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Document 22024A02600
Additional Protocol to the Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Norway
Protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia
Protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia
ST/10149/2024/INIT
GU L, 2024/2600, 8.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/2600/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/2600/oj
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/2600 |
8.10.2024 |
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E IL REGNO DI NORVEGIA
L’UNIONE EUROPEA
e
IL REGNO DI NORVEGIA
VISTO l’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato il 14 maggio 1973, di seguito «l’accordo», e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra la Norvegia e la Comunità,
VISTO il protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione di alcuni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2014-2021, in particolare l’articolo 1,
HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
Articolo 1
1. Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia figurano nel presente protocollo e nel relativo allegato.
2. Nell’allegato del presente protocollo figurano i contingenti tariffari annui esenti da dazio. Tali contingenti riguardano il periodo compreso tra il 1o maggio 2021 e il 30 aprile 2028. I livelli contingentali sono riveduti entro la fine di tale periodo tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.
Articolo 2
1. I contingenti tariffari sono aperti il giorno in cui diventa effettiva l’applicazione provvisoria del presente protocollo, conformemente alle procedure di cui all’articolo 5, paragrafo 3.
2. Il primo contingente tariffario è disponibile a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo fino al 30 aprile 2024. A decorrere dal 1o maggio 2024, i contingenti tariffari successivi sono assegnati ogni anno dal 1o maggio al 30 aprile fino al termine del periodo di cui all’articolo 1 del presente protocollo.
3. I volumi dei contingenti tariffari riguardanti il periodo dal 1o maggio 2021 fino all’applicazione provvisoria del presente protocollo sono ripartiti proporzionalmente e messi a disposizione per il resto del periodo di cui all’articolo 1 del presente protocollo.
4. Nel caso in cui i contingenti di cui all’articolo 1 non siano esauriti durante il periodo di cui al medesimo articolo e se un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti non è applicato, le importazioni dalla Norvegia possono avvenire per il volume cumulato residuo di tali contingenti tariffari fino a due anni successivamente alla fine del periodo di cui all’articolo 1, ma non oltre l’applicazione provvisoria di un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti.
Articolo 3
1. La Norvegia fa quanto necessario per garantire il mantenimento delle disposizioni che consentono il libero transito del pesce e dei prodotti della pesca sbarcati in Norvegia da imbarcazioni battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea.
2. L’accordo si applica fino a due anni successivamente alla fine del periodo di cui all’articolo 1, ma non oltre l’applicazione provvisoria di un protocollo successivo
Articolo 4
Le norme di origine applicabili per i contingenti tariffari elencati nell’allegato del presente protocollo sono le stesse contenute nel protocollo 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia firmato il 14 maggio 1973.
Articolo 5
1. Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle parti secondo le rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
2. L’accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
3. In attesa che siano espletate le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il presente protocollo è applicato a titolo provvisorio dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultima notifica a tal fine.
Articolo 6
Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle parti.
ALLEGATO
DISPOSIZIONI SPECIALI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO
Oltre ai contingenti tariffari permanenti esenti da dazio esistenti, l’Unione europea apre i seguenti contingenti tariffari annui esenti da dazio per i prodotti originari della Norvegia:
Codice NC |
Designazione delle merci |
Volume contingentale annuo (1.5-30.4) in peso netto, tranne se altrimenti specificato (1) |
0303 51 00 |
Aringhe «Clupea harengus, Clupea pallasii», congelate (2) |
25 000 tonnellate |
0303 55 90 |
Suri e sugarelli «Trachurus spp.», congelati (escl. suri e sugarelli dell’Atlantico, inca o del Pacifico) |
5 000 tonnellate |
0303 59 90 |
Sgombri indiani «Rastrelliger spp.», maccarelli reali «Scomberomorus spp.», carangi «Caranx spp.», pampi argentei «Pampus spp.», costardella saira «Cololabis saira», sugarotti «Decapterus spp.», capelin «Mallotus villosus», boniti «Sarda spp.», marlin, pesci vela e pesci lancia «Istiophoridae», congelati |
|
0303 69 90 |
Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, congelati (escl. merluzzi bianchi, eglefini, merluzzi carbonari, naselli, merluzzi dell’Alaska, melù, merluzzi artici, merlani, merluzzi gialli, merluzzi granatieri e molve) |
|
0303 82 00 |
Razze congelate (Rajidae) |
|
0303 89 90 |
Pesce congelato, non nominato altrove |
|
0304 86 00 |
Filetti di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati |
65 000 tonnellate |
0304 99 23 |
Lati e altra carne «anche tritati» di aringa «Clupea harengus, Clupea pallasii», congelati |
|
ex 0304 49 90 |
Filetti di aringhe, freschi o refrigerati |
|
0304 59 50 |
Lati di aringhe, freschi o refrigerati |
|
0309 10 00 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana |
1 000 tonnellate |
1604 12 91 1604 12 99 |
Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia |
28 000 tonnellate di peso netto sgocciolato |
1605 21 10 1605 21 90 1605 29 00 |
Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati |
7 000 tonnellate |
1604 11 00 |
Preparazioni o conserve di salmone, intero o in pezzi, ma non tritato |
1 250 tonnellate |
0305 41 00 |
Salmone affumicato, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili |
2 500 tonnellate |
0306 16 99 0306 17 93 |
Gamberetti della famiglia Pandalidae, congelati |
1 000 tonnellate |
0302 19 00 0302 22 00 0302 43 90 0302 59 20 0302 59 30 0302 81 15 0302 89 31 0302 91 00 0302 99 00 |
Pesce fresco o refrigerato |
5 100 tonnellate |
0303 19 00 0303 53 90 0303 89 31 0303 89 39 0303 91 90 0303 99 00 |
Pesce congelato |
6 850 tonnellate |
0304 52 00 0304 73 00 0304 99 21 0304 99 99 |
Filetti di pesce freschi, refrigerati o congelati |
3 600 tonnellate |
(1) I quantitativi sono aggiunti conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del presente protocollo.
(2) Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel periodo compreso fra il 15 febbraio e il 15 giugno.
ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/2600/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)