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Document 31975R1818

Regolamento (CEE) n. 1818/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo ai prelievi agricoli, agli importi compensativi e alle altre imposizioni all' importazione applicabili ai prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla loro trasformazione, contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori

GU L 185 del 16.7.1975, p. 3–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1984; abrogato da 31983R0918

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/1818/oj

31975R1818

Regolamento (CEE) n. 1818/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo ai prelievi agricoli, agli importi compensativi e alle altre imposizioni all' importazione applicabili ai prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla loro trasformazione, contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 16/07/1975 pag. 0003 - 0003
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 2 pag. 0095


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1818/75 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 1975

relativo ai prelievi agricoli , agli importati compensativi e alle altre imposizioni all ' importazione applicabili ai prodotti e a talune merci risultanti dalla loro trasformazione , contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1544/69 del Consiglio , del 23 luglio 1969 , relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori ( 2 ) , prevede , secondo talune modalità , per le merci in questione l ' ammissione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune o l ' applicazione di un ' aliquota forfettaria ; che è opportuno estendere tali misure ai prelievi agricoli e alle altre imposizioni all ' importazione , previste nell ' ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili , a norma dell ' articolo 235 del trattato , a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli ;

considerando che , per meglio sensibilizzare i cittadini degli Stati membri alla realtà del mercato comune , la direttiva 69/169/CEE del Consiglio , del 28 maggio 1969 , concernente l ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative relative alla franchigia dalle imposte sulla cifra d ' affari e dalle accise all ' importazione nel traffico internazionale di viaggiatori ( 3 ) , modificata dalla direttiva 72/230/CEE ( 4 ) , ha istituito un regime di franchigia dalle imposte applicabili alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano da uno Stato membro in un altro ; che è opportuno accordare , con gli stessi limiti e modalità , una franchigia dagli importi compensativi o da altre imposizioni previsti nell ' ambito della politica agricola comune o in quello dei regime specifici applicabili a norma dell ' articolo 235 del trattato per i prodotti agricoli e talune merci che derivano dalla loro trasformazione ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Il regolamento ( CEE ) n . 1544/69 è esteso ai prelievi agricoli e alle altre imposizioni all ' importazione , previste nell ' ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili , a norma dell ' articolo 235 del trattato , a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli e contenute nei bagagli personali dei viaggiatori che entrano nella Comunità .

2 . Quando si applica l ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1544/69 , l ' aliquota forfettaria del 10 % fissata da tale articolo è comprensiva di tutte le imposizioni previste al paragrafo 1 .

Articolo 2

Una franchigia dagli importi compensativi o da altre imposizioni all ' importazione previsti nell ' ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a norma dell ' articolo 235 del trattato è accordata per i prodotti agricoli e le merci risultanti dalla loro trasformazione , contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da uno Stato membro .

I limiti di tale franchigia e le relative modalità di applicazione sono identici a quelli stabiliti dalla direttiva 69/169/CEE .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . $$Fatto a Bruxelles , addì 10 luglio 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

E . COLOMBO

( 1 ) GU n . C 11 del 7 . 2 . 1974 , pag . 39 .

( 2 ) GU n . L 191 del 5 . 8 . 1969 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 133 del 4 . 6 . 1969 , pag . 6 .

( 4 ) GU n . L 139 del 17 . 6 . 1972 , pag . 28 .

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