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Document 31975R1818
Regulation (EEC) No 1818/75 of the Council of 10 July 1975 on the agricultural levies, compensatory amounts and other import charges applicable to agricultural products and to certain goods resulting from their processing, contained in travellers' personal baggage
Regolamento (CEE) n. 1818/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo ai prelievi agricoli, agli importi compensativi e alle altre imposizioni all' importazione applicabili ai prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla loro trasformazione, contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori
Regolamento (CEE) n. 1818/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo ai prelievi agricoli, agli importi compensativi e alle altre imposizioni all' importazione applicabili ai prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla loro trasformazione, contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori
GU L 185 del 16.7.1975, p. 3–3
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1984; abrogato da 31983R0918
Regolamento (CEE) n. 1818/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo ai prelievi agricoli, agli importi compensativi e alle altre imposizioni all' importazione applicabili ai prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla loro trasformazione, contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori
Gazzetta ufficiale n. L 185 del 16/07/1975 pag. 0003 - 0003
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 2 pag. 0095
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1818/75 DEL CONSIGLIO del 10 luglio 1975 relativo ai prelievi agricoli , agli importati compensativi e alle altre imposizioni all ' importazione applicabili ai prodotti e a talune merci risultanti dalla loro trasformazione , contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 235 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1544/69 del Consiglio , del 23 luglio 1969 , relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori ( 2 ) , prevede , secondo talune modalità , per le merci in questione l ' ammissione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune o l ' applicazione di un ' aliquota forfettaria ; che è opportuno estendere tali misure ai prelievi agricoli e alle altre imposizioni all ' importazione , previste nell ' ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili , a norma dell ' articolo 235 del trattato , a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli ; considerando che , per meglio sensibilizzare i cittadini degli Stati membri alla realtà del mercato comune , la direttiva 69/169/CEE del Consiglio , del 28 maggio 1969 , concernente l ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative relative alla franchigia dalle imposte sulla cifra d ' affari e dalle accise all ' importazione nel traffico internazionale di viaggiatori ( 3 ) , modificata dalla direttiva 72/230/CEE ( 4 ) , ha istituito un regime di franchigia dalle imposte applicabili alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano da uno Stato membro in un altro ; che è opportuno accordare , con gli stessi limiti e modalità , una franchigia dagli importi compensativi o da altre imposizioni previsti nell ' ambito della politica agricola comune o in quello dei regime specifici applicabili a norma dell ' articolo 235 del trattato per i prodotti agricoli e talune merci che derivano dalla loro trasformazione , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Il regolamento ( CEE ) n . 1544/69 è esteso ai prelievi agricoli e alle altre imposizioni all ' importazione , previste nell ' ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili , a norma dell ' articolo 235 del trattato , a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli e contenute nei bagagli personali dei viaggiatori che entrano nella Comunità . 2 . Quando si applica l ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1544/69 , l ' aliquota forfettaria del 10 % fissata da tale articolo è comprensiva di tutte le imposizioni previste al paragrafo 1 . Articolo 2 Una franchigia dagli importi compensativi o da altre imposizioni all ' importazione previsti nell ' ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a norma dell ' articolo 235 del trattato è accordata per i prodotti agricoli e le merci risultanti dalla loro trasformazione , contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da uno Stato membro . I limiti di tale franchigia e le relative modalità di applicazione sono identici a quelli stabiliti dalla direttiva 69/169/CEE . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1975 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . $$Fatto a Bruxelles , addì 10 luglio 1975 . Per il Consiglio Il Presidente E . COLOMBO ( 1 ) GU n . C 11 del 7 . 2 . 1974 , pag . 39 . ( 2 ) GU n . L 191 del 5 . 8 . 1969 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 133 del 4 . 6 . 1969 , pag . 6 . ( 4 ) GU n . L 139 del 17 . 6 . 1972 , pag . 28 .