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Document 22024A02600

Protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia

ST/10149/2024/INIT

GU L, 2024/2600, 8.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/2600/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/2600/oj

Related Council decision
European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/2600

8.10.2024

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E IL REGNO DI NORVEGIA

L’UNIONE EUROPEA

e

IL REGNO DI NORVEGIA

VISTO l’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato il 14 maggio 1973, di seguito «l’accordo», e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra la Norvegia e la Comunità,

VISTO il protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione di alcuni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2014-2021, in particolare l’articolo 1,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

Articolo 1

1.   Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia figurano nel presente protocollo e nel relativo allegato.

2.   Nell’allegato del presente protocollo figurano i contingenti tariffari annui esenti da dazio. Tali contingenti riguardano il periodo compreso tra il 1o maggio 2021 e il 30 aprile 2028. I livelli contingentali sono riveduti entro la fine di tale periodo tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.

Articolo 2

1.   I contingenti tariffari sono aperti il giorno in cui diventa effettiva l’applicazione provvisoria del presente protocollo, conformemente alle procedure di cui all’articolo 5, paragrafo 3.

2.   Il primo contingente tariffario è disponibile a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo fino al 30 aprile 2024. A decorrere dal 1o maggio 2024, i contingenti tariffari successivi sono assegnati ogni anno dal 1o maggio al 30 aprile fino al termine del periodo di cui all’articolo 1 del presente protocollo.

3.   I volumi dei contingenti tariffari riguardanti il periodo dal 1o maggio 2021 fino all’applicazione provvisoria del presente protocollo sono ripartiti proporzionalmente e messi a disposizione per il resto del periodo di cui all’articolo 1 del presente protocollo.

4.   Nel caso in cui i contingenti di cui all’articolo 1 non siano esauriti durante il periodo di cui al medesimo articolo e se un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti non è applicato, le importazioni dalla Norvegia possono avvenire per il volume cumulato residuo di tali contingenti tariffari fino a due anni successivamente alla fine del periodo di cui all’articolo 1, ma non oltre l’applicazione provvisoria di un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti.

Articolo 3

1.   La Norvegia fa quanto necessario per garantire il mantenimento delle disposizioni che consentono il libero transito del pesce e dei prodotti della pesca sbarcati in Norvegia da imbarcazioni battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea.

2.   L’accordo si applica fino a due anni successivamente alla fine del periodo di cui all’articolo 1, ma non oltre l’applicazione provvisoria di un protocollo successivo

Articolo 4

Le norme di origine applicabili per i contingenti tariffari elencati nell’allegato del presente protocollo sono le stesse contenute nel protocollo 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia firmato il 14 maggio 1973.

Articolo 5

1.   Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle parti secondo le rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

2.   L’accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

3.   In attesa che siano espletate le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il presente protocollo è applicato a titolo provvisorio dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultima notifica a tal fine.

Articolo 6

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle parti.

Image 1

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ALLEGATO

DISPOSIZIONI SPECIALI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO

Oltre ai contingenti tariffari permanenti esenti da dazio esistenti, l’Unione europea apre i seguenti contingenti tariffari annui esenti da dazio per i prodotti originari della Norvegia:

Codice NC

Designazione delle merci

Volume contingentale annuo (1.5-30.4) in peso netto, tranne se altrimenti specificato (1)

0303 51 00

Aringhe «Clupea harengus, Clupea pallasii», congelate (2)

25 000 tonnellate

0303 55 90

Suri e sugarelli «Trachurus spp.», congelati (escl. suri e sugarelli dell’Atlantico, inca o del Pacifico)

5 000 tonnellate

0303 59 90

Sgombri indiani «Rastrelliger spp.», maccarelli reali «Scomberomorus spp.», carangi «Caranx spp.», pampi argentei «Pampus spp.», costardella saira «Cololabis saira», sugarotti «Decapterus spp.», capelin «Mallotus villosus», boniti «Sarda spp.», marlin, pesci vela e pesci lancia «Istiophoridae», congelati

 

0303 69 90

Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, congelati (escl. merluzzi bianchi, eglefini, merluzzi carbonari, naselli, merluzzi dell’Alaska, melù, merluzzi artici, merlani, merluzzi gialli, merluzzi granatieri e molve)

 

0303 82 00

Razze congelate (Rajidae)

 

0303 89 90

Pesce congelato, non nominato altrove

 

0304 86 00

Filetti di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati

65 000 tonnellate

0304 99 23

Lati e altra carne «anche tritati» di aringa «Clupea harengus, Clupea pallasii», congelati

 

ex 0304 49 90

Filetti di aringhe, freschi o refrigerati

 

0304 59 50

Lati di aringhe, freschi o refrigerati

 

0309 10 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

1 000 tonnellate

1604 12 91

1604 12 99

Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia

28 000 tonnellate di peso netto sgocciolato

1605 21 10

1605 21 90

1605 29 00

Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati

7 000 tonnellate

1604 11 00

Preparazioni o conserve di salmone, intero o in pezzi, ma non tritato

1 250 tonnellate

0305 41 00

Salmone affumicato, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili

2 500 tonnellate

0306 16 99

0306 17 93

Gamberetti della famiglia Pandalidae, congelati

1 000 tonnellate

0302 19 00

0302 22 00

0302 43 90

0302 59 20

0302 59 30

0302 81 15

0302 89 31

0302 91 00

0302 99 00

Pesce fresco o refrigerato

5 100 tonnellate

0303 19 00

0303 53 90

0303 89 31

0303 89 39

0303 91 90

0303 99 00

Pesce congelato

6 850 tonnellate

0304 52 00

0304 73 00

0304 99 21

0304 99 99

Filetti di pesce freschi, refrigerati o congelati

3 600 tonnellate


(1)  I quantitativi sono aggiunti conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del presente protocollo.

(2)  Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel periodo compreso fra il 15 febbraio e il 15 giugno.


ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/2600/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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