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Document 31973R3559

Regolamento (CEE) n. 3559/73 della Commissione, del 21 dicembre 1973, relativo a disposizioni d' applicazione concernenti la concessione della compensazione finanziaria e dell' indennità nonché la fissazione dei prezzi di ritiro e la constatazione dei prezzi di acquisto per determinati prodotti della pesca

GU L 361 del 29.12.1973, p. 53–60 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982; abrogato da 31982R3137

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1973/3559/oj

31973R3559

Regolamento (CEE) n. 3559/73 della Commissione, del 21 dicembre 1973, relativo a disposizioni d' applicazione concernenti la concessione della compensazione finanziaria e dell' indennità nonché la fissazione dei prezzi di ritiro e la constatazione dei prezzi di acquisto per determinati prodotti della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 361 del 29/12/1973 pag. 0053 - 0060
edizione speciale greca: capitolo 04 tomo 1 pag. 0025


++++

( 1 ) GU n . L 236 del 27 . 10 . 1970 , pag . 5 .

( 2 ) GU n . L 322 del 23 . 11 . 1973 , pag . 4 .

( 3 ) GU n . L 18 del 23 . 1 . 1973 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 154 del 10 . 7 . 1971 , pag . 23 .

( 5 ) GU n . L 241 del 24 . 10 . 1972 , pag . 8 .

( 6 ) GU n . L 171 del 29 . 7 . 1972 , pag . 20 .

( 7 ) GU n . L 122 del 9 . 5 . 1973 , pag . 19 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3559/73 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1973

relativo a disposizioni d'applicazione concernenti la concessione della compensazione finanziaria e dell'indennità nonché la fissazione dei prezzi di ritiro e la constatazione dei prezzi di acquisto per determinati prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2142/70 del Consiglio , del 20 ottobre 1970 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3159/73 ( 2 ) , in particolare l'articolo 10 , paragrafo 5 e l'articolo 5 ,

considerando che la concessione della compensazione finanziaria di cui all'articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 2142/70 presuppone , in particolare , l'applicazione da parte delle organizzazioni di produttori di un prezzo di ritiro fissato a tal scopo ; che conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo il prezzo di ritiro deve essere fissato , per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato I A e C del suddetto regolamento , applicando , ad un importo almeno uguale al 60 % e non eccedente il 90 % del prezzo di orientamento , il coefficiente di adattamento della categoria di qualità immediatamente inferiore a quella considerata per la fissazione del prezzo di orientamento ;

considerando che la regolamentazione dei ritiri deve contribuire alla stabilizzazione dei prezzi del mercato , senza causare eccedenze strutturali nella Comunità ; che un opportuno sostegno di tutti i mercati deve essere incoraggiato tenendo presente che la composizione degli sbarchi in rapporto alle caratteristiche commerciali dei prodotti in questione varia da mercato a mercato ; che i prezzi di ritiro devono inoltre essere fissati a un livello tale da non compromettere i risultati finora raggiunti negli Stati membri grazie agli sforzi delle organizzazioni di produttori in rapporto alla stabilizzazione dei prezzi , nella misura in cui essa contribuisce al raggiungimento degli obiettivi comunitari ;

considerando che per i suddetti motivi è opportuno prevedere per i prodotti in questione una differenziazione dei prezzi di ritiro a seconda delle caratteristiche commerciali mediante coefficienti di adattamento che rispecchino forfettariamente la differenza di prezzo medio constatata fra i prodotti aventi caratteristiche commerciali diverse , applicando ai prodotti di una stessa specie di pesci un unica percentuale del prezzo di orientamento ;

considerando che la differenziazione dei prodotti in base alle caratteristiche commerciali puo essere effettuata in base alle nozioni utilizzate per la fissazione delle norme comuni di commercializzazione ;

considerando che per consentire il calcolo delle indennità e della compensazione finanziaria per i prodotti della pesca ritirati dal mercato nonché il calcolo del prezzo d'acquisto delle sardine e delle acciughe è necessario fissare i coefficienti di adattamento di cui all'articolo 10 , paragrafo 1 c ) e paragrafo 4 e all'articolo 11 , paragrafo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2142/70 ; che ai fini di un'uniforme d'applicazione della regolamentazione dei prezzi di ritiro è opportuno utilizzare , come è stato fatto finora , gli stessi coefficienti utilizzati per il calcolo dei prezzi di ritiro ;

considerando che , poiché le misure delle organizzazioni di produttori perseguono lo scopo di garantire un razionale esercizio dell'attività della pesca e il miglioramento delle condizioni di vendita dei prodotti sbarcati dai membri di tali organizzazioni , la compensazione finanziaria dovrebbe essere limitata ai prodotti sbarcati dai membri di tali organizzazioni , in modo da non rendere le suddette misure inefficaci nel senso che persone che non sono tenute a rispettarle possano beneficiare della compensazione ;

considerando che a seguito delle oscillazioni della domanda nel corso della vendita è raccomandabile evitare che i prodotti siano ritirati dal mercato prima di essere offerti in vendita ; che è quindi opportuno concedere la compensazione finanziaria soltanto per i prodotti che sono stati offerti alle consuete condizioni e che non hanno trovato nessun acquirente al prezzo comunitario di ritiro ;

considerando che , in attesa di una migliore situazione del mercato , un'organizzazione di produttori potrebbe ritenere opportuno di acquistare ed immagazzinare i prodotti sbarcati dai propri soci ; che , in tal caso , i prodotti sono già stati classificati secondo le norme di commercializzazione ; che la vendita di prodotti , che sono stati immagazzinati e non corrispondono più alla classificazione iniziale , non è compatibile con gli obiettivi di miglioramento qualitativo perseguiti dall'organizzazione comune dei mercati ; che è pertanto opportuno escludere dalla compensazione finanziaria i prodotti ritirati dal commercio che non corrispondono più alla categoria di freschezza ad essi assegnata all'atto della prima vendita ;

considerando che al fine di incentivare gli sforzi di stabilizzazione del mercato secondo criteri comunitari , è opportuno escludere dalla compensazione finanziaria quelle organizzazioni di produttori che non applicano in modo permanente il prezzo di ritiro comunitario ;

considerando che la compensazione finanziaria puo essere versata solo al termine della durata di validità del prezzo di ritiro ; che per tale motivo è pero opportuno prevedere la possibilità di concedere anticipi previa costituzione di una cauzione ;

considerando che uno degli obiettivi perseguiti dalle organizzazioni di produttori è il miglioramento qualitativo dei prodotti sbarcati dai loro soci e commercializzati tramite le organizzazioni stesse ; che tale obiettivo puo essere conseguito mediante un sistema di compensazione articolato in modo che , in linea di massima , la relazione tra il prezzo di ritiro e la partecipazione finanziaria della Comunità diventi più sfavorevole in funzione della diminuzione delle qualità dei prodotti tolti dal mercato ; che , in tali condizioni , bisogna accertare che il prezzo di ritiro da prendere in considerazione per il calcolo della compensazione finanziaria sia quello che è stato fissato conformemente alle caratteristiche commerciali del rispettivo prodotto ;

considerando che per garantire adeguate condizioni di accesso ai mercati ai produttori nelle zone di sbarco molto lontane dai principali centri di consumo della Comunità , dei coefficienti di adattamento possono essere applicati , per tali regioni , al prezzo di ritiro di cui all'articolo 10 , paragrafo 4 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2142/70 ; che , in base alle informazioni di cui dispone la Commissione per quanto riguarda le condizioni di vendita dei prodotti della pesca , sembra opportuno applicare tale regime per l'adattamento dei prezzi di ritiro a taluni prodotti ed in alcune regioni della Comunità ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 135/73 del Consiglio , del 15 gennaio 1973 , che stabilisce le norme generali relative alla determinazione , nel settore della pesca , delle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità ( 3 ) prevede che nella determinazione di tali zone di sbarco devono essere prese in considerazione le distanze tra le zone di sbarco ed i principali centri di consumo della Comunità , le condizioni specifiche di trasporto che possono impedire di accedere ai mercati in condizioni soddisfacenti , la situazione strutturale particolare di alcune zone che potrebbe pregiudicare il normale smercio della produzione , la struttura della domanda e dell'approvvigionamento , in particolare le condizioni in cui puo essere garantito l'equilibrio dell'approvvigionamento del mercato della Comunità ;

considerando che i suddetti coefficienti di adattamento devono essere fissati in modo che le differenze tra i prezzi cosi adattati corrispondano agli scarti dei prezzi di cui si deve tener conto sul mercato in caso di produzione normale in base a liberi processi di formazione dei prezzi ;

considerando che per le organizzazioni di produttori che possono applicare il regime di ritiro in tali zone deve essere istituito un regime finanziario comparabile sotto tutti gli aspetti a quello di altre organizzazioni ; che a tale proposito bisogna far si che la relazione tra il prezzo di ritiro e la compensazione finanziaria sia identica in tutta la Comunità ; che si puo perseguire tale scopo applicando al prezzo di orientamento , per il calcolo della compensazione finanziaria da concedere per i ritiri effettuati in tali regioni , il coefficiente che è stato preso in considerazione per la differenziazione geografica dei prezzi di ritiro ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i prodotti della pesca ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato I figurano i coefficienti di cui all'articolo 10 , paragrafo 1 , lettera c ) , paragrafo 3 e paragrafo 4 , primo comma , nonché all'articolo 11 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2142/70 per il calcolo dei prezzi di ritiro , della compensazione finanziaria concessa alle organizzazioni di produttori aderenti per i prodotti di cui all'allegato I , parti A e C , del suddetto regolamento , nonché i coefficienti per la determinazione dei prezzi d'acquisto per le sardine e le acciughe .

Articolo 2

1 . Ai sensi dell'articolo 10 , paragrafi 1 c ) , 2 e 3 , del regolamento ( CEE ) n . 2142/70 , si considerano ritirate dal mercato soltanto le quantità di prodotti che

a ) siano state pescate da un membro di un'organizzazione di produttori ;

b ) prima del loro ritiro dal mercato siano state offerte , conformemente agli usi regionali o locali , al prezzo fissato a norma dell'articolo 10 , paragrafo 4 , dello stesso regolamento e non abbiano trovato acquirenti ;

c ) al momento del ritiro dal mercato rientrassero nella categoria nella quale erano stati classificati in applicazione dell'articolo 2 dello stesso regolamento ;

d ) siano state ritirate dal mercato da un'organizzazione di produttori , che abbia praticato il prezzo di cui alla lettera b ) durante l'intero periodo di validità di detto prezzo .

2 . La disposizione di cui al paragrafo 1 d ) è valida a decorrere dal momento in cui l'organizzazione di produttori interessata applica il prezzo menzionato al paragrafo 1 b ) .

Articolo 3

1 . La compensazione finanziaria viene pagata alle organizzazioni di produttori , su loro domanda , dopo che sia scaduta la validità del prezzo di cui all'articolo 2 , paragrafo 1 b ) .

2 . Dietro richiesta viene concesso , per le quantità ritirate dal mercato , un anticipo pari alla totalità o ad una parte della compensazione finanziaria , a condizione che durante il periodo in causa siano rispettate le disposizioni dell'articolo 2 e che il richiedente depositi una cauzione .

La cauzione viene costituita sotto forma di fideiussione rilasciata da un istituto bancario che risponda ai criteri fissati dallo Stato membro che accorda l'anticipo .

Ogni Stato membro comunica alla Commissione le categorie di istituti bancari autorizzate a prestare fideiussione e la Commissione provvede ad informarne gli altri Stati membri .

3 . La cauzione viene svincolata quando il diritto alla compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 sia definitivamente acquisito .

Qualora non venga o venga solo parzialmente dato seguito all'intimazione di restituire l'anticipo , la cauzione viene incamerata in tutto o in parte secondo l'entità dell'anticipo non restituito .

Articolo 4

Il prezzo di ritiro di cui all'articolo 10 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 2142/70 , corrisponde al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 10 , paragrafo 5 , dello stesso regolamento in base alle caratteristiche commerciali del prodotto in questione .

Articolo 5

Le percentuali del prezzo d'orientamento citate all'articolo 10 , paragrafo 4 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2142/70 e sulle quali è basato il calcolo del prezzo di ritiro sono fissate per ogni specie di pesci nell'allegato II .

Articolo 6

1 . Le zone di sbarco ai sensi dell'articolo 10 , paragrafo 4 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2142/70 , situate a grande distanza dai centri di commercializzazione principali , nonché i coefficienti da applicare al prezzo d'orientamento in sede di calcolo della compensazione finanziaria ed i prodotti cui detti coefficienti si riferiscono figurano nell'allegato III .

2 . Fatta salva l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 1 , si ricorre ai coefficienti succitati anche per il calcolo del prezzo di ritiro .

Articolo 7

I regolamenti della Commissione

_ ( CEE ) n . 1468/71 , del 9 luglio 1971 , che definisce le condizioni di attribuzione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca ( 4 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2243/72 ( 5 ) , e

_ ( CEE ) n . 1623/72 , del 28 luglio 1972 , che fissa , per i prodotti della pesca di cui all'allegato I , lettere A e C , del regolamento ( CEE ) n . 2142/70 , i prezzi di ritiro e i coefficienti di adattamento che servono per il calcolo delle indennità e delle compensazioni finanziarie per i prodotti della pesca ritirati dal mercato , nonché per il calcolo dei prezzi d'acquisto delle sardine e delle acciughe ( 6 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1200/73 ( 7 ) , sono abrogati .

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1 * gennaio 1974 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 21 dicembre 1973 .

Per la Commissione

Il Presidente

Francois-Xavier ORTOLI

ALLEGATO I

* Caratteristiche commerciali ( 1 )

Specie * * * * Coefficiente

* Categoria di freschezza * Dimensione * Presentazione

Aringhe * tutte le categorie * 1 * pesci interi * 0,85

* tutte le categorie * 2 * pesci interi * 0,80

* tutte le categorie * 3 * pesci interi * 0,70

* tutte le categorie * tutte le dimensioni * altri * 0,70

Sardine :

a ) dell'Atlantico * Extra , A * 2 * pesci interi * 0,85

* Extra * 3 * pesci interi * 0,65

* Extra * 1,4 * pesci interi * 0,55

* A * 3 * pesci interi * 0,55

* A * 1,4 * pesci interi * 0,35

* B * tutte le dimensioni * pesci interi * 0,35

* tutte le categorie * tutte le dimensioni * altri * 0,35

b ) del Mediterraneo * Extra , A * 2 * pesci interi * 0,85

* Extra * 3 * pesci interi * 0,70

* Extra * 1,4 * pesci interi * 0,60

* A * 3 * pesci interi * 0,60

* A * 1,4 * pesci interi * 0,45

* B * tutte le dimensioni * pesci interi * 0,45

* tutte le categorie * tutte le dimensioni * altri * 0,45

Sebasti * Extra , A , B * tutte le dimensioni * pesci interi * 0,90

* tutte le categorie * tutte le dimensioni * altri * 0,90

* Caratteristiche commerciali ( 1 )

Specie * * * Coefficiente

* Categoria di freschezza * Dimensione * Presentazione

Merluzzi bianchi * Extra , A , B * 1,2,3 * pesci eviscerati , * 0,83

* * * con testa * 0,83

* Extra , A * 1,2,3 * pesci interi * 0,83

* Extra , A * 4 * pesci eviscerati , * 0,60

* * * con testa * 0,60

* B * 1,2,3 * pesci interi * 0,60

* Extra , A * 5 * pesci eviscerati , * 0,55

* * * con testa * 0,55

* B * 4 * pesci eviscerati , * 0,55

* * * con testa * 0,55

* Extra , A * 4 * pesci interi * 0,55

* B * 5 pesci eviscerati , * 0,40

* * * con testa * 0,40

* Extra , A * 5 * pesci interi * 0,40

* B * 4 , 5 * pesci interi * 0,40

* tutte le categorie * tutte le dimensioni * altri * 0,40

Merluzzi carbonari * Extra , A , B * 1,2,3 * pesci eviscerati , * 0,90

* * * con testa * 0,90

* Extra , A * 1,2,3 * pesci interi * 0,90

* Extra , A * 4 * pesci eviscerati , * 0,75

* * * con testa * 0,75

* B * 1,2,3 * pesci interi * 0,75

* B * 4 * pesci eviscerati , * 0,55

* * * con testa * 0,55

* Extra , A , B * 4 * pesci interi * 0,55

* tutte le categorie * tutte le dimensioni * altri * 0,55

Eglifini * Extra , A * 1,2 * pesci interi * 0,80

* Extra , A , B * 1,2,3 * pesci eviscerati , * 0,80

* * * con testa * 0,80

* Extra , A * 4 * pesci eviscerati , * 0,70

* * * con testa * 0,70

* B * 4 * pesci eviscerati , * 0,50

* * * con testa * 0,50

* Extra , A * 3,4 * pesci interi * 0,50

* B * 1,2,3,4 * pesci interi * 0,50

* tutte le categorie * tutte le dimensioni * altri * 0,50

* Caratteristiche commerciali ( 1 )

Specie * * * * Coefficiente

* Categoria di freschezza * Dimensione * Presentazione

Merlani * Extra , A , B * 1,2 * * pesci eviscerati , * 0,72

* * * con testa * 0,72

* Extra , A * 3 * pesci eviscerati , * 0,72

* * * con testa * 0,72

* Extra A * 1,2 * pesci interi * 0,72

* B * 3 * pesci eviscerati , * 0,65

* * * con testa * 0,65

* Extra , A * 3 * pesci interi * 0,65

* Extra , A * 4 * pesci eviscerati , * 0,55

* * * con testa * 0,55

* B * 1,2,3 * pesci interi * 0,55

* Extra , A * 4 * pesci interi * 0,55

* B * 4 * pesci eviscerati , * 0,40

* * * con testa * 0,40

* B * 4 * pesci interi * 0,40

* tutte le categorie * tutte le dimensioni * altri * 0,40

Sgombri * Extra * 1,2,3 * pesci interi * 0,85

* A * 1,2,3 * pesci interi in * 0,85

* * * casse d'origine * 0,85

* A * 1,2 * pesci interi * 0,85

* B * 1 * pesci interi * 0,85

* B * 2 * pesci interi 0,75

* A * 3 * pesci interi * 0,75

* B * 3 * pesci interi * 0,70

* Extra * 4 * pesci interi * 0,70

* A * 4 * pesci interi in * 0,70

* * * casse d'origine * 0,70

* A , B * 4 * pesci interi * 0,55

* tutte le categorie * tutte le dimensioni * altri * 0,55

* Extra , A * 2 * pesci interi * 0,85

* Extra 1,3 * pesci interi * 0,70

* A * 1 * pesci interi * 0,70

* B * 1 * pesci interi * 0,60

* A * 3 * pesci interi * 0,60

* B * 2,3 * pesci interi * 0,45

* tutte le categorie * tutte le dimensioni * altri * 0,45

* Caratteristiche commerciali ( 1 )

Specie * * * * Coefficiente

* Categoria di freschezza * Dimensione * Presentazione

* Passere di mare * Extra , A , B * 1,2,3 * pesci eviscerati , * 0,80

* * * con testa * 0,80

* Extra , A * 4 * pesci eviscerati , * 0,69

* * * con testa * 0,69

* B * 4 * pesci eviscerati , * 0,59

* * * con testa * 0,59

* Extra , A , B * 1,2,3,4 * pesci interi * 0,59

* tutte le categorie * tutte le dimensioni * altri * 0,59

Gamberetti grigi del genere * A , B * 1 * semplicemente * 0,60

" Crangon " sp.p . * * * cotti in acqua * 0,60

* A , B * 2 * semplicemente * 0,20

* * * cotti in acqua * 0,20

( 1 ) Le categorie di freschezza , dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2142/70 .

ALLEGATO II

Percentuale del prezzo di orientamento da usare per il calcolo del prezzo di ritiro

Prodotto * %

Aringhe * 85

Sardine :

_ dell'Atlantico * 85

_ del Mediterraneo * 85

Sebasti * 90

Merluzzi bianchi * 80

Merluzzi carbonari * 80

Englefini * 75

Merlani * 80

Sgombri * 85

Acciughe * 85

Passere di mare * 82

Gamberette grigi del genere " Cragon " sp.p . * 90

ALLEGATO III

Specie * Zona di sbarco * Coefficiente

Aringhe * 1 . Tutte le regioni costiere e le isole dell'Irlanda , dell'Irlanda del Nord e del Regno Unito situate a nord della linea che da Loop Head ( costa occidentale dell'Irlanda ) , attraverso Wicklow Head ( costa orientale dell'Irlanda ) e Pleetwood ( costa occidentale dell'Inghilterra ) , raggiunge Beckwick-upon-Tweed ( costa orientale dell'Inghilterra ) ; esclusa l'isola di Man * 50,7

* 2 . Le regioni costiere e le isole a sud della linea che unisce Loop Head e Wicklow Head in Irlanda * 77,5

Sgombri * 3 . Regioni costiere e le isole dell'Irlanda , del Nord , e delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito * 0,76

Merlani * 4 . Regioni costiere dell'Irlanda del Nord , regioni costiere a partire da Whitehaven fino a Wick al nord-est della Scozia come pure le isole situate a ovest e a nord di tali regioni ; esclusa l'isola di Man * 93,6

Sardine

del - * 5 . Regioni costiere e le isole delle contee di

l'Atlantico * e di Devon nel Regno Unito * 46,3

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