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Document 31962R0134

CEE: Regolamento n. 134 della Commissione relativo alle dichiarazioni di raccolta e delle giacenze di vino

GU 111 del 6.11.1962, p. 2604–2606 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1959-1962 pag. 276 - 278

Altre edizioni speciali (DA, EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1983; abrogato da 31983R2408

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/134/oj

31962R0134

CEE: Regolamento n. 134 della Commissione relativo alle dichiarazioni di raccolta e delle giacenze di vino

Gazzetta ufficiale n. 111 del 06/11/1962 pag. 2604
edizione speciale danese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0245
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0276
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 1 pag. 0068


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REGOLAMENTO N . 134 DELLA COMMISSIONE

RELATIVO ALLE DICHIARAZIONI DI RACCOLTA E DELLE GIACENZE DI VINO

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA ,

VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA ,

VISTO IL REGOLAMENTO N . 24 DEL CONSIGLIO , RELATIVO ALLA GRADUALE ATTUAZIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO E IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 5 ,

VISTO IL PARERE DEL COMITATO DI GESTIONE DEI VINI ,

CONSIDERANDO CHE LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO N . 24 DEL CONSIGLIO STABILISCONO CHE I PRODUTTORI DI MOSTO E DI VINO ED I COMMERCIANTI , CHE NON SIANO RIVENDITORI AL MINUTO , DEBBONO EFFETTUARE DICHIARAZIONI DI RACCOLTA E DI GIACENZE ;

CONSIDERANDO CHE LE INFORMAZIONI FORMITE IN TALI DICHIARAZIONI DEVONO IN PARTICOLARE CONSENTIRE ALLA COMMISSIONE DI STABILIRE ALL'INIZIO DI OGNI ANNO IL BILANCIO DI PREVISIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DI DETTO REGOLAMENTO ,

CONSIDERANDO CHE PER L'ELABORAZIONE DI DETTO BILANCIO E NECESSARIO CHE GLI STATI MEMBRI EFFETTUINO DELLE STIME SUL RACCOLTO E SULLE GIACENZE PRIMA DELLE DICHIARAZIONI STESSE CHE TANTO I PRODUTTORI CHE I COMMERCIANTI DEVONO EFFETTUARE ;

CONSIDERANDO CHE , SE NELL'ATTUALE FASE DELLO SVILUPPO DELLA POLITICA VITIVINICOLA NON E ANCORA INDISPENSABILE CHE LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE GIACENZE SIANO EFFETTUATE PRIMA DEL RACCOLTO , E TUTTAVIA OPPORTUNO FISSARE FIN DA ORA , ALLO SCOPO DI AGEVOLARE TALE SVILUPPO , LA DATA ALLA QUALE TALI DICHIARAZIONI SARANNO SUCCESSIVAMENTE EFFETTUATE ;

CONSIDERANDO CHE , IN FUNZIONE DELLE DIVERSE EPOCHE IN CUI SI EFFETTUA LA VENDEMINIA NEGLI STATI MEMBRI , OCCORRE ALTRESI , PREVEDERE UNA SUCCESSIONE NELLE DATE IN CUI DEVONO ESSERE FATTE LE DICHIARAZIONI DI RACCOLTA ;

CONSIDERANDO CHE E NECESSARIO SPECIFICARE LE PERSONE TENUTE ALLE DICHIARAZIONI DI RACCOLTA E DI GIACENZE , NONCHE GLI ELEMENTI CHE DEVONO FIGURARE IN DETTE DICHIARAZIONI ; CHE E INOLTRE INDISPENSABILE STABILIRE LE DATE ALLE QUALI LE INFORMAZIONI RACCOLTE DEVONO ESSERE CENTRALIZZATE SUL PIANO NAZIONALE E TRASMESSE ALLA COMMISSIONE , NONCHE LA FORMA SECONDO CUI DEVE ESSERE EFFETTUATA TALE TRASMISSIONE ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

ARTICOLO 1

1 . LA CAMPAGNA VITIVINICOLA INIZIA IL 1 SETTEMBRE E TERMINA IL 31 AGOSTO .

2 . OGNI ANNO GLI STATI MEMBRI STIMANO LE GIACENZE DI MOSTO E DI VINO ESISTENTI AL 31 AGOSTO E IL RACCOLTO DI MOSTO E DI VINO PREVEDIBILE ALLA STESSA DATA NEL RISPETTIVO TERRITORIO .

ESSI COMUNICANO ALLA COMMISSIONE ENTRO IL 20 SETTEMBRE LE SUDDETTE STIME , ESPRESSE IN ETTOLITRI , INDICANDO SEPARATAMENTE I MOSTI E VINI BIANCHI DAI MOSTI E VINI ROSSI O ROSATI .

ENTRO IL 15 OTTOBRE E IL 10 NOVEMBRE GLI STATI MEMBRI TRASMETTONO ALLA COMMISSIONE , NELLA STESSA FORMA , LE STIME RETTIFICATE DI RACCOLTA E DI GIACENZE .

ARTICOLO 2

1 . I PRODUTTORI DICHIARANO OGNI ANNO DISTINTAMENTE ALLE AUTORITA DESIGNATE DAGLI STATI MEMBRI I QUANTITATIVI :

A ) DI VINO CHE ESSI HANNO OTTENUTO DALL'INIZIO DELLA CAMPAGNA MEDIANTE LA VINIFICAZIONE DI UVE FRESCHE ,

B ) DI MOSTO CHE ESSI HANNO OTTENUTO DALLA TRASFORMAZIONE DI UVE FRESCHE A CONDIZIONE CHE DETTO MOSTO NON SIA STATO DA ESSI STESSI GIA TRASFORMATO IN VINO ALLA DATA DELLA DICHIARAZIONE ,

C ) DI UVE FRESCHE DETENUTE NELLE LORO CANTINE ALLA DATA DELLA DICHIARAZIONE E DESTINATI ALLA VINIFICAZIONE .

2 . LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE DIVERSE DAI CONSUMATORI PRIVATI E RIVENDITORI AL MINUTO DICHIARANO OGNI ANNO ALLE AUTORITA DESIGNATE DAGLI STATI MEMBRI I QUANTITATIVI DI UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE , DI MOSTO E DI VINO , CHE ESSE DETENGONO ALLE DATE INDICATE NELL'ARTICOLO 6 .

ARTICOLO 3

SONO CONSIDERATI " PRODUTTORI " AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO TUTTE LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE DISPONGONO O HANNO DISPOSTO DELL'UVA , DEL MOSTO O DEL VINO OTTENUTI :

A ) COLTIVANDO DIRETTAMENTE O FACENDO COLTIVARE LA VIGNA LA CUI PRODUZIONE E TRASFORMATA TOTALMENTE OD IN PARTE IN MOSTO O IN VINO ,

OVVERO

B ) TRASFORMANDO O FACENDO TRASFORMARE UVA FRESCA IN MOSTO O IN VINO .

TUTTAVIA , NON SONO CONSIDERATI PRODUTTORI AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO GLI IMPRENDITORI VITIVINICOLI LA CUI IMPRESA COMPORTA MENO DI 10 ARE DI VIGNA E LA CUI PRODUZIONE DI MOSTO , DI VINO O DI UVA DESTINATA ALLA VINIFICAZIONE NON E STATA O NON SARA , NEPPURE IN PARTE , DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE COMMERCIALIZZATA NEL CORSO DELLA CAMPAGNA .

ARTICOLO 4

AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO CONSIDERATI RIVENDITORI AL MINUTO COLORO CHE ESERCITANO PROFESSIONALMENTE UN'ATTIVITA COMMERCIALE CHE COMPORTA LA VENDITA DIRETTA DI VINI AL CONSUMATORE IN PICCOLE QUANTITA , ESCLUSI COLORO CHE UTILIZZANO CANTINE ATTREZZATE PER IL DEPOSITO ED IL CONDIZIONAMENTO DEI VINI IN QUANTITATIVI CONSIDEREVOLI .

ARTICOLO 5

1 . LE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEVONO RECARE IL NOME E L'INDIRIZZO DEL DICHIARANTE E INDICARE IL LUOGO IN CUI SI TROVA IL PRODOTTO DICHIARATO . I QUANTITATIVI SONO ESPRESSI IN ETTOLITRI SE SI TRATTA DI MOSTO O DI VINO E IN QUINTALI METRICI SE SI TRATTA DI UVE . NELLE DICHIARAZIONI SI DISTINGUONO I MOSTI E VINI BIANCHI , DA UN LATO , E I MOSTI E VINI ROSSI O ROSATI , DALL'ALTRO .

2 . LE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 2 , DISTINGUONO I PRODOTTI DEGLI STATI MEMBRI , AD UN LATO , E QUELLI DEI PAESI TERZI E DEI PAESI ASSOCIATI DALL'ALTRO . ESSE RIGUARDANO TUTTE LE QUANTITA DETENUTE INDIPENDENTEMENTE DAL MODO DI CONSERVAZIONE . IN TALI DICHIARAZIONI I VINI SPUMANTI FANNO OGGETTO DI PARTICOLARE MENZIONE .

ARTICOLO 6

1 . FINO AL MOMENTO IN CUI , IN CONFORMITA ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 2 , DEL REGOLAMENTO N . 24 DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA GRADUALE ATTUAZIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO E SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA NELL'ARTICOLO 7 DI DETTO REGOLAMENTO , NON SARA DECISO CHE LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE GIACENZE DEVONO ESSERE EFFETTUATE PRIMA DEL RACCOLTO , LE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 SONO EFFETTUATE AL 31 DICEMBRE .

2 . NON APPENA DETTA DECISIONE INTERVERRA :

A ) LE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 1 , SARANNO EFFETTUATE ALLE SEGUENTI DATE :

_ PRIMA DEL 15 DICEMBRE DALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ,

_ PRIMA DEL 30 NOVEMBRE DALLA REPUBBLICA FRANCESE ,

_ PRIMA DEL 30 NOVEMBRE DALLA REPUBBLICA ITALIANA ,

_ PRIMA DEL 30 NOVEMBRE DAL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO ;

B ) LE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 2 , SARANNO EFFETTUATE PRIMA DEL 7 SETTEMBRE PER I QUANTITATIVI DETENUTI ALLA DATA DEL 31 AGOSTO .

ARTICOLO 7

1 . LE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEVONO ESSERE CENTRALIZZATE SUL PIANO NAZIONALE .

2 . LA RICAPITOLAZIONE DELLE DICHIARAZIONI EFFETTUATE IN CONFORMITA ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 6 , PARAGRAFO 1 , E COMUNICATA ALLA COMMISSIONE NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO NELLA FORMA INDICATA ALL'ARTICOLO 5 .

LA RICAPITOLAZIONE DISTINGUE I QUANTITATIVI DETENUTI DAI PRODUTTORI , DA UN LATO , E DALLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 2 , DALL'ALTRO . ESSA COMPORTA LA STIMA DELLA PARTE DELLE DISPONIBILITA CHE SARA CONSUMATA DAI PRODUTTORI DURANTE LA CAMPAGNA VITIVINICOLA .

NEL CASO IN CUI IN UNO STATO MEMBRO LE DICHIARAZIONI SIANO STATE FATTE AD UNA DATA ANTERIORE AL 31 DICEMBRE _ IN CONFORMITA ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 10 _ , LE INFORMAZIONI COMUNICATE SONO OGGETTO DI AGGIORNAMENTO A TALE DATA DA PARTE DI DETTO STATO MEMBRO , IN MODO DA CONSENTIRNE L'UTILIZZAZIONE SUL PIANO COMUNITARIO .

3 . LA RICAPITOLAZIONE DELLE DICHIARAZIONI PREVISTE NELL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 1 , EFFETTUATE IN CONFORMITA ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 6 , PARAGRAFO 2 , LETTERA A ) , E COMUNICATA ALLA COMMISSIONE NELLA FORMA INDICATA ALL'ARTICOLO 5 ,

_ PRIMA DEL 31 DICEMBRE DALLA REPUBBLICA FRANCESE E DAL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO ,

_ PRIMA DEL 31 GENNAIO DALLA REPUBBLICA ITALIANA E

_ PRIMA DEL 15 FEBBRAIO DALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

4 . LA RICAPITOLAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI CUI ALLO ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 2 , EFFETTUATE IN CONFORMITA ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 6 , PARAGRAFO 2 , LETTERA B ) , E COMUNICATA ALLA COMMISSIONE PRIMA DEL 10 OTTOBRE NELLA FORMA INDICATA ALL'ARTICOLO 5 .

DETTA RICAPITOLAZIONE DISTINGUE I QUANTITATIVI DETENUTI DAI PRODUTTORI DA UN LATO , E DALLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 2 , DALL'ALTRO .

ARTICOLO 8

GLI STATI MEMBRI PRENDONO TUTTE LE DISPOSIZIONI ATTE A CONSENTIRE LA PRESENTAZIONE ED EFFETTUARE LA RACCOLTA E LA CENTRALIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SUL PIANO NAZIONALE .

ESSI ADOTTANO PURE , IN MATERIA DI CONTROLLO , TUTTE LE MISURE ATTE A GARANTIRE LA VERIDICITA DELLE DICHIARAZIONI .

ESSI INFORMANO LA COMMISSIONE DI TALI DISPOSIZIONI O DI TALI MISURE .

ARTICOLO 9

GLI STATI MEMBRI INFORMANO LA COMMISSIONE DI QUALSIASI FATTO NUOVO DI IMPORTANZA E NATURA TALI DA MODIFICARE SENSIBILMENTE LA STIMA DELLE DISPONIBILITA E DELLE UTILIZZAZIONI FATTE SULLA BASE DEI DATI DEFINITIVI DEGLI ANNI PRECENDENTI .

ARTICOLO 10

IL PRESENTE REGOLAMENTO LASCIA IMPREGIUDICATE LE DISPOSIZIONI DEGLI STATI MEMBRI ISTITUENTI UN REGIME DI DICHIARAZIONI DI RACCOLTA E DI GIACENZE CHE PREVEDA CHE SIANO PRODOTTE , EVENTUALMENTE A DELLE DATE ANTERIORI A QUELLE STABILITE NELL'ARTICOLO 6 , INFORMAZIONI PIU COMPLETE , IN PARTICOLARE PER IL FATTO CHE TALE REGIME CONCERNE CATEGORIE DI PERSONE TENUTE ALLE DICHIARAZIONI , PIU AMPIE DI QUELLE PREVISTE AGLI ARTICOLI 2 , 3 E 4 .

ARTICOLO 11

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE .

IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI .

BRUXELLES , 25 OTTOBRE 1962 .

PER LA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE

W . HALLSTEIN

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