EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22024D0726

Decisione del Comitato misto SEE n. 325/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/726]

GU L, 2024/726, 14.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/726/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/726/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/726

14.3.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 325/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/726]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1247 della Commissione, del 29 luglio 2021, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di mandestrobin nelle uve e nelle fragole (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capo II, punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

"-

32021 R 1247: Regolamento (UE) 2021/1247 della Commissione, del 29 luglio 2021 (GU L 272 del 30.7.2021, pag. 33)".

Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

"-

32021 R 1247: Regolamento (UE) 2021/1247 della Commissione, del 29 luglio 2021 (GU L 272 del 30.7.2021, pag. 33)".

Articolo 3

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2021/1247 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE


(1)   GU L 272 del 30.7.2021, pag. 33.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/726/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top