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Document 31971R2829

    Regolamento (CEE) n. 2829/71 del Consiglio, del 24 dicembre 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 748/68 relativo alle norme generali per il riporto di una parte della produzione di zucchero alla campagna saccarifera successiva

    GU L 285 del 29.12.1971, p. 65–65 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1971(III) pag. 1037 - 1038

    Altre edizioni speciali (DA, EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/1982

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/2829/oj

    31971R2829

    Regolamento (CEE) n. 2829/71 del Consiglio, del 24 dicembre 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 748/68 relativo alle norme generali per il riporto di una parte della produzione di zucchero alla campagna saccarifera successiva

    Gazzetta ufficiale n. L 285 del 29/12/1971 pag. 0065 - 0065
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(III) pag. 0901
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(III) pag. 1037
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 7 pag. 0106


    ++++

    ( 1 ) GU N . 308 DEL 18 . 12 . 1967 , PAG . 1 .

    ( 2 ) GU N . L 115 DEL 27 . 5 . 1971 , PAG . 16 .

    ( 3 ) GU N . L 137 DEL 21 . 6 . 1968 , PAG . 1 .

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2829/71 DEL CONSIGLIO DEL 24 DICEMBRE 1971 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 748/68 RELATIVO ALLE NORME GENERALI PER IL RIPORTO DI UNA PARTE DELLA PRODUZIONE DI ZUCCHERO ALLA CAMPAGNA SACCARIFERA SUCCESSIVA

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA ,

    VISTO IL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE DEL CONSIGLIO , DEL 18 DICEMBRE 1967 , RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ( 1 ) , MODIFICATO DA ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1060/71 ( 2 ) , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 32 , PARAGRAFO 3 ,

    VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ,

    CONSIDERANDO CHE L'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 748/68 DEL CONSIGLIO , DEL 18 GIUGNO 1968 , RELATIVO ALLE NORME GENERALI PER IL RIPORTO DI UNA PARTE DELLA PRODUZIONE DI ZUCCHERO ALLA CAMPAGNA SACCARIFERA SUCCESSIVA ( 3 ) , PREVEDE L'OBBLIGO PER I FABBRICANTI DI ZUCCHERO DI PAGARE , PER LE BARBABIETOLE TRASFORMATE CORRISPONDENTI AL QUANTITATIVO DI ZUCCHERO RIPORTATO , ALMENO IL PREZZO MINIMO DELLA BARBABIETOLA VALIDO PER LA CAMPAGNA SACCARIFERA DURANTE LA QUALE LE BARBABIETOLE SONO TRASFORMATE IN ZUCCHERO ;

    CONSIDERANDO CHE TALE DISPOSIZIONE SI BASA SEGNATAMENTE SULLA POSSIBILITA DI TASSARE LE GIACENZE , AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 , PARAGRAFO 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE , IN CASO DI MODIFICA DEL LIVELLO DEI PREZZI AL MOMENTO DEL PASSAGGIO DA UNA CAMPAGNA SACCARIFERA ALL'ALTRA ; CHE E APPARSO CHE LIEVI MODIFICHE DEL PREZZO NON CONDUCONO NECESSARIAMENTE ALL'IMPOSIZIONE DELLA SUDDETTA TASSAZIONE ; CHE PERTANTO E OPPORTUNO PREVEDERE IN TAL CASO IL PAGAMENTO DEL PREZZO MINIMO DELLA BARBABIETOLA VALIDO PER LA CAMPAGNA SACCARIFERA DURANTE LA QUALE HA TERMINE IL PERIODO DI RIPORTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 32 DEL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE ;

    CONSIDERANDO CHE CON L'OCCASIONE E OPPORTUNO ADATTARE NEL TESTO DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 748/68 IL RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 27 , PARAGRAFO 4 , DEL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE IN BASE ALLA NUOVA VERSIONE DI DETTO ARTICOLO 27 ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    ARTICOLO 1

    ALL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 1 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 748/68 , I TERMINI :

    " DELLA PERCENTUALE DI CUI ALL'ARTICOLO 27 , PARAGRAFO 4 , DELLO STESSO REGOLAMENTO " ,

    SONO SOSTITUITI DAI TERMINI :

    " DELLE PERCENTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 27 , PARAGRAFI 4 E 5 , DELLO STESSO REGOLAMENTO " .

    ARTICOLO 2

    IL TESTO DELL'ARTICOLO 3 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 748/68 , E SOSTITUITO DAL SEGUENTE TESTO :

    " 1 . FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2 , I FABBRICANTI DI ZUCCHERO SONO TENUTI A PAGARE , PER LE BARBABIETOLE TRASFORMATE CORRISPONDENTI AL QUANTITATIVO DI ZUCCHERO RIPORTATO , ALMENO IL PREZZO DI CUI ALL'ARTICOLO 4 , PARAGRAFO 1 PRIMO TRATTINO , DEL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE :

    - VALIDO NELLA CAMPAGNA SACCARIFERA DURANTE LA QUALE LE BARBABIETOLE SONO TRASFORMATE IN ZUCCHERO , SE IL QUANTITATIVO RIPORTATO E GRAVATO DI UNA TASSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 , PARAGRAFO 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE ,

    - VALIDO NELLA CAMPAGNA SACCARIFERA DURANTE LA QUALE HA TERMINE IL PERIODO DI MAGAZZINAGGIO OBBLIGATORIO PREVISTO IN CASO DI RIPORTO , SE IL QUANTITATIVO RIPORTATO NON E GRAVATO DI UNA TASSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 , PARAGRAFO 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE .

    2 . IL PREZZO DI CUI AL PARAGRAFO 1 E MODIFICATO MEDIANTE APPLICAZIONE DI MAGGIORAZIONI O RIDUZIONI CORRISPONDENTI ALLE DIFFERENZE DI QUALITA RISPETTO ALLA QUALITA TIPO . "

    ARTICOLO 3

    IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE .

    IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI .

    FATTO A BRUXELLES , ADDI 24 DICEMBRE 1971 .

    PER IL CONSIGLIO

    IL PRESIDENTE

    M . PEDINI

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