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Document 31973R1707

    Regolamento (CEE) n. 1707/73 del Consiglio, del 26 giugno 1973, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone destinati alla semina e adegua la nomenclatura prevista per tali prodotti nei regolamenti n. 136/66/CEE, (CEE) n. 2358/71 e (CEE) n. 950/68

    GU L 175 del 29.6.1973, p. 5–6 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1973/1707/oj

    31973R1707

    Regolamento (CEE) n. 1707/73 del Consiglio, del 26 giugno 1973, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone destinati alla semina e adegua la nomenclatura prevista per tali prodotti nei regolamenti n. 136/66/CEE, (CEE) n. 2358/71 e (CEE) n. 950/68

    Gazzetta ufficiale n. L 175 del 29/06/1973 pag. 0005 - 0006


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1707/73 DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1973 che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone destinati alla semina e adegua la nomenclatura prevista per tali prodotti nei regolamenti n. 136/66/CEE, (CEE) n. 2358/71 e (CEE) n. 950/68

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (1) include nel suo campo di applicazione i semi e i frutti oleosi destinati alla semina della voce ex 12.01 della tariffa doganale comune; che, di conseguenza, detti semi non rientrano più nel campo di aplicazione del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2), modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati (3); che è pertanto necessario rettificare la nomenclatura dei prodotti che figura all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 136/66/CEE, nonché all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2358/71; che occorre adeguare in misura corrispondente il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1014/73 (5);

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2358/71, applicabile a decorrere dal 1 luglio 1972, non prevede restituzioni all'esportazione per i prodotti da esso disciplinati; che, per agevolare il passaggio dal regime previsto all'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE al nuovo regime, occorre adottare le misure atte a consentire la concessione, per un periodo limitato, delle restituzioni all'esportazione per i semi di colza e di ravizzone destinati alla semina che sono stati esportati o che hanno formato oggetto di una richiesta di fissazione anticipata durante detto periodo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Al capitolo 12 dell'allegato « Tariffa doganale comune » del regolamento (CEE) n. 950/68, la voce n. 12.01 è completata dalle seguenti sottovoci:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 2

    1. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 136/66/CEE è sostituito dal seguente testo:

    « a) 12.01 Semi e frutti oleosi, anche frantumati: B altri »

    2. Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2358/71 per quanto concerne la voce ex 12.01 è sostituito dal seguente testo:

    « 12.01 Semi e frutti oleosi, anche frantumati: A destinati alla semina ».

    Articolo 3

    La restituzione all'esportazione di cui all'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE è concessa ai semi di colza e di ravizzone destinati alla semina che sono stati esportati o per i quali la restituzione è stata fissata in anticipo nel periodo 1 luglio 1972 - 31 gennaio 1973.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre 1973.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1973.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    R. VAN ELSLANDE

    (1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

    (2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

    (3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

    (4) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

    (5) GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 1.

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