This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31962R0134
EEC: Regulation No 134 of the Commission on the declaration of wine harvests and stocks
CEE: Regolamento n. 134 della Commissione relativo alle dichiarazioni di raccolta e delle giacenze di vino
CEE: Regolamento n. 134 della Commissione relativo alle dichiarazioni di raccolta e delle giacenze di vino
GU 111 del 6.11.1962, p. 2604–2606
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1959-1962 pag. 276 - 278
No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1983; abrogato da 31983R2408
CEE: Regolamento n. 134 della Commissione relativo alle dichiarazioni di raccolta e delle giacenze di vino
Gazzetta ufficiale n. 111 del 06/11/1962 pag. 2604
edizione speciale danese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0245
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0276
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 1 pag. 0068
++++ REGOLAMENTO N . 134 DELLA COMMISSIONE RELATIVO ALLE DICHIARAZIONI DI RACCOLTA E DELLE GIACENZE DI VINO LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , VISTO IL REGOLAMENTO N . 24 DEL CONSIGLIO , RELATIVO ALLA GRADUALE ATTUAZIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO E IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 5 , VISTO IL PARERE DEL COMITATO DI GESTIONE DEI VINI , CONSIDERANDO CHE LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO N . 24 DEL CONSIGLIO STABILISCONO CHE I PRODUTTORI DI MOSTO E DI VINO ED I COMMERCIANTI , CHE NON SIANO RIVENDITORI AL MINUTO , DEBBONO EFFETTUARE DICHIARAZIONI DI RACCOLTA E DI GIACENZE ; CONSIDERANDO CHE LE INFORMAZIONI FORMITE IN TALI DICHIARAZIONI DEVONO IN PARTICOLARE CONSENTIRE ALLA COMMISSIONE DI STABILIRE ALL'INIZIO DI OGNI ANNO IL BILANCIO DI PREVISIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DI DETTO REGOLAMENTO , CONSIDERANDO CHE PER L'ELABORAZIONE DI DETTO BILANCIO E NECESSARIO CHE GLI STATI MEMBRI EFFETTUINO DELLE STIME SUL RACCOLTO E SULLE GIACENZE PRIMA DELLE DICHIARAZIONI STESSE CHE TANTO I PRODUTTORI CHE I COMMERCIANTI DEVONO EFFETTUARE ; CONSIDERANDO CHE , SE NELL'ATTUALE FASE DELLO SVILUPPO DELLA POLITICA VITIVINICOLA NON E ANCORA INDISPENSABILE CHE LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE GIACENZE SIANO EFFETTUATE PRIMA DEL RACCOLTO , E TUTTAVIA OPPORTUNO FISSARE FIN DA ORA , ALLO SCOPO DI AGEVOLARE TALE SVILUPPO , LA DATA ALLA QUALE TALI DICHIARAZIONI SARANNO SUCCESSIVAMENTE EFFETTUATE ; CONSIDERANDO CHE , IN FUNZIONE DELLE DIVERSE EPOCHE IN CUI SI EFFETTUA LA VENDEMINIA NEGLI STATI MEMBRI , OCCORRE ALTRESI , PREVEDERE UNA SUCCESSIONE NELLE DATE IN CUI DEVONO ESSERE FATTE LE DICHIARAZIONI DI RACCOLTA ; CONSIDERANDO CHE E NECESSARIO SPECIFICARE LE PERSONE TENUTE ALLE DICHIARAZIONI DI RACCOLTA E DI GIACENZE , NONCHE GLI ELEMENTI CHE DEVONO FIGURARE IN DETTE DICHIARAZIONI ; CHE E INOLTRE INDISPENSABILE STABILIRE LE DATE ALLE QUALI LE INFORMAZIONI RACCOLTE DEVONO ESSERE CENTRALIZZATE SUL PIANO NAZIONALE E TRASMESSE ALLA COMMISSIONE , NONCHE LA FORMA SECONDO CUI DEVE ESSERE EFFETTUATA TALE TRASMISSIONE , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : ARTICOLO 1 1 . LA CAMPAGNA VITIVINICOLA INIZIA IL 1 SETTEMBRE E TERMINA IL 31 AGOSTO . 2 . OGNI ANNO GLI STATI MEMBRI STIMANO LE GIACENZE DI MOSTO E DI VINO ESISTENTI AL 31 AGOSTO E IL RACCOLTO DI MOSTO E DI VINO PREVEDIBILE ALLA STESSA DATA NEL RISPETTIVO TERRITORIO . ESSI COMUNICANO ALLA COMMISSIONE ENTRO IL 20 SETTEMBRE LE SUDDETTE STIME , ESPRESSE IN ETTOLITRI , INDICANDO SEPARATAMENTE I MOSTI E VINI BIANCHI DAI MOSTI E VINI ROSSI O ROSATI . ENTRO IL 15 OTTOBRE E IL 10 NOVEMBRE GLI STATI MEMBRI TRASMETTONO ALLA COMMISSIONE , NELLA STESSA FORMA , LE STIME RETTIFICATE DI RACCOLTA E DI GIACENZE . ARTICOLO 2 1 . I PRODUTTORI DICHIARANO OGNI ANNO DISTINTAMENTE ALLE AUTORITA DESIGNATE DAGLI STATI MEMBRI I QUANTITATIVI : A ) DI VINO CHE ESSI HANNO OTTENUTO DALL'INIZIO DELLA CAMPAGNA MEDIANTE LA VINIFICAZIONE DI UVE FRESCHE , B ) DI MOSTO CHE ESSI HANNO OTTENUTO DALLA TRASFORMAZIONE DI UVE FRESCHE A CONDIZIONE CHE DETTO MOSTO NON SIA STATO DA ESSI STESSI GIA TRASFORMATO IN VINO ALLA DATA DELLA DICHIARAZIONE , C ) DI UVE FRESCHE DETENUTE NELLE LORO CANTINE ALLA DATA DELLA DICHIARAZIONE E DESTINATI ALLA VINIFICAZIONE . 2 . LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE DIVERSE DAI CONSUMATORI PRIVATI E RIVENDITORI AL MINUTO DICHIARANO OGNI ANNO ALLE AUTORITA DESIGNATE DAGLI STATI MEMBRI I QUANTITATIVI DI UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE , DI MOSTO E DI VINO , CHE ESSE DETENGONO ALLE DATE INDICATE NELL'ARTICOLO 6 . ARTICOLO 3 SONO CONSIDERATI " PRODUTTORI " AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO TUTTE LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE DISPONGONO O HANNO DISPOSTO DELL'UVA , DEL MOSTO O DEL VINO OTTENUTI : A ) COLTIVANDO DIRETTAMENTE O FACENDO COLTIVARE LA VIGNA LA CUI PRODUZIONE E TRASFORMATA TOTALMENTE OD IN PARTE IN MOSTO O IN VINO , OVVERO B ) TRASFORMANDO O FACENDO TRASFORMARE UVA FRESCA IN MOSTO O IN VINO . TUTTAVIA , NON SONO CONSIDERATI PRODUTTORI AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO GLI IMPRENDITORI VITIVINICOLI LA CUI IMPRESA COMPORTA MENO DI 10 ARE DI VIGNA E LA CUI PRODUZIONE DI MOSTO , DI VINO O DI UVA DESTINATA ALLA VINIFICAZIONE NON E STATA O NON SARA , NEPPURE IN PARTE , DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE COMMERCIALIZZATA NEL CORSO DELLA CAMPAGNA . ARTICOLO 4 AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO CONSIDERATI RIVENDITORI AL MINUTO COLORO CHE ESERCITANO PROFESSIONALMENTE UN'ATTIVITA COMMERCIALE CHE COMPORTA LA VENDITA DIRETTA DI VINI AL CONSUMATORE IN PICCOLE QUANTITA , ESCLUSI COLORO CHE UTILIZZANO CANTINE ATTREZZATE PER IL DEPOSITO ED IL CONDIZIONAMENTO DEI VINI IN QUANTITATIVI CONSIDEREVOLI . ARTICOLO 5 1 . LE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEVONO RECARE IL NOME E L'INDIRIZZO DEL DICHIARANTE E INDICARE IL LUOGO IN CUI SI TROVA IL PRODOTTO DICHIARATO . I QUANTITATIVI SONO ESPRESSI IN ETTOLITRI SE SI TRATTA DI MOSTO O DI VINO E IN QUINTALI METRICI SE SI TRATTA DI UVE . NELLE DICHIARAZIONI SI DISTINGUONO I MOSTI E VINI BIANCHI , DA UN LATO , E I MOSTI E VINI ROSSI O ROSATI , DALL'ALTRO . 2 . LE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 2 , DISTINGUONO I PRODOTTI DEGLI STATI MEMBRI , AD UN LATO , E QUELLI DEI PAESI TERZI E DEI PAESI ASSOCIATI DALL'ALTRO . ESSE RIGUARDANO TUTTE LE QUANTITA DETENUTE INDIPENDENTEMENTE DAL MODO DI CONSERVAZIONE . IN TALI DICHIARAZIONI I VINI SPUMANTI FANNO OGGETTO DI PARTICOLARE MENZIONE . ARTICOLO 6 1 . FINO AL MOMENTO IN CUI , IN CONFORMITA ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 2 , DEL REGOLAMENTO N . 24 DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA GRADUALE ATTUAZIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO E SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA NELL'ARTICOLO 7 DI DETTO REGOLAMENTO , NON SARA DECISO CHE LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE GIACENZE DEVONO ESSERE EFFETTUATE PRIMA DEL RACCOLTO , LE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 SONO EFFETTUATE AL 31 DICEMBRE . 2 . NON APPENA DETTA DECISIONE INTERVERRA : A ) LE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 1 , SARANNO EFFETTUATE ALLE SEGUENTI DATE : _ PRIMA DEL 15 DICEMBRE DALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , _ PRIMA DEL 30 NOVEMBRE DALLA REPUBBLICA FRANCESE , _ PRIMA DEL 30 NOVEMBRE DALLA REPUBBLICA ITALIANA , _ PRIMA DEL 30 NOVEMBRE DAL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO ; B ) LE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 2 , SARANNO EFFETTUATE PRIMA DEL 7 SETTEMBRE PER I QUANTITATIVI DETENUTI ALLA DATA DEL 31 AGOSTO . ARTICOLO 7 1 . LE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEVONO ESSERE CENTRALIZZATE SUL PIANO NAZIONALE . 2 . LA RICAPITOLAZIONE DELLE DICHIARAZIONI EFFETTUATE IN CONFORMITA ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 6 , PARAGRAFO 1 , E COMUNICATA ALLA COMMISSIONE NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO NELLA FORMA INDICATA ALL'ARTICOLO 5 . LA RICAPITOLAZIONE DISTINGUE I QUANTITATIVI DETENUTI DAI PRODUTTORI , DA UN LATO , E DALLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 2 , DALL'ALTRO . ESSA COMPORTA LA STIMA DELLA PARTE DELLE DISPONIBILITA CHE SARA CONSUMATA DAI PRODUTTORI DURANTE LA CAMPAGNA VITIVINICOLA . NEL CASO IN CUI IN UNO STATO MEMBRO LE DICHIARAZIONI SIANO STATE FATTE AD UNA DATA ANTERIORE AL 31 DICEMBRE _ IN CONFORMITA ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 10 _ , LE INFORMAZIONI COMUNICATE SONO OGGETTO DI AGGIORNAMENTO A TALE DATA DA PARTE DI DETTO STATO MEMBRO , IN MODO DA CONSENTIRNE L'UTILIZZAZIONE SUL PIANO COMUNITARIO . 3 . LA RICAPITOLAZIONE DELLE DICHIARAZIONI PREVISTE NELL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 1 , EFFETTUATE IN CONFORMITA ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 6 , PARAGRAFO 2 , LETTERA A ) , E COMUNICATA ALLA COMMISSIONE NELLA FORMA INDICATA ALL'ARTICOLO 5 , _ PRIMA DEL 31 DICEMBRE DALLA REPUBBLICA FRANCESE E DAL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO , _ PRIMA DEL 31 GENNAIO DALLA REPUBBLICA ITALIANA E _ PRIMA DEL 15 FEBBRAIO DALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 4 . LA RICAPITOLAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI CUI ALLO ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 2 , EFFETTUATE IN CONFORMITA ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 6 , PARAGRAFO 2 , LETTERA B ) , E COMUNICATA ALLA COMMISSIONE PRIMA DEL 10 OTTOBRE NELLA FORMA INDICATA ALL'ARTICOLO 5 . DETTA RICAPITOLAZIONE DISTINGUE I QUANTITATIVI DETENUTI DAI PRODUTTORI DA UN LATO , E DALLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 2 , DALL'ALTRO . ARTICOLO 8 GLI STATI MEMBRI PRENDONO TUTTE LE DISPOSIZIONI ATTE A CONSENTIRE LA PRESENTAZIONE ED EFFETTUARE LA RACCOLTA E LA CENTRALIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SUL PIANO NAZIONALE . ESSI ADOTTANO PURE , IN MATERIA DI CONTROLLO , TUTTE LE MISURE ATTE A GARANTIRE LA VERIDICITA DELLE DICHIARAZIONI . ESSI INFORMANO LA COMMISSIONE DI TALI DISPOSIZIONI O DI TALI MISURE . ARTICOLO 9 GLI STATI MEMBRI INFORMANO LA COMMISSIONE DI QUALSIASI FATTO NUOVO DI IMPORTANZA E NATURA TALI DA MODIFICARE SENSIBILMENTE LA STIMA DELLE DISPONIBILITA E DELLE UTILIZZAZIONI FATTE SULLA BASE DEI DATI DEFINITIVI DEGLI ANNI PRECENDENTI . ARTICOLO 10 IL PRESENTE REGOLAMENTO LASCIA IMPREGIUDICATE LE DISPOSIZIONI DEGLI STATI MEMBRI ISTITUENTI UN REGIME DI DICHIARAZIONI DI RACCOLTA E DI GIACENZE CHE PREVEDA CHE SIANO PRODOTTE , EVENTUALMENTE A DELLE DATE ANTERIORI A QUELLE STABILITE NELL'ARTICOLO 6 , INFORMAZIONI PIU COMPLETE , IN PARTICOLARE PER IL FATTO CHE TALE REGIME CONCERNE CATEGORIE DI PERSONE TENUTE ALLE DICHIARAZIONI , PIU AMPIE DI QUELLE PREVISTE AGLI ARTICOLI 2 , 3 E 4 . ARTICOLO 11 IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE . IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI . BRUXELLES , 25 OTTOBRE 1962 . PER LA COMMISSIONE IL PRESIDENTE W . HALLSTEIN