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Document 31973D0263

    73/263/CEE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 1973, relativa alle agevolazioni fiscali concesse a norma dell'articolo 34 della legge francese n. 65-566 del 12 luglio 1965, nonché in base alla circolare del 24 marzo 1967 indirizzata alle imprese francesi che creano stabilimenti all'estero (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    GU L 253 del 10.9.1973, p. 10–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1973/263/oj

    31973D0263

    73/263/CEE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 1973, relativa alle agevolazioni fiscali concesse a norma dell'articolo 34 della legge francese n. 65-566 del 12 luglio 1965, nonché in base alla circolare del 24 marzo 1967 indirizzata alle imprese francesi che creano stabilimenti all'estero (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 253 del 10/09/1973 pag. 0010 - 0011


    ++++

    ( 1 ) GU n . 2 del 15 . 1 . 1962 , pag . 49/62 .

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 25 luglio 1973

    relativa alle agevolazioni fiscali concesse a norma dell'articolo 34 della legge francese n . 65-566 del 12 luglio 1965 , nonché in base alla circolare del 24 marzo 1967 indirizzata alle imprese francesi che creano stabilimenti all'estero

    ( Il testo in lingua francese è il solo facente fede )

    ( 73/263/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 54 , paragrafo 3 h ) , e l'articolo 93 , paragrafo 2 , primo comma ,

    visto il programma generale per la realizzazione della libertà di stabilimento , capitolo VII , adottato dal Consiglio il 18 dicembre 1961 ( 1 ) e le direttive di applicazione adottate dal 1964 ,

    viste le osservazioni scritte e orali degli Stati membri e degli altri interessati ,

    I

    considerando che con l'articolo 34 della legge n . 65-566 del 12 luglio 1965 , che modifica l'imposta sulle imprese e sui redditi di capitali mobiliari , nonché con la circolare del 24 marzo 1967 ( Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 13 luglio 1965 , pag . 6007 e del 29 marzo 1967 , pagg . 3020-3029 ) _ disposizioni successivamente riprodotte nell'articolo 39 octies , paragrafo 2 , del Code général des impôts _ il governo francese ha istituito un regime di aiuti in virtù del quale le imprese e i gruppi d'imprese francesi possono essere autorizzati , con atto del ministro delle finanze , a detrarre definitivamente dai profitti imponibili in Francia determinate spese e oneri di gestione relativi agli stabilimenti di vendita , agli uffici studi , agli uffici d'informazione , agli stabilimenti industriali e ai cantieri edilizi che essi aprono all'estero , limitatamente alle spese e agli oneri dei primi tre anni d'esercizio ;

    considerando che l'agevolazione fiscale in tal modo concessa alle imprese francesi consiste nella definitiva detrazione delle spese e degli oneri suddetti dai profitti imponibili , benché gli stabilimenti creati all'estero non siano soggetti d'imposta in Francia ma all'estero , dove i loro oneri di gestione sono parimenti presi in considerazione sotto l'aspetto fiscale ; che si tratta di aiuti ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 92 del trattato CEE , perché tali agevolazioni alla gestione aziendale sono intese a favorire non soltanto la creazione di stabilimenti in altri Stati membri della Comunità , ma anche _ come d'altronde risulta esplicitamente dichiarato nella precitata circolare del 24 marzo 1967 _ una più dinamica promozione delle esportazioni francesi , e di conseguenza alterano la concorrenza e incidono direttamente sugli scambi all'interno del mercato comune ;

    considerando che aiuti all'esportazione all'interno della Comunità sono incompatibili con il mercato comune e non possono beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92 del trattato CEE ;

    considerando inoltre che gli aiuti in oggetto sono altresi contrari alle disposizioni vigenti in materia di diritto di stabilimento , che vietano agli Stati membri di concedere ai propri cittadini che si stabiliscono in un altro paese della Comunità aiuti tali da alterare le condizioni di stabilimento ; che già per questo solo motivo gli aiuti in oggetto non potrebbero essere ritenuti compatibiliti con il mercato comune e devono di conseguenza essere vietati ;

    II

    considerando che con lettera del 18 maggio 1972 al governo francese la Commissione ha avviato , nei confronti delle agevolazioni fiscali in oggetto , la procedura prevista dall'articolo 93 , paragrafo 2 , del trattato CEE ;

    considerando che in seguito all'inizio della suddetta procedura il governo francese ha comunicato alla Commissione , con lettera del 19 giugno 1972 , la propria intenzione di presentare in sede parlamentare , entro il 31 dicembre 1972 , un disegno di legge inteso ad armonizzare le misure di cui trattasi con le norme del trattato CEE ;

    considerando che in effetti il parlamento francese , adottando l'articolo 6 della legge rettificativa di bilancio per il 1972 n . 72-1147 del 23 dicembre 1972 ( Gazzetta ufficiale della Repubblica francese n . 301 del 27 . 12 . 1972 , pag . 13476 ) , ha sostituito alle precitate agevolazioni fiscali _ tramite l'abrogazione delle disposizioni dell'articolo 39 octies del Code général des impôts _ un regime fiscale neutrale dal punto di vista della concorrenza e compatibile con le norme in materia di diritto di stabilimento ; che tuttavia il paragrafo 5 dell'articolo 6 della legge summenzionata precisa che la sostituzione di cui sopra entra in vigore soltano alla data del 1 * aprile 1973 e le disposizioni vigenti in precedenza continueranno ad applicarsi agli stabilimenti e uffici creati anteriormente a tale data ;

    considerando pertanto che , nonostante le modificazioni apportate dalla precitata legge del 23 dicembre 1972 , le imprese francesi continuano a beneficiare di aiuti all'esportazione incompatibili con il mercato comune , e che tale situazione continuerà a sussistere fino a tutto il 1975 ;

    III

    considerando che con lettera del 4 maggio 1973 al governo francese la Commissione ha completato la procedura aperta il 18 maggio 1972 per tener conto dell'allargamento delle Comunità europee ; che con lettera del 14 maggio 1973 il governo francese ha osservato

    _ che il paragrafo 5 dell'articolo 6 della legge n . 72-1147 del 23 dicembre 1972 è dovuto , per quanto riguarda la data del 1 * aprile 1973 , a un emendamento deciso dal Parlamento ;

    _ che la data di cui sopra è giustificata dalla necessità di predisporre un periodo transitorio tra il precedente regime di aiuti e le nuove disposizioni fiscali ;

    _ che a favore delle imprese che abbiano creato stabilimenti all'estero anteriormente al 1 * aprile 1973 la proroga a tutto il 1975 delle misure urgenti in precedenza si giustifica in considerazione dei diritti questi che spettano a tali imprese in conseguenza delle autorizzazioni di cui hanno beneficiato ;

    considerando che argomenti di tal genere non sono invocabili per giustificare la mancata osservanza delle disposizioni del trattato CEE in materia di aiuti di Stato e di diritto di stabilimento ; che le agevolazioni fiscali in oggetto erano fin dalla loro istituzione incompatibili con il mercato comune ; che , date le circostanze , la Commissione non ha imposto il ricupero degli sgravi fiscali concessi in passato ; che in seguito alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . C 53 del 27 maggio 1972 le imprese francesi non potevano più contare senza riserva sugli aiuti in oggetto ; che di conseguenza il governo francese non puo opporre alla Commissione i diritti quesiti spettanti ai propri cittadini ;

    considerando che la data di creazione dello stabilimento all'estero o la data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione del ministro francese delle finanze non possono essere prese in considerazione per consentire l'attuale mantenimento degli sgravi fiscali ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

    Articolo 1

    La Repubblica francese adotta le necessarie misure per porre fine senza indugio alle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 39 octies del Code général des impôts a favore delle imprese francesi nelle loro operazioni d'esportazione e in occasione della creazione di stabilimenti nel mercato comune .

    Articolo 2

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione .

    Fatto a Bruxelles , il 25 luglio 1973 .

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Francois-Xavier ORTOLI

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