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Document 22024D0643

Decisione del Comitato misto SEE n. 330/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/643]

GU L, 2024/643, 14.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/643/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/643/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/643

14.3.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 330/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/643]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1040 della Commissione, del 16 aprile 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/128 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di pesticidi negli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1041 della Commissione, del 16 aprile 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di pesticidi nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capitolo XII è così modificato:

1.

al punto 77a (Regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

"-

32021 R 1040: Regolamento delegato (UE) 2021/1040 della Commissione, del 16 aprile 2021 (GU L 225 del 25.6.2021, pag. 1)";

2.

al punto 77b (Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

"-

32021 R 1041: Regolamento delegato (UE) 2021/1041 della Commissione, del 16 aprile 2021 (GU L 225 del 25.6.2021, pag. 4)".

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti delegati (UE) 2021/1040 e (UE) 2021/1041 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE


(1)   GU L 225 del 25.6.2021, pag. 1.

(2)   GU L 225 del 25.6.2021, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/643/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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