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Document 31974D0296
74/296/Euratom: Council Decision of 4 June 1974 on the conferring of advantages on the Hochtemperatur- Kernkraftwerk GmbH (HKG) Joint Undertaking
74/296/Euratom: Decisione del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alla concessione di vantaggi all'impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)
74/296/Euratom: Decisione del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alla concessione di vantaggi all'impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)
GU L 165 del 20.6.1974, p. 14–15
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/02/1984
74/296/Euratom: Decisione del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alla concessione di vantaggi all'impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)
Gazzetta ufficiale n. L 165 del 20/06/1974 pag. 0014 - 0015
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 2 pag. 0014
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 2 pag. 0014
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 4 giugno 1974 relativa alla concessione di vantaggi all'impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) (74/296/Euratom) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 48 e 124, visto il parere della Commissione, visto il rapporto della Commissione, vista la proposta della Commissione, considerando che l'impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG), costituita con decisione del Consiglio del 4 giugno 1974 per una durata di 25 anni, il compito di costruire, di attrezzare e di gestire una centrale nucleare della potenza di 300 MWe a Uentrop, (distretto di Unna), Repubblica federale di Germania; considerando che, per realizzare tale obiettivo, la HKG ha sollecitato la concessione di taluni vantaggi di cui all'allegato III del trattato; considerando che la centrale nucleare sarà costruita da un consorzio di imprese della Comunità con elementi provenienti quasi esclusivamente dalla Comunità; che la costruzione di tale centrale permetterà di perfezionare considerevolmente i procedimenti tecnici di produzione dell'elettricità su scala industriale; considerando che la concessione alla HKG, per la durata della costruzione e dell'esercizio della centrale nucleare, dei vantaggi di cui all'allegato III del trattato può, diminuendo gli oneri finanziari, ridurre i rischi economici connessi con questo tipo di impresa; considerando l'opportunità di accordare tali vantaggi soltanto se la HKG mette a disposizione della Comunità le conoscenze non brevettabili che potrà conseguire in occasione della realizzazione del progetto di centrale nucleare, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri concedono all'impresa comune « Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH » (HKG), in un primo tempo per un periodo che termina tre anni dopo la recezione definitiva della centrale da parte dell'impresa, i seguenti vantaggi di cui all'allegato III del trattato: 1. nel quadro del punto 3 del suddetto allegato, l'esonero dalla Kapitalverkehrsteuer (Gesellschaftsteuer) (imposta sui conferimenti sociali) per gli apporti di capitale sociale dei soci (Stammeinlagen) alla HKG, sino a concorrenza di un importo totale di 50 milioni di DM; 2. nel quadro del punto 4 del suddetto allegato, l'esonero dalla Grunderwerbsteuer (imposta sull'acquisto di beni immobili); 3. Nel quadro del punto 5 del suddetto allegato: - esonero dall'imposta sul capitale, - deroga dal termine fissato per la deduzione delle perdite, conformemente all'articolo 10 d della Einkommensteuergesetz (legge relativa all'imposta sul reddito), - esonero dalla parte dell'imposta sui profitti industriali o commerciali prelevata, conformemente all'articolo 8, punto 1 del Gewerbesteuergesetz (legge relativa all'imposta comunale sull'industria e il commercio) sugli interessi dovuti sugli impegni finanziari a lungo termine, - deroga dal termine fissato per la deduzione delle perdite di esercizio conformemente all'articolo 10 a del Gewerbesteuergesetz, - esonero dalla parte dell'imposta sul capitale d'esercizio prelevata conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, punto 1 del Gewerbesteuergesetz sugli impegni finanziari a lungo termine, - esonero dalla parte dell'imposta sul capitale d'esercizio prelevata sul valore proporzionale della centrale finanziata da sovvenzioni pubbliche, - esonero dall'imposta fondiaria. Articolo 2 I vantaggi concessi alla HKG dalla presente decisione si estendono ai diritti ed obblighi esistenti per la HKG al momento della sua costituzione in impresa comune. Articolo 3 I vantaggi di cui all'articolo 1 sono concessi alla HKG a condizione che la Commissione abbia accesso a tutte le conoscenze industriali, tecniche ed economiche, comprese le informazioni relative alla sicurezza, raccolte dalla HKG durante il periodo della progettazione, della costruzione e dell'esercizio della centrale nucleare; questi obblighi si estendono a tutte le conoscenze che la HKG ha il diritto di ricevere dal suo fornitore principale e che ha facoltà di trasmettere conformemente ai contratti con esso firmati. La Commissione determina quali siano le conoscenze da comunicare, nonché le modalità di tali comunicazioni, e cura la diffusione di queste conoscenze. Articolo 4 Gli Stati membri e l'impresa comune HKG sono destinatari della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1974. Per il Consiglio Il Presidente H. D. GENSCHER