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Document 31973R1112

    Regolamento (CEE) n. 1112/73 del Consiglio, del 30 aprile 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 974/71 relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all' ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri

    GU L 114 del 30.4.1973, p. 4–5 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1973/1112/oj

    31973R1112

    Regolamento (CEE) n. 1112/73 del Consiglio, del 30 aprile 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 974/71 relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all' ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri

    Gazzetta ufficiale n. L 114 del 30/04/1973 pag. 0004 - 0005
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 9 pag. 0160


    ++++

    ( 1 ) GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 50 del 23 . 2 . 1973 , pag . 1 .

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1112/73 DEL CONSIGLIO

    del 30 aprile 1973

    che modifica il regolamento ( CEE ) n . 974/71 relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 28 , 43 e 235 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 974/71 del Consiglio , del 12 maggio 1971 , relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 509/73 ( 2 ) , ha istituito un regime di importi compensativi applicabili negli scambi degli Stati membri tra loro e con i paesi terzi ; che tale regime è diventato sempre più complesso con l'aumento del numero degli Stati membri interessati ;

    considerando che è stato convenuto l'11 marzo 1973 di mantenere per le monete di taluni Stati membri uno scarto stantaneo massimo in contanti del 2,25 % e che pertanto è possibile istituire un nuovo regime meno complesso ;

    considerando che è opportuno che il nuovo regime sia basato sul principio della presa in considerazione , all'atto del calcolo degli importi compensativi per le monete degli Stati membri mantenute tra di sees all'interno di uno scarto istantaneo massimo del 2,25 % , dello scarto che esiste tra i tassi di conversione utilizzati nel quadro della politica agricola comune e il tasso centrale ; che per quanto riguarda le altre monete è appropriato prendere come base le relazioni con le altre monete summenzionate ;

    considerando che l'articolo 2 bis del regolamento ( CEE ) n . 974/71 ha istituito un sistema di addizione e di sottrazione degli importi compensativi applicabili negli scambi intracomunitari ; che l'esperienza ha dimostrato che ne risultano difficoltà di ordine amministrativo ; che è pertanto indicato orientardi verso un sistema nel quale ciascuno Stato membro compensa gli scarti dovuti all'evoluzione della sua moneta , salvo possibilità di deroghe ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 974/71 è sostituito dal seguente testo :

    " 1 . Per i prodotti per i quali sono previste misure di intervento , gli importi compensativi sono pari agli importi ottenuti applicando ai prezzi :

    a ) per gli Stati membri le cui monete restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo del 2,25 % , la percentuale che rapresenta lo scarto tra

    _ il tasso di conversione utilizzato nel quadro della politica agricola comune e

    _ il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale ;

    b ) per gli Stati membri che non rientrano tra quelli di cui al punto a ) , la media delle percentuali che rappresenta lo scarto tra

    _ il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nel quadro della politica agricola comune per la moneta dello Stato membro interessato , e la parità ufficiale o , in caso di non osservanza di tale parità , il tasso centrale di ciascuna delle monete degli Stati membri di cui alla lettera a ) e

    _ il corso di cambio in contanti per la moneta dello Stato membro interessato rispetto a ciascuna delle monete degli Stati membri di cui al punto a ) , constatato durante un periodo da determinare . "

    Articolo 2

    Il testo dell'articolo 2 bis del regolamento ( CEE ) n . 974/71 è sostituito dal seguente testo : " Quando un prodotto esportato da uno Stato membro è stato importato in uno Stato membro che deve concedere un importo compensativo all'importazione , lo Stato membro esportatore puo , d'accordo con lo Stato membro importatore , versare l'importo compensativo che dovrebbe essere concesso da detto Stato importatore . In tal caso , nessun importo compensativo è concesso dallo Stato membro importatore per i prodotti provenienti dallo Stato membro in questione . L'importo compensativo è convertito sulla base del corso del cambio in contanti delle monete in questione constatato durante un periodo da determinare .

    Gli Stati membri esportatori che ricorrono a tale facoltà ne informano la Commissione . "

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Esso è applicabile a decorrere dal giorno in cui entrano in vigore le modalità necessarie per la sua applicazione , adottate conformemente all'articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 974/71 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addi 30 aprile 1973 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A . LAVENS

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