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Document 31973A0120

73/120/CEE: Parere della Commissione, del 13 aprile 1973, al governo del Granducato del Lussemburgo, concernente il progetto di regolamento granducale in applicazione del regolamento n. 117/66/CEE nonché del regolamento (CEE) n. 1016/68

GU L 145 del 2.6.1973, p. 38–38 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/opin/1973/120/oj

31973A0120

73/120/CEE: Parere della Commissione, del 13 aprile 1973, al governo del Granducato del Lussemburgo, concernente il progetto di regolamento granducale in applicazione del regolamento n. 117/66/CEE nonché del regolamento (CEE) n. 1016/68

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 02/06/1973 pag. 0038 - 0038


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( 1 ) GU n . 147 del 9 . 8 . 1966 , pag . 2688/66 .

( 2 ) GU n . L 173 del 22 . 7 . 1968 , pag . 8 .

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1973

al governo del Granducato del Lussemburgo , concernente il progetto di regolamento granducale in applicazione del regolamento n . 117/66/CEE nonché del regolamento ( CEE ) n . 1016/68

( 73/120/CEE )

Con lettera in data 16 gennaio 1973 e 9 marzo 1973 la Rappresentanza permanente del Granducato del Lussemburgo ha comunicato alla Commissione un progetto di regolamento granducale , che contiene le disposizioni di esecuzione del regolamento n . 117/66/CEE del Consiglio , del 28 luglio 1966 , relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone , effettuati con autobus ( 1 ) , nonché del regolamento ( CEE ) n . 1016/68 della Commissione , del 9 luglio 1968 , che stabilisce i modelli dei documenti di controllo di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento n . 117/66/CEE del Consiglio ( 2 ) .

La comunicazione costituisce una consultazione a norma dell'articolo 10 del regolamento n . 117/66/CEE del Consiglio , cui d'altronde si riferisce l'articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1016/68 .

La Commissione prende atto del fatto che il progetto di regolamento granducale prevede le misure di esecuzione che gli Stati membri devono prendere ai sensi dei regolamenti succitati del Consiglio e della Commissione . Tali misure , per quanto riguarda il regolamento n . 117/66/CEE , devono concernere , tra l'altro , l'organizzazione , la procedura e gli strumenti di controllo , nonché le sanzioni applicabili in caso d'infrazione e , per quanto riguarda il regolamento ( CEE ) n . 1016/68 , la durata di validità del libretto con i fogli di viaggio , l'utilizzazione e la conservazione dell'originale , nonché della copia del foglio di viaggio ; esse possono inoltre concernere gli eventuali visti da apportare su un foglio di viaggio da parte degli agenti incaricati del controllo .

La Commissione esprime sul progetto di regolamento granducale il seguente parere :

La Commissione constata che , fatta riserva del ritardo apportato dal governo del Granducato del Lussemburgo alla loro applicazione , le disposizioni previste rispondono agli obblighi imposti agli Stati membri a norma dell'articolo 10 del regolamento n . 117/66/CEE del Consiglio , nonché dell'articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1016/68 della Commissione .

Fatto a Bruxelles , il 13 aprile 1973 .

Per la Commissione

Il Presidente

Francois-Xavier ORTOLI

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