macinare i chicchi parzialmente essiccati e determinare il tenore d ' umidità come è detto alla lettera a ) .

5 . Modo di calcolo e formule :

Siano :

E = la massa iniziale , in grammi , del campione ;

M = la massa , in grammi , del campione dopo il condizionamento ;

M' = la massa , in grammi , del campione dopo la macinazione ;

m = la massa , in grammi , del campione secco .

il tenore d ' umidità , in percentuale del prodotto tal quale , è pari a :

- senza precedente condizionamento ( E - m ) × 100 / E

- previo condizionamento

[ ( M' - m ) M / M' + E - M ] × 100 / E = 100 ( 1 - M m / E M' )

Effettuare le prove almeno due volte .

6 . Precisione della determinazione :

Fra due dosature fatte su uno stesso campione , la differenza non deve superare ± 0,1 % di umidità .

( 1 ) Temperatura dell ' aria all ' interno della stufa .

( 2 ) La stufa deve avere una capacità calorifica tale che , dopo essere stata regolata ad una temperatura di 131° C , essa possa raggiungere nuovamente questa temperatura in meno di 45 minuti dopo il collocamento del numero massimo di campioni da essiccare simultaneamente . La stufa dovrebbe avere una ventilazione tale che , essiccando per due ore tutti i campioni di frumento tenero che essa può contenere , i risultati presentino una differenza inferiore allo 0,15 % rispetto ai risultati ottenuti dopo 4 ore di essiccamento .

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