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Document 31975R1281

Regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione, del 21 maggio 1975, relativo alla fissazione anticipata della restituzione all' esportazione per i cereali e per determinati prodotti trasformati a base di cereali

GU L 131 del 22.5.1975, p. 15–16 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1993; abrogato da 31993R1533

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/1281/oj

31975R1281

Regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione, del 21 maggio 1975, relativo alla fissazione anticipata della restituzione all' esportazione per i cereali e per determinati prodotti trasformati a base di cereali

Gazzetta ufficiale n. L 131 del 22/05/1975 pag. 0015 - 0016
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0007
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0163
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0163


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1281/75 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1975

relativo alla fissazione anticipata della restituzione all ' esportazione per i cereali e per determinati prodotti trasformati a base di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento n . 120/67/CEE del Consiglio , del 13 giugno 1967 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 665/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 16 , paragrafo 6 ,

considerando che all ' articolo 16 , paragrafo 4 , del regolamento n . 120/67/CEE è prevista la possibilità di fissare in anticipo le resitituzioni all ' esportazione dei cereali di base ; che , per determinate categorie di farine , di semole e di semolini , nonchù per il malto , tale fissazione anticipata è stata introdotta rispettivamente dall ' articolo 4 del regolamento n . 139/67/CEE del Consiglio del 21 giugno 1967 , che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all ' esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 87/75 ( 4 ) , e dall ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 1052/68 del Consiglio , del 23 luglio 1968 , relativo al regime d ' importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 980/75 ( 6 ) ;

considerando che la restituzione fissata in anticipo deve essere adattata in funzione del prezzo d ' entrata in vigore nel mese dell ' esportazione ; che può inoltre essere fissato un correttivo da applicare alla restituzione ;

considerando che scopo del correttivo è di aumentare o diminuire la restituzione valida il giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata per un ' esportazione da effettuare dopo il mese di rilascio del titolo ; che il correttivo deve pertanto essere considerato parte integrante della restituzione ;

considerando che le norme per la fissazione del correttivo sono state stabilite con regolamento n . 633/67/CEE della Commissione , del 27 settembre 1967 , relativo alla fissazione in anticipo della restituzione all ' esportazione di cereali ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1461/72 ( 8 ) ; che tali norme non tengono sufficientemente conto della finalità effetiva del correttivo ; che è pertanto opportuno sostituire tali norme tenendo conto dello scopo perseguito con la concessione di una rstituzione ; che fra tali norme figura anche le differenziazione secondo le destinazioni ;

considerando che la restituzione all ' esportazione per i cereali può essere fissata mediante gara ; che il corretto svolgimento di una tale procedura può essere compromesso da un correttivo fissato fuori gara ; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di non applicare i correttivi ad una restituzione fissata in base a gara ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla fissazione del correttivo di cui all ' articolo 16 , paragrafo 4 , del regolamento n . 120/67/CEE , all ' articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento n . 139/67/CEE e all ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 1052/68 .

Articolo 2

1 . Per i prodotti di cui all ' articolo 1 , lettere a ) e b ) , del regolamento n . 120/67/CEE , i correttivi vengono fissati tenuto conto degli elementi seguenti :

a ) situazione e prospettive di evoluzione a termine :

- dei prezzi dei cereali e delle disponibilità sul mercato della Comunità ,

- delle possibilità è condizioni di vendita dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale ;

b ) obiettivi dell ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali , consistenti nel garantire su tali mercati una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dei prezzi e degli scambi ;

c ) interesse ad evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

d ) aspetto economico delle esportazioni .

2 . Per i prodotti i di cui all ' articolo 1 , lettera c ) , del regolamento n . 120/67/CEE , i correttivi vengono fissati tenuto conto degli elementi seguenti :

a ) situazione e prospettive di evoluzione a termine :

- dei prezzi dei cereali in causa e delle disponibilità sul mercato della Comunità ,

- delle possibilità e condizioni di vendita esistenti sul mercato mondiale per le farine , le semole e i semolini in oggetti ;

b ) quantità di cereali occorrente per la fabbricazione dei prodotti considerati ;

c ) interesse ad evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

d ) aspetto economico delle esportazioni .

3 . Per i prodotti della voce 11.07 della tariffa doganale comune , i correttivi vengono fissati tenuto conto degli elementi seguenti :

a ) situazione e prospettive di evoluzione a termine delle possibilità e condizioni di vendita dei cereali in causa e del malto sul mercato mondiale ;

b ) quantità di cereali occorrente per la fabbricazione dei prodotti considerati ;

c ) interesse ad evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

d ) aspetto economico delle esportazioni .

Articolo 3

Quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di determinati mercati lo rendano necessario , il correttivo può essere differenziato secondo la destinazione .

Articolo 4

Può venir deciso secondo la procedura di cui all ' articolo 26 del regolamento n . 120/67/CEE che i correttivi non si applicano alle restituzioni fissate mediante gara .

Articolo 5

Il regolamento n . 633/67/CEE è abrogato .

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 21 maggio 1975 .

Per la Commissione

P.J . LARDINOIS

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . 117 del 19 . 6 . 1967 , pag . 2269/67 .

( 2 ) GU n . L 72 del 20 . 3 . 1975 , pag . 14 .

( 3 ) GU n . 125 del 26 . 6 . 1967 , pag . 2453/67 .

( 4 ) GU n . L 11 del 16 . 1 . 1975 , pag . 3 .

( 5 ) GU n . L 179 del 25 . 7 . 1968 , pag . 8 .

( 6 ) GU n . L 95 del 17 . 4 . 1975 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . 233 del 28 . 9 . 1967 , pag . 9 .

( 8 ) GU n . L 155 dell ' 11 . 7 . 1972 , pag . 35 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1282/75 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1975

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 79/75 per quanto riguarda il termine di presentazione delle offerte per la vendita mediante gara di carni bovine disossate detenute dagli organismi d ' intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 18855/74 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 3 ,

considerando che , a norma del regolamento ( CEE ) n . 79/75 della Commissione , del 14 gennaio 1975 , relativo alla vendita , mediante gare periodiche , di carni bovine detenute dagli organismi d ' intervento ( 3 ) , la vendita h luogo mensilmente ; che il termine per la pubblicazione dei bandi di gara previsto dall ' articolo 6 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 216/69 della Commissione , del 4 febbraio 1969 , relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d ' intervento ( 4 ) , è di quindici giorni ;

considerando che la vendita mediante gara delle carni rimaste invendute nella gara precedente non sempre è possibile nei termini richiesti , poichù i quantitativi effetivamente venduti non sono noti tempestivamente ; che è pertanto opportuno abbreviare il termine per la presentazione delle offerte ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 79/75 è aggiunto il seguente paragrafo 3 :

« 3 . In deroga all ' articolo 6 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 216/69 , la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale europee ha luogo almeno sette giorni prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 21 maggio 1975 .

Per la Commissione

P.J . LARDINOIS

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

( 2 ) GU n . L 155 del 18 . 7 . 1974 , pag . 14 .

( 3 ) GU n . L 10 del 15 . 1 . 1975 , pag . 9 .

( 4 ) GU n . L 28 del 5 . 2 . 1969 , pag . 10 .

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