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Document 31975L0270
Council Directive 75/270/EEC of 28 April 1975 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive No 75/268/EEC (Germany)
Direttiva 75/270/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Germania)
Direttiva 75/270/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Germania)
GU L 128 del 19.5.1975, p. 10–32
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 19/07/1986; abrogato da 31986L0465
Direttiva 75/270/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Germania)
Gazzetta ufficiale n. L 128 del 19/05/1975 pag. 0010 - 0032
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 aprile 1975 relativa all ' elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE ( Germania ) ( 75/270/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio , del 28 aprile 1975 , sull ' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ( 1 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 2 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha comunicato alla Commissione conformemente all ' articolo 2 , paragrafo 1 , della direttiva 75/268/CEE ventotto zone che possono figurare nell ' elenco comunitario delle zone agricole svantaggiare , nonchù le informazioni relative alle caratteristiche di queste zone ; considerando che è stato fissato come indice delle condizioni climatiche molto difficili , di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 , primo trattino , della direttiva 75/268/CEE , un ' altitudine minima di 800 m ( punto centrale del nucleo abitato o altitudine media del comune ) ; considerando che , allorchù vi è combinazione del fattore climatico e di quello costituito dalla pendenza , di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 , terzo trattino , della direttiva 75/268/CEE , è stata prevista un ' altitudine minima di 600 m e , simultaneamente , almeno il 18 % di pendenza ; considerando che , per quanto concerne la presenza di terre poco produttive e i risultati economici delle aziende notevolmente inferiori alla media , di cui all ' articolo 3 , paragrafo 4 , lettere a ) e b ) , della direttiva 75/268/CEE , le zone state definite mediante un indice complesso : « indice di comparabilità agricola » ( Landwirtschaftliche Vergleichszahl , LVZ ) , utilizzato dall ' amministrazione fiscale , in quanto riflette i risultati economici delle aziende ; che questo indice ha per base la produttività naturale ( qualità del suolo e condizioni climatiche ) il cui valore è corretto mediante fattori quali : eterogeneità dei terreni , condizioni naturali di scorrimento delle acque , ecc . , ivi comprese le condizioni di produzione diverse da quelle naturali ; considerando che il valore massimo dell ' indice di cui sopra è stato fissato a 25 nelle zone delle zone delle regioni sfavorite dalla natura ( von der Natur benachteiligte Gebiete ) ; che , nelle zone della Germania Settentrionale ( n . 1 , 3 , 6 , 7 e 10 ) , questo valore è stato fissato a 15 , o , allorchù la parte dei prati e dei pascoli permanenti supera il 40 % della SAU , a 20 , oppure , allorchù questa parte supera il 60 % della SAU , a 25 , mentre la media nazionale è di 40 ; considerando che , per quanto riguarda la scarsa densità della popolazione di cui all ' articolo 3 , paragrafo 4 , lettera c ) , delle direttiva 75/268/CEE , l' indice fissato si trova a un livello , relativamente elevato , di 100 abitanti al km2 ; che tale livello si trova tuttavia nettamente al di sotto del 50 % della media nazionale ( 244 ) ; che , d ' altra parte , esso riflette la situazione di uno Stato membro con un livello di sviluppo economico assai elevato e che ha dotato le sue regioni ( delle quali la maggior parte svolge importanti funzioni turistiche ) di infrastutture e di servizi numerosi ; che la redditività di queste infrastrutture e servizi richiede una densità di popolamento relativamente elevata ; che , inoltre , la parte minima della popolazione agricola attiva nella popolazione attiva totale che è stata fissata è pari al 15 % ( ad eccezione di due zone - 13,2 % e 13,3 % ) , mentre la media nazionale è del 7,1 % ; considerando che , dovendo definire le zone colpite da svantaggi specifici , che possono essere essimilate alle zone svantaggiate e di cui all ' articolo 3 , paragrafo 5 , della direttiva 75/268/CEE si è preso in considerazione l ' esistenza sia di condizioni naturali di produzione sfavorevoli ( LVZ generalmente inferiore a 25 ) sia di svantaggi risultanti dai vincoli relativi alla protezione costiera e alla salvaguardia dei paesaggi ; che , inoltre , la superficie dell ' insieme di queste zone non supera il 2,5 % della superficie di questo Stato membro ( 1,9 % ) considerando che la natura e il livello degli indici summenzionati , fissati dal governo della Repubblica federale di Germania per definire i tre tipi di zone comunicati alla Commissione , corrispondono , rispettivamente , alle caratteristiche delle zone di montagna , delle zone svantaggiate e delle zone colpite da svantaggi specifici , di cui all ' articolo 3 , paragrafi 3 , 4 e 5 , della direttiva 75/268/CEE ; considerando che , secondo le indicazioni fornite dallo Stato membro in questione , queste zone sono provviste di infrastrutture collettive sufficienti , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Le zone che si trovano sul territorio della Repubblica federale di Germania , figuranti nell ' allegato , fanno parte dell ' elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate , ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafi 3 , 4 e 5 , della direttiva 75/268/CEE . Articolo 2 La Repubblica federale di Germania e destinataria della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 28 aprile 1975 . Per il Consiglio Il Presidente M . A . CLINTON ( 1 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale . ( 2 ) GU n . C 62 del 15 . 3 . 1975 , pag . 19 . ALLEGATO : Vedi G.U . Il presente testo è disponibile in tedesco .