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Document 31974D0442

    74/442/CEE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 1974, che istituisce un comitato paritetico per i problemi sociali dei salariati agricoli

    GU L 243 del 5.9.1974, p. 22–24 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1999; abrogato da 31998D0500

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1974/442/oj

    31974D0442

    74/442/CEE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 1974, che istituisce un comitato paritetico per i problemi sociali dei salariati agricoli

    Gazzetta ufficiale n. L 243 del 05/09/1974 pag. 0022 - 0024
    edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 1 pag. 0180
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0046
    edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 1 pag. 0180
    edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0035
    edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0035


    ++++

    ( 1 ) GU n . C 70 dell'1 . 7 . 1972 , pag . 11 .

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 25 luglio 1974

    che istituisce un comitato paritetico per i problemi sociali dei salariati agricoli

    ( 74/442/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 118 ,

    considerando che , nella dichiarazione del 21 ottobre 1972 , i capi di Stato e di governo hanno affermato che l'espansione economica deve anzitutto consentire di attenuare le disparità delle condizioni di vita e che tale obiettivo deve tradursi in un miglioramento della qualità e del tenore di vita ;

    considerando che in questa prospettiva essi hanno ritenuto indispensabile la crescente partecipazione dei datori di lavoro e dei lavoratori alle decisioni economiche e sociali della Comunita ;

    considerando che tra le azioni prioritarie previste dal " Programma d'azione sociale " della Comunità la Commissione ha raccomandato di promuovere a livello comunitario il dialogo e la concertazione tra le parti sociali ;

    considerando che il Parlamento europeo , nella risoluzione del 13 giugno 1972 ( 1 ) , ha dichiarato che la partecipazione attiva delle parti sociali all'elaborazione di una politica sociale delle Comunità deve concretarsi nella prima tappa dell'unione economica e monetaria ;

    considerando che il Comitato economico e sociale si è espresso nello stesso senso nel suo parere del 24 novembre 1971 ,

    considerando che la situazione in atto negli Stati membri mostra chiaramente la necessità che le parti sociali del settore agricolo partecipino attivamente al miglioramento e all'armonizzazione delle condizioni di vita e di lavoro dei salariati agricoli ; che un comitato paritetico costituito presso la Commissione è il mezzo più idoneo per garantire tale partecipazione , in quanto dà vita a livello comunitario ad un organo rappresentativo delle forze socio-economiche interessate ;

    DECIDE :

    Articolo 1

    E costituito presso la Commissione un comitato paritetico per i problemi sociali dei lavoratori salariati agricoli ( in appresso denominato " Comitato " ) .

    Articolo 2

    Il comitato ha il compito di assistere la Commissione in sede di elaborazione e di attuazione della politica sociale comunitaria , aiutando la Commissione stessa a migliorare e ad armonizzare le condizioni di vita e di lavoro dei salariati agricoli .

    Articolo 3

    1 . Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 , il comitato :

    a ) esprime pareri e presenta relazioni alla Commissione , su richiesta di questa o di propria iniziativa e

    b ) per il settore di competenza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'articolo 4 :

    _ promuove il dialogo e la concertazione e facilita le trattative tra le organizzazioni medesime ;

    _ dispone l'attuazione di studi ;

    _ partecipa a colloqui e seminari .

    2 . Il Comitato provvede ché tutte le parti interessate vengano informate della sua attività .

    3 . Nel chiedere un parere od una relazione del comitato , la Commissione puo fissare il termine entro cui il parere o la relazione debbono essere presentati .

    Articolo 4

    1 . Il Comitato è composto di 50 membri .

    2 . I membri del comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle seguenti organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura .

    Organizzazione dei datori di lavoro

    Comitato delle organizzazioni professionali agricole della Comunità economica europea ( COPA ) .

    Organizzazioni dei lavoratori

    Federazione europea dei sindacati dei lavoratori agricoli ( CESL ) nella Comunità ( EFA ) ,

    Federazione europea dell'agricoltura della confederazione mondiale del lavoro ( EUROFEDAG ) ,

    Comitato di coordinamento europeo dei sindacati dei lavoratori agricoli ( CGT _ CGIL ) .

    3 . I seggi sono così ripartiti :

    a ) 25 ai rappresentanti dell'organizzazione dei datori di lavoro ;

    b ) 25 ai rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori .

    Articolo 5

    1 . Per ogni membro del comitato viene nominato un supplente alle stesse condizioni di cui all'articolo 4 .

    2 . Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 , il supplente assiste alle riunioni del comitato o di un gruppo di lavoro di cui all'articolo 10 ovvero partecipa ai lavori del comitato solo se il membro che egli sostituisce si trova nell'impossibilità di farlo .

    Articolo 6

    Un elenco dei membri e dei loro supplenti è pubblicato a cura della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee , a titolo informativo .

    Articolo 7

    1 . Il mandato dei membri del Comitato e dei supplenti ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile .

    2 . I membri ed i loro supplenti il cui mandato sia scaduto restano in carica fino a quanto si sia provveduto alla loro sostituzione od al rinnovo del mandato .

    3 . Il mandato di un membro o di un supplente cessa prima della fine del periodo di quattro anni in caso di dimissioni o di decesso ovvero quando l'organizzazione che ha designato il membro stesso ne chiede la sostituzione . Il successore è nominato per la restante durata del mandato , secondo la procedura dell'articolo 4 .

    4 . Le attività svolte dai membri del Comitato non sono retribuite .

    Articolo 8

    1 . Il comitato elegge fra i suoi membri , a maggioranza di due terzi dei presenti , un presidente ed un vicepresidente che rimangono in carica per un periodo di due anni . Il presidente ed il vicepresidente sono scelti , alternativamente ed in ordine inverso , fra i rappresentanti dei due gruppi di organizzazioni di cui all'articolo 4 . Il presidente ed il vicepresidente rimangono in carica dopo la scadenza del rispettivo mandato fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione .

    2 . Il presidente od il vicepresidente che lascia l'incarico prima della fine del mandato è sostituito per la rimanente durata del mandato medesimo da persona nominata nel modo prescritto al paragrafo 1 del presente articolo , su proposta del gruppo al quale appartiene la sua organizzazione .

    Articolo 9

    Il Comitato puo , per programmare e coordinare la propria attività , costituire un ufficio di presidenza composto dal presidente , dal vicepresidente e dai relatori dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 10 .

    Articolo 10

    Il Comitato puo :

    a ) costituire nel suo seno gruppi di lavoro ad hoc o permanenti per facilitare i lavori . Puo inoltre autorizzare un membro a delegare un altro rappresentante della sua organizzazione , nominativamente designato , a sostituirlo in un gruppo di lavoro ; il sostituto ha , nelle riunioni del gruppo di lavoro , gli stessi diritti del membro che sostituisce ;

    b ) proporre alla Commissione di designare degli esperti per assisterlo in determinati lavori . Esso ha l'obbligo di farlo se tale designazione è richiesta da una delle organizzazioni di cui all'articolo 4 ;

    c ) chiedere che alle riunioni del Comitato assista in qualità di esperto qualsiasi persona particolarmente competente per uno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno . L'esperto puo assistere alla riunione solo quando è in discussione il particolare argomento per il quale è stata richiesta la sua assistenza .

    Articolo 11

    Il comitato si riunisce su convocazione della segreteria disposta a richiesta della Commissione , dell'ufficio di presidenza o di un terzo dei membri del comitato stesso . In quest'ultimo caso il comitato si riunisce entro 30 giorni dalla richiesta .

    Articolo 12

    1 . I pareri del comitato sono validi solo se sono presenti almeno i 2/3 dei membri o dei loro supplenti .

    2 . Il comitato presenta i pareri e le relazioni alla Commissione . Se i pareri o le relazioni non sono stati adottati all'unanimità , il comitato comunica alla Commissione anche i pareri contrari espressi .

    Articolo 13

    1 . I servizi della Commissione assicurano il lavoro di segreteria del comitato , dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro .

    2 . Rappresentanti dei servizi interessati della Commissione assistono alle riunioni del comitato , dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro .

    3 . Alle riunioni del comitato assiste in veste di osservatore un rappresentante della segreteria di ciascuna delle organizzazioni di cui all'articolo 4 .

    Articolo 14

    Se la Commissione ha informato il comitato che il parere richiesto verte su materia di carattere riservato , i membri del comitato , fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato , sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nelle riunioni del comitato o dei gruppi di lavoro . In tal caso , solo i membri del comitato ed i rappresentanti dei servizi della Commissione presenziano alle riunioni .

    Articolo 15

    La presente decisione entra in vigore il 25 luglio 1974 .

    Fatto a Bruxelles , il 25 luglio 1974 .

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Francois-Xavier ORTOLI

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