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Document 31975R2410

    Regolamento (CEE) n. 2410/75 del Consiglio, del 16 settembre 1975, che reca conclusione dell' accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica dello Sri Lanka

    GU L 247 del 23.9.1975, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2410/oj

    Related international agreement

    31975R2410

    Regolamento (CEE) n. 2410/75 del Consiglio, del 16 settembre 1975, che reca conclusione dell' accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica dello Sri Lanka

    Gazzetta ufficiale n. L 247 del 23/09/1975 pag. 0001 - 0001
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 2 pag. 0225
    edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 6 pag. 0019
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 2 pag. 0225
    edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 6 pag. 0019


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2410/75 DEL CONSIGLIO

    del 16 settembre 1975

    che reca conclusione dell ' accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica dello Sri Lanka

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 113 e 114 ;

    vista la raccomandazione della Commissione ,

    Considerando che occorre concludere l ' accordo di cooperazione commerciale negoziato tra la Comunità e la Repubblica dello Sri Lanka ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    A nome della Comunità è concluso l ' accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica dello Sri Lanka , il cui testo è allegato al presente regolamento .

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio notifica all ' altra parte contraente , in applicazione dell ' articolo 15 dell ' accordo , che , per quanto riguarda la Comunità , le procedure necessarie per l ' entrata in vigore di tale accordo sono state espletate .

    Articolo 3

    Nella commissione mista prevista dall ' articolo 8 dell ' accordo , la Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee , assistita dai rappresentati degli Stati membri .

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Communità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 16 settembre 1975 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M . RUMOR

    ACCORDO

    di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica dello Sri Lanka

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    da una parte ,

    IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO SRI LANKA ,

    dall ' altra ,

    TENENDO CONTO delle relazioni amichevoli e dei legami tradizionali esistenti tra gli Stati membri della Comunità economica europea e la Repubblica dello Sri Lanka , nonchù il comune desiderio di consolidare e di estendere i loro rapporti economici e commerciali ,

    ANIMATI dall ' intento di rinsaldare , approfondire e diversificare questi rapporti economici e commerciali sulla base di santaggi relativi e del profitto reciproco ,

    PERSUASI che una moderna politica commerciale costituisce un ottimo strumento per favorire la cooperazione economica internazionale ,

    AFFERMANDO la comune volontà di contribuire ad una nuova fase di cooperazione economica internazionale e di facilitato lo sviluppo delle rispettive risone umane e materiali fondate sulla libertà , l ' uguaglianza e la giustizia ,

    HANNO DECISO di concludere un accordo di cooperazione commerciale ed hanno a tale scopo designato come loro plenipotenziari :

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    signor Mariano RUMOR

    ministro degli affari esteri ,

    presidente del Consiglio delle Comunità europee ;

    Sir Christopher SOAMES ,

    commissario della Commissione delle Comunità europee ;

    IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO SRI LANKA

    signor Tikiri Banda ILANGARATNE ,

    ministro del commerco estero ed interno ,

    I QUALI , dopo aver scambiato i loro pieni poteri , riconostciuti in buona e debita forma ,

    HANNO CONVENUTO IL DISPOSIZIONI SEGUENTI :

    Articolo 1

    Le parti contraenti sono decise a sviluppare i loro scambi commerciali sulla base dei loro reciproci vantaggi e del loro comune profitto , in maniera da contribuire al loro progresso economico e sociale ed all ' equilibrio dei loro mutui al livello più alto possibile .

    Articolo 2

    Le parti contraenti si accordano , nei loro rapporti commerciali , il trattamento della nazione più favorita conformemente all ' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio .

    Articolo 3

    Le parti contraenti si accordano a vicenda il più alto grado di liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni che esse applicano nei confronti dei paesi terzi in generale e cercheranno di concedersi reciprocamente le più ampie agevolazioni compatibili con le politiche e gli obblighi rispettivi , riguardo ai prodotti che interessano l ' una o l ' altra parte .

    Articolo 4

    Le parti contraenti si impegnano a promuovere , fino al più alto livello possibile , lo sviluppo e la diversificazione dei loro mutui scambi . Esse convengono di applicare tutte le misure atte a tal fine , comprese le misure specifiche rese necessarie dalle caratteristiche e dalle possibilità di tali scambi .

    Articolo 5

    Le parti contraenti possono sviluppare la cooperazione economica , quand ' essa è collegata agli scambi commerciali , nei settori che presentano per esse un comune interesse ed in base all ' evoluzione delle rispettive politiche economiche .

    Articolo 6

    Ai fini dell ' applicazione degli articoli 4 e 5 le parti contraenti convengono di favorire i contatti e la cooperazione fra le loro organizzazioni economiche e di approggiare le istituzioni create o da creare a tal fine .

    Articolo 7

    Le parti contraenti si adoperano per incrementare la loro cooperazione nei paesi terzi , per quanto riguarda le questioni commerciali ed economiche , qualora tale cooperazione risponda al loro reciproco interesse .

    Articolo 8

    1 . È istituita una commissione mista composta da rappresentanti della Comunità e della Repubblica dello Sri Lanka . La commissione mista si riunisce una volta all ' anno . A richiesta di una delle parti contraenti possono essere convocate di comune accordo altre sessioni .

    2 . La commissione mista fissa il proprio regolamento interno e stabilisce il proprio programma di favoro .

    3 . La commissione mista può istituire sottocommissioni specializzate che dovranno assisterla nell ' esecuzione di taluni compiti .

    Articolo 9

    La commissione misto ha il compito di assicurrare il buon funzionamento del presente accordo , di claborare e raccomandare le misure pratiche volte a raggiugerne gli obiettivi . Essa esamina le difficoltà che possono ostacolare lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali tra le parti contraenti .

    Articolo 10

    La commissione mista deve in particolare :

    a ) studiare e metterre a punto i mezzi che consentono di superare gli ostacoli agli scambi , in particolare quelli non tariffari e paratariffari esistenti in vari settori del commercio , tenendo conto dei lavori intrapresi in questo settore dalle organizzazioni internazionali che si interessano a questi problemi ;

    b ) ricercare i mezzi che consentono di favorire lo sviluppo di una cooperazione economica e commerciale tra le parti contraenti qualora ciò possa contribuire allo sviluppo ed alla diversifacazione degli scambi commerciali ;

    c ) facilitare gli scambi di informazione ed incoraggiare i contatti su tutti i problemi riguardanti le prospettive di cooperazione economica fra le parti contraenti su basi di reciproco vantaggio , nonchù la creazione di condizioni favorevoli a tale cooperazione .

    Articolo11

    La commissione mista cura inoltre il buon funzionamento degli accordi settoriali tra le parti contraenti e , a tal fine , svolgerà i compiti assegnati agli organi misti che sono o saranno istituiti da tali accordi .

    Articolo 12

    Le disposizioni del presente accordo si sostituiscono alle disposizioni degli accordi conclusi fra gli Stati membri della Comunità e la Repubblica dello Sri Lanka ove queste ultime siano con esse incompatibili o identiche ad esse .

    Articolo 13

    Il presente accordo si applica ai territori nei quali è applicabile il trattato che istituisce la Comunità economica europea , alle condizioni da questo fissate , e ai territori nei quali si applica la costituzione della Repubblica dello Sri Lanka .

    Articolo 14

    Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo .

    Articolo 15

    1 . Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l ' espletamento delle proceure all ' uopo necessarie ( 1 ) .

    2 . Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni e sarà prorogato di anno in anno se nessuna delle parti contraenti lo denuncia sei mesi prima della scadenza .

    3 . Le parti contraenti possono modificare in qualsiasi momento il presente accordo per tener conto di nuove situazioni nel settore economico e dell ' evoluzione delle rispettive politiche economiche .

    Articolo 16

    Il accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese , olandese , inglese , francese , tedesca , italiana e in lingua sinhala , ciascun testo facente ugualmente fede .

    Fatto a Bruxelles , addì 22 luglio 1975 .

    Per il Consiglio delle Comunità Europee

    Per il governo della Repubblica di Sri Lanka

    ( 1 ) La data dell ' entrata in vigore di questo accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    ALLEGATO I

    Dichiarazione comune relativa all ' articolo 8 dell ' accordo

    1 . I rappresentanti delle parti contraenti in sede di commissione mista trasmetteranno le raccomandazioni concordate alle rispettive autorità , affinchù queste possano esaminarle ed attuarle nella maniera più rapida ed efficace possibile . Qualora non sia in grado di emettere una raccomandazione su questioni considerate urgenti o importanti da una delle parti contraenti , la commissione mista presenterà il parere delle due parti alle rispettive autorità per ulteriore esame .

    2 . Nel fare proposte e raccomandazioni , la commissione mista terrà nel debito conto i piani di sviluppo della Repubblica dello Sri Lanka e l ' evoluzione delle politiche della Comunità in campo economico , industriale , sociale , scientifico ed ecologico , nonchù il livello di sviluppo economico delle parti contraenti .

    3 . La commissione mista studerià le possibilità e farà raccomandazioni per un ' efficace e coerente utilizzazione di tutti gli strumenti disponibili , oltre alla clausola della nazione più favorita e alle preferenze generalizzate , al fine di promuovere il commercio di articoli di interesse per la Repubblica dello Sri Lanka .

    ALLEGATO II

    Eccellenza ,

    nel corso delle discussioni che si sono concretate in data odierna nella conclusione dell ' accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica dello Sri Lanka , la Comunità si è dichiarata pronta a consolidare le riduzioni e sopensioni tariffarie già applicate in via autonoma per i prodotti sttoelencati che risultano di particolare interesse per la Repubblica dello Sri Lanka . Tali concessioni resteranno valide finchù non saranno confermate o modificate nel quadro dell ' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio con l ' accordo di entrambr le parti .

    Elenco dei prodotti considerati

    Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Consolidazione proposta ( % ) *

    08.01 * Datteri , banane , ananassi , manghi , mangoste , avocadi , guaiave , noci di cocco , noci del Brasile , noci di acagiù ( o di anacardio ) , freschi o secchi , in guscio o senza guscio : * *

    * ex E . Polpa disidratata di noci di cocco * 2 *

    09.02 * Tù : * *

    * A . Presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno * 5 *

    * B . altro * esenzione *

    09.04 * Pepe ( del genere « Piper » ) ; pimenti ( del genere « Capsicun » e del genere « Pimenta » ) : * *

    * A . non tritari nù macinati : * *

    * I . Pepe : * *

    * a ) destinato alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi ( a ) * esenzione *

    09.06 * Cannella e fiori di cinnamomo : * *

    * A . macinati * 10 *

    * B . altri * 8 *

    09.08 * Noci moscate , macis , amomi e cardamomi : * *

    * B . tritati o macinati : * *

    * III . Amomi e cardamomi * esenzione *

    41.02 * Cuoio e pelli di bovini ( compresi i bufali ) e di equini , preparati , esclusi quelli delle voci dal n . 41.06 al n . 41.08 incluso : * *

    * A . di vachette delle Indie ( « Kips » ) , interi o senza la testa e/o le zampe , di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg , semplicemente conciati con sostanze vegetali , anche sottoposti ad altre preparazioni , ma evidentemente non utilizzabili , in tale stato , per la fabbricazione di lavori di cuoio * esenzione *

    ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . *

    Le saremo grati se volesse cortesemente confermare l ' accordo del governo della Repubblica dello Sri Lanka sul contenuto della presente lettera .

    Voglia credere , Eccellenza , ai sensi della nostra più alta considerazione .

    A nome del Consiglio

    delle Comunità europee

    Capo della Delegazione di Sri Lanka

    Signor

    mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore :

    « Nel corso delle discussioni che si sono concretate in data odierna nella conclusione dell ' accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica dello Sri Lanka , la Comunità si è dichiarata pronta a consolidare le riduzioni e sospenzioni tariffarie già applicate in via autonoma per i prodotti sottoelencati che risultano di particolare interesse per la Repubblica dello Sri Lanka . Tali concessioni resteranno valide finchù non saranno confermate o modificate nel quadro dell ' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio con l ' accordo di entrambe le parti .

    Elenco dei prodotti considerati

    Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Consolidazione proposta ( % ) *

    08.01 * Datteri , banane , ananassi , manghi , mangoste , avocadi , guaiave , noci di cocco , noci del Brasile , noci di acagiù ( o di anacardio ) , freschi o secchi , in guscio o senza guscio : * *

    * ex E . Polpa disidratata di noci di cocco * 2 *

    09.02 * Tù : * *

    * A . Presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno * 5 *

    * B . altro * esenzione *

    09.04 * Pepe ( del genere « Piper » ) ; pimenti ( del genere « Capsicun » e del genere « Pimenta » ) : * *

    * A . non tritari nù macinati : * *

    * I . Pepe : * *

    * a ) destinato alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi ( a ) * esenzione *

    09.06 * Cannella e fiori di cinnamomo : * *

    * A . macinati * 10 *

    * B . altri * 8 *

    09.08 * Noci moscate , macis , amomi e cardamomi : * *

    * B . tritati o macinati : * *

    * III . Amomi e cardamomi * esenzione *

    41.02 * Cuoio e pelli di bovini ( compresi i bufali ) e di equini , preparati , esclusi quelli delle voci dal n . 41.06 al n . 41.08 incluso : * *

    * A . di vachette delle Indie ( « Kips » ) , interi o senza la testa e/o le zampe , di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg , semplicemente conciati con sostanze vegetali , anche sottoposti ad altre preparazioni , ma evidentemente non utilizzabili , in tale stato , per la fabbricazione di lavori di cuoio * esenzione *

    ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . *

    Le saremo grati se volesse cortesemente confermare l ' accordo del governo della Repubblica dello Sri Lanka sul contenuto della presente lettera . »

    Ho l ' onore di confermare l ' accordo del governo della Repubblica dello Sri Lanka sul contenuto della lettera di cui sopra .

    Voglia credere , Signor ... , ai sensi della mia alta considerazione .

    Per il governo

    della Repubblica dello Sri Lanka

    Signor

    Capo della delegazione della Comunità economica europea

    ALLEGATO III

    Dichiarazione della Comunità economica europea in merito agli adeguamenti tariffari

    Il 1° luglio 1971 la Comunità ha istituito in via autonoma un regime di preferenze generalizzate sulla base della risoluzione n . 21 ( II ) della seconda conferenza delle nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo , tenutasi nel 1963 . LA Comunità e disposta , nel ' ambito degli sforzi rivolti a migliorare tale regime , tenere conto dell ' interesse della Repubblica dello Sri Lanka ad ampliare e rafforzare le relazioni commerciali con la Comunità .

    La Comunità è anche disposta ad esaminare , nell ' ambito della commissione mista , la possibilità di operare ulteriori adeguamenti tariffari atti a promuovere lo sviluppo dei suoi scambi commerciali con lo Sri Lanka .

    La Comunità prende atto che anche la Repubblica dello Sri Lanka è disposta ad esaminare in sede di commissione mista eventuali proposte della Comunità in merito all ' introduzione , da parte della Repubblica dello Sri Lanka , di adeguamenti tariffari ai fini dell ' incremento degli scambi commerciali tra le parti contraenti , tenendo conto delle esigenze di sviluppo dello Sri Lanka .

    ALLEGATO IV

    Dichiarazione del governo della Repubblica dello Sri Lanka in merito agli adeguamenti tariffari

    La Repubblica dello Sri Lanka prende atto che la Comunità è disposta , nell ' ambito degli sforzi rivolti a migliorare il regime delle preferenze generalizzate , a tener conto dell ' interesse della Repubblica dello Sri Lanka ad ampliare e rafforzare le relazioni commerciali con la comunità . A tal riguardo la Repubblica dello Sri Lanka segnalerà all ' attenzione della Comunità gli elementi del regime communitario delle preferenze generalizzate che possono essere migliorati , più particolarmente nel contesto delle disposizioni della dichiarazione comune di intenzioni .

    La Repubblica dello Sri Lanka prende inoltre atto che anche la copmuntià è disposta ad esaminare , in sede di commissione mista la possibilità di operare ulteriori adeguamenti tariffari atti a promuovere lo sviluppo dei suoi scambi commerciali con lo Sri Lanka .

    A tal fine , la Repubblica dello Sri Lanka , potrà comunicare alla Comunità l ' elenco dei prodotti per i quali desidera concessioni tariffarie ; tale elenco deve essere esaminato in sede du commissione mista .

    La Repubblica dello Sri Lanka è anc ' essa disposta ad esaminare in sede di commissione mista eventuali proposte della Comunità in merito all ' introduzione , da parte della Republica dello Sri Lanka , di adeguamenti tariffari ai fini dell ' incremento degli scambi commerciali tra le parti contraenti , tenendo conto delle esigenze di sviluppo dello Sri Lanka .

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