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Document 22024D0643
Decision of the EEA Joint Committee No 330/2021 of 10 December 2021 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2024/643]
Decisione del Comitato misto SEE n. 330/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/643]
Decisione del Comitato misto SEE n. 330/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/643]
GU L, 2024/643, 14.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/643/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/643 |
14.3.2024 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 330/2021
del 10 dicembre 2021
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/643]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1040 della Commissione, del 16 aprile 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/128 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di pesticidi negli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1041 della Commissione, del 16 aprile 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di pesticidi nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento (2). |
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capitolo XII è così modificato:
1. |
al punto 77a (Regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
|
2. |
al punto 77b (Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
|
Articolo 2
Fa fede il testo dei regolamenti delegati (UE) 2021/1040 e (UE) 2021/1041 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Rolf Einar FIFE
(1) GU L 225 del 25.6.2021, pag. 1.
(2) GU L 225 del 25.6.2021, pag. 4.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/643/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)