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Document 31975R2160

Regolamento (CEE) n. 2160/75 della Commissione, del 19 agosto 1975, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2805/73, per quanto riguarda l' elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa, nonché alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1° ottobre 1973

GU L 220 del 20.8.1975, p. 7–8 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1979

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2160/oj

31975R2160

Regolamento (CEE) n. 2160/75 della Commissione, del 19 agosto 1975, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2805/73, per quanto riguarda l' elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa, nonché alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1° ottobre 1973

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 20/08/1975 pag. 0007 - 0008
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0127
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0253
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0253


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2160/75 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 1975

recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 2805/73 , per quanto reguarda l ' elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa , nonchù alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1° ottobre 1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 816/70 del Consiglio , del 28 aprile 1970 , relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 678/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 26 bis, paragrafo 3 ,

considerando che l ' articolo 26 bis , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 816/70 ha previsto la possibilità di portare a 400 mg/l il tenore massimo di anidride solforosa per taluni vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate , nonchù per taluni vini bianchi di qualità importati aventi caratteristiche particolari di elaborazione .

considerando che , con regolamento ( CEE ) n . 2805/73 della Commissione , del 12 ottobre 1973 , che stabilisce l ' elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa , nonchù alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1° ottobre 1973 ( 3 ) , la Commissione ha adottato l ' elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi importati .

considerando che all ' elenco dei v.q.p.r.d . bianchi devono essere aggiunti alcuni vini francesi per i quali possono porsi problemi d ' ordine tecnico in materia di elaborazione e di conservazione ; che occorre inoltre completare l ' elenco dei vini bianchi di qualità importati , tenendo conto della domanda presentata dalla Romania e corredata della normativa di tale paese nel settore vitivinicolo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

$Articolo 1

L ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2805/73 è modificato come segue :

« Articolo 1

Il tenore massimo totale di anidride solforosa è di 400 mg/l per i vini seguenti :

A . v.q.p.r.d . bianchi :

a ) i vini aventi diritto alla menzione Beerenauslese ,

b ) i vini aventi diritto alla menzione Trockenbeerenauslese ,

c ) il Sauterne ,

d ) il Barsac ,

e ) il Cadillac ,

f ) il Cùrons ,

g ) il Loupiac ,

h ) il Saint-Croix-du-Mont ,

i ) il Monbazillac ,

j ) il Bonnezeaux ,

k ) il Quarts de Chaume ,

l ) il Côteaux du Layon ,

m ) il Côteaux de l' Aubance .

B . Vini di qualità bianchi importati :

a ) i vini aventi diritto alla menzione Beerenauslese o Trockenbeerenauslese in conformità delle disposizioni comunitarie o , in mancanza , delle disposizioni degli Stati membri ;

b ) i vini sotto menzionati , semprechù rispondano alla definizione « vini superiori con denominazione d ' origine » , in applicazione della legislazione romena :

- Murfatlar ,

- Cotnari ,

- Tirnave ,

- Pietroasele ,

- Valen Càlugàreascà ,

- Dràgàsani .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 19 agosto 1975 .

Per la Commissione

P . J . LARDINOIS

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 99 del 5 . 5 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 72 del 20 . 3 . 1975 , pag . 43 .

( 3 ) GU n . L 289 del 16 . 10 . 1973 , pag . 21 .

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