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Document 22025D1239
Decision No 1/2025 of the EU-Türkiye Customs Cooperation Committee of 24 April 2025 on the use of A.TR movement certificates issued electronically [2025/1239]
Decisione n. 1/2025 del comitato di cooperazione doganale UE-Turchia, del 24 aprile 2025, sull'uso dei certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente [2025/1239]
Decisione n. 1/2025 del comitato di cooperazione doganale UE-Turchia, del 24 aprile 2025, sull'uso dei certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente [2025/1239]
PUB/2025/599
GU L, 2025/1239, 1.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1239/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2025/1239 |
1.7.2025 |
DECISIONE n. 1/2025 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE UE-TURCHIA
del 24 aprile 2025
sull'uso dei certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente [2025/1239]
IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,
vista la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
All'inizio del 2020 i paesi partner dell'UE che avevano concluso un accordo di libero scambio con l'Unione si sono trovati nell'impossibilità di fornire certificati di circolazione in debita forma (ossia nel formato cartaceo corretto, firmati a mano e timbrati con inchiostro umido) in quanto, a causa della pandemia di COVID-19, in diversi paesi i contatti tra le autorità doganali dei paesi partner dell'UE e gli operatori economici erano stati sospesi. Si è pertanto ritenuto opportuno adottare misure eccezionali applicabili su base di reciprocità al fine di garantire la piena attuazione degli scambi preferenziali. |
(2) |
Le autorità doganali degli Stati membri dell'UE e dei paesi partner dell'UE sono state invitate ad accettare certificati di circolazione rilasciati elettronicamente e muniti di firma, timbro o visto digitali delle autorità competenti oppure in forma di copia del certificato originale, rilasciato in formato cartaceo o elettronico, vale a dire una copia acquisita digitalmente o disponibile online. |
(3) |
Le misure erano applicabili anche ai certificati di circolazione A.TR. ai fini della libera circolazione delle merci all'interno dell'unione doganale UE-Turchia. Questa pratica era basata sulla flessibilità contemplata all'articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/2006 del comitato di cooperazione doganale (2), del 26 luglio 2006 ("decisione n. 1/2006"). Ai sensi di tale disposizione, i certificati di circolazione A.TR. devono essere presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione in conformità delle procedure applicabili in tale paese. |
(4) |
Poiché le circostanze eccezionali che hanno portato all'adozione delle misure flessibili non erano più considerate rilevanti, è stato deciso che tali misure cesseranno di applicarsi a decorrere dal 1o maggio 2024. |
(5) |
L'Unione e la Turchia hanno riconosciuto che l'esperienza degli scambi commerciali nel contesto delle misure eccezionali adottate a causa della pandemia di COVID-19 è stata positiva e ritengono opportuno continuare le buone pratiche introdotte nelle circostanze eccezionali della pandemia affinché gli operatori economici possano trarre beneficio dalla digitalizzazione dei certificati di circolazione A.TR. |
(6) |
Il sistema progettato e sviluppato per il rilascio elettronico dei certificati di circolazione A.TR. offre alle autorità doganali la possibilità di verificarne immediatamente l'autenticità dei certificati di movimento A.TR, fatto salvo l'articolo 16 della decisione n. 1/2006 relativo alle procedure di controllo a posteriori. È opportuno stabilire le modalità di esecuzione dei controlli di autenticità. La medesima funzionalità dovrebbe essere attivata una volta istituito un sistema di digitalizzazione dei certificati di circolazione A.TR. per il rilascio elettronico di tali certificati nell'Unione. |
(7) |
Nel contesto degli scambi preferenziali nella zona paneuromediterranea (PEM), comprendente sia l'UE che la Turchia, il comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ha adottato la decisione n. 1/2024 (3) sull'uso dei certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED rilasciati elettronicamente. |
(8) |
Per una prassi armonizzata in merito all'uso dei certificati di circolazione e visti l'articolo 9 e l'allegato II della decisione n. 1/2006, è opportuno che i certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente nel quadro dell'unione doganale UE-Turchia siano accettati dalle autorità doganali degli Stati membri dell'UE e della Turchia. |
(9) |
A decorrere dall'8 luglio 2024 le autorità doganali degli Stati membri e la Turchia hanno iniziato ad accettare i certificati di circolazione A.TR rilasciati elettronicamente. È pertanto opportuno prevedere un'applicazione retroattiva dell'uso dei certificati di circolazione A.TR rilasciati elettronicamente a decorrere dall'8 luglio 2024 al fine di garantire la continuità delle buone pratiche introdotte durante la pandemia di COVID-19 a partire da tale data, fatte salve le azioni intraprese dalle amministrazioni doganali di entrambe le parti durante il periodo transitorio compreso tra il 1o maggio 2024 e l'8 luglio 2024 e senza pregiudicare i diritti concessi ai singoli durante tale periodo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. 1. Fatte salve le disposizioni di cui alla decisione n. 1/2006 del comitato di cooperazione doganale, le autorità doganali degli Stati membri dell'UE e della Turchia accettano i certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente che sono presentati all'importazione, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) |
il modello riportato nell'allegato I della decisione n. 1/2006 del comitato di cooperazione doganale è utilizzato come base per i certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente; |
b) |
le autorità doganali dello Stato di esportazione predispongono un sistema online protetto basato su internet per verificare l'autenticità dei certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente; |
c) |
i certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente recano un numero di serie unico e, ove disponibili, elementi di sicurezza che ne consentano l'identificazione. |
2. L'Unione e la Turchia possono decidere di sospendere l'accettazione dei certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1; ciascuna parte ne informa preventivamente l'altra parte. Entrambe le parti provvedono alla pubblicazione delle notifiche secondo le rispettive procedure, indicando la data di inizio della sospensione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dall'8 luglio 2024.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2025
Per il comitato di cooperazione doganale
Il presidente
M. PETSCHKE
(1) GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/1(5)/oj.
(2) Decisione n. 1/2006 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 26 settembre 2006, recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/646/oj).
(3) Decisione n. 1/2024 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 12 dicembre 2024, che modifica la decisione n. 1/2023 del comitato misto con riguardo all’uso di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nel quadro di tale convenzione applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025 (GU L 2025/16, 9.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/16/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1239/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)