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Document 31975R2042
Regulation (EEC) No 2042/75 of the Commission of 25 July 1975 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
Regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso
Regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso
GU L 213 del 11.8.1975, p. 5–11
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 08/04/1989; abrogato da 31989R0891
Regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso
Gazzetta ufficiale n. L 213 del 11/08/1975 pag. 0005 - 0011
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0084
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0225
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0225
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2042/75 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1975 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento n . 120/67/CEE del Consiglio , del 13 giugno 1967 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 665/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 12 , paragrafo 2 , l ' articolo 15 , paragrafo 5 , e l ' articolo 16 , paragrafo 6 , visto il regolamento n . 359/67/CEE del Consiglio , del 25 luglio 1967 , relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 668/75 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 10 , paragrafo 2 , l ' articolo 13 , paragrafo 5 , e l ' articolo 17 , paragrafo 6 , considerando che le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione e di esportazione istituito nel settore dei cereali e del riso sono state stabilite con regolamento ( CEE ) n . 2637/70 della Commissione , del 23 dicembre 1970 , che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli di importazione , di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1807/75 ( 6 ) ; considerando che nel regolamento ( CEE ) n . 2637/70 sono stabilite anche le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata istituito negli altri settori di prodotti ; che detto regolamento è stato ripetutamente modificato e un attento esame ha rivelato che il suo carattere composito rischia di appesantirne la gestione ; che , per maggiore chiarezza ed efficacia amministrativa , occorre pertanto procedere ad una codificazione della regolamentazione applicabile per ciascun settore di prodotti e pubblicare tale codificazione in un apposito regolamento per settore ; considerando che è opportuno riprodurre nel presente regolamento le disposizioni particolari del settore dei cereali e del riso che sono necessarie all ' applicazione del regime di titoli nel settore ; considerando che tali disposizioni particolari costituiscono complementi o deroghe alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 193/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 , che stabilisce le modalità comuni d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 7 ) ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione e di esportazione istituito - dall ' articolo 12 del regolamento n . 120/67/CEE , - dall ' articolo 10 del regolamento n . 359/67/CEE . Articolo 2 L ' obbligo di importare o esportare si considera adempiuto se la quantità importata o esportata è inferiore del 7 % al massimo alla quantità indicata nel titolo . Articolo 3 1 . Se il titolo di esportazione è chiesto per una gara o per una vendita all ' asta pubblica indetta dagli organismi d ' intervento , ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento ( CEE ) n . 376/70 , il titolo è rilasciato soltanto per i quantitativi per i quali il richiedente sia stato dichiarato aggiudicatario . La cauzione corrispondente al saldo è svincolata . Il titolo reca nella casella n . 18 una delle menzioni seguenti : « valido per ... ( quantitativo in cifre e in lettere ) » . Il titolo di esportazione è valido soltanto nei limiti della quantità indicata nella casella n . 18 . 2 . Qualora , nell ' ambito di una gara per cereali detenuti dagli organismi d ' intervento , un ' offerta sia valida soltanto se accompagnata da una domanda di titolo di esportazione abbinata ad una domanda di fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all ' esportazione per la stessa destinazione , il paese di destinazione è indicato nella casella n . 13 e il titolo obbliga ad esportare verso tale paese . Articolo 4 1 . Nel caso di una gara per la restituzione all ' esportazione , il titolo indica nella casella n . 18 , in lettere e in cifre , il tasso della restituzione all ' esportazione quale figura nella dichiarazione di aggiudicazione . Detto tasso è espresso nella moneta dello Stato membro che rilascia il titolo ed è preceduto da una delle menzioni seguenti : « Tasso della restituzione di base all ' esportazione aggiudicato ... » . 2 . Nel caso di una gara per il prelievo all ' esportazione , il titolo indica nella casella n . 18 , in lettere e in cifre , il tasso del prelievo all ' esportazione quale figura nella dichiarazione di aggiudicazione . Detto tasso è espresso nella moneta dello Stato membro che rilascia il titolo ed è preceduto da una delle menzioni seguenti : « Tasso del prelievo all ' esportazione aggiudicato ... » . 3 . Qualora il titolo di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardi i prodotti del settore del riso , i tassi da applicare per la conversione dell ' importo della restituzione o del prelievo , nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate la formalità doganali d ' esportazione , sono indicati nella casella 18 del suddetto titolo e constano di sei cifre rappresentative . Le cifre rappresentative sono : - tutte le cifre quando il valore del tasso di conversione calcolato è superiore a 1 ; - tutte le cifre partendo dal primo decimale superiore a zero , quando il valore del tasso di conversione calcolato è inferiore a 1 . Articolo 5 Per i prodotti delle sottovoci tariffarie 11.01 E e 11.02 A V , l ' interessato può indicare nella domanda di titolo di esportazione , nell ' ambito di ciascuna di dette rubriche , due sottovoci contigue . Per i prodotti della sottovoce tariffaria 23.07 B I aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 % , l ' interessato può indicare nella domanda due sottovoci tariffarie come segue : - 23.07 B I a ) 1 e 23.07 B I b ) 1 oppure - 23.07 B I a ) 2 e 23.07 B I b ) 2 oppure - 23.07 B I b ) 1 e 23.07 B I c ) 1 oppure - 23.07 B I b ) 2 e 23.07 B I c ) 2 . Le due sottovoci indicate nella domanda sono riprodotte nel titolo di esportazione . Articolo 6 Il titolo di esportazione rilasciato per esportazioni da effettuare nell ' ambito della convenzione relativa all ' aiuto alimentare reca nella casella n . 12 una delle menzioni seguenti : « Aiuto alimentare » ; nonchù , nella casella n . 13 , la menzione del paese di destinazione . Il titolo è valido soltanto per un ' esportazione effettuata nell ' ambito di detta convenzione . Articolo 7 1 . Per l ' applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 1579/74 , il titolo d ' importazione reca nella casella n . 20 una delle menzioni seguenti : « Prelievo da adattare eventualmente in conformità delle disposizioni dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 1579/74 » . 2 . Per l ' applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 4 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 1968/73 , dell ' articolo 3 , paragrafo 4 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2737/73 e dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1981/74 , il titolo di esportazione è completato come segue : - esso reca nella casella n . 12 una delle menzioni seguenti : « Fissazione in anticipo del prelievo all ' esportazione richiesta » ; - nella casella n . 17 , la menzione « restituzione fissata in anticipo valida il ... » è cancellata e sostituita dalle menzioni previste nella casella n . 17 del titolo d ' importazione ; - nella casella n . 18 figura , in lettere e in cifre , la menzione del tasso o dei tassi , in moneta nazionale , del prelievo fissato in anticipo . Inoltre , per l ' applicazione dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1981/74 , il titolo di esportazione reca nella casella n . 18 una delle menzioni seguenti : « Prelievo all ' esportazione da adattare eventualmente in conformità delle disposizioni dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1981/74 » . 3 . Per l ' applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 1968/73 e dell ' articolo 3 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 2737/73 , il titolo di esportazione reca nella casella n . 18 una delle menzioni seguenti : « Prelievo all ' esportazione non applicabile » . Articolo 8 I titoli d ' importazione per i prodotti elencati all ' articolo 1 del regolamento n . 120/67/CEE e all ' articolo 1 del regolamento n . 359/67/CEE sono validi dalla data di rilascio , ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , fino alla scadenza dei periodi fissati nell ' allegato I . Articolo 9 I titoli di esportazione per i prodotti elencati all ' articolo 1 del regolamento n . 120/67/CEE e all ' articolo 1 del regolamento n . 359/67/CEE sono validi dalla data di rilascio , ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , fino alla scadenza dei periodi fissati nell ' allegato II . Articolo 10 In caso di esportazione in base a gara indetta in un paese terzo importatore , il titolo di esportazione per frumento tenero , segala , orzo , granturco , riso , farine di frumento e di segala è valido dalla data di rilascio , ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , fino alla data in cui devono essere adempiuti gli obblighi derivanti dall ' aggiudicazione . Tuttavia , la durata di validità di tale titolo non può superare gli otto mesi successivi a quello durante il quale il titolo è stato rilasciato , ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 . Articolo 11 1 . In casi speciali , la durata di validità del titolo di esportazione per frumento tenero , segala , orzo , granturco , riso e farine di frumento e di segala può superare quella di cui all ' articolo 9 , se l ' interessato prevede di concludere un ' operazione che richiede una durata superiore . 2 . In tal caso , l ' interessato presenta all ' organismo competente una domanda di titolo di esportazione abbinata ad una domanda di fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all ' esportazione applicabile il giorno della presentazione della domanda per la destinazione prevista , ed indica contemporaneamente la quantità minima e massima che prevede di esportare , oltre al termine minimo e massimo necessario per l ' esecuzione dell ' operazione ; tuttavia , la quantità minima non può essere inferiore a 75 000 tonnellate per il frumento tenero , la segala , l ' orzo , il granturco e le farine di frumento e di segala , nù a 50 000 tonnellate per il riso . La domanda è accompagnata dalla costituzione di una cauzione speciale , calcolata in base alla quantità massima , alla quale si applicano le disposizioni dell ' articolo 12 , paragrafo 1 , del presente regolamento e dell ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 . 3 . Lo Stato membro al cui organismo competente è stata presentata la domanda si rivolge alla Commissione , che delibera secondo la procedura di cui all ' articolo 26 del regolamento n . 120/67/CEE o dell ' articolo 26 del regolamento n . 359/67/CEE , tenuto conto in particolare della quantità e dell ' aspetto economico dell ' esportazione , e che , in caso di accettazione , fissa fra l ' altro un termine entro il quale l ' interessato deve presentare il contratto all ' organismo competente . Quest ' ultimo comunica la decisione all ' interessato . 4 . Se la durata di validità fissata per il titolo coincide con quella richiesta , l ' interessato presenta all ' organismo competente , nel termine fissato conformemente al paragrafo 3 , un esemplare firmato del contratto e una copia dello stesso . Nel contratto sono indicati almeno la quantità oggetto del contratto , che deve essere compresa tra il minimo e il massimo indicati , la destinazione , il termine entro il quale deve essere effettuata l ' operazione , termine che deve essere compreso tra il minimo e il massimo indicati , il prezzo fissato per la durata del contratto , nonchù le condizioni di pagamento . Il titolo è quindi rilasciato dopo trasformazione della cauzione speciale nella cauzione di cui all ' articolo 12 , paragrafo 1 , del regolamento n . 120/67/CEE o all ' articolo 10 , paragrafo 1 , del regolamento n . 359/67/CEE . Il paese di destinazione è indicato nella casella n . 13 e il titolo obbliga ad esportare verso tale paese . 5 . Qualora l ' interessato non abbia potuto concludere un tale contratto , ne informa l ' organismo competente entro il termine prescritto per la presentazione del contratto ; il titolo non è rilasciato e la cauzione speciale e immediatamente svincolata . 6 . Salvo caso di forza maggiore , se l ' interessato non si conforma al disposto dei paragrafi 4 e 5 , il titolo non è rilasciato e la cauzione speciale viene incamerata . 7 . Se la durata di validità determinata non è quella chiesta dall ' interessato , pur essendo superiore a quella prevista dall ' articolo 9 , si applicano le disposizioni dei paragrafi 4 , 5 e 6 . Tuttavia , l ' interessato può rinunciare alla domanda di titolo entro il termine prescritto per la presentazione del contratto ; in tal caso , la cauzione speciale viene immediatamente svincolata . 8 . Se la fissazione di una durata di validità superiore a quella prevista dall ' articolo 9 è stata respinta , il titolo non viene rilasciato e la cauzione speciale viene immediatamente svincolata . 9 . All ' atto della trasformazione della cauzione speciale nella cauzione prevista dall ' articolo 12 , paragrafo 1 , del regolamento n . 120/67/CEE o dall ' articolo 10 , paragrafo 1 , del regolamento n . 359/67/CEE , l ' importo di quest ' ultima è modificato in funzione della quantità oggetto del contratto e la differenza è immediatamente svincolata . Articolo 12 1 . Il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all ' articolo 1 del regolamento n . 120/67/CEE e all ' articolo 1 del regolamento n . 359/67/CEE ammonta a : a ) 0,50 unità di conto per tonnellata in caso di titoli d ' importazione o di esportazione senza fissazione anticipata del prelievo all ' importazione , della restituzione o del prelievo all ' esportazione ; b ) 3 unità di conto per tonnellata in caso di titoli d ' importazione con fissazione anticipata del prelievo all ' importazione ; c ) 10 unità di conto/tonnellata , per i prodotti di cui all ' articolo 1 , lettere a ) , b ) e c ) del regolamento n . 120/67/CEE , se si tratta di titoli d ' esportazione per i quali la restituzione o il prelievo all ' esportazione è fissato anticipatamente ; d ) 8 unità di conto/tonnellata per i prodotti di cui all ' articolo 1 , lettera d ) del regolamento n . 120/67/CEE , all ' articolo 1 del regolamento n . 359/67/CEE , se si tratta di titoli d ' esportazione per i quali la restituzione o il prelievo all ' esportazione è fissato in anticipo . 2 . Per titoli d ' importazione e di esportazione , i tassi del 95 % e del 5 % previsti dall ' articolo 18 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 sono sostituiti rispettivamente dai tassi del 93 % e del 7 % . Articolo 13 Se la durata di validità del titolo è prorogata e l ' importo del prelievo all ' importazione o della restituzione è stato fissato in anticipo , il supplemento o i correttivo applicabile è quello valido il giorno di presentazione della domanda di titolo per un ' importazione o un ' esportazione da effettuare nell ' ultimo mese di validità dello stesso . Articolo 14 1 . L ' articolo 1 , per quanto concerne il settore dei cereali e del riso , e gli articoli da 14 a 26 del regolamento ( CEE ) n . 2637/70 sono abrogati . 2 . In tutti gli atti comunitari in cui è fatto richiamo ai predetti articoli del regolamento ( CEE ) n . 2637/70 , il richiamo si considera riferito ai corrispondenti articoli del presente regolamento . 3 . I regolamenti ( CEE ) n . 3148/73 e ( CEE ) n . 1223/74 , ad eccezione dell ' articolo 2 di quest ' ultimo , sono abrogati . Articolo 15 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1975 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 25 luglio 1975 . Per la Commissione P . J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . 117 del 19 . 6 . 1967 , pag . 2269/67 . ( 2 ) GU n . L 72 del 4 . 3 . 1975 , pag . 14 . ( 3 ) GU n . 174 del 31 . 7 . 1967 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 72 del 4 . 3 . 1975 , pag . 18 . ( 5 ) GU n . L 283 del 29 . 12 . 1970 , pag . 15 . ( 6 ) GU n . L 184 del 15 . 7 . 1975 , pag . 33 . ( 7 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 . ALLEGATO I DURATA DI VALIDITA DEI TITOLI DI IMPORTAZIONE A . Settore cereali Numero della tariffa doganale comune * Designazione dei prodotti * Durata di validità * 10.01 A * Frumento tenero e frumento segalato * 60 giorni * 10.02 * Segala * * 10.03 * Orzo * * 10.04 * Avena * * 10.05 B * Granturco , diverso dal granturco ibrido destinato alla semina * * 10.07 * Grano saraceno , miglio , scagliola , sorgo ; altri cereali * * 10.01 B * Frumento duro * 60 giorni * 11.01 A * Farine di frumento ( grano ) e di frumento segalato * 60 giorni * 11.01 B * Farine di segala * * 11.02 A I * Semole e semolini di frumento * * * Gli altri prodotti di cui all ' articolo 1 del regolamento n . 120/67/CEE * Fino alla scadenza del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo * B . Settore riso 10.06 A I a ) * Risone a grani tondi * Fino alla scadenza del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo * 10.06 A II a ) * Riso semigreggio a grani tondi * * 10.06 B I a ) * Riso semilavorato a grani tondi * * 10.06 B II a ) * Riso lavorato a grani tondi * * 10.06 A I b ) * Risone a grani lunghi * Fino alla scadenza del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo * 10.06 A II b ) * Riso semigreggio a grani lunghi * * 10.06 B I b ) * Riso semilavorato a grani lunghi * * 10.06 B II b ) * Riso lavorato a grani lunghi * * 10.06 C * Rotture di riso * Fino alla scadenza del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo * 11.01 F * Farina di riso * Fino alla scadenza del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo * 11.02 A VI * Semole e semolini di riso * * 11.02 E II e ) 1 * Fiocchi di riso * * 11.02 F VI * Agglomerati « pellets » di riso * * 11.08 A II * Amido di riso * * ALLEGATO II DURATA DI VALIDITA DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE A . Settore cereali Numero della tariffa doganale comune * Designazione dei prodotti * Durata di validità * 10.01 A * Frumento tenero e frumento sega ato * 90 giorni * $10.02 * Sega a * * 10.03 * Orzo * * 10.04 * Avena * * 10.05 B * Granturco , diverso dal granturco ibrido destinato alla semina * * 10.07 * grano saraceno , miglio , scagliola , sorgo ; altri cereali * * 10.01 B * Frumento duro * 90 giorni * 11.01 A * Farine di frumento ( grano ) e di frumento segalato * Fino alla scadenza del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo * 11.01 B * Farine di segala * * 11.02 A I * Semole e semolini di frumento * * 11.01 E * Farine di granturco * Fino alla scadenza del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo * 11.02 A V * Semole e semolini di granturco * * 11.07 * Malto * Fino alla scadenza dell ' undicesimo mese successivo a quello del rilascio del titolo * * Gli altri prodotti di cui all ' articolo 1 del regolamento n . 120/67/CEE * Fino alla scadenza del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo * B . Settore riso 10.06 A I * Risone * 90 giorni * 10.06 A II * Riso semigreggio * * 10.06 B * Riso semilavorato o riso lavorato * * 10.06 C * Rotture di riso * 30 giorni * 11.01 F * Farina di riso * Fino alla scadenza del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo * 11.02 A VI * Semole e semolini di riso * * 11.02 E II e ) 1 * Fiocchi di riso * * 11.02 F VI * Agglomerati ( « pellets » ) di riso * * 11.08 A II * Amido di riso *