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Document 31965H0403

    65/403/CEE: Raccomandazione della Commissione, del 29 luglio 1965, rivolta al Regno del Belgio in merito alla legge 8 aprile 1965 relativa alla costituzione di un Fondo di risanamento dell'agricoltura (Il testi in lingua francese e olandese sono il soli facenti fede)

    GU 144 del 12.8.1965, p. 2445–2446 (DE, FR, IT, NL)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1965/403/oj

    31965H0403

    65/403/CEE: Raccomandazione della Commissione, del 29 luglio 1965, rivolta al Regno del Belgio in merito alla legge 8 aprile 1965 relativa alla costituzione di un Fondo di risanamento dell'agricoltura (Il testi in lingua francese e olandese sono il soli facenti fede)

    Gazzetta ufficiale n. 144 del 12/08/1965 pag. 2445 - 2446


    RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1965 rivolta al Regno del Belgio in merito alla legge 8 aprile 1965 relativa alla costituzione di un Fondo di risanamento dell'agricoltura

    (I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)

    (65/403/CEE)

    Il Regno del Belgio ha comunicato alla Commissione, con lettera in data 25 febbraio 1965, un progetto di legge relativo alla costituzione di un Fondo di risanamento per l'agricoltura, approvato l'8 aprile 1965; il Comitato permanente delle strutture agricole ne è stato informato durante la 13a riunione e ha proceduto a una discussione in merito.

    La presente raccomandazione verte solo sugli aspetti della legge relativi alla politica delle strutture agrarie. Essa non comporta un esame della legge sotto l'aspetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti.

    L'articolo 39 del Trattato assegna como finalità alla politica agraria comune d'incrementare la produttività dell'agricoltura, assicurando un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera. Lo sviluppo necessario della produttività esige un adattamento dell'agricoltura nel senso di un aumento dei capitali investiti dal lavoratore. Un' equa remunerazione del capitale e della manodopera in agricoltura dipende in vastissima misura dalla superficie coltivata per unità lavorativa, vale a dire dal rapporto «uomo- terra».

    Tale rapporto «uomo-terra» ha già subito, spontaneamente, una evoluzione favorevole; tuttavia, si constata che tale evoluzione non ha avuto l'ampiezza necessaria per assicurare alla popolazione attiva agricola un reddito comparabile a quello di coloro che lavorano al di fuori di tale settore. Uno dei principali motivi è il fatto che la riduzione della manodopera agricola ha riguardato finora essenzialmente la manodopera salariata e i coadiuvanti familiari, senza includere quasi mai i conduttori. La mobilità della manodopera non è stata pertanto accompagnata da una corrispondente diminuzione delle aziende, con la quale sarebbe stato possibile migliorare il rapporto «uomo-terra» - grazie ad un ampliamento delle aziende al ritmo richiesto dall'espansione dell'economia generale.

    Lo sforzo della politica agraria deve pertanto vertere attualmente su una riduzione del numero delle aziende agrarie

    - o orientando i figli di agricoltori (conduttori in potenza) verso una professione non agricola;

    - o favorendo il passaggio dalla professione agricola verso altre professioni o mediante la cessazione di qualsiasi attività professionale.

    Tuttavia, il contributo di tali azioni al miglioramento della vitalità economica e del potere competitivo dipenderà notevolmente dalla misura in cui:

    - libereranno delle aziende marginali;

    - le terre così disponibili consolideranno la capacità competitiva delle aziende già vitali o renderanno vitali altre aziende che non lo sono.

    La Commissione considera che la legge belga, il cui testo le è stato sottoposto, prevede degli obiettivi che sono anche i suoi. Essa ritiene particolarmente opportune le disposizioni volte a migliorare il rapporto tra l'effettivo dei lavoratori agricoli e la superficie agricola disponibile.

    Le sembra tuttavia auspicabile dare una maggiore efficacia all'applicazione di tale legge.

    Considerando l'importanza del risanamento dell'agricoltura per il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nel settore agricolo e allo scopo di garantire i compiti di coordinamento delle politiche di strutture agrarie che le sono assegnati dalla decisione del 4 dicembre 1962, la Commissione, basandosi sulle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità e in particolare sull'articolo 155, raccomanda al Regno del Begio, per l'applicazione della legge 5 aprile 1965 relativa alla costituzione di un Fondo di risanamento per l'agricoltura:

    1. L'adozione di disposizioni volte ad aumentare l'efficacia della legge per quanto concerne l'acceleramento della riduzione del numero di aziende agrarie e orticole

    - Aumentare il reddito professionale netto (25 000 franchi) che non deve essere superato dall'azienda agricola il cui titolare chiede il beneficio dell'indennità di partenza, in modo da incoraggiare la partenza di un numero maggiore di capi di aziende non vitali.

    - Ridurre il limite minimo di età (40 anni) per poter beneficiare dell'indennità di partenza, in modo da incitare i capi di aziende, che sono ancora in età per ricevere una riconversione professionale, a lasciare l'agricoltura.

    - Fissare un importo delle indennità di partenza piú elevato (24 000 franchi l'anno, per provocare un numero sufficiente di partenze.

    2. L'adozione di disposizioni volte ad aumentare l'efficacia della legge per quanto concerne le costituzione delle aziende economicamente vitali.

    - Adottare disposizioni affinché, in caso di vendita di terre o cessazione del contratto d'affitto (disposizioni già adottate per i casi di nuovi affitti o cessioni di contratti di affitto) le terre trasferite a fini agricoli costituiscano in via obbligatoria un apporto per aziende vitali o aziende che dovranno la loro vitalità a tale apporto.

    - Aumentare il reddito professionale netto minimo (35 000 franchi) delle aziende che beneficiano dell'apporto delle terre liberate mediante misure adottate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, a un livello che rifletta una vitalità economica e una capacità competitiva, tenuto conto dell'evoluzione dell'economia nel suo complesso.

    - Prevedere, sotto l'aspetto della loro vitalità economica e della loro capacità competitiva, un riconoscimento ufficiale delle aziende che possono beneficiare del trasferimento delle terre liberate mediante le misure adottate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.

    - Concedere il diritto di prelazione a un organismo incaricato di acquistare terre liberate in seguito a cessazione dell'azienda o del contratto d'affitto, con l'obbligo di destinare successivamente tali terre a scopi agricoli o non agricoli nell'ambito dei lavori di miglioramento delle strutture agrarie e di sviluppo regionale.

    Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1965.

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Walter HALLSTEIN

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