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Document 31973R1112
Regulation (EEC) No 1112/73 of the Council of 30 April 1973 amending Regulation (EEC) No 974/71 on certain measures of conjunctural policy to be taken in agriculture following the temporary widening of the margins of fluctuation for the currencies of certain Member States
Regolamento (CEE) n. 1112/73 del Consiglio, del 30 aprile 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 974/71 relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all' ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri
Regolamento (CEE) n. 1112/73 del Consiglio, del 30 aprile 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 974/71 relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all' ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri
GU L 114 del 30.4.1973, p. 4–5
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985
Regolamento (CEE) n. 1112/73 del Consiglio, del 30 aprile 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 974/71 relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all' ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri
Gazzetta ufficiale n. L 114 del 30/04/1973 pag. 0004 - 0005
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 9 pag. 0160
++++ ( 1 ) GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 50 del 23 . 2 . 1973 , pag . 1 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1112/73 DEL CONSIGLIO del 30 aprile 1973 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 974/71 relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 28 , 43 e 235 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 974/71 del Consiglio , del 12 maggio 1971 , relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 509/73 ( 2 ) , ha istituito un regime di importi compensativi applicabili negli scambi degli Stati membri tra loro e con i paesi terzi ; che tale regime è diventato sempre più complesso con l'aumento del numero degli Stati membri interessati ; considerando che è stato convenuto l'11 marzo 1973 di mantenere per le monete di taluni Stati membri uno scarto stantaneo massimo in contanti del 2,25 % e che pertanto è possibile istituire un nuovo regime meno complesso ; considerando che è opportuno che il nuovo regime sia basato sul principio della presa in considerazione , all'atto del calcolo degli importi compensativi per le monete degli Stati membri mantenute tra di sees all'interno di uno scarto istantaneo massimo del 2,25 % , dello scarto che esiste tra i tassi di conversione utilizzati nel quadro della politica agricola comune e il tasso centrale ; che per quanto riguarda le altre monete è appropriato prendere come base le relazioni con le altre monete summenzionate ; considerando che l'articolo 2 bis del regolamento ( CEE ) n . 974/71 ha istituito un sistema di addizione e di sottrazione degli importi compensativi applicabili negli scambi intracomunitari ; che l'esperienza ha dimostrato che ne risultano difficoltà di ordine amministrativo ; che è pertanto indicato orientardi verso un sistema nel quale ciascuno Stato membro compensa gli scarti dovuti all'evoluzione della sua moneta , salvo possibilità di deroghe , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il testo dell'articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 974/71 è sostituito dal seguente testo : " 1 . Per i prodotti per i quali sono previste misure di intervento , gli importi compensativi sono pari agli importi ottenuti applicando ai prezzi : a ) per gli Stati membri le cui monete restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo del 2,25 % , la percentuale che rapresenta lo scarto tra _ il tasso di conversione utilizzato nel quadro della politica agricola comune e _ il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale ; b ) per gli Stati membri che non rientrano tra quelli di cui al punto a ) , la media delle percentuali che rappresenta lo scarto tra _ il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nel quadro della politica agricola comune per la moneta dello Stato membro interessato , e la parità ufficiale o , in caso di non osservanza di tale parità , il tasso centrale di ciascuna delle monete degli Stati membri di cui alla lettera a ) e _ il corso di cambio in contanti per la moneta dello Stato membro interessato rispetto a ciascuna delle monete degli Stati membri di cui al punto a ) , constatato durante un periodo da determinare . " Articolo 2 Il testo dell'articolo 2 bis del regolamento ( CEE ) n . 974/71 è sostituito dal seguente testo : " Quando un prodotto esportato da uno Stato membro è stato importato in uno Stato membro che deve concedere un importo compensativo all'importazione , lo Stato membro esportatore puo , d'accordo con lo Stato membro importatore , versare l'importo compensativo che dovrebbe essere concesso da detto Stato importatore . In tal caso , nessun importo compensativo è concesso dallo Stato membro importatore per i prodotti provenienti dallo Stato membro in questione . L'importo compensativo è convertito sulla base del corso del cambio in contanti delle monete in questione constatato durante un periodo da determinare . Gli Stati membri esportatori che ricorrono a tale facoltà ne informano la Commissione . " Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a decorrere dal giorno in cui entrano in vigore le modalità necessarie per la sua applicazione , adottate conformemente all'articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 974/71 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addi 30 aprile 1973 . Per il Consiglio Il Presidente A . LAVENS