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Document 22024A01414

    Accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Aavorio sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'unione europea (FLEGT)

    ST/12902/2023/INIT

    GU L, 2024/1414, 27.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2024/1414/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2024/1414/oj

    Related Council decision
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    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1414

    27.5.2024

    Accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Aavorio sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'unione europea (FLEGT)

    L'UNIONE EUROPEA, in appresso «Unione»

    e

    LA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO, in appresso «Costa d'Avorio»,

    di seguito denominate individualmente «la parte» e collettivamente «le parti»,

    CONSIDERANDO le strette relazioni di cooperazione esistenti tra l'Unione e la Costa d'Avorio, in particolare nell'ambito dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005, nonché nell'ambito dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato ad Abidjan il 26 novembre 2008 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009;

    CONSIDERANDO che la comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea» del 21 maggio 2003 costituisce un primo passo nella lotta all'urgente problema del disboscamento illegale e del commercio ad esso collegato;

    CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi esposti nella dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo adottata dalla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi dal 3 al 14 giugno 1992, in particolare del principio 10 riguardante l'importanza dell'accesso alle informazioni, della sensibilizzazione dei cittadini e della loro partecipazione alla gestione delle questioni ambientali, del principio 20 sul ruolo vitale delle donne nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo e del principio 22 sul ruolo vitale delle popolazioni e comunità autoctone e delle altre collettività locali nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo;

    CONSIDERANDO la dichiarazione di principio, non vincolante sotto il profilo giuridico ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste, anch'essa adottata dalla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi dal 3 al 14 giugno 1992, e la risoluzione, strumento non vincolante sotto il profilo giuridico, relativa a tutti i tipi di foreste adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 2007;

    VISTA la convenzione africana sulla conservazione della natura e delle risorse naturali adottata a Maputo l'11 luglio 2003;

    VISTA la convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), in particolare la necessità di disporre di licenze di esportazione CITES o di certificati d'origine rilasciati dalle parti della CITES per gli esemplari delle specie forestali elencate nelle appendici II o III di tale convenzione;

    RIAFFERMANDO l'importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle regole che disciplinano il commercio multilaterale, in particolare ai diritti e agli obblighi previsti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e dagli altri accordi multilaterali elencati nell'allegato 1A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, nonché la necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;

    VISTO il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (1);

    RICONOSCENDO il contributo che l'attuazione dell'accordo di partenariato volontario FLEGT offrirà alla lotta contro i cambiamenti climatici e agli sforzi tesi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste (REDD+) anche mediante la conservazione, l'aumento degli stock di carbonio e la gestione sostenibile delle foreste;

    RICONOSCENDO il ruolo delle foreste nella mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e ricordando, in tale contesto, l'accordo di Parigi adottato il 12 dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in particolare l'articolo 5 sull'adozione di misure miranti a conservare e, ove opportuno, migliorare i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, in particolare le foreste;

    RIBADENDO gli impegni, contenuti nella dichiarazione dei leader di Glasgow sulle foreste e l'uso del suolo, firmata dalle parti in occasione del vertice mondiale sul clima (COP26) tenutosi in Scozia dal 31 ottobre al 13 novembre 2021, ad arrestare e invertire la deforestazione e il degrado dei suoli entro il 2030;

    RIBADENDO l'impegno e la determinazione delle parti a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite indicati nell'agenda 2030, e in particolare il contributo che l'attuazione di un accordo di partenariato volontario FLEGT apporterà agli obiettivi 5 e 15, miranti rispettivamente a conseguire la parità di genere e l'autonomia delle donne e delle ragazze e a promuovere una gestione sostenibile delle foreste, ad arrestare la deforestazione e ad adottare misure per contrastare il traffico di prodotti illegali della flora e fauna selvatiche;

    RICONOSCENDO gli sforzi compiuti dalla Costa d'Avorio per istituire un sistema di verifica della legalità, applicabile al mercato nazionale e alle esportazioni di legname e suoi derivati provenienti dalla Costa d'Avorio, che garantisca che tutto il legname e i suoi derivati siano conformi al quadro giuridico;

    CONSIDERANDO l'importanza attribuita dalle parti alla partecipazione di tutti i portatori di interessi, senza discriminazioni, in particolare la società civile, il settore privato e la popolazione locale, e al successo delle politiche di governance forestale, in particolare tramite consultazioni e l'informazione del pubblico;

    CONSIDERANDO la politica di conservazione, ripristino ed estensione delle foreste della Costa d'Avorio e la normativa forestale ivoriana, entrambe miranti a preservare la biodiversità, raggiungere una copertura forestale del 20 % entro il 2030, mantenere un contesto favorevole allo sviluppo delle attività socioeconomiche e agricole e rispettare gli impegni internazionali della Costa d'Avorio;

    CONSIDERANDO che il presente accordo costituisce uno dei pilastri centrali del programma di miglioramento della governance forestale in Costa d'Avorio, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del codice forestale, della legge sul demanio fondiario rurale, del codice del lavoro, del codice ambientale, della normativa doganale e di quella commerciale, oltre che delle altre disposizioni normative nazionali e internazionali in materia di gestione sostenibile delle foreste e di commercio del legname;

    CONSIDERANDO che la legislazione forestale della Costa d'Avorio stabilisce norme in materia di gestione sostenibile delle foreste e definisce un quadro favorevole all'attuazione della politica di conservazione, ripristino ed estensione delle foreste;

    CONSIDERANDO che i trattati internazionali sull'ambiente e la silvicoltura ratificati dalla Costa d'Avorio costituiscono parte della legislazione nazionale, la quale a sua volta costituisce la base per la formulazione e l'attuazione della politica forestale del paese;

    RIAFFERMANDO i principi di rispetto reciproco, sovranità, uguaglianza e non discriminazione delle parti e riconoscendo i benefici derivanti dal presente accordo,

    CONVENGONO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

    a)

    «autorità di rilascio delle licenze»: l'organismo designato o istituito dalla Costa d'Avorio per il rilascio e la convalida delle licenze FLEGT;

    b)

    «licenza FLEGT»: un documento rilasciato dalla Costa d'Avorio, su supporto cartaceo o elettronico, attestante che il legname o i suoi derivati contenuti in un carico destinato all'esportazione verso l'Unione sono stati prodotti e verificati conformemente alla normativa vigente e al presente accordo;

    c)

    «autorità competenti»: le autorità designate dagli Stati membri dell'Unione incaricate della ricezione, della verifica e dell'accettazione delle licenze FLEGT;

    d)

    «legname e suoi derivati»: i prodotti elencati nell'allegato I;

    e)

    «legname e suoi derivati in transito»: il legname e i suoi derivati, originari di un paese terzo, che entrano nel territorio della Costa d'Avorio sotto controllo doganale e ne escono sotto la stessa forma, mantenendo il loro paese d'origine e senza essere stati trasformati o immessi in commercio;

    f)

    «legname prodotto legalmente»: il legname e i suoi derivati raccolti o importati e prodotti conformemente alla legislazione della Costa d'Avorio di cui all'allegato II; nel caso del legname importato, si tratta di suoi derivati raccolti, prodotti ed esportati conformemente alla legislazione del paese di raccolta e alle procedure descritte nell'allegato III;

    g)

    «codice SA»: codice fino a sei cifre che figura nella nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e successive modifiche;

    h)

    «carico»: quantitativo di legname e suoi derivati coperto da una licenza FLEGT, spedito dalla Costa d'Avorio da uno speditore e presentato per l'immissione in libera pratica a un ufficio doganale dell'Unione;

    i)

    «esportazione»: l'operazione mediante la quale il legname e i suoi derivati lasciano il territorio doganale della Costa d'Avorio o sono portati fuori da tale territorio;

    j)

    «importazione nell'Unione»: l'immissione in libera pratica nell'Unione, ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (2), di legname e suoi derivati che non possono essere classificati come «merci prive di carattere commerciale» ai sensi dell'articolo 1, punto 21), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (3);

    k)

    «immissione in libera pratica»: una procedura doganale dell'Unione che attribuisce a una merce non dell'Unione la posizione doganale di merce dell'Unione conformemente all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Articolo 2

    Obiettivo

    1.   In linea con l'impegno comune delle parti per una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, il presente accordo mira, da un lato, a fornire un quadro giuridico inteso a garantire che tutto il legname e i suoi derivati, quali definiti all'articolo 1, lettera d), importati nell'Unione dalla Costa d'Avorio siano stati prodotti legalmente e, dall'altro, a promuovere il commercio di tale legname e suoi derivati e l’attuazione del principio di sostenibilità.

    2.   Il presente accordo fornisce inoltre una base di dialogo e cooperazione tra le parti per agevolarne e promuoverne l’attuazione integrale e per rafforzare la governance e l’applicazione delle normative nel settore forestale.

    Articolo 3

    Sistema di licenze FLEGT

    1.   È istituito tra le parti un sistema di licenze FLEGT. Tale sistema stabilisce un insieme di procedure e requisiti allo scopo di verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT, che il legname e i suoi derivati spediti nell’Unione sono stati prodotti legalmente. Conformemente al regolamento (CE) n. 2173/2005 e al presente accordo, l’Unione non accetta l’importazione nel proprio territorio di tali carichi provenienti dalla Costa d’Avorio a meno che essi non siano coperti da licenze FLEGT.

    2.   Il sistema di licenze FLEGT si applica al legname e ai suoi derivati quali definiti all’articolo 1, lettera d).

    3.   Le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per attuare il sistema di licenze FLEGT.

    Articolo 4

    Autorità di rilascio delle licenze

    1.   La Costa d'Avorio designa la propria autorità di rilascio delle licenze e ne comunica gli estremi alla Commissione europea. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.

    2.   L'autorità rilascia, secondo le procedure di cui all'allegato V, licenze FLEGT che coprono i carichi di legname prodotto legalmente in Costa d'Avorio e destinato all'esportazione nell'Unione.

    3.   L'autorità rilascia licenze FLEGT solo per i carichi di legname e suoi derivati di cui sia stata verificata e confermata la legalità come previsto all'articolo 8.

    4.   Conformemente al principio di trasparenza, l'autorità di rilascio delle licenze conserva e rende pubbliche le proprie procedure di rilascio delle licenze FLEGT. Tiene inoltre registri aggiornati di tutti i carichi coperti da licenze FLEGT e, rispettando la legislazione nazionale in materia di protezione dei dati, li rende accessibili per gli audit indipendenti di cui all'articolo 10 del presente accordo e per l'osservazione indipendente di cui all'allegato III.

    Articolo 5

    Autorità competenti

    1.   La Commissione europea comunica alla Costa d'Avorio gli estremi delle autorità competenti. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.

    2.   Le autorità competenti verificano che ogni carico sia coperto da una licenza FLEGT valida prima di immetterlo in libera pratica nell'Unione. L'immissione in libera pratica può essere sospesa e il carico può essere trattenuto in caso di dubbi circa la validità della licenza FLEGT.

    3.   Le autorità competenti aggiornano e pubblicano ogni anno un rendiconto delle licenze FLEGT ricevute.

    4.   Conformemente alla legislazione nazionale sulla protezione dei dati, le autorità competenti concedono al controllore indipendente designato dalla Costa d'Avorio l'accesso ai dati e ai documenti pertinenti.

    5.   Il legname e i suoi derivati provenienti dalle specie elencate nelle appendici della convenzione CITES e per i quali sia stata rilasciata una licenza FLEGT sono sottoposti, al momento dell'ingresso nell'Unione, unicamente alla verifica prevista dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (4). La licenza FLEGT fornisce in ogni caso garanzie circa la raccolta legale di tali prodotti.

    Articolo 6

    Licenze FLEGT

    1.   Le licenze FLEGT sono rilasciate dall'autorità di rilascio delle licenze come mezzo per certificare che il legname e i suoi derivati sono stati prodotti legalmente.

    2.   Le licenze FLEGT sono predisposte in base al modello di cui all'allegato V, appendice 1. Sono redatte in lingua francese.

    3.   Le parti possono predisporre, di comune accordo, un sistema elettronico per il rilascio, la trasmissione e la ricezione delle licenze FLEGT.

    4.   La procedura di rilascio delle licenze FLEGT e le loro specifiche tecniche sono illustrate nell'allegato V.

    Articolo 7

    Legname prodotto legalmente

    Ai fini del presente accordo, una definizione di «legname prodotto legalmente» è fornita all'articolo 1, lettera f), e precisata nell'allegato II. Tale allegato contiene la legislazione ivoriana da rispettare affinché il legname e i suoi derivati possano essere coperti da una licenza FLEGT. Esso comprende inoltre la documentazione contenente i principi, i criteri e gli indicatori atti ad accertare la conformità alla suddetta legislazione.

    Articolo 8

    Verifica della legalità del legname e dei suoi derivati

    1.   La Costa d'Avorio istituisce un sistema (di seguito, «sistema di verifica della legalità» o «SVL») atto a verificare che il legname e i suoi derivati destinati alla spedizione siano stati prodotti legalmente e che soltanto i carichi debitamente verificati siano esportati nell'Unione. L'SVL prevede procedure e controlli di conformità volti a garantire che nessun legname di origine illegale o ignota entri nella catena di approvvigionamento. Utilizzando questo sistema, la Costa d'Avorio verifica anche la legalità delle importazioni di legname e suoi derivati.

    2.   L'SVL è descritto nell'allegato III.

    Articolo 9

    Immissione in libera pratica di carichi coperti da licenza FLEGT

    1.   Le procedure che disciplinano l'immissione in libera pratica all'interno dell'Unione di carichi coperti da licenza FLEGT figurano nell'allegato IV.

    2.   Qualora abbia fondati motivi per sospettare che una licenza FLEGT non sia valida o autentica o non corrisponda al carico che dovrebbe coprire, l'autorità competente applica le procedure di cui all'allegato IV.

    3.   In caso di persistenti disaccordi o difficoltà nelle consultazioni sulle licenze FLEGT, tali disaccordi o difficoltà possono essere sottoposti al comitato congiunto di attuazione (di seguito, «CCA») istituito a norma dell'articolo 19.

    Articolo 10

    Controllore indipendente

    1.   Per accertarsi della corretta attuazione e dell'efficacia dell'SVL della Costa d'Avorio quale definito nell'allegato VI, le parti convengono sulla necessità di avvalersi dei servizi di un controllore indipendente a intervalli stabiliti di comune accordo.

    2.   In consultazione con l'Unione, la Costa d'Avorio ricorre a un controllore indipendente per svolgere le mansioni di cui all'allegato VI.

    3.   Il controllore indipendente comunica le sue osservazioni alle parti tramite relazioni predisposte secondo la procedura descritta nell'allegato VI. Le relazioni del controllore indipendente sono pubblicate in linea con le modalità di cui all'allegato VI.

    4.   Le parti agevolano l'operato del controllore indipendente, in particolare garantendogli l'accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento delle sue mansioni. Le parti possono tuttavia astenersi dal divulgare informazioni che non sono autorizzate a comunicare, conformemente alle rispettive legislazioni sulla protezione dei dati.

    Articolo 11

    Irregolarità

    Conformemente all'articolo 21 del presente accordo, le parti si informano reciprocamente per iscritto di qualsiasi sospetta o comprovata elusione o irregolarità nell'applicazione del sistema di licenze FLEGT riguardanti in particolare:

    a)

    il commercio fraudolento, in particolare il dirottamento dei flussi commerciali dalla Costa d'Avorio verso l'Unione attraverso un paese terzo quando l'operazione è condotta verosimilmente nell'intento di eludere la domanda di licenza;

    b)

    licenze FLEGT per il legname e i suoi derivati che comprendono legname proveniente da paesi terzi sospettato di essere prodotto illegalmente;

    c)

    l'ottenimento o l'uso fraudolenti delle licenze FLEGT.

    Articolo 12

    Data di inizio dell'attuazione del sistema di licenze FLEGT

    1.   Le parti si informano nell'ambito del CCA non appena ritengono di aver compiuto tutti i preparativi necessari per la piena attuazione del sistema di licenze FLEGT.

    2.   Le parti commissionano una valutazione indipendente del sistema di licenze FLEGT sulla base dei criteri di cui all'allegato VII. La valutazione indipendente accerta se l'SVL sul quale si fonda il sistema di licenze FLEGT assolve adeguatamente le sue funzioni.

    3.   Sulla base delle raccomandazioni del CCA, le parti stabiliscono di comune accordo la data a decorrere dalla quale il sistema di licenze FLEGT verrà attuato.

    4.   Le parti si notificano reciprocamente tale data per iscritto, a norma dell'articolo 21 del presente accordo.

    Articolo 13

    Applicazione dell'SVL al legname e ai suoi derivati non esportati nell'Unione

    La Costa d'Avorio verifica, tramite l'SVL, la legalità del legname e dei suoi derivati destinati sia al consumo nazionale che all'esportazione in mercati diversi dall'Unione.

    Articolo 14

    Calendario di attuazione

    1.   Nell'ambito del CCA le parti approvano un calendario di attuazione del presente accordo.

    2.   Il CCA valuta i progressi compiuti nell'attuazione del presente accordo rispetto al calendario approvato.

    Articolo 15

    Misure di accompagnamento

    1.   I settori in cui occorrono misure di accompagnamento, in particolare ulteriori risorse tecniche e finanziarie, per attuare il presente accordo e contrastare le cause e i fattori alla base del disboscamento illegale sono riportati nell'allegato VIII.

    2.   La Costa d'Avorio provvede ad includere l'attuazione del presente accordo negli strumenti di pianificazione nazionale e nel bilancio statale.

    3.   Le parti provvedono affinché le attività connesse all'attuazione del presente accordo siano coordinate con programmi e iniziative di sviluppo esistenti o futuri, in particolare quelli legati all'iniziativa REDD+.

    4.   Tutte le risorse necessarie per l'attuazione del presente accordo sono messe a disposizione secondo le procedure dell'Unione e dei suoi Stati membri in materia di programmazione della cooperazione con la Costa d'Avorio e secondo le procedure di bilancio ivoriane.

    Articolo 16

    Coinvolgimento dei portatori di interessi

    1.   La Costa d'Avorio coinvolge i portatori di interessi nell'attuazione del presente accordo, in particolare le organizzazioni della società civile, le imprese e i sindacati del settore privato, nonché le popolazioni locali attraverso i capi villaggio tradizionali.

    2.   La Costa d'Avorio provvede affinché l'attuazione e il monitoraggio del presente accordo avvengano in modo trasparente coinvolgendo i portatori di interessi.

    3.   Le parti provvedono all'integrazione della dimensione di genere, garantendo in particolare un migliore riconoscimento del ruolo delle donne e delle ragazze nella governance forestale e nell'attuazione del presente accordo.

    4.   L'Unione consulta regolarmente i portatori di interessi sull'attuazione del presente accordo, tenendo conto degli obblighi ad essa incombenti in virtù della convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

    Articolo 17

    Clausole di salvaguardia sociale

    1.   Le parti convengono di valutare l'incidenza del presente accordo sullo stile e sulle condizioni di vita dei portatori di interessi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, in particolare le popolazioni locali, al fine di ridurre al minimo i possibili effetti negativi su di essi.

    2.   Le parti sorvegliano le ripercussioni del presente accordo sui portatori di interessi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, in particolare le popolazioni locali, e adottano misure adeguate per attenuarne gli effetti negativi. Le parti possono concordare ulteriori misure per far fronte agli eventuali effetti negativi sulla base di un metodo di valutazione del presente accordo da convenire congiuntamente.

    Articolo 18

    Incentivi di mercato

    Tenendo conto dei suoi obblighi internazionali, l'Unione promuove l'accesso favorevole del legname e dei suoi derivati sul proprio mercato, in particolare attraverso la promozione di politiche d'acquisto pubbliche e private che riconoscano gli sforzi profusi per garantire un approvvigionamento di legname e suoi derivati prodotti legalmente.

    Articolo 19

    Comitato congiunto di attuazione

    1.   Per garantire la governance del presente accordo, le parti istituiscono un comitato congiunto di attuazione (CCA). Le funzioni e i compiti specifici del CCA comprendono la gestione, il monitoraggio e la valutazione del presente accordo, il dialogo e lo scambio di informazioni tra le parti. Tali funzioni e compiti sono descritti nell'allegato X.

    2.   Il CCA si costituisce entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. A tal fine, ciascuna parte designa i suoi rappresentanti in seno al CCA. Il CCA delibera per consenso. È copresieduto da due alti funzionari designati dalle parti, uno per ciascuna parte.

    3.   Il CCA stabilisce il suo regolamento interno.

    4.   Il CCA si riunisce almeno due volte all'anno nei primi due anni e, successivamente, almeno una volta all'anno; la data e l'ordine del giorno sono concordati preventivamente dalle parti. Ulteriori riunioni possono essere indette su richiesta di una delle parti.

    5.   Il CCA provvede affinché i suoi lavori siano trasparenti e le informazioni riguardanti il suo operato e le sue decisioni siano accessibili al pubblico.

    6.   Il CCA pubblica una relazione annuale. Le informazioni che tale relazione deve contenere sono riportate nell'allegato IX.

    Articolo 20

    Trasparenza e accesso a informazioni pubbliche

    1.   Al fine di migliorare la governance, la comunicazione di informazioni ai portatori di interessi è un elemento centrale del presente accordo. Le informazioni sono pubblicate periodicamente per agevolare l'attuazione e il monitoraggio del sistema di licenze FLEGT, aumentare la trasparenza e migliorare la fiducia dei consumatori e dei portatori di interessi, oltre che per garantire la responsabilizzazione delle parti. I dettagli delle informazioni da pubblicare sono definiti nell'allegato IX.

    2.   Per la divulgazione delle informazioni, ogni parte predispone i meccanismi di comunicazione più idonei (in particolare via internet e sui mass media, con la pubblicazione di documenti o relazioni o con l'organizzazione di convegni).

    3.   In particolare, le parti si impegnano a mettere a disposizione dei diversi portatori di interessi informazioni attendibili, pertinenti e aggiornate.

    4.   Conformemente alle loro rispettive legislazioni, le parti convengono di non divulgare le informazioni riservate scambiate nel quadro del presente accordo. Le parti non divulgano al pubblico le informazioni scambiate nell'ambito del presente accordo relative a segreti commerciali e informazioni commerciali riservate, né consentono alle loro autorità, al loro personale o ai loro contraenti di farlo.

    Articolo 21

    Comunicazioni sull'attuazione dell'accordo

    1.   I rappresentanti delle parti, responsabili delle comunicazioni ufficiali sull'attuazione del presente accordo, sono:

    per l'Unione, il capo della delegazione dell'Unione europea in Costa d'Avorio;

    per la Costa d'Avorio, il ministro delle Foreste.

    2.   Le parti si comunicano tempestivamente le informazioni necessarie per l'attuazione del presente accordo.

    3.   Le parti si adoperano per comunicare con il pubblico in maniera coordinata e non contraddittoria in merito all'interpretazione e all'attuazione del presente accordo.

    Articolo 22

    Applicazione territoriale

    Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori cui sono applicabili il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni indicate in tali trattati, e, dall'altra, al territorio della Costa d'Avorio.

    Articolo 23

    Concertazione e mediazione

    1.   Le parti si adoperano costantemente per concordare l'interpretazione e l'attuazione del presente accordo. In caso di disaccordo o conflitto si impegnano a trovare soluzioni ricorrendo alla concertazione e alla mediazione.

    2.   La parte che intende avviare la concertazione notifica per iscritto all'altra parte e al CCA la propria richiesta di concertazione, specificandone l'oggetto e sintetizzandone i motivi.

    3.   La concertazione inizia entro 40 giorni e si ritiene conclusa entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta, salvo diverso accordo tra le parti. Nei casi urgenti, ciascuna parte può tuttavia chiedere che la concertazione sia avviata entro cinque giorni e si concluda entro 30 giorni dalla richiesta, salvo diverso accordo tra le parti.

    4.   Se la concertazione non consente di pervenire a una soluzione concordata del disaccordo o del conflitto, le parti possono decidere di comune accordo di ricorrere a un mediatore. A prescindere da tale ricorso, ciascuna parte può deferire la questione direttamente ad arbitrato.

    5.   Le parti si accordano sulla scelta del mediatore entro 15 giorni dal raggiungimento di un accordo sulla richiesta di mediazione. Il mediatore riceve la documentazione delle parti e concorda un incontro di mediazione. Salvo diverso accordo tra le parti, entro 60 giorni dalla sua designazione il mediatore trasmette a entrambe le parti un parere sulla risoluzione del disaccordo o del conflitto in conformità del presente accordo.

    6.   Il parere del mediatore non è giuridicamente vincolante.

    Articolo 24

    Arbitrato

    1.   Qualora la concertazione e, se del caso, la mediazione non abbiano permesso di giungere a una soluzione del disaccordo o del conflitto di cui all'articolo 23, qualsiasi controversia, divergenza o reclamo che si origini dal presente accordo o si riferisca ad esso o alla sua esistenza, alla sua interpretazione, alla sua attuazione, alla sua mancata esecuzione, alla sua denuncia o al suo annullamento si risolve mediante arbitrato conformemente al regolamento arbitrale della Corte permanente di arbitrato del 2012.

    a)

    Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri.

    b)

    La sede dell’arbitrato è L’Aia, nei Paesi Bassi.

    c)

    La lingua del procedimento arbitrale è il francese.

    2.   Ciascuna parte può chiedere la costituzione di un tribunale arbitrale notificando tale richiesta per iscritto all’altra parte e alla Corte permanente di arbitrato del 2012.

    3.   Le decisioni del tribunale arbitrale sono giuridicamente vincolanti per le parti, che adotteranno tutte le misure necessarie per attuarle in buona fede.

    4.   Ciascuna parte informa l'altra parte e il CCA delle misure adottate per attuare la decisione del tribunale arbitrale. Il CCA analizza le misure adottate e può, ove necessario, raccomandare misure aggiuntive o correttive per garantire il rispetto della decisione del tribunale arbitrale. Ciascuna parte può chiedere al tribunale arbitrale di pronunciarsi sul rispetto della decisione arbitrale iniziale.

    5.   Il CCA stabilisce le procedure arbitrali qualora esse differiscano dal regolamento arbitrale della Corte permanente di arbitrato del 2012.

    Articolo 25

    Sospensione

    1.   Se una delle parti intende sospendere il presente accordo, essa deve notificare tale intenzione per iscritto all'altra parte precisandone i motivi. La questione è successivamente discussa dalle parti tenendo conto dei pareri dei portatori di interessi.

    2.   Ciascuna delle parti può sospendere l'attuazione del presente accordo nel caso in cui l'altra parte:

    a)

    non adempia gli obblighi ad essa incombenti in virtù del presente accordo;

    b)

    non rispetti l'obbligo di mantenere le misure e i provvedimenti normativi e amministrativi e i mezzi necessari per attuare il presente accordo;

    c)

    metta seriamente a rischio, con le proprie azioni o la propria inerzia, l'ambiente, la salute o la sicurezza della popolazione dell'Unione o della Costa d'Avorio.

    3.   Le condizioni del presente accordo cessano di applicarsi una volta trascorsi 30 giorni di calendario dalla notifica di cui al paragrafo 1.

    4.   L'applicazione del presente accordo riprende una volta trascorsi 30 giorni di calendario dalla data in cui la parte che l'ha sospesa informa l'altra che i motivi della sospensione hanno cessato di sussistere.

    Articolo 26

    Modifiche

    1.   La parte che intende modificare il presente accordo presenta una proposta all'altra parte almeno 90 giorni di calendario prima della successiva riunione del CCA. Quest'ultimo esamina la proposta e, in caso di consenso, formula una raccomandazione. Ogni parte esamina la raccomandazione e, se concorda, ne informa l'altra parte per convenire una data per la firma della modifica. Una volta firmata la modifica, ogni parte la adotta o la ratifica secondo le proprie procedure.

    2.   La modifica così adottata o ratificata dalle parti entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

    3.   In deroga al paragrafo 1, su raccomandazione del CCA e previa approvazione delle parti, il CCA può adottare modifiche degli allegati del presente accordo.

    4.   Tutte le notifiche relative alle modifiche sono inviate al depositario del presente accordo.

    Articolo 27

    Durata

    Il presente accordo ha un periodo di validità di 10 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. È prorogato automaticamente per periodi consecutivi di 10 anni, a meno che non sia denunciato da una delle parti secondo la procedura di cui all'articolo 28.

    Articolo 28

    Denuncia

    Ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica scritta all'altra. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo 12 mesi dalla data di tale notifica.

    Articolo 29

    Allegati

    Gli allegati del presente accordo ne sono parte integrante.

    Articolo 30

    Testi facenti fede

    Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevale il testo in lingua francese.

    Articolo 31

    Entrata in vigore

    1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica scritta tra le parti dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure a tal fine necessarie.

    2.   La notifica è trasmessa al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo.

    IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

    Image 1

    Image 2


    (1)   GU UE L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

    (2)   GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

    (3)   GU UE L 343 del 29.12.2015, pag. 1.

    (4)   GU CE L 61 del 3.3.1997, pag. 1.


    ALLEGATI

    Allegato I:

    Elenco del legname e dei suoi derivati soggetti a licenza FLEGT

    Allegato II:

    Definizione di legname prodotto legalmente

    Allegato III:

    Descrizione del sistema di verifica della legalità

    Allegato IV:

    Condizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica nell'Unione di legname e suoi derivati esportati dalla Costa d'Avorio e oggetto di licenza FLEGT

    Allegato V:

    Procedura di rilascio e specifiche tecniche delle licenze FLEGT

    Allegato VI:

    Quadro di riferimento per il controllore indipendente

    Allegato VII:

    Criteri per la valutazione indipendente del sistema di verifica della legalità (SVL)

    Allegato VIII:

    Misure di accompagnamento

    Allegato IX:

    Informazioni rese pubbliche

    Allegato X:

    Comitato congiunto di attuazione

    ALLEGATO I

    ELENCO DEL LEGNAME E DEI SUOI DERIVATI SOGGETTI A LICENZA FLEGT

    Il legname e i suoi derivati di seguito specificati sono soggetti a licenza FLEGT se destinati all'esportazione nell'Unione. Taluni tipi di legname e suoi derivati di cui la normativa ivoriana vieti l'esportazione non sono tuttavia ammissibili a una licenza FLEGT.

    Codici SA

    Descrizione delle merci

    4403

    Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

    4406

    Traversine di legno per strade ferrate o simili

    4407

    Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

    4408

    Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

    44 09

    Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

     

    tranne 44 09 21

    44 10

    Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio, «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

    44 12

    Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

     

    tranne 44 12 10

    44 15

    Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

    44 17

    Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

    44 18

    Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno

     

    tranne 44 18 73

     

    tranne 44 18 91

    44 19

    Articoli di legno per la tavola o per la cucina

     

    tranne 44 19 11

     

    tranne 44 19 12

     

    tranne 44 19 19

    44 20

    Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

    44 21

    Altri lavori di legno

     

    tranne 44 21 91

    94 03 30

    Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

    94 03 40

    Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine

    94 03 50

    Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

    94 03 60

    Altri mobili di legno

    94 03 91

    Parti

    94 06 10

    Costruzioni prefabbricate di legno

    ALLEGATO II

    DEFINIZIONE DI LEGNAME PRODOTTO LEGALMENTE

    1.   

    Legislazione ivoriana da rispettare per ottenere una licenza FLEGT o un certificato pubblico di legalità

    Affinché un carico di legname e suoi derivati possa essere coperto da una licenza FLEGT o da un certificato pubblico di legalità devono essere rispettate le disposizioni legislative e normative seguenti:

    atto uniforme OHADA del 17 aprile 1997 relativo al diritto delle società commerciali e dei gruppi d'interesse economico;

    atto uniforme OHADA del 15 dicembre 2010 relativo al diritto delle società cooperative;

    atto uniforme OHADA del 15 dicembre 2010 relativo al diritto commerciale generale;

    codice generale delle imposte e testi successivi correlati;

    codice doganale e testi successivi correlati;

    codice di previdenza sociale e testi attuativi correlati;

    codice di procedura civile, commerciale e amministrativa;

    legge n. 98-750 del 23 dicembre 1998 relativa al demanio fondiario rurale e testi attuativi correlati;

    codice del lavoro e testi attuativi correlati;

    codice forestale e testi attuativi correlati, in particolare:

    decreto n. 2013-484 del 2 luglio 2013 che istituisce entrate forestali di natura non fiscale nell'ambito del ministero delle Acque e delle foreste;

    decreto n. 2019-978 del 27 novembre 2019 relativo alla concessione della gestione del demanio forestale privato dello Stato e degli enti territoriali;

    decreto n. 2019-979 del 27 novembre 2019 recante modalità di assestamento delle agriforeste, utilizzo delle piantagioni agricole e commercializzazione dei prodotti agricoli nelle agriforeste;

    decreto n. 2019-980 del 29 novembre 2019 relativo all'utilizzo delle aree forestali nel demanio forestale nazionale;

    decreto n. 2021-438 dell'8 settembre 2021 sulle condizioni per l'esercizio della professione e l'ottenimento dell'autorizzazione a svolgere attività di silvicoltore;

    decreto n. 2021-583 del 6 ottobre 2021 recante modalità di gestione e uso delle zone ecologicamente sensibili;

    decreto n. 2021-585 del 6 ottobre 2021 che definisce le condizioni e le modalità di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali;

    decreto n. 2021-587 del 6 ottobre 2021 che stabilisce le condizioni e le modalità di esportazione e importazione dei prodotti forestali;

    decreto n. 2021-588 del 6 ottobre 2021 che definisce la procedura e il prezzario delle transazioni nel settore forestale;

    decreto n. 2022-781 del 12 ottobre 2022 che definisce le condizioni di ottenimento dell'autorizzazione ad operare in quanto gestore di foreste e della licenza di utilizzo delle aree forestali;

    ordinanza n. 33/MINAGRA del 13 febbraio 1992 che affida a SODEFOR la gestione delle foreste classificate del demanio forestale dello Stato;

    ordinanza n. 861/MINEF/CAB del 13 dicembre 2019 recante modalità di elaborazione e attuazione dei piani di assestamento forestale e agroforestale;

    ordinanza interministeriale n. 247/MINAGRI/MPMEF/MPMB del 17 giugno 2014 che stabilisce il sistema di compensazione delle colture distrutte;

    ordinanza n. 007/MINEF/CAB del 6 gennaio 2021 che definisce le condizioni e le modalità di registrazione delle foreste;

    ordinanza n. 511/MINEF/DGFF/DPIF del 19 maggio 2023 che specifica le modalità di utilizzo delle foreste di persone giuridiche di diritto privato e di persone fisiche e degli alberi fuori foresta;

    ordinanza n. 512/MINEF/DGFF/DPIF del 19 maggio 2023 recante approvazione delle norme tecniche per lo sfruttamento forestale del legname.

    2.   

    Riforme giuridiche previste in fase di attuazione del presente accordo

    Durante la fase di attuazione del presente accordo sono previste riforme normative tese a completare il quadro giuridico, in particolare al fine di:

    definire le modalità di ripartizione dell'utile derivante dalla gestione delle foreste;

    definire i diametri minimi per l'utilizzo delle specie forestali naturali;

    specificare le modalità di funzionamento degli impianti di trasformazione del legname;

    armonizzare e istituire i documenti per la raccolta dei dati, il monitoraggio, il controllo e la circolazione dei prodotti derivanti dall'utilizzo delle aree forestali;

    istituire gli organi di attuazione dell'SVL;

    migliorare il quadro giuridico che disciplina il mercato nazionale, soprattutto per quanto riguarda l'accesso alle risorse, la produzione e la commercializzazione;

    chiarire i mezzi per identificare i proprietari delle risorse forestali e agevolare la registrazione delle foreste, qualora non siano disponibili certificati o titoli fondiari;

    prevedere modelli di accordo tra i proprietari delle risorse forestali e i gestori delle foreste;

    completare le procedure relative alla creazione e alla gestione delle foreste della comunità ivoriana;

    rivedere il regime fiscale applicabile all'utilizzo delle aree forestali, in particolare per quanto riguarda il demanio forestale appartenente alle persone fisiche e alle persone giuridiche di diritto privato;

    prevedere misure di incentivazione lungo tutta la catena del valore per promuovere la protezione delle foreste e la ricostituzione delle risorse forestali, in particolare un quadro giuridico e fiscale stimolante e procedure semplificate per la silvicoltura, l'utilizzo delle aree forestali, il trasporto e la commercializzazione dei prodotti forestali, segnatamente quelli provenienti dalle foreste private;

    chiarire l'applicazione del divieto di utilizzo delle aree forestali a nord dell'8o parallelo.

    3.   

    Griglie di valutazione della legalità

    Nelle griglie di valutazione della legalità figurano i principi, i criteri e gli indicatori da utilizzare per accertare la conformità alle disposizioni legislative e normative di cui al punto 1 del presente allegato. Per rendere applicabile il presente allegato e garantire l'uniformità dei requisiti di verifica, la Costa d'Avorio redige un manuale di verifica indicante i documenti da utilizzare per la verifica corrispondenti agli indicatori riportati nelle griglie di valutazione della legalità (di seguito, «parametri di controllo»). Il manuale è approvato dal CCA e pubblicato sul sito internet del ministero delle Foreste (cfr. anche allegato III).

    Griglia di valutazione della legalità 1 — Gestori di foreste

    1.

    Principio: l'operatore è legalmente costituito e autorizzato

    1.1.

    Criterio: l'operatore è registrato

    1.1.1.

    Indicatore: l'operatore è iscritto nel registro del commercio e del credito mobiliare

    1.1.2.

    Indicatore: l'operatore è dichiarato all'amministrazione fiscale

    1.1.3.

    Indicatore: l'operatore è iscritto presso l'ente di previdenza sociale preposto

    1.2.

    Criterio: l'operatore è autorizzato

    1.2.1.

    Indicatore: l'operatore è autorizzato dall'amministrazione forestale

    2.

    Principio: l'operatore detiene i diritti d'accesso alle risorse forestali

    2.1.

    Criterio: il gestore forestale è titolare dei diritti d'accesso alle risorse forestali per la sua attività e la sua zona d'intervento

    2.1.1.

    Indicatore riguardante l'utilizzo delle aree forestali nel demanio privato dello Stato e nel demanio forestale degli enti territoriali: Il gestore forestale è affidatario di una concessione di gestione o di utilizzo in virtù di un accordo con la Société de Développement des Forêts (SODEFOR)

    2.1.2.

    Indicatore riguardante l'utilizzo delle aree forestali appartenenti a persone giuridiche di diritto privato e a persone fisiche e degli alberi fuori foresta: Il gestore forestale è proprietario delle risorse forestali o agisce in virtù di un apposito contratto stipulato con il proprietario

    2.1.3.

    Indicatore relativo all'utilizzo delle aree forestali all'interno di tali aree: Il gestore forestale è affidatario di un'area di utilizzo forestale e agisce in virtù di un accordo con i proprietari

    3.

    Principio: l'operatore sfrutta la risorsa legnosa conformemente alla normativa vigente

    3.1.

    Criterio: Il gestore forestale detiene i documenti relativi alla pianificazione dell'utilizzo dell'area forestale

    3.1.1.

    Indicatore riguardante l'utilizzo delle aree forestali nel demanio privato dello Stato e nel demanio forestale degli enti territoriali: l’ooperatore forestale dispone di un piano di assestamento relativo alla concessione di gestione

    3.1.2.

    Indicatore riguardante l'utilizzo delle aree forestali appartenenti a persone giuridiche di diritto privato e a persone fisiche e degli alberi fuori foresta: Il gestore forestale dispone di un piano di assestamento semplificato, di un piano di gestione o di un programma annuale di attività

    3.2.

    Criterio: l'operatore è in possesso di una licenza di utilizzo delle aree forestali o ha comunicato dati statistici riguardanti il proprio utilizzo

    3.2.1.

    Indicatore riguardante l'utilizzo delle aree forestali nel demanio privato dello Stato e nel demanio forestale degli enti territoriali: l’ooperatore è in possesso di un permesso di utilizzo delle aree forestali

    3.2.2.

    Indicatore relativo all'utilizzo delle aree forestali appartenenti a persone giuridiche di diritto privato e a persone fisiche e degli alberi fuori foresta: Il proprietario o il gestore forestale è in possesso di una licenza di utilizzo delle aree forestali o ha comunicato i suoi dati statistici riguardanti l'utilizzo

    3.3.

    Criterio: l'operatore sfrutta la risorsa legnosa conformemente ai capitolati d'oneri e alle norme tecniche

    3.3.1.

    Indicatore riguardante l'utilizzo delle aree forestali nel demanio privato dello Stato e nel demanio forestale degli enti territoriali: Il gestore o l'operatore delimita materialmente i confini della concessione e dei lotti, le aree ecologicamente sensibili e i siti culturali e di culto delle popolazioni residenti

    3.3.2.

    Indicatore riguardante l'utilizzo delle aree del demanio forestale di persone giuridiche di diritto privato e di persone fisiche: l’ooperatore o il proprietario indica materialmente le quote e delimita i confini della particella

    3.3.3.

    Indicatore per le foreste classificate, le agriforeste e le foreste degli enti territoriali: il gestore o l'operatore redige un inventario degli interventi di utilizzo delle aree forestali

    3.3.4.

    Indicatore per le foreste di persone giuridiche di diritto privato o di persone fisiche: l'operatore redige un inventario degli interventi forestali o procede a una prospezione degli alberi da abbattere prima di tali interventi

    3.3.5.

    Indicatore: l'operatore rispetta le aree ecologicamente sensibili

    3.3.6.

    Indicatore: l'operatore rispetta le proprie quote di utilizzo delle aree forestali (volume o numero di ceppi autorizzati per specie)

    3.3.7.

    Indicatore: l'operatore rispetta i diametri minimi per l'utilizzo delle specie soggette a sfruttamento

    3.3.8.

    Indicatore: l'operatore contrassegna regolarmente gli alberi da abbattere, gli alberi abbattuti e i ceppi

    3.4.

    Criterio: l'operatore contribuisce al ripristino della copertura forestale e al mantenimento del potenziale produttivo della foresta

    3.4.1.

    Indicatore riguardante l'utilizzo delle aree forestali nel demanio privato dello Stato e nel demanio forestale degli enti territoriali: l’ooperatore contribuisce al ripristino della copertura forestale e al mantenimento del potenziale produttivo della foresta

    3.4.2.

    Indicatore riguardante l'utilizzo delle aree forestali appartenenti a persone giuridiche di diritto privato e a persone fisiche e degli alberi fuori foresta: il proprietario o il gestore delle aree forestali contribuisce al ripristino della copertura forestale e al mantenimento del potenziale produttivo della foresta

    3.5.

    Criterio: l'operatore è in regola con gli obblighi fiscali e con il pagamento dei canoni forestali

    3.5.1.

    Indicatore: il gestore forestale è in regola con il pagamento delle tasse e dei canoni correlati all'utilizzo delle aree forestali

    3.5.2.

    Indicatore: il gestore forestale è in regola con il pagamento degli oneri forestali di natura non fiscale al ministero delle Foreste

    4.

    Principio: l'operatore rispetta la normativa sul trasporto del legname

    4.1.

    Criterio: l'operatore rispetta la normativa vigente sulla circolazione dei tronchi

    4.1.1.

    Indicatore per tutti i tipi di trasporto dei tronchi: l'operatore documenta la circolazione dei tronchi

    5.

    Principio: l'operatore è in regola con gli obblighi ambientali

    5.1.

    Criterio: l'operatore attua le misure di tutela ambientale nel rispetto della normativa vigente

    5.1.1.

    Indicatore: l'operatore svolge la sua attività nel rispetto della normativa ambientale

    6.

    Principio: l'operatore è in regola con gli obblighi sociali

    6.1.

    Criterio: l'operatore rispetta le disposizioni del codice del lavoro e del contratto collettivo interprofessionale

    6.1.1.

    Indicatore: l'operatore tiene aggiornato il suo registro del datore di lavoro

    6.1.2.

    Indicatore: l'operatore è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali relativi ai suoi dipendenti

    6.1.3.

    Indicatore: l'operatore rispetta l'orario massimo di lavoro

    6.1.4.

    Indicatore: l'operatore è in regola con le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro applicabili alle sue attività

    6.1.5.

    Indicatore: l'operatore corrisponde a tutti i suoi dipendenti almeno il salario minimo legale

    6.1.6.

    Indicatore: l'operatore rispetta l'età lavorativa minima prevista per legge

    6.1.7.

    Indicatore: l'operatore garantisce condizioni di lavoro adeguate alle donne, in generale, e alle donne in stato di gravidanza, in particolare

    6.2.

    Criterio: l'operatore rispetta i diritti delle popolazioni locali

    6.2.1.

    Indicatore riguardante l'utilizzo delle aree forestali nel demanio privato dello Stato e nel demanio forestale degli enti territoriali: l'operatore garantisce il rispetto dei diritti di sfruttamento forestale

    6.2.2.

    Indicatore riguardante l'utilizzo delle aree forestali appartenenti a persone giuridiche di diritto privato e a persone fisiche e degli alberi fuori foresta: il gestore forestale rispetta i diritti dei proprietari e i diritti alla riparazione del danno e agli altri benefici

    Griglia di valutazione della legalità 2 — Trasformatori

    1.

    Principio: l'operatore è legalmente costituito e autorizzato

    1.1.

    Criterio: l'operatore è registrato

    1.1.1.

    Indicatore: l'operatore è iscritto nel registro del commercio e del credito mobiliare

    1.1.2.

    Indicatore: l'operatore è dichiarato all'amministrazione fiscale

    1.1.3.

    Indicatore: l'operatore è iscritto presso l'ente di previdenza sociale preposto

    1.2.

    Criterio: l'operatore è autorizzato

    1.2.1.

    Indicatore: l'operatore è autorizzato dall'amministrazione forestale

    2.

    Principio: l'operatore detiene i diritti d'accesso alle risorse forestali

    Non applicabile

    3.

    Principio: l'operatore trasforma la risorsa legnosa conformemente alla normativa vigente

    3.1.

    Criterio: l'operatore rispetta i requisiti normativi in materia forestale

    3.1.1.

    Indicatore per le attività di trasformazione del cascame di legno e per i lavori di falegnameria industriale: l'operatore è in possesso di una licenza annuale rilasciata dal ministro delle Foreste

    3.1.2.

    Indicatore: l'operatore riceve il legname con i documenti che ne comprovano l'origine legale

    3.1.3.

    Indicatore per l'industria del legno: l'operatore rispetta la capacità teorica di trasformazione

    3.1.4.

    Indicatore: l'operatore tiene aggiornati i documenti di tracciabilità dei prodotti durante il processo di trasformazione

    3.2.

    Criterio: l'operatore è in regola con gli obblighi fiscali e con il pagamento dei canoni forestali

    3.2.1.

    Indicatore: l'operatore è in regola con il pagamento delle tasse e degli oneri di natura fiscale

    3.2.2.

    Indicatore: l'operatore è in regola con il pagamento degli oneri forestali di natura non fiscale al ministero delle Foreste

    4.

    Principio: l'operatore rispetta la normativa sul trasporto del legname

    4.1.

    Criterio: l'operatore rispetta la normativa vigente sulla circolazione del legname e dei suoi derivati

    4.1.1.

    Indicatore per tutti i tipi di trasporto usati dai trasformatori: l'operatore documenta la circolazione del legname e dei suoi derivati a livello nazionale

    5.

    Principio: l'operatore è in regola con gli obblighi ambientali

    5.1.

    Criterio: l'operatore attua le misure di tutela ambientale nel rispetto della normativa vigente

    5.1.1.

    Indicatore: l'operatore svolge la sua attività nel rispetto della normativa ambientale

    5.1.2.

    Indicatore: l'operatore rispetta le misure previste dal suo piano di gestione ambientale e quelle stabilite dalle autorità ambientali

    6.

    Principio: l'operatore è in regola con gli obblighi sociali

    6.1.

    Criterio: l'operatore rispetta le disposizioni del codice del lavoro e del contratto collettivo interprofessionale

    6.1.1.

    Indicatore: l'operatore tiene aggiornato il suo registro del datore di lavoro

    6.1.2.

    Indicatore: l'operatore è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali relativi ai suoi dipendenti

    6.1.3.

    Indicatore: l'operatore rispetta l'orario massimo di lavoro

    6.1.4.

    Indicatore: l'operatore è in regola con le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro applicabili alle sue attività

    6.1.5.

    Indicatore: l'operatore corrisponde a tutti i suoi dipendenti almeno il salario minimo legale

    6.1.6.

    Indicatore: l'operatore rispetta l'età lavorativa minima prevista per legge

    6.1.7.

    Indicatore: l'operatore garantisce condizioni di lavoro adeguate alle donne, in generale, e alle donne in stato di gravidanza, in particolare

    Griglia di valutazione della legalità 3 — Importatore/esportatore/commerciante

    1.

    Principio: l'operatore è legalmente costituito e autorizzato

    1.1.

    Criterio: l'operatore è registrato

    1.1.1.

    Indicatore: l'operatore è iscritto nel registro del commercio e del credito mobiliare

    1.1.2.

    Indicatore: l'operatore è dichiarato all'amministrazione fiscale

    1.1.3.

    Indicatore: l'operatore è iscritto presso l'ente di previdenza sociale preposto

    1.2.

    Criterio: l'operatore è autorizzato

    1.2.1.

    Indicatore per tutti gli esportatori e i commercianti: l'operatore è autorizzato dall'amministrazione forestale

    2.

    Principio: l'operatore detiene i diritti d'accesso alle risorse forestali

    Non applicabile

    3.

    Principio: l'operatore importa o esporta il legname conformemente alla normativa vigente

    3.1.

    Criterio: l'operatore rispetta i requisiti normativi

    3.1.1.

    Indicatore per tutti gli importatori: l'operatore è in possesso dell'autorizzazione all'importazione dei prodotti forestali

    3.1.2.

    Indicatore per tutti gli importatori: l'importatore accerta la legalità dei derivati del legname importati

    3.1.3.

    Indicatore per tutti gli esportatori: l'operatore fa controllare i propri colli e dichiara regolarmente alle autorità competenti i prodotti destinati all'esportazione

    3.2.

    Criterio: l'operatore è in regola con gli obblighi fiscali e con il pagamento dei canoni forestali

    3.2.1.

    Indicatore per tutti gli esportatori: l'operatore è in regola con il pagamento delle tasse e degli oneri fiscali e doganali

    3.2.2.

    Indicatore: l'operatore è in regola con il pagamento degli oneri forestali di natura non fiscale al ministero delle Foreste

    4.

    Principio: l'operatore rispetta la normativa sul trasporto del legname

    4.1.

    Criterio: l'operatore rispetta la normativa vigente in materia di circolazione del legname e dei suoi derivati destinati all'importazione o all'esportazione

    4.1.1.

    Indicatore per tutti gli esportatori: l'operatore documenta la circolazione del legname e dei suoi derivati

    5.

    Principio: l'operatore è in regola con gli obblighi ambientali

    5.1.

    Criterio: l'operatore attua le misure di tutela ambientale nel rispetto della normativa vigente

    5.1.1.

    Indicatore per gli esportatori e gli importatori: l'operatore esercita la sua attività conformemente alla normativa sulla conservazione della fauna, della flora e delle specie minacciate di estinzione

    5.1.2.

    Indicatore per gli esportatori: il legname e i suoi derivati destinati all'esportazione sono trattati conformemente alle misure fitosanitarie pertinenti

    6.

    Principio: l'operatore è in regola con gli obblighi sociali

    6.1.

    Criterio: l'operatore rispetta le disposizioni del codice del lavoro e del contratto collettivo interprofessionale

    6.1.1.

    Indicatore: l'operatore tiene aggiornato il suo registro del datore di lavoro

    6.1.2.

    Indicatore: l'operatore è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali relativi ai suoi dipendenti

    6.1.3.

    Indicatore: l'operatore rispetta l'orario massimo di lavoro

    6.1.4.

    Indicatore: l'operatore è in regola con le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro applicabili alle sue attività

    6.1.5.

    Indicatore: l'operatore corrisponde a tutti i suoi dipendenti almeno il salario minimo legale

    6.1.6.

    Indicatore: l'operatore rispetta l'età lavorativa minima prevista per legge

    6.1.7.

    Indicatore: l'operatore garantisce condizioni di lavoro adeguate alle donne, in generale, e alle donne in stato di gravidanza, in particolare

    ALLEGATO III

    DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ

    INDICE

    1.

    Disposizioni generali

    2.

    Le componenti dell'SVL

    3.

    L'ambito di applicazione dell'SVL

    3.1.

    Le fonti di legname coperte dall'SVL

    3.2.

    I mercati coperti dall'SVL

    3.3.

    Gli attori coinvolti nell'SVL

    3.4.

    Le attività interessate dall'SVL

    4.

    Il controllo e la verifica

    4.1.

    Il controllo

    4.1.1.

    Il controllo della legalità

    4.1.2.

    Il controllo della tracciabilità

    4.2.

    La verifica

    4.2.1.

    I destinatari della verifica

    4.2.2.

    Gli organismi di verifica

    4.2.3.

    Il manuale di verifica

    4.2.4.

    Il contratto di audit

    4.2.5.

    Il piano e le attività di verifica

    4.2.6.

    La riunione introduttiva

    4.2.7.

    Le attività di audit

    4.2.8.

    La riunione conclusiva

    4.2.9.

    La relazione di audit

    4.2.10.

    Il pronunciamento sulla legalità

    4.2.11.

    Il pronunciamento sulla tracciabilità

    4.2.12.

    Gli audit speciali o aggiuntivi

    5.

    Il riconoscimento dei certificati pubblici e privati

    6.

    Il sistema di gestione dei dati

    7.

    La gestione dei casi di non conformità

    8.

    Il rilascio delle licenze FLEGT e dei certificati di legalità

    9.

    L'audit indipendente

    10.

    L'osservazione indipendente

    11.

    Il sistema di gestione dei reclami

    1.   Disposizioni generali

    Il sistema di verifica della legalità della Costa d'Avorio mira a garantire la legalità del legname e dei suoi derivati (di seguito, nel presente allegato, semplicemente «legname»). Per qualunque esportazione verso i paesi dell'Unione di legname di cui all'elenco dei prodotti di cui all'allegato I è richiesta una licenza FLEGT. Per gli altri paesi sarà rilasciato un certificato pubblico attestante la legalità e la tracciabilità del legname conformemente ai requisiti dell'SVL.

    L'SVL si basa sulla legislazione nazionale vigente. Esso tiene conto anche del sistema di controllo statale in ogni fase della catena di approvvigionamento: assegnazione di diritti e titoli, utilizzo delle aree forestali, trasporto, trasformazione, esportazione, importazione e immissione sul mercato nazionale.

    L'SVL è stato sviluppato attraverso un processo multilaterale che ha coinvolto le amministrazioni interessate, i rappresentanti delle organizzazioni della società civile, del settore privato e delle popolazioni locali attraverso i capi villaggio tradizionali.

    2.   Le componenti dell'SVL

    L'SVL consta degli elementi seguenti:

    a)

    la definizione di legname prodotto legalmente di cui all'allegato II del presente accordo indica gli obblighi giuridici e normativi da rispettare affinché il legname possa essere coperto da una licenza FLEGT o, se del caso, da un certificato pubblico di legalità. L'allegato II include inoltre griglie di valutazione della legalità in cui sono specificati i principi, i criteri e gli indicatori per verificare il rispetto del quadro giuridico e normativo;

    b)

    il controllo della legalità e il controllo della tracciabilità mirano, da un lato, a garantire che gli operatori siano legalmente costituiti e autorizzati e che le loro attività siano legali, dall'altro a ricostruire il percorso del legname dal luogo di taglio al punto di commercializzazione o di esportazione. Tale attività riguarda il controllo effettuato dalle strutture competenti dello Stato, come previsto dal quadro giuridico e dai documenti amministrativi contenenti le procedure dettagliate relative al controllo statale;

    c)

    la verifica della legalità e della tracciabilità si aggiunge al controllo della legalità e della tracciabilità e contribuisce a garantire la legalità del legname commercializzato e di quello esportato. La verifica è rivolta non solo alle attività degli operatori, ma anche a quelle delle strutture statali competenti per il rilascio dei documenti e per il controllo. Questa fase sarà effettuata da uno o più organismi di verifica privati autorizzati dall'amministrazione forestale;

    d)

    l'autorità di rilascio delle licenze rilascia licenze FLEGT solo per i carichi di legname destinati al mercato dell'Unione, conformemente alle procedure di cui all'allegato V e previa verifica della legalità e della tracciabilità, come descritto nel presente allegato. La legalità del legname destinato ai mercati di esportazione esterni all'Unione o al mercato nazionale è attestata da certificati pubblici specifici, anch'essi rilasciati dall'autorità di rilascio delle licenze previa verifica della legalità e della tracciabilità, come descritto nel presente allegato;

    e)

    l'audit indipendente del sistema (il cui quadro di riferimento è riportato nell'allegato VI) valuta il funzionamento, l'affidabilità e l'efficacia dell'SVL. È effettuato da una struttura indipendente incaricata dalla Costa d'Avorio, in consultazione con l'Unione;

    f)

    l'osservazione indipendente è parte integrante dell'SVL. È condotta da organizzazioni della società civile e permette di informare i portatori di interessi sull'applicazione degli obblighi giuridici e normativi al fine di migliorare la governance del settore;

    g)

    il sistema di gestione dei reclami è un meccanismo che consente di registrare e trattare reclami o denunce relativi alla verifica della legalità del legname e di dar loro seguito entro il termine prestabilito. Attraverso il dialogo, questo sistema consente ai vari attori o soggetti interessati dall'SVL di presentare un reclamo sullo svolgimento del controllo e della verifica della legalità e della tracciabilità, oltre che sul meccanismo di rilascio delle licenze FLEGT.

    Le componenti dell'SVL sono:

    Image 3

    3.   L'ambito di applicazione dell'SVL

    3.1.   Le fonti di legname coperte dall'SVL

    L'SVL copre tutti i prodotti di cui all'allegato I del presente accordo e provenienti:

    a)

    dal demanio forestale delle persone giuridiche di diritto pubblico, comprendente: i) il demanio forestale privato dello Stato, costituito da foreste classificate, agriforeste e foreste acquisite o create dallo Stato nel demanio rurale e ii) il demanio forestale degli enti territoriali, costituito da foreste classificate per conto degli enti territoriali, foreste concessionate dallo Stato e foreste acquisite o create dagli enti territoriali nel demanio rurale;

    b)

    dal demanio forestale di persone giuridiche di diritto privato, costituito da foreste naturali o create da persone giuridiche di diritto privato su terreni regolarmente acquisiti e foreste della comunità ivoriana;

    c)

    dal demanio forestale di persone fisiche, comprendente:

    foreste naturali situate su terreni su cui tali persone godono di un diritto di proprietà o di diritti consuetudinari conformemente alla legislazione fondiaria della Costa d'Avorio;

    piantagioni forestali realizzate su terreni sui quali tali persone godono di un diritto di proprietà, di diritti consuetudinari o di un diritto di locazione;

    d)

    da alberi naturali e alberi piantati fuori foresta;

    e)

    da legname importato. Tuttavia, come previsto al punto 5 del presente allegato, la legalità del legname importato coperto da licenza FLEGT o da permesso CITES è riconosciuta per legge;

    f)

    da attività di disboscamento, dissodamento e da risorse forestali sequestrate. Tuttavia, il legname proveniente da attività di disboscamento e dissodamento e il legname sequestrato o confiscato sono coperti dall'SVL senza essere ammissibili a una licenza FLEGT.

    L'SVL non riguarda il legname in transito dal momento che questo legname originario di un paese terzo entra sotto controllo doganale nel territorio della Costa d'Avorio e ne esce sotto la stessa forma mantenendo il proprio paese d'origine e senza essere stato trasformato o commercializzato. Il legname in transito rimane quindi distinto dalla catena di approvvigionamento coperta dall'SVL, non è soggetto alla verifica della legalità attraverso l'SVL e non rientra nel sistema di licenze FLEGT. Analogamente, l'SVL non si applica ai prodotti finiti importati in Costa d'Avorio e riesportati.

    3.2.   I mercati coperti dall'SVL

    L'SVL riguarda i mercati seguenti:

    a)

    mercato dell'Unione: l'SVL permette di verificare che il legname destinato a essere spedito verso il mercato dell'Unione o ivi commercializzato sia stato prodotto legalmente, compreso il legname importato. Questo sistema prevede procedure e controlli di conformità per garantire che nessun legname di origine illegale o ignota possa entrare nella catena di approvvigionamento dell'Unione. La licenza FLEGT è rilasciata previa verifica della conformità legale del legname destinato al mercato dell'Unione;

    b)

    mercati esterni all'Unione: l'SVL permette di verificare che il legname destinato all'esportazione verso mercati esterni all'Unione sia stato prodotto legalmente, compreso il legname importato. Il certificato pubblico di legalità è rilasciato previa verifica della conformità legale del legname destinato ai mercati esterni all'Unione;

    c)

    mercato nazionale: l'SVL consente di verificare che il legname destinato al consumo interno sia stato prodotto legalmente, compreso il legname importato. Il certificato pubblico di legalità può essere rilasciato previa verifica della conformità legale del legname destinato a questo mercato.

    3.3.   Gli attori coinvolti nell'SVL

    L'SVL richiede il coinvolgimento degli attori seguenti:

    a)

    il CCA è la struttura di attuazione istituita dalle parti del presente accordo, come previsto all'articolo 19 e all'allegato X del presente accordo;

    b)

    il sistema di controllo statale è affidato alle amministrazioni pubbliche, comprese le strutture che vi fanno capo, autorizzate a effettuare i controlli di legalità e di tracciabilità e la cui responsabilità è garantire il rispetto della legislazione di cui all'allegato II del presente accordo (cfr. punto 4.1 del presente allegato);

    c)

    al momento dell'attuazione del presente accordo, la Costa d'Avorio istituisce un comitato nazionale di governance forestale (di seguito, «CNGF»), il cui segretariato tecnico permanente è affidato a un servizio di legalità forestale e tracciabilità. Tale servizio è designato dall'amministrazione forestale, dalla quale riceve le risorse necessarie a garantirne l'autonomia operativa. Il CNGF e il servizio di legalità forestale e tracciabilità con funzioni di segretariato nasceranno dalla trasformazione dell'attuale comitato tecnico per la negoziazione dell'accordo di partenariato volontario FLEGT e del suo segretariato. Oltre alle competenze previste in relazione all'attuazione della strategia nazionale per la conservazione, il ripristino e l'estensione delle foreste, il CNGF funge da comitato direttivo dell'SVL e del sistema di gestione dei reclami legati all'SVL. La Costa d'Avorio garantisce che le varie parti interessate del settore forestale, compresi i settori pubblico e privato, la società civile e i capi villaggio tradizionali, facciano parte del CNGF e assolvano efficacemente le loro funzioni in relazione all'SVL. Il servizio di legalità forestale e tracciabilità è una struttura permanente che assiste il CNGF nelle sue attività d'indirizzo e trattamento dei reclami, amministra il sistema di gestione dei dati e favorisce il dialogo tra i vari servizi amministrativi interessati dall'SVL, in particolare attraverso un gruppo di lavoro in cui essi sono rappresentati;

    d)

    l'autorità di rilascio delle licenze è una struttura facente capo al ministero delle Foreste (cfr. punto 8 del presente allegato e allegato V del presente accordo);

    e)

    gli audit di verifica sono condotti da uno o più organismi di verifica, che sono enti privati specificamente autorizzati dall'amministrazione forestale al momento dell'attuazione del presente accordo (cfr. punto 4.2.2 del presente allegato);

    f)

    tutti gli operatori che intervengono nella catena del valore del legname sono coperti dall'SVL. Le griglie di valutazione della legalità di cui all'allegato II del presente accordo sono strutturate in base a tre tipi di operatori: i) i gestori forestali sono persone giuridiche o fisiche autorizzate dal ministero delle Foreste ad utilizzare le aree forestali. Le attività di abbattimento, sagomatura e trasporto del legname, così come qualsiasi altro prelievo di legname a fini commerciali, sono considerate attività di utilizzo delle aree forestali; ii) i trasformatori di legname riuniscono i produttori di beni materiali che trasformano e valorizzano il legno come materia prima. Sono inoltre responsabili del trasporto del legname tra gli impianti di trasformazione; iii) i commercianti di legname del mercato nazionale, gli importatori e gli esportatori di legname comprendono gli operatori che commercializzano, importano o esportano legname;

    g)

    la società civile è coinvolta nell'SVL in qualità di osservatore indipendente. Interagisce con gli altri attori e soggetti coinvolti nell'SVL, partecipa come osservatore ad attività di verifica e ha accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento di questo compito di osservazione indipendente (cfr. punto 10 del presente allegato);

    h)

    il controllore indipendente valuta la corretta attuazione e l'efficacia dell'SVL (cfr. punto 9 del presente allegato e allegato VI del presente accordo). Gli audit indipendenti vertono sul ruolo e sulle attività degli attori riguardanti l'SVL. Per determinare se in sede di verifica si riscontrino effettivamente eventuali casi di non conformità a livello di controllo e in loco, il controllore indipendente esamina le attività pertinenti:

    delle autorità preposte al rilascio dei titoli di utilizzo delle aree forestali, di trasformazione e di commercializzazione;

    delle autorità preposte ai controlli di legalità e di tracciabilità;

    dei gestori, dei trasformatori, degli importatori, degli esportatori e dei commercianti.

    Lo schema riportato di seguito illustra le interazioni tra questi diversi attori:

    Image 4

    3.4.   Le attività interessate dall'SVL

    L'SVL riguarda tutte le attività degli operatori della filiera legno: attribuzione dei titoli, utilizzo, trasformazione, commercializzazione sul mercato nazionale, fino all'esportazione e all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato I. L'SVL copre anche le attività delle strutture statali competenti per il rilascio dei documenti e per il controllo.

    L'SVL si basa sulla definizione di legname prodotto legalmente (cfr. allegato II), che costituisce la base per valutare la conformità legale di tutte le attività connesse alla produzione e alla commercializzazione del legname.

    L'SVL prevede un controllo rafforzato da un livello di verifica volto ad accertare il rispetto dei requisiti di legalità e tracciabilità e a rilevare eventuali inadempienze rispetto a tali requisiti.

    4.   Il controllo e la verifica

    L'SVL prevede due fasi. La prima fase riguarda il controllo effettuato dai servizi amministrativi competenti (controllo statale). La seconda fase riguarda la verifica effettuata da uno o più organismi privati di verifica autorizzati dall'amministrazione forestale e le cui attività sono supervisionate dal servizio di legalità forestale e tracciabilità.

    4.1.   Il controllo

    Il controllo della legalità mira ad accertare che gli operatori siano legalmente costituiti e autorizzati e che le attività dell'intera filiera foresta-legno siano legali.

    Scopo del controllo della tracciabilità è ricostruire il percorso del legname dal sito di utilizzo o dal posto di frontiera (punto d'ingresso del legname in Costa d'Avorio) fino al punto di commercializzazione sul mercato nazionale o di esportazione, garantendo allo stesso tempo l'impermeabilità della catena di approvvigionamento.

    Questa fase riguarda i controlli solitamente effettuati dalle strutture competenti dello Stato, come previsto dal quadro giuridico e dalle procedure di controllo. I controlli riguardano quindi tutti gli operatori della filiera: gestori, trasformatori, esportatori, importatori e commercianti.

    4.1.1.   Il controllo della legalità

    Il controllo della legalità riguarda le attività dei servizi amministrativi abilitati che hanno il compito di garantire il rispetto degli obblighi giuridici e normativi di cui all'allegato II (cfr. tabella dal titolo «Principali strutture statali coinvolte nel controllo della legalità, per tipo di operatore»).

    Tabella: Principali strutture statali coinvolte nel controllo della legalità, per tipo di operatore

     

    Griglia 1: Gestore forestale

    Griglia 2: Trasformatore

    Griglia 3: Esportatore/importatore (commerciante)

    Principio 1: costituzione legale e autorizzazioni

    controllato in particolare dai tribunali competenti (tribunale del commercio, tribunale di primo grado o sezione distaccata del tribunale), dalla struttura competente in materia di sicurezza sociale e dalle amministrazioni fiscale, commerciale e forestale

    controllato in particolare dai tribunali competenti (tribunale del commercio, tribunale di primo grado o sezione distaccata del tribunale), dalla struttura competente in materia di sicurezza sociale e dalle amministrazioni fiscale, commerciale e forestale

    controllato in particolare dai tribunali competenti (tribunale del commercio, tribunale di primo grado o sezione distaccata del tribunale), dalla struttura competente in materia di sicurezza sociale e dalle amministrazioni fiscale, commerciale e forestale

    Principio 2: diritti di accesso alle risorse forestali

    controllato in particolare dalle amministrazioni forestale e fondiaria

    non applicabile

    non applicabile

    Principio 3: esercizio delle attività in conformità alla normativa vigente

    controllato in particolare dalle amministrazioni forestale e fiscale

    controllato in particolare dalle amministrazioni forestale e fiscale

    controllato in particolare dalle amministrazioni forestale, fiscale e doganale

    Principio 4: trasporto del legname

    controllato in particolare dall'amministrazione forestale

    controllato in particolare dall'amministrazione forestale

    controllato in particolare dalle amministrazioni forestale e doganale

    Principio 5: obblighi ambientali

    controllato in particolare dalle amministrazioni forestale e ambientale

    controllato in particolare dalle amministrazioni forestale e ambientale

    controllato in particolare dalle amministrazioni forestale, agricola e ambientale

    Principio 6: obblighi sociali

    controllato in particolare dall'amministrazione forestale, dalle strutture preposte alla sicurezza sociale, all'igiene e alla sicurezza sul lavoro e all'occupazione

    controllato in particolare dall'amministrazione forestale, dalle strutture preposte alla sicurezza sociale, all'igiene e alla sicurezza sul lavoro e all'occupazione

    controllato in particolare dall'amministrazione forestale, dalle strutture preposte alla sicurezza sociale, all'igiene e alla sicurezza sul lavoro e all'occupazione

    Le attività di questa fase riguardano, in particolare, il rilascio dei documenti, i controlli documentali (validità e regolarità del documento, conformità dei dati, ecc.), i controlli in loco e qualsiasi altra attività di controllo da parte delle amministrazioni competenti.

    I dettagli delle procedure e l'organizzazione delle competenze in materia di controlli della legalità e della tracciabilità sono in costante evoluzione per tener conto delle priorità politiche e dell'organizzazione dei ministeri e nell'ottica di una dematerializzazione delle procedure e dei documenti di controllo amministrativo. La Costa d'Avorio garantisce che tutti i manuali, le linee guida e altri documenti amministrativi contenenti le procedure di controllo effettuate dalle varie amministrazioni siano divulgati, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito internet riguardante specificamente il presente accordo. Tale materiale comprende tra l'altro:

    i manuali procedurali delle amministrazioni coinvolte nell'SVL;

    le regole e le norme tecniche definite dalle amministrazioni coinvolte nell'SVL.

    4.1.2.   Il controllo della tracciabilità

    Il sistema nazionale di tracciabilità consente di ricostruire tutto il percorso del legname dal sito di utilizzo o dal posto di frontiera (punto d'ingresso del legname in Costa d'Avorio) fino al luogo di commercializzazione o di esportazione, passando per le fasi di trasporto e trasformazione. Per garantire un'efficace tracciabilità del legname lungo tutta la catena di approvvigionamento, il sistema nazionale di tracciabilità permette di verificare la validità dei dati comunicati in ogni singola fase e la coerenza di questi dati tra una fase e l'altra.

    Il sistema nazionale di tracciabilità è perfezionato al momento dell'attuazione del presente accordo. La tracciabilità è controllata in base alle principali fasi indicate qui di seguito:

     

    Fase 0: controllo dei confini della particella forestale

     

    Fase 1: prospezione/inventario

     

    Fase 2: abbattimento e marcatura del ceppo e del fusto

     

    Fase 3: confezionamento (depezzatura in foresta)

     

    Fase 4: carico dei tronchi

     

    Fase 5: trasporto dei toppi verso il deposito dei tronchi dell'impianto

     

    Fase 6: ricezione dei toppi presso il deposito dei tronchi dell'impianto

     

    Fase 7: preparazione dei toppi (allestimento e depezzatura)

     

    Fase 8: ingresso nella catena di trasformazione

     

    Fase 9: trasformazione

     

    Fase 10: monitoraggio della produzione (compresa l'eventuale preparazione dei colli)

     

    Fase 11: monitoraggio della commercializzazione

    L'amministrazione forestale ivoriana elabora e pubblica sul proprio sito internet un manuale per il controllo della tracciabilità del legname.

    4.2.   La verifica

    4.2.1.   I destinatari della verifica

    La fase della verifica si aggiunge a quella del controllo per garantire la legalità e la tracciabilità del legname importato, commercializzato o esportato. La verifica è pertanto rivolta non solo agli operatori, ma anche alle strutture statali responsabili del rilascio dei documenti e del controllo.

    Di norma, la verifica della legalità è effettuata per operatore e per titolo di utilizzo forestale per un periodo di validità fisso e rinnovabile, mentre la verifica della tracciabilità è effettuata per carico. Tuttavia, in alcuni casi specifici descritti nel manuale di verifica di cui al punto 4.2.3, è possibile effettuare la verifica della legalità per carico o la verifica della tracciabilità per operatore.

    4.2.2.   Gli organismi di verifica

    Gli audit di verifica sono effettuati da uno o più organismi privati autorizzati dall'amministrazione forestale (di seguito, «organismo/i»). Con quest'autorizzazione un organismo può effettuare verifiche della legalità e della tracciabilità nell'ambito dell'SVL. L'autorizzazione è concessa per un periodo fisso e rinnovabile, previo parere positivo di una commissione consultiva multilaterale, secondo un iter aperto e trasparente.

    Per ottenere l'autorizzazione, l'organismo deve poter dimostrare di possedere:

    una comprovata esperienza negli audit e nella valutazione della conformità in materia di gestione forestale, trasformazione del legname, tracciabilità del legname, trasporto, logistica, dogane e sistemi di gestione della catena di approvvigionamento;

    una buona conoscenza del commercio nazionale, subregionale (Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, ECOWAS) e internazionale del legname e dei suoi derivati e del settore forestale commerciale;

    una buona conoscenza della filiera foresta-legno della Costa d'Avorio;

    eccellenti capacità di comunicazione orale e scritta in francese;

    una comprovata capacità di lavorare con un ampio ventaglio di interlocutori.

    L'organismo deve inoltre soddisfare i requisiti seguenti:

    dimostrare imparzialità e non avere conflitti di interessi o interessi illeciti con gli operatori forestali e con le amministrazioni coinvolte nell'SVL;

    utilizzare personale di audit qualificato ed esperto.

    I principali compiti dell'organismo sono:

    lo svolgimento degli audit di verifica documentale di primo livello;

    lo svolgimento degli audit di verifica documentale di secondo livello;

    lo svolgimento degli audit di verifica in loco;

    l'organizzazione delle riunioni introduttiva e conclusiva;

    la stesura delle relazioni di verifica e la loro registrazione nel sistema di gestione dei dati.

    L'organismo è tenuto a:

    dimostrare professionalità e integrità in ogni momento e in qualsiasi circostanza;

    fondare le proprie conclusioni su elementi fattuali e prove, anche sulla base di indagini in loco e analisi documentali;

    consultare tutti i portatori di interessi, in particolare le organizzazioni attive nell'osservazione indipendente delle foreste;

    attenersi alle procedure e alle prassi prescritte nel manuale di verifica (cfr. punto 4.2.3.).

    Il servizio di legalità forestale e tracciabilità in seno all'amministrazione forestale supervisiona le attività degli organismi di verifica.

    4.2.3.   Il manuale di verifica

    Un audit di verifica (di seguito, «audit») prevede un insieme di attività di verifica della legalità e della tracciabilità che sono oggetto di un contratto di audit tra un operatore e un organismo. Per garantire requisiti di verifica uniformi, la Costa d'Avorio elabora, nel quadro di un processo partecipativo, un manuale amministrativo e tecnico di verifica (di seguito, «manuale di verifica») nel quale sono elencati i controllori. Il manuale di verifica include anche un quadro di riferimento, i protocolli dettagliati e gli strumenti di verifica relativi alle varie attività di verifica. È approvato dal CCA e pubblicato dalla Costa d'Avorio.

    4.2.4.   Il contratto di audit

    L'operatore stipula un contratto con un organismo, precisando l'ambito di applicazione della verifica. La verifica della legalità può riguardare tutte le attività dell'operatore o solo una parte di esse chiaramente identificata in base a un titolo di accesso alla risorsa (ad esempio, le attività legate a una concessione specifica). La verifica della tracciabilità può essere effettuata solo sui carichi di legname legati agli operatori, ai titoli e alle attività la cui legalità sia stata verificata.

    Prima dell'inizio delle attività di verifica, l'operatore e l'organismo devono aver stipulato un contratto di audit in cui siano indicati l'ambito di applicazione, i costi e le condizioni della verifica. Una copia del contratto di audit è messa a disposizione delle amministrazioni e del controllore indipendente attraverso la sua registrazione nel sistema di gestione dei dati. Gli osservatori indipendenti possono prendere visione dell'ambito di applicazione, dei costi e delle condizioni della verifica.

    4.2.5.   Il piano e le attività di verifica

    Dopo la firma del contratto di audit, l'organismo elabora un piano di verifica che comprende la nomina della squadra preposta, il programma di verifica e il calendario delle attività. Il piano è trasmesso all'operatore e le date delle attività di verifica sono concordate durante la riunione introduttiva di cui al punto 4.2.6.

    4.2.6.   La riunione introduttiva

    Durante la riunione introduttiva, l'obiettivo, l'ambito di applicazione, il calendario e la metodologia dell'audit sono esaminati dall'organismo in presenza dell'operatore, in modo da consentire a quest'ultimo di porre domande sui metodi e sullo svolgimento delle attività di verifica. Con il consenso dell'operatore, il verbale della riunione e il piano di verifica sono messi a disposizione delle amministrazioni, degli osservatori indipendenti e del controllore indipendente mediante la loro registrazione nel sistema di gestione dei dati.

    4.2.7.   Le attività di audit

    Per raccogliere prove della conformità ai requisiti di legalità indicati nelle griglie di valutazione della legalità di cui all'allegato II, l'organismo effettua verifiche a più livelli:

    a)

    verifica documentale di primo livello: è intesa a verificare la presenza e la conformità di tutti i documenti indicati nel manuale di verifica, Comprende: i) una verifica della presenza di tutti i documenti attestanti la legalità nel sistema di gestione dei dati. In caso di documenti mancanti, l'organismo chiede all'operatore e, se del caso, all'amministrazione interessata di includere quelli che mancano; ii) una verifica della conformità dei documenti, comprese la conformità di timbri, firme, date e altri elementi formali e la validità dei dati contenuti in tali documenti, e iii) una verifica del sistema interno di tracciabilità dell'operatore utilizzando le funzionalità del sistema di gestione dei dati;

    b)

    verifica documentale di secondo livello: sulla base di un'analisi dei rischi, l'audit comprende una verifica approfondita dell'autenticità, della conformità e della validità dei documenti. Tale verifica documentale approfondita comprende: i) una verifica dell'autenticità dei documenti presso le amministrazioni e le strutture che li hanno rilasciati; ii) una verifica del rispetto della procedura di rilascio dei documenti, compresa la procedura di rilascio dei titoli di utilizzo delle aree forestali, trasformazione e commercializzazione; iii) una verifica approfondita dei dati inclusi nei parametri di controllo, in particolare mediante controlli incrociati con altri documenti e iv) una verifica approfondita del sistema interno di tracciabilità dell'operatore;

    c)

    verifica in loco: sulla base di un'analisi dei rischi, ogni audit comprende una o più visite in loco per verificare se la presenza e la conformità dei parametri di controllo corrispondano effettivamente al rispetto, in loco, delle condizioni di legalità indicate nella definizione di legname prodotto legalmente di cui all'allegato II.

    Le analisi dei rischi di cui alle lettere b) e c) sono effettuate dall'organismo. Tali analisi tengono conto delle risultanze delle verifiche precedenti (dello stesso audit e di audit precedenti), delle informazioni fornite o pubblicate nell'ambito dell'osservazione indipendente, dei reclami registrati nel sistema di gestione dei reclami, degli eventuali certificati privati e degli elementi che le amministrazioni, il CNGF, il CCA o il controllore indipendente ritengono a tal fine pertinenti. Ciò significa che le attività e il calendario di verifica concordati tra l'operatore e l'organismo durante la riunione introduttiva possono essere integrati da ulteriori attività e compiti in base agli elementi rilevati o comunicati dopo tale fase. Il manuale di verifica descrive nei dettagli il modo in cui l'organismo effettua tali analisi dei rischi nelle diverse fasi dell'audit. Il servizio di legalità forestale e tracciabilità individua nel sistema di gestione dei dati gli elementi di cui tener conto nell'analisi dei rischi e li aggiorna regolarmente.

    4.2.8.   La riunione conclusiva

    Nel corso della riunione conclusiva, l'organismo illustra all'operatore le risultanze e le conclusioni della verifica e, in particolare, i problemi eventualmente riscontrati. In tale occasione l'operatore ha la possibilità di rivolgere domande su dette risultanze e di fornire risposte o chiarimenti in merito agli elementi presentati dall'organismo. Il verbale della riunione è messo a disposizione delle amministrazioni, degli osservatori indipendenti e del controllore indipendente mediante la sua registrazione nel sistema di gestione dei dati.

    4.2.9.   La relazione di audit

    L'organismo stila una relazione di audit in base al modello previsto dal manuale di verifica, che comprende una descrizione delle eventuali constatazioni di non conformità e una conclusione provvisoria sulla conformità o la non conformità delle operazioni e dei carichi definiti nel contratto di audit. Tale relazione di audit provvisoria è trasmessa all'operatore per consentirgli di fornire chiarimenti o risposte.

    Una volta gestite le risposte dell'operatore, la relazione finale e le eventuali osservazioni di quest'ultimo sono messe a disposizione delle amministrazioni, degli osservatori indipendenti e del controllore indipendente mediante la loro registrazione nel sistema di gestione dei dati.

    4.2.10.   Il pronunciamento sulla legalità

    Le conclusioni e le raccomandazioni dell'organismo consentono al servizio di legalità forestale e tracciabilità di pronunciarsi sulla conformità o sulla non conformità attribuendo all'operatore, a seconda dei casi, semaforo verde o rosso nel sistema di gestione dei dati a seconda dell'ambito di applicazione della verifica effettuata (cfr. punto 4.2.4.).

    Gli scenari possibili sono due:

    Se l'operatore non contesta le conclusioni o le raccomandazioni contenute nella relazione di audit, il servizio di legalità forestale e tracciabilità adotta una decisione entro un termine massimo di 7 giorni di calendario. Qualora il servizio decida di attribuire semaforo rosso (non conformità), l'organismo e l'operatore sono informati delle motivazioni alla base di tale decisione attraverso il sistema di gestione dei dati.

    Se l'operatore contesta le conclusioni o le raccomandazioni contenute nella relazione di audit, o per qualsiasi altro motivo ritenuto pertinente dal servizio di legalità forestale e tracciabilità, quest'ultimo può prevedere una proroga del termine per l'adozione della decisione. Il servizio di legalità forestale e tracciabilità comunica tale proroga all'operatore attraverso il sistema di gestione dei dati o per iscritto entro un termine non superiore a 7 giorni di calendario.

    La decisione del servizio di legalità forestale e tracciabilità può essere impugnata ricorrendo al sistema di gestione dei reclami di cui al punto 11 (ricorso amministrativo dinanzi al servizio di legalità forestale e tracciabilità, seguito, ove necessario, da un ricorso al CNGF).

    In caso di non conformità (semaforo rosso), una volta risolto il problema l'operatore può stipulare un nuovo contratto con un organismo per lo svolgimento di un audit di verifica speciale teso a confermare la risoluzione del caso di non conformità. Se la conferma della risoluzione del caso di non conformità non richiede una nuova verifica in loco, il servizio di legalità forestale e tracciabilità può comunque convalidarla senza che l'operatore debba ricorrere a un audit speciale.

    La conformità (semaforo verde) è valida un anno, al termine del quale l'operatore dovrà stipulare un contratto per un nuovo audit che tenga conto delle risultanze di quello precedente.

    Durante il periodo di validità, la conformità può essere sospesa o annullata dal servizio di legalità forestale e tracciabilità, se necessario su decisione del CNGF a seguito dell'esame di un reclamo. La decisione di sospensione o annullamento è presa sulla base di nuove informazioni, reclami, audit speciali (cfr. punto 4.2.12) o di altri elementi pertinenti. I motivi della decisione sono comunicati all'operatore mediante il sistema di gestione dei dati. Qualora tale sistema non sia operativo, la comunicazione è trasmessa all'operatore per iscritto.

    4.2.11.   Il pronunciamento sulla tracciabilità

    Poiché l'organismo può verificare la tracciabilità dei carichi di legname nelle diverse fasi della catena di approvvigionamento solo al momento dell'audit, la relazione contiene conclusioni e raccomandazioni sulla tracciabilità generale delle operazioni valida al momento dell'audit.

    Dopo aver ricevuto la domanda di licenza FLEGT, il servizio di legalità forestale e tracciabilità verifica la tracciabilità del carico oggetto della domanda utilizzando il sistema di gestione dei dati e tenendo conto della relazione dell'organismo.

    Il servizio di legalità forestale e tracciabilità può chiedere all'operatore ulteriori informazioni o imporre un audit speciale o aggiuntivo, come previsto al punto 4.2.12.

    4.2.12.   Gli audit speciali o aggiuntivi

    Durante il periodo per il quale è stata effettuata la verifica della legalità, gli operatori interessati sono tenuti a informare il servizio di legalità forestale e tracciabilità di qualsiasi cambiamento significativo nella proprietà, nelle strutture, nella gestione o nelle operazioni interessate. Il servizio di legalità forestale e tracciabilità può chiedere all'operatore di procedere a un audit speciale o aggiuntivo sulla base di tali informazioni e di qualsiasi altro elemento ritenuto pertinente.

    Per audit aggiuntivo si intende un nuovo audit, come descritto nei punti da 4.2.4 a 4.2.11, che tiene conto delle risultanze pertinenti dell'audit precedente. L'audit speciale permette di verificare punti specifici ad integrazione delle risultanze di un audit precedente (effettuato meno di 12 mesi prima dell'audit speciale). L'audit speciale serve anche a confermare la risoluzione dei casi di non conformità riscontrati in un audit precedente. Le risultanze di un audit speciale sono pertanto valide solo per la durata residua dell'audit iniziale che esso concorre a integrare. Il manuale di verifica contiene le procedure dettagliate relative a questi audit speciali e aggiuntivi.

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    5.   Il riconoscimento dei certificati pubblici e privati

    Al fine di riconoscere le buone prassi nel settore forestale, nel quadro della procedura di valutazione dei rischi è possibile utilizzare sistemi di certificazione privati che comprendano una verifica della conformità alla legislazione applicabile.

    A tal fine, la Costa d'Avorio valuta sistemi di certificazione privati in base ai requisiti dell'SVL e stila un elenco di quelli riconosciuti di cui tener conto nell'analisi dei rischi. L'elenco è trasmesso al CCA e pubblicato sul sito internet del ministero delle Foreste. L'elenco dei sistemi riconosciuti è rivalutato e, ove necessario, aggiornato periodicamente.

    La Costa d'Avorio può definire procedure che consentano a un audit di certificazione privato riconosciuto, come previsto al secondo comma, di fungere anche da audit di verifica. Tali procedure dovranno essere illustrate nei dettagli nel manuale di verifica.

    La legalità del legname importato coperto da licenza FLEGT e/o da permesso CITES è riconosciuta per legge. I sistemi di certificazione pubblici e privati possono essere utilizzati anche per dimostrare la provenienza legale del legname importato.

    6.   Il sistema di gestione dei dati

    La Costa d'Avorio istituisce un sistema nazionale centralizzato per documentare, controllare e verificare la legalità e la tracciabilità.

    Il sistema di gestione dei dati è amministrato dal servizio di legalità forestale e tracciabilità. Gli operatori e le amministrazioni preposte accedono al sistema per registrarvi i dati e i documenti necessari alla verifica della legalità. Le amministrazioni sono inoltre abilitate a convalidare i dati nel sistema. In casi specifici, i documenti possono essere presentati o trasmessi all'amministrazione per iscritto. Se il sistema di gestione dei dati non è operativo, le copie dei documenti che devono esservi registrati sono trasmesse all'amministrazione per iscritto e messe a disposizione per l'osservazione indipendente e l'audit indipendente. Una volta che il sistema sarà tornato operativo, i documenti in questione dovranno essere registrati come previsto dal manuale di verifica.

    Gli organismi di verifica possono accedere al sistema di gestione dei dati, senza diritto di modifica, per effettuare le verifiche documentali rientranti nelle loro competenze. Possono inoltre registrare i vari documenti risultanti dalla verifica, come previsto al punto 4.2.

    Il controllore indipendente e le organizzazioni della società civile coinvolte nell'osservazione indipendente hanno accesso al sistema di gestione dei dati, senza diritto di modifica, per consultare tutte le informazioni, i documenti e i dati importanti o pertinenti ai fini della valutazione della corretta attuazione e dell'efficacia dell'SVL.

    La Costa d'Avorio definisce e pubblica le condizioni e le procedure per ottenere i diritti di accesso al sistema di gestione dei dati e identifica i dati accessibili al pubblico.

    7.   La gestione dei casi di non conformità

    Nelle varie fasi della verifica è possibile rilevare e trattare casi di non conformità. Qualsiasi caso di non conformità rilevato nel corso della verifica è comunicata all'operatore ed eventualmente al servizio dell'amministrazione competente per consentire loro di fornire ulteriori elementi e adottare apposite azioni correttive.

    L'organismo di verifica comunica i casi di non conformità di competenza delle strutture statali addette al rilascio dei documenti e al controllo al servizio di legalità forestale e tracciabilità e al servizio amministrativo interessato attraverso il sistema di gestione dei dati. Un gruppo di lavoro in cui sono rappresentati i vari servizi delle amministrazioni interessate dall'SVL aiuta a trattare e risolvere i casi di non conformità e, a tal fine, può formulare raccomandazioni ai servizi interessati. Il servizio di segretariato del gruppo di lavoro è svolto dal servizio di legalità forestale e tracciabilità.

    8.   Il rilascio delle licenze FLEGT e dei certificati pubblici di legalità

    La licenza FLEGT è il mezzo per certificare che il legname è stato prodotto legalmente e che è stato tracciato. È rilasciata previa verifica della conformità legale e della tracciabilità del legname destinato all'esportazione verso l'Unione.

    Per tutte le esportazioni di legname verso gli Stati membri dell'Unione, secondo l'elenco del legname e dei suoi derivati di cui all'allegato I, è richiesta una licenza FLEGT. La licenza FLEGT è rilasciata dall'autorità preposta, designata o istituita dal ministro delle Foreste e posta sotto la sua autorità.

    La procedura di rilascio e le specifiche tecniche delle licenze FLEGT sono illustrate nell'allegato V.

    La legalità del legname destinato ai mercati di esportazione esterni all'Unione è attestata da certificati pubblici specifici rilasciati dalla Costa d'Avorio previa verifica della legalità e della tracciabilità, come descritto nel presente allegato. È possibile rilasciare un certificato pubblico di legalità per il legname destinato al consumo nazionale dopo che una verifica nell'SVL abbia confermato che esso è stato prodotto legalmente.

    9.   L'audit indipendente

    L'audit indipendente valuta la corretta attuazione e l'efficacia dell'SVL. Permette inoltre di individuare lacune e punti di debolezza nell'attuazione dell'SVL e suggerisce raccomandazioni al CCA.

    Se del caso, le lacune e i punti di debolezza nell'attuazione dell'SVL individuati dal controllore indipendente sono presi in considerazione durante il processo di verifica, in particolare per le analisi dei rischi destinate a valutare la necessità di una verifica di secondo livello e di una verifica in loco.

    Il quadro di riferimento per l'audit indipendente è riportato nell'allegato VI.

    10.   L'osservazione indipendente

    L'SVL integra l'osservazione indipendente effettuata dalle organizzazioni della società civile. L'osservazione indipendente è un'attività non statale di osservazione delle attività forestali e agroforestali prevista dalla legislazione ivoriana ed effettuata da organizzazioni della società civile allo scopo di raccogliere e condividere informazioni attendibili e verificabili sulla gestione delle foreste ai fini del miglioramento della governance forestale. Si tratta quindi di un'attività svolta su base permanente o per la durata di un incarico. L'osservazione indipendente può essere quindi esterna o oggetto di mandato.

    Nel quadro dell'SVL, l'osservazione indipendente riguarda in particolare le attività seguenti:

    organizzazione di incarichi autonomi di osservazione indipendente;

    partecipazione in qualità di osservatore alle attività di controllo e agli audit di verifica in loco;

    identificazione di malfunzionamenti, indizi e casi di violazione delle normative applicabili alle attività forestali, presentazione di relazioni di osservazione indipendente;

    segnalazione ai portatori di interessi delle attività illegali riscontrate.

    Le organizzazioni che svolgono attività di osservazione indipendente hanno accesso al sistema di gestione dei dati.

    Le relazioni di osservazione indipendente sono registrate nel sistema di gestione dei dati e prese in considerazione durante l'iter di verifica, in particolare per le analisi dei rischi tese a valutare la necessità di verifiche di secondo livello e in loco, oltre che di audit speciali o aggiuntivi.

    Le organizzazioni che svolgono attività di osservazione indipendente possono partecipare con fondi propri alle operazioni di audit, rispettando la riservatezza dei segreti commerciali.

    Oggetto dell'osservazione indipendente possono essere non solo gli operatori e le loro attività, ma anche il funzionamento delle strutture statali competenti, in particolare in materia di rilascio dei documenti e di controllo, e le attività degli organismi di verifica.

    11.   Il sistema di gestione dei reclami

    L'SVL prevede la possibilità per i vari attori coinvolti di presentare reclami riguardanti i controlli e la verifica della legalità e della tracciabilità, nonché il rilascio delle licenze FLEGT.

    Il sistema di gestione dei reclami dell'SVL è un meccanismo teso a prevenire e a risolvere, attraverso il dialogo, conflitti e controversie legati alla verifica della legalità del legname. Tale sistema consente quindi ai portatori di interessi dell'SVL di presentare alle strutture competenti reclami, denunce, rimostranze o qualsiasi altra forma di rivendicazione di un diritto.

    Le strutture che si occupano della gestione dei reclami sono il servizio di legalità forestale e tracciabilità e il CNGF.

    Per quanto riguarda la gestione dei reclami, il servizio di legalità forestale e tracciabilità è incaricato di:

    ricevere e registrare i reclami e le comunicazioni orali e scritte nel registro dei reclami del sistema di gestione dei dati;

    trattare il ricorso amministrativo se il reclamo riguarda una sua decisione;

    effettuare qualsiasi ricerca, raccolta di informazioni o concertazione necessaria;

    formulare raccomandazioni al CNGF;

    stilare e trasmettere al CNGF relazioni periodiche sul trattamento e la gestione dei reclami;

    far sì che le soluzioni ai reclami individuate siano attuate entro i termini stabiliti.

    Per quanto riguarda la gestione dei reclami, il CNGF è chiamato a:

    fornire linee guida e orientamenti necessari all'attuazione del sistema di gestione dei reclami;

    monitorare e valutare l'attuazione del sistema di gestione dei reclami;

    trattare i ricorsi contro le decisioni adottate dal servizio di legalità forestale e tracciabilità a seguito di un ricorso amministrativo non andato a buon fine;

    stilare e trasmettere al CCA relazioni periodiche sul trattamento e la gestione dei reclami.

    Per garantire ampia accessibilità al sistema di gestione dei reclami, è possibile presentare reclami in forma anonima. Anche le organizzazioni della società civile, i capi villaggio, le autorità tradizionali e i sindacati dei lavoratori possono presentare un reclamo per conto, rispettivamente, delle comunità locali e dei lavoratori.

    Nel manuale di verifica è illustrata la procedura per la gestione dei reclami, compresi i termini di presentazione di un ricorso.

    ALLEGATO IV

    CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO L'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NELL'UNIONE DI LEGNAME E SUOI DERIVATI ESPORTATI DALLA COSTA D'AVORIO E OGGETTO DI LICENZA FLEGT

    1.   Quadro generale

    Le disposizioni del presente allegato si basano sul regolamento (CE) n. 2173/2005 e sul relativo regolamento di esecuzione (CE) n. 1024/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 (1), che disciplinano le condizioni di ingresso nel mercato dell'Unione di legname e suoi derivati coperti da licenza FLEGT, provenienti da un paese partner.

    2.   Trattamento delle licenze FLEGT

    La licenza FLEGT è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro dell'Unione nel quale il carico oggetto della licenza è dichiarato per l'immissione in libera pratica. Tale operazione può essere eseguita elettronicamente o tramite altri mezzi celeri.

    Non appena la licenza FLEGT è accettata, le autorità competenti di cui al primo comma informano le autorità doganali secondo le procedure nazionali in vigore.

    3.   Controllo documentale delle licenze FLEGT

    Le licenze FLEGT cartacee devono essere conformi al modello di cui all'allegato V, appendice 1. Qualsiasi licenza FLEGT che non soddisfi i requisiti e le specifiche di cui all'allegato V non è valida.

    Una licenza FLEGT è considerata nulla se è presentata in una data successiva alla data di scadenza indicata nella licenza stessa.

    Non sono ammesse cancellature né correzioni della licenza FLEGT.

    Non sono accettate estensioni della validità della licenza FLEGT, a meno che non siano state convalidate dall'autorità di rilascio delle licenze.

    Non sono accettati duplicati di licenze FLEGT o documenti sostitutivi che non siano stati rilasciati e convalidati dall'autorità di rilascio delle licenze.

    4.   Richiesta di informazioni supplementari

    In caso di dubbi sulla validità o sull'autenticità di una licenza FLEGT, di un suo duplicato o di un documento sostitutivo, le autorità competenti possono richiedere ulteriori informazioni all'autorità di rilascio delle licenze.

    Alla richiesta potrà essere allegata copia della licenza FLEGT, del suo duplicato o del documento sostitutivo in questione.

    5.   Verifica della conformità della licenza FLEGT al carico

    Qualora le autorità competenti ritengano necessario procedere a ulteriori verifiche del carico prima di decidere in merito all'accettazione di una licenza FLEGT, è possibile effettuare controlli per valutare se il carico in questione è conforme alle informazioni fornite nella licenza FLEGT e contenute negli appositi archivi dell'autorità preposta al rilascio.

    Se il volume o il peso del legname e dei suoi derivati che costituiscono il carico presentato per l'immissione in libera pratica non si discostano in misura superiore al 10 % rispetto al volume o al peso indicati nella licenza FLEGT corrispondente, il carico è ritenuto conforme alle informazioni fornite in detta licenza in termini di volume o peso.

    In caso di dubbi sulla conformità del carico alla licenza FLEGT, l'autorità competente interessata può chiedere chiarimenti all'autorità di rilascio delle licenze.

    Quest'ultima può chiedere all'autorità competente di trasmetterle una copia della licenza FLEGT o del documento sostitutivo in questione.

    Se necessario, l'autorità di rilascio delle licenze ritira la licenza FLEGT e ne emette una versione corretta secondo le modalità previste dall'allegato V.

    Se non riceve risposta entro 21 giorni di calendario dalla richiesta di chiarimenti, l'autorità competente non accetta la licenza FLEGT e agisce nel rispetto della legislazione e delle procedure vigenti.

    La licenza FLEGT non può essere accettata qualora sia stato accertato che essa non corrisponde al carico, anche a seguito dell'ottenimento delle informazioni supplementari richieste a norma del punto 4 o di ulteriori indagini svolte conformemente al presente punto.

    6.   Verifica antecedente l'arrivo del carico

    La licenza FLEGT può essere comunicata prima dell'arrivo del carico cui si riferisce.

    La licenza FLEGT è accettata se soddisfa tutti i requisiti di cui all'allegato V e non si ritengono necessarie ulteriori verifiche ai sensi dei punti 4 e 5 del presente allegato.

    7.   Altre questioni

    I costi sostenuti nel corso della verifica sono a carico dell'importatore, eccetto nel caso in cui la legislazione e le procedure dello Stato membro dell'Unione interessato dispongano diversamente.

    Eventuali disaccordi o difficoltà persistenti nella verifica delle licenze FLEGT possono essere sottoposti al CCA; l'autorità di rilascio delle licenze è informata di conseguenza.

    8.   Immissione in libera pratica

    Nel riquadro 44 del documento amministrativo unico sul quale è redatta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica è necessario indicare il numero della licenza FLEGT relativa al legname e ai suoi derivati oggetto di tale dichiarazione.

    Quando la dichiarazione doganale è effettuata per via telematica, l'indicazione è riportata nell'apposito riquadro.

    Il legname e i suoi derivati possono essere immessi in libera pratica soltanto una volta espletata la procedura descritta nel presente allegato.


    (1)   GU UE L 277 del 18.10.2008, pag. 23.

    ALLEGATO V

    PROCEDURA DI RILASCIO E SPECIFICHE TECNICHE DELLE LICENZE FLEGT

    1.   Disposizioni generali sulle licenze FLEGT

    A norma dell'articolo 6 del presente accordo, la licenza FLEGT è il mezzo per attestare che il legname e i suoi derivati sono prodotti legalmente e che sono stati tracciati secondo le disposizioni di cui all'allegato III.

    È richiesta una licenza FLEGT per tutte le esportazioni di legname e suoi derivati verso Stati membri dell'Unione, enumerati nell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I. Per gli altri paesi è rilasciato un certificato pubblico attestante la legalità e la tracciabilità del legname secondo i requisiti dell'SVL.

    Una licenza FLEGT è rilasciata per un singolo carico di un singolo esportatore verso l'Unione.

    I requisiti e le procedure riguardanti il rilascio, il rinnovo o la proroga della validità, il ritiro, la sostituzione e la gestione delle licenze FLEGT sono illustrati nei dettagli nel manuale di verifica di cui al punto 4.2.3 dell'allegato III.

    2.   Autorità di rilascio delle licenze

    L'autorità di rilascio delle licenze è una struttura che fa capo al ministero delle Foreste.

    La composizione, le competenze e il funzionamento di tale autorità sono definiti da apposito regolamento.

    L'autorità di rilascio delle licenze è la struttura responsabile dello scambio di informazioni tra la Costa d'Avorio e le autorità competenti sulle questioni relative alle licenze FLEGT.

    3.   Procedura di rilascio delle licenze FLEGT

    La licenza FLEGT è rilasciata una volta verificate la conformità legale e la tracciabilità del legname e dei suoi derivati destinati all'esportazione, come stabilito nell'allegato III.

    La licenza FLEGT è ottenuta al termine di una procedura così articolata:

    Fase 1 — ricezione della domanda: l'esportatore compila e presenta una domanda di licenza FLEGT utilizzando il modulo definito dall'autorità di rilascio delle licenze.

    Fase 2 — esame della domanda: l'autorità di rilascio delle licenze si accerta che la conformità del legname e dei suoi derivati destinati all'esportazione sia stata verificata secondo l'allegato III.

    Fase 3 — decisione di rilascio della licenza:

    in caso di conformità, l'autorità di rilascio delle licenze rilascia la licenza FLEGT all'esportatore interessato;

    in caso di non conformità, l'autorità di rilascio respinge la domanda e ne informa l'esportatore interessato. L'allegato III descrive la procedura da seguire nella gestione dei casi di non conformità.

    Le domande di licenza FLEGT sono presentate e trattate elettronicamente attraverso il sistema di gestione dei dati. In caso di malfunzionamento del sistema, le domande possono essere presentate e trattate manualmente. Le domande di licenza FLEGT presentate manualmente devono essere corredate di un certificato di legalità e tracciabilità rilasciato dal servizio di legalità forestale e tracciabilità secondo le procedure di cui all'allegato III.

    L'autorità di rilascio delle licenze può ritirare qualsiasi licenza FLEGT contenente un errore e rilasciarne una versione corretta con la dicitura « Licenza rettificata », autenticata con il suo timbro e la sua firma.

    Il rilascio di una licenza FLEGT è subordinato al pagamento di un canone il cui importo e le cui modalità di versamento sono stabiliti da apposito regolamento.

    4.   Caratteristiche generali delle licenze FLEGT

    La licenza FLEGT può essere rilasciata su supporto cartaceo o elettronico.

    La licenza FLEGTcontiene le informazioni di cui all'appendice 1, conformemente alle note esplicative dell'appendice 2.

    Per i carichi complessi per i quali sia di fatto impossibile includere tutte le informazioni richieste di cui al primo modello dell'appendice 1, è aggiunto un allegato intitolato «Descrizione aggiuntiva delle merci allegata alla licenza FLEGT» , che contiene informazioni qualitative e quantitative relative alla descrizione del carico, come specificato nell'appendice 1. In tal caso, i rispettivi riquadri della licenza FLEGT non contengono informazioni sul carico, bensì un riferimento all'allegato.

    La licenza FLEGT è valida dal giorno del rilascio.

    La licenza FLEGT ha una validità di 6 mesi, con possibilità di rinnovo o di proroga per un periodo non superiore a 3 mesi. La data di scadenza è indicata nella licenza FLEGT.

    Dopo la scadenza la licenza è da considerarsi nulla.

    Se il legname e i suoi derivati sono stati distrutti, la licenza FLEGT diventa nulla e l'operatore lo comunica all'autorità di rilascio delle licenze.

    5.   Caratteristiche delle licenze FLEGT cartacee

    Le licenze FLEGT cartacee sono conformi al formato figurante nell'appendice 1.

    La licenza FLEGT è emessa in formato A4.

    Ne sono rilasciate sei copie, ciascuna identificata come segue:

    la copia con la dicitura «ORIGINALE» è destinata all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione nel quale il carico oggetto della licenza è dichiarato per l'immissione in libera;

    la copia con la dicitura «AUTORITÀ DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA» è destinata all'autorità doganale dell'Unione;

    la copia con la dicitura «ESPORTATORE» è destinata al soggetto che richiede la licenza FLEGT;

    la copia con la dicitura «AUTORITÀ DOGANALE DELLA COSTA D'AVORIO» è destinata all'autorità doganale della Costa d'Avorio;

    la copia con la dicitura «AUTORITÀ DI RILASCIO DELLE LICENZE FLEGT» è conservata dall'autorità di rilascio delle licenze;

    la copia con la dicitura «ARCHIVIO» è destinata all'archivio del ministero delle Foreste della Costa d'Avorio.

    Le licenze FLEGT sono compilate con macchina da scrivere o con mezzi informatici. All'occorrenza possono essere compilate a mano. I quantitativi sono indicati dall'autorità di rilascio delle licenze in modo da impedire l'inserimento di cifre o di indicazioni aggiuntive.

    Il visto dell'autorità di rilascio delle licenze è apposto su ogni copia della licenza mediante firma materiale e timbro a secco della suddetta autorità.

    La licenza FLEGT reca un numero di riferimento e un codice a barre. Non sono ammesse cancellature né correzioni del modulo.

    Le licenze FLEGT sono redatte e compilate in francese.

    Fatta eccezione per le copie destinate agli archivi del ministero delle Foreste e all'autorità di rilascio delle licenze, tutte le altre sono consegnate al richiedente, il quale provvederà a conservare la propria copia e a trasmettere le altre ai rispettivi destinatari.

    6.   Perdita o distruzione della licenza FLEGT

    In caso di perdita o distruzione di una delle copie di cui al punto 5, terzo comma, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato può chiedere all'autorità di rilascio delle licenze una licenza FLEGT sostitutiva. Il titolare della licenza FLEGT o il suo rappresentante provvede ad allegare alla domanda una dichiarazione di smarrimento della copia in questione rilasciata dalla polizia nazionale o dalla gendarmeria nazionale della Costa d'Avorio.

    L'autorità di rilascio delle licenze FLEGT rilascia la licenza sostitutiva o le licenze FLEGT sostitutive entro 48 ore dal ricevimento della domanda dell'esportatore.

    Le licenze FLEGT sostitutive contengono le informazioni e i dati indicati nella licenza FLEGT alla quale si riferiscono, compreso il numero di licenza.

    Le licenze FLEGT sostitutive sono contrassegnate dalla dicitura «Licenza sostitutiva» , autenticata dal timbro e dalla firma dell'autorità di rilascio delle licenze.

    Il rilascio di una licenza FLEGT sostitutiva rende nulla la licenza originaria. In caso di ritrovamento del documento smarrito o rubato, esso deve essere distrutto o restituito all'autorità di rilascio delle licenze.

    7.   Dubbi sulla validità della licenza FLEGT

    In caso di dubbi in merito alla validità di una licenza FLEGT o di una licenza FLEGT sostitutiva, le autorità competenti possono richiedere ulteriori verifiche all'autorità di rilascio delle licenze.

    Quest'ultima, se lo ritiene necessario, può chiedere alle autorità competenti di inviarle una copia della licenza FLEGT o della licenza FLEGT sostitutiva oggetto di dubbio.

    Se lo ritiene necessario, l'autorità di rilascio delle licenze ritira la licenza FLEGT e ne rilascia una copia corretta con la dicitura «Licenza rettificata» , autenticata con il suo timbro e la sua firma, e la trasmette alle autorità competenti.

    Se la validità della licenza FLEGT è confermata, l'autorità di rilascio delle licenze lo comunica alle autorità competenti, preferibilmente per via elettronica, e rinvia le copie della licenza FLEGT. Le copie così rinviate recano la dicitura «Convalidata il…» , autenticata con il timbro e la firma dell'autorità di rilascio delle licenze.

    Se la licenza FLEGT in dubbio non è valida, l'autorità di rilascio ne informa di conseguenza le autorità competenti, preferibilmente per via elettronica.

    8.   Specifiche tecniche delle licenze FLEGT informatizzate

    La licenza FLEGT può essere rilasciata e utilizzata attraverso sistemi informatici.

    Agli Stati membri dell'Unione che non sono collegati al sistema informatico è fornita una licenza cartacea.

    9.   Terminologia

    Spiegazione dei termini utilizzati nelle appendici per il contesto ivoriano:

    a)

    «denominazione commerciale del legname o dei suoi derivati»: descrizione della natura dei prodotti;

    b)

    «mezzo di trasporto»: modo di trasporto utilizzato dal punto di esportazione: «marittimo»/«aereo»/«terrestre»;

    c)

    «nomi comuni o scientifici»: i nomi commerciali di uso comune o i nomi scientifici delle categorie di legname utilizzate nel prodotto. Non è consigliabile utilizzare il nome dialettale se questo non è generalmente riconosciuto nel commercio internazionale;

    d)

    «paesi di raccolta»: paesi in cui sono prelevati il legname e suoi derivati di cui trattasi.

    Appendici

    1.

    Modello di licenza FLEGT e modello di descrizione complementare delle merci allegato alla licenza FLEGT

    2.

    Note esplicative

    Appendice 1

    Modello di licenza FLEGT

    Stemmi e loghi della Costa d'Avorio

    Unione europea

     

    FLEGT

    1

    1.

    Autorità di rilascio della licenza

    Nome:

    Indirizzo:

    2.

    Importatore

    Nome:

    Indirizzo:

    ORIGINALE

    3.

    Numero della licenza FLEGT

    4.

    Data di scadenza

    5.

    Paese di esportazione

    7.

    Mezzo di trasporto

    6.

    Codice ISO

    8.

    Titolare della licenza FLEGT (nome e indirizzo)

    9.

    Denominazione commerciale del legname o dei suoi derivati

    10.

    Codici SA

    1

     

    11.

    Nomi comuni o scientifici

    12.

    Paesi di raccolta

    13.

    Codici ISO

     

    14.

    Volume (m3)

    15.

    Peso netto (kg)

    16.

    Numero di unità

     

    17.

    Segni distintivi

     

    18.

    Firma e timbro dell'autorità di rilascio della licenza FLEGT

    Luogo:

    Data:


    Modello di descrizione complementare delle merci allegato alla licenza FLEGT

    Descrizione complementare delle merci allegata alla licenza FLEGT

    Numero della licenza FLEGT:

    Prodotto n.

    Denominazione commerciale del legname o dei suoi derivati

    Codice SA

    Nomi comuni o scientifici

    Paesi di raccolta

    Codice ISO del paese di raccolta

    Volume (m3)

    Peso netto (kg)

    Numero di unità

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Firma e timbro dell'autorità di rilascio della licenza FLEGT

    Luogo:

    Data:

    Appendice 2

    Note esplicative

    Istruzioni di carattere generali

    Compilare in stampatello.

    Ove indicati, i codici ISO si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere relativo a un paese.

    Le diciture «Unione europea» e «FLEGT» indicano che la licenza si riferisce a un carico destinato all'Unione.

    La dicitura «ORIGINALE» è sostituita da una delle diciture indicate di seguito, in base al destinatario del documento: «AUTORITÀ DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA», «ESPORTATORE», «AUTORITÀ DOGANALE DELLA COSTA D'AVORIO», «AUTORITÀ DI RILASCIO DELLE LICENZE FLEGT» o «ARCHIVI».

    Riquadro 1

    Autorità di rilascio della licenza

    Indicare il nome e l'indirizzo completi di tale autorità.

    Riquadro 2

    Importatore

    Indicare il nome e l'indirizzo completi dell'importatore.

    Riquadro 3

    Numero della licenza FLEGT

    Inserire il numero della licenza.

    Riquadro 4

    Data di scadenza

    Inserire la data di scadenza della licenza.

    Riquadro 5

    Paese di esportazione

    Indicare il paese partner dal quale il legname e i suoi derivati sono stati esportati verso l'Unione.

    Riquadro 6

    Codice ISO

    Indicare il codice a due lettere del paese partner riportato nel riquadro 5.

    Riquadro 7

    Mezzo di trasporto

    Indicare il mezzo di trasporto utilizzato dal punto di esportazione.

    Riquadro 8

    Titolare della licenza FLEGT

    Indicare il nome e l'indirizzo dell'esportatore.

    Riquadro 9

    Denominazione commerciale

    Indicare la natura del prodotto.

    Riquadro 10

    Voce e codice SA

    Indicare il codice a quattro o sei cifre dei prodotti, basato sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

    Riquadro 11

    Nomi comuni o scientifici

    Indicare i nomi comuni o scientifici della categoria di legname utilizzata nel prodotto. Se nella composizione di un prodotto rientrano più categorie, utilizzare una riga distinta per ogni categoria. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (ad esempio, pannelli di particelle).

    Riquadro 12

    Paesi di raccolta

    Indicare i paesi in cui sono state raccolte le categorie di legname riportate nel riquadro 10. Se nella composizione del prodotto rientrano più categorie, indicare il paese di raccolta di ciascuna categoria di legname utilizzata. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (ad esempio, pannelli di particelle).

    Riquadro 13

    Codici ISO

    Indicare il codice ISO dei paesi (codici paese) riportati nel riquadro 12. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (ad esempio, pannelli di particelle).

    Riquadro 14

    Volume (m3)

    Indicare il volume totale in m3. Facoltativo, a meno che non siano state omesse le informazioni di cui al riquadro 15.

    Riquadro 15

    Peso netto (kg)

    Indicare il peso totale in kg, ossia la massa netta del legname o dei suoi derivati senza contenitori diretti né imballaggi che non siano traverse, distanziali, etichette, ecc. Facoltativo, a meno che non siano state omesse le informazioni di cui al riquadro 14.

    Riquadro 16

    Numero di unità

    Indicare il numero di unità, se si tratta della maniera migliore di quantificare un prodotto lavorato. Facoltativo.

    Riquadro 17

    Segni distintivi

    Se del caso, indicare qualunque segno distintivo (es.: numero di lotto, numero della polizza di carico). Facoltativo.

    Riquadro 18

    Firma e timbro dell'autorità di rilascio

    Il riquadro deve essere firmato dal funzionario autorizzato e deve recare il timbro ufficiale dell'autorità di rilascio delle licenze, con indicazione del luogo e della data.

    ALLEGATO VI

    QUADRO DI RIFERIMENTO PER IL CONTROLLORE INDIPENDENTE

    1.   Principi

    L'audit indipendente è effettuato conformemente all'articolo 10 del presente accordo. Riguarda l'SVL, il sistema che, oltre a garantire che i prodotti elencati nell'allegato I raccolti, trasportati, trasformati, esportati, importati o venduti rispettino i criteri di legalità e tracciabilità, garantisce che l'autorità di rilascio delle licenze rilasci licenze solo per i carichi conformi ai suoi requisiti.

    Il quadro di riferimento oggetto del presente allegato descrive gli obiettivi, i compiti e la metodologia dell'audit indipendente, nonché le modalità di elaborazione delle relazioni del controllore indipendente. Il presente allegato illustra inoltre le principali fonti di informazione e impegna le parti a sostenere e agevolare le attività del controllore indipendente, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle informazioni. Il quadro di riferimento descrive le qualifiche e l'esperienza richieste e funge da base per la preparazione di documenti di gara più dettagliati ai fini del conferimento dell'incarico al controllore indipendente.

    2.   Obiettivi

    L'audit indipendente ha lo scopo di valutare la corretta attuazione e l'efficacia dell'SVL.

    3.   Compiti

    Il controllore indipendente è chiamato a (elenco non esaustivo):

    a)

    stilare un manuale di audit che descriva nei dettagli tutte le operazioni di audit, compresi i metodi e gli strumenti per la raccolta delle informazioni, la valutazione dei dati pertinenti e l'elaborazione delle relazioni. Il manuale di audit indica inoltre le modalità di gestione dei reclami e le procedure che permettono di garantire l'indipendenza e la riservatezza dell'operato dei controllori;

    b)

    sottoporre l'SVL ad audit: il controllore indipendente verifica che l'SVL funzioni in modo efficace e conforme ai requisiti del presente accordo. Più specificamente, l'audit riguarda le componenti seguenti:

    il sistema di rilascio dei titoli di utilizzo delle aree forestali, di trasformazione e di commercializzazione;

    il sistema di controllo e di verifica della legalità (allegati II e III);

    il sistema di controllo e di verifica della tracciabilità (allegato III);

    il sistema di rilascio delle licenze FLEGT (allegato V);

    il sistema di gestione dei casi di non conformità nel quadro dell'SVL (allegato III);

    il funzionamento delle autorità preposte alla verifica e al rilascio delle licenze FLEGT (allegati III e V);

    c)

    individuare lacune e punti di debolezza relativi all'attuazione (1) e alla fase operativa (2) dell'SVL e suggerire raccomandazioni al CCA;

    d)

    valutare l'attuazione delle misure correttive decise dal CCA per affrontare le lacune e i punti di debolezza segnalati nelle relazioni di controllo e di verifica;

    e)

    riferire sulle risultanze e le raccomandazioni al CCA, che ne pubblica periodicamente una sintesi;

    f)

    effettuare qualsiasi altra indagine, analisi o studio richiesti dal CCA a ulteriore supporto dell'audit indipendente.

    4.   Metodologia

    Il controllore indipendente è tenuto a:

    dimostrare professionalità e integrità in ogni momento e in qualsiasi circostanza;

    rispettare le buone prassi nazionali e internazionali secondo parametri di riferimento delle norme ISO 19011 (3) e ISO 17021 (4) o di norme equivalenti;

    fondare le proprie conclusioni su elementi fattuali e dati probanti, ottenuti in particolare sulla base di indagini in loco e audit documentali;

    consultare tutti i portatori di interessi, in particolare le organizzazioni attive nell'osservazione indipendente delle attività di utilizzo delle aree forestali.

    Il manuale di audit di cui al punto 3 proposto dal controllore indipendente è esaminato e approvato dal CCA prima che il controllore indipendente possa iniziare le attività di audit conformemente al manuale approvato.

    4.1.   Calendario di lavoro

    Durante il primo anno di attuazione dell'SVL, il controllore indipendente elabora e presenta al CCA il manuale di audit e il piano di audit ed effettua un audit iniziale. Nel corso di questo audit iniziale, il controllore indipendente è tenuto a organizzare una riunione introduttiva per spiegare ai diversi gruppi di soggetti (società civile, capi villaggio tradizionali, settore privato, ministeri e altre strutture governative) l'incarico che egli è chiamato a svolgere. La riunione è anche un'occasione per prendere nota delle aspettative e delle raccomandazioni dei partecipanti rispetto all'audit. Negli anni successivi il controllore indipendente effettua audit annuali per un periodo di almeno quattro anni. In seguito, tale frequenza è riesaminata dal CCA. Il controllore indipendente può inoltre effettuare audit senza preavviso e ad hoc, su richiesta delle parti e previa approvazione del CCA.

    Al termine di ogni audit, il controllore indipendente organizza una riunione per riferire quanto riscontrato alle varie parti interessate. In quell'occasione è presentata anche la relazione di sintesi approvata dal CCA.

    4.2.   Portata delle attività

    Le attività del controllore indipendente coprono tutti i compiti elencati al punto 3, conformemente al manuale di audit.

    Durante l'attuazione del presente accordo e prima che l'SVL sia pienamente operativo, l'audit indipendente può riguardare parti dell'SVL individuate dal CCA.

    Nella fase operativa l'audit indipendente copre tutte le attività soggette a verifica: il sistema di verifica della legalità e della tracciabilità, il sistema di rilascio delle licenze FLEGT, il sistema di gestione dei casi di non conformità nell'ambito dell'SVL e le attività degli organismi di verifica e di rilascio delle licenze FLEGT.

    Per determinare se eventuali casi di non conformità a livello di controllo e in loco siano effettivamente riscontrati in sede di verifica, il controllore indipendente esamina anche le attività pertinenti:

    delle autorità preposte al rilascio dei titoli di utilizzo delle aree forestali, di trasformazione e di commercializzazione;

    delle autorità preposte ai controlli di legalità e di tracciabilità;

    dei gestori, dei trasformatori, degli importatori, degli esportatori e dei commercianti.

    Il controllore indipendente seleziona le attività pertinenti sulla base di un'analisi dei rischi e, se del caso, delle priorità individuate dal CCA.

    4.3.   Raccolta e trattamento dei dati

    Il manuale di audit deve descrivere le procedure e le pratiche per la raccolta di prove, compresi gli audit in loco, le indagini, le interviste e l'esame della documentazione. Deve inoltre illustrare il modo in cui il controllore indipendente risponde ai reclami riguardanti il proprio operato. I dati raccolti sono trattati in modo obiettivo (in base ad un'analisi giuridica, al controllo del sistema di gestione dei dati, nel rispetto delle norme etiche applicabili alla gestione di questi dati, ecc.).

    4.4.   Sistemi di audit

    Basandosi su risultanze e prove di audit documentate e archiviate, ottenute mediante analisi documentali, interviste, visite in loco e raccolte di dati, il controllore indipendente evidenzia:

    i casi di non conformità riscontrati durante la verifica della legalità e della tracciabilità e le misure correttive per porvi rimedio;

    i punti di forza e di debolezza dell'SVL (da considerare come opportunità di miglioramento) che consentiranno di orientare le azioni verso un'ottimizzazione del funzionamento e dell'efficacia dell'SVL.

    4.5.   Risorse e autorizzazioni idonee

    Il controllore indipendente ha le risorse sufficienti e le autorizzazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro.

    4.6.   Sistema di gestione documentato

    Il controllore indipendente dispone di un adeguato sistema gestionale documentato per garantire che il suo personale disponga delle competenze e dell'esperienza necessarie per effettuare un audit efficace, nonché a fini di controllo e supervisione interna.

    5.   Relazioni e divulgazione

    Per la stesura delle sue relazioni il controllore indipendente si attiene alla struttura e all'impostazione previste dal manuale di audit, come concordato con il CCA. Il controllore indipendente:

    riferisce sulle attività effettuate conformemente alla pianificazione concordata con il CCA;

    elabora e presenta un manuale di audit e un piano di audit che il CCA deve approvare prima dello svolgimento dell'audit;

    prepara le sue relazioni nel rispetto dei principi di audit riconosciuti a livello internazionale e specificati nel manuale di audit;

    presenta al CCA una relazione preliminare per eventuali osservazioni;

    presenta al CCA una relazione finale (che tiene conto delle osservazioni ricevute sulla relazione preliminare e sulle prove raccolte) che include tutte le informazioni pertinenti sul programma di audit e sul funzionamento dell'SVL;

    prepara una relazione di sintesi che il CCA convalida ai fini della sua divulgazione. La relazione di sintesi si basa sulla relazione completa e ne riassume le principali raccomandazioni e conclusioni, compresi i punti di forza e di debolezza dell'SVL che sono stati individuati.

    6.   Mezzi e fonti di informazione

    I principali mezzi di accesso alle informazioni sono:

    l'esame dei documenti e delle registrazioni (relazioni, piani, registri, moduli, raccoglitori, schede, siti internet, banche dati, ecc.);

    le visite in loco;

    le interviste a persone coinvolte nell'SVL e ad altre persone competenti in materia;

    le consultazioni e le riunioni con i portatori di interessi.

    Per quanto riguarda le visite in loco, il controllore indipendente deve avere accesso alle zone in cui avvengono lo sfruttamento, il trasporto, la trasformazione e la vendita delle risorse forestali, nonché ai punti di importazione e di esportazione.

    La Costa d'Avorio garantisce al controllore indipendente pieno accesso all'insieme di informazioni, documenti e banche dati importanti o pertinenti ai fini della valutazione della corretta attuazione e dell'efficacia dell'SVL. In caso di dubbio circa l'importanza, la pertinenza o la riservatezza di un'informazione ai fini dell'audit indipendente, la questione è sottoposta all'esame del CCA. L'accesso alle informazioni comprende le informazioni in possesso del ministero delle Foreste e quelle detenute da altri ministeri e organismi governativi coinvolti nell'SVL. In particolare, il controllore indipendente ha accesso alle informazioni provenienti dall'SVL e dalle sue componenti, nonché da altre fonti quali gli audit pubblicati da altri paesi che hanno istituito un sistema di licenze FLEGT.

    I soggetti che potrebbero fornire informazioni pertinenti sono:

    a)

    attori statali:

    il ministero delle Foreste e gli altri ministeri e organismi governativi coinvolti nell'SVL. Tutte queste amministrazioni sono considerate fonti primarie d'informazione per il controllore indipendente;

    b)

    attori non statali:

    organizzazioni della società civile (in particolare quelle responsabili dell'osservazione indipendente) e le ONG internazionali che operano nei settori connessi all'SVL;

    organizzazioni responsabili dei sistemi privati di certificazione volontaria della legalità e della tracciabilità;

    operatori privati (gestori forestali, trasformatori, esportatori e altri);

    capi villaggio tradizionali;

    società di consulenza, persone con esperienza nel settore, esperti.

    7.   Qualifiche richieste

    a)

    Il controllore indipendente deve dimostrare di possedere le qualifiche seguenti:

    comprovata esperienza negli audit e nella valutazione della conformità in materia di gestione forestale, trasformazione del legname, tracciabilità del legname, dogane e sistemi di gestione della catena di approvvigionamento;

    buona conoscenza del commercio nazionale, subregionale (ECOWAS) e internazionale del legname e suoi derivati e del settore forestale commerciale;

    buona conoscenza della filiera legno della Costa d'Avorio;

    eccellenti capacità di comunicazione orale e scritta in francese;

    comprovata capacità di lavorare con un ampio ventaglio di interlocutori;

    avere almeno la certificazione ISO 9001 (5);

    buona conoscenza delle norme ISO 19011 e ISO 17021 o di norme equivalenti.

    b)

    Il controllore indipendente deve soddisfare i requisiti seguenti:

    non avere conflitti di interessi derivanti da una relazione organizzativa o commerciale, come richiesto dalle norme ISO 19011 e ISO 17021 o da norme equivalenti;

    non avere interessi diretti nella gestione forestale, nella trasformazione del legname, nel commercio del legname o nella regolamentazione del settore forestale e in altri settori di attività interessati dall'SVL;

    utilizzare personale di audit qualificato ed esperto;

    disporre di un proprio sistema di controllo conforme alle norme ISO 9001, ISO 19011 e ISO 17021 o a norme equivalenti.

    c)

    Il controllore indipendente deve inoltre poter:

    istituire un meccanismo trasparente di gestione dei reclami in relazione all'audit indipendente.

    8.   Processo di selezione e accordi istituzionali

    La procedura di gara è aperta a tutte le istituzioni in possesso delle capacità richieste, comprese le organizzazioni senza scopo di lucro, gli istituti universitari e i centri di ricerca.

    La valutazione delle offerte è trasparente e i criteri applicati sono resi pubblici. Il processo di selezione del controllore indipendente prevede un'analisi di dovuta diligenza sui soggetti partecipanti alla gara, conformemente alle norme stabilite dal CCA. La relazione di valutazione delle offerte è pubblicata.

    I documenti di gara più dettagliati, elaborati sulla base del presente allegato al momento del conferimento dell'incarico al controllore indipendente, sono soggetti all'approvazione del CCA. La Costa d'Avorio perfeziona il conferimento dell'incarico al controllore indipendente una volta ricevuto il nulla osta del CCA.

    9.   Finanziamento dell'audit indipendente

    In un secondo momento le parti si accordano sul meccanismo di finanziamento dell'audit indipendente, garantendone nel contempo l'indipendenza.


    (1)  Per «attuazione» s'intende in questo contesto la fase di costruzione dell'SVL.

    (2)  L'espressione «fase operativa» s'intende qui come la fase successiva alla convalida dell'SVL.

    (3)  Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione.

    (4)  Requisiti per gli organismi che si occupano di audit e di certificazione dei sistemi di gestione.

    (5)  Sistema di gestione della qualità.

    ALLEGATO VII

    CRITERI PER LA VALUTAZIONE INDIPENDENTE DEL SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ (SVL)

    1.   Disposizioni generali

    Scopo dell'SVL della Costa d'Avorio è garantire la legalità del legname e dei suoi derivati. L'SVL è oggetto di una valutazione indipendente prima dell'entrata in vigore del sistema di licenze FLEGT per le esportazioni di legname e suoi derivati dalla Costa d'Avorio verso l'Unione. Il presente allegato specifica i criteri per la valutazione indipendente di tale sistema, conformemente all'articolo 12 del presente accordo. L'obiettivo è determinare il corretto funzionamento e l'affidabilità dell'SVL per consentire alle parti di decidere in merito all'avvio della fase operativa del sistema di licenze FLEGT. La valutazione indipendente è quindi diversa dall'audit indipendente. Mentre quest'ultimo rappresenta una funzione permanente nell'attuazione del presente accordo, la valutazione indipendente è effettuata solo prima dell'avvio del sistema di licenze FLEGT.

    2.   Oggetto della valutazione

    Per sostenere le parti nella decisione relativa all'avvio della fase operativa del sistema di licenze FLEGT, la valutazione esamina:

    il funzionamento, l'affidabilità e l'efficacia dell'SVL;

    le eventuali revisioni dell'SVL successive alla conclusione del presente accordo;

    la capacità degli attori coinvolti nell'SVL di svolgere il loro ruolo, ciascuno per la parte che lo riguarda, come previsto dal presente accordo e dai relativi allegati.

    3.   Metodo di attuazione della valutazione

    La valutazione dell'SVL è effettuata per fasi. Le lacune e i punti di debolezza del sistema individuati nel corso della valutazione sono progressivamente affrontati attraverso l'attuazione pianificata di misure correttive, come concordato dalle parti durante una riunione del CCA, fino al raggiungimento del livello considerato soddisfacente dalle parti.

    La valutazione dell'SVL tiene conto dei precedenti audit indipendenti effettuati su parti dell'SVL identificate dal CCA, come previsto dall'allegato VI.

    Il mandato e il quadro di riferimento della valutazione indipendente sono concordati tra la Costa d'Avorio e l'Unione in occasione di una riunione del CCA. I criteri di valutazione di cui al presente allegato costituiscono la base di tale mandato e del quadro di riferimento.

    4.   Criteri di valutazione

    4.1.   Definizione di legname prodotto legalmente

    Il legname prodotto legalmente è definito agli articoli 1 e 7 e all'allegato II del presente accordo; tale definizione è completata dal manuale di verifica che identifica i parametri di controllo. La definizione di legname prodotto legalmente è chiara, oggettivamente verificabile e applicabile sul piano operativo e rimanda come minimo alle disposizioni pertinenti nei settori specificati di seguito:

    diritti di raccolta: assegnazione di concessioni forestali e di altri diritti di accesso per la raccolta del legname entro i limiti stabiliti dalla legge;

    attività forestali: rispetto delle prescrizioni giuridiche e tecniche per la gestione delle foreste e lo svolgimento delle operazioni forestali, in particolare la conformità alla legislazione applicabile in ambito sociale e ambientale;

    diritti e tasse: rispetto degli obblighi giuridici in materia di imposte e canoni e di qualsiasi altro sistema di entrate direttamente collegate alla raccolta del legname e ai diritti di raccolta;

    altri usi: se del caso, rispetto dei diritti fondiari o dei diritti d'uso relativi a terreni e risorse di altre parti sui quali potrebbero incidere i diritti di raccolta del legname;

    commercio e dogane: rispetto degli obblighi giuridici in materia di procedure commerciali e doganali.

    Le domande fondamentali alle quali la valutazione deve rispondere in questo contesto sono le seguenti.

    Le disposizioni giuridiche sono chiaramente identificabili nella definizione di legname prodotto legalmente?

    È possibile identificare chiaramente lo strumento giuridico cui fa capo ciascun elemento della definizione di legname prodotto legalmente?

    Sono specificati i principi, i criteri e gli indicatori che consentono di misurare la conformità a ciascun elemento della definizione di legname prodotto legalmente?

    I parametri di controllo che servono per verificare la conformità ai principi, ai criteri e agli indicatori della definizione di legname prodotto legalmente si basano su riferimenti giuridici documentati?

    I parametri di controllo sono chiari, oggettivi e applicabili sul piano operativo? Sono appropriati e idonei a confermare il rispetto dell'indicatore?

    La definizione di legname prodotto legalmente copre i principali requisiti giuridici previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore nei settori di cui al primo comma?

    Se la definizione di legname prodotto legalmente è modificata successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, le principali domande aggiuntive che si pongono sono le seguenti.

    I portatori di interessi sono stati consultati in merito alle modifiche apportate e le loro raccomandazioni sono state prese in considerazione?

    Le leggi e i regolamenti specifici da applicare a ciascun nuovo elemento della definizione di legname prodotto legalmente sono chiaramente identificati?

    I parametri di controllo corrispondenti agli eventuali adeguamenti della definizione di legname prodotto legalmente sono stati chiaramente identificati?

    Le modifiche sono state apportate in conformità al presente accordo?

    4.2.   Ambito di applicazione dell'SVL

    L'SVL riguarda i prodotti di cui all'allegato I e le fonti di legname descritte nell'allegato III, punto 3.1. Prima dell'entrata in vigore del sistema di licenze FLEGT per le esportazioni di legname dalla Costa d'Avorio verso l'Unione, l'SVL consente come minimo di verificare che il legname e i suoi derivati destinati all'esportazione o alla commercializzazione nel mercato dell'Unione siano stati prodotti legalmente.

    Le domande fondamentali alle quali la valutazione deve rispondere in questo contesto sono le seguenti.

    I prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione e che sono elencati nell'allegato I del presente accordo sono tutti coperti dall'SVL?

    Le diverse fonti di legname di cui all'allegato III, punto 3.1, del presente accordo sono coperte dall'SVL?

    Il legname proveniente da operazioni di disboscamento e dissodamento e il legname sequestrato sono identificati lungo la catena di approvvigionamento, sono coperti dall'SVL e sono esclusi dal sistema di licenze FLEGT?

    Il legname in transito e i prodotti finiti derivati dal legname importati sono separati dalla catena di approvvigionamento ed esclusi dal sistema di licenze FLEGT?

    Gli attori coinvolti nell'SVL sono in grado di assolvere il loro ruolo come previsto dal presente accordo e dai relativi allegati?

    4.3.   Controlli

    I controlli della legalità mirano ad accertare che gli operatori siano legalmente costituiti e autorizzati e che le attività dell'intera filiera legno siano legali. Scopo dei controlli di tracciabilità è ricostruire il percorso del legname dal sito di taglio fino al punto di commercializzazione e/o di esportazione, garantendo allo stesso tempo l'impermeabilità della catena di approvvigionamento.

    Questo livello riguarda i controlli solitamente effettuati dalle strutture competenti dello Stato, come previsto dal quadro giuridico e dai manuali procedurali, e riguardano tutti gli operatori della filiera: gestori, trasformatori, esportatori, importatori e commercianti.

    La valutazione mira pertanto a garantire che i controlli della legalità e della tracciabilità effettuati si fondino su procedure chiare, dettagliate e accessibili e che siano effettuati in modo da consentire la verifica della legalità e della tracciabilità. Per determinare se eventuali casi di non conformità a livello di controllo e in loco siano effettivamente riscontrate in sede di verifica, la valutazione riguarda le attività pertinenti:

    delle autorità preposte al rilascio dei titoli di utilizzo delle aree forestali, di trasformazione e di commercializzazione;

    delle autorità preposte ai controlli di legalità e di tracciabilità;

    dei gestori, dei trasformatori, degli importatori, degli esportatori e dei commercianti.

    Il valutatore seleziona le attività pertinenti sulla base di un'analisi dei rischi ed eventualmente delle priorità individuate dal CCA.

    Le domande fondamentali alle quali la valutazione deve rispondere in questo contesto sono le seguenti.

    Le procedure di controllo della legalità e della tracciabilità sono chiaramente definite dalle amministrazioni competenti?

    I parametri di controllo sono comunicati periodicamente?

    I parametri di controllo sono archiviati da tutti gli attori interessati o competenti in maniera tempestiva e in un formato che ne consenta la verifica?

    I punti critici di controllo della catena di approvvigionamento sono individuati e descritti in modo da consentire la verifica della tracciabilità del legname e dei suoi derivati?

    I dati quantitativi sono registrati in modo da rendere possibile in maniera tempestiva il controllo incrociato con i punti critici di controllo, precedenti e successivi, della catena di approvvigionamento?

    I manuali, le linee guida e gli altri documenti amministrativi contenenti le procedure di controllo attuate dalle varie amministrazioni sono tutti disponibili al pubblico?

    4.4.   Verifica

    La fase di verifica si aggiunge a quella di controllo per garantire la legalità e la tracciabilità del legname e dei suoi derivati. La verifica è pertanto rivolta non solo agli operatori, ma anche alle strutture statali responsabili del rilascio dei documenti e del controllo.

    La valutazione mira a garantire che le verifiche della legalità e della tracciabilità effettuate siano sufficientemente rigorose ed efficaci così da individuare qualsiasi non conformità ai requisiti dell'SVL e garantire che nessun legname di origine illegale o ignota entri nella catena di approvvigionamento o sia esportato verso l'Unione.

    Le domande fondamentali alle quali la valutazione deve rispondere in questo contesto sono le seguenti.

    Il CNGF è istituito e in grado di guidare l'attuazione dell'SVL e di assolvere le proprie funzioni nel sistema di gestione dei reclami dell'SVL?

    Il servizio di legalità forestale e tracciabilità è stato designato dall'amministrazione forestale ed è in grado di assistere il CNGF e di svolgere i compiti che gli sono stati assegnati nel quadro del presente accordo?

    L'amministrazione forestale ha autorizzato uno o più organismi a svolgere attività di verifica a seguito di una procedura aperta, trasparente e conforme ai requisiti di cui all'allegato III?

    Il manuale di verifica è stato predisposto nell'ambito di un processo partecipativo, approvato dal CCA e pubblicato dalla Costa d'Avorio? Garantisce requisiti di verifica omogenei, come previsto dall'allegato III?

    Le funzioni e le responsabilità di tutti i portatori di interessi e degli organismi di verifica sono chiaramente identificate per ciascun indicatore e per ciascun parametro di controllo?

    Gli organismi di verifica sono in grado di effettuare gli audit di verifica come previsto dall'allegato III e dal manuale di verifica?

    L'analisi dei rischi in base alla quale gli organismi di verifica determinano la necessità di una verifica di secondo livello e di verifiche in loco è definita nel manuale di verifica con procedure esaustive e pratiche?

    Le relazioni di audit degli organismi di verifica, completate dalle altre informazioni contenute nel sistema di gestione dei dati, consentono al servizio di legalità forestale e tracciabilità di adottare decisioni di conformità o di non conformità sulla legalità e la tracciabilità?

    Se istituite, le procedure per il riconoscimento dei certificati privati sono operative e incluse nel manuale di verifica?

    Il sistema di gestione dei dati è istituito, operativo e conforme ai requisiti dell'allegato III?

    Sono state definite e pubblicate le condizioni e le procedure per ottenere i diritti di accesso al sistema di gestione dei dati e per identificare i dati accessibili al pubblico? Gli attori coinvolti nell'SVL dispongono di diritti adeguati di accesso e di modifica nel sistema di gestione dei dati?

    I casi di non conformità riscontrati durante la verifica sono segnalati per consentire l'apporto di ulteriori elementi e l'adozione di azioni correttive per porvi rimedio?

    Il gruppo di lavoro nel quale sono rappresentati i vari servizi delle amministrazioni interessate dall'SVL e il cui compito è contribuire alla gestione e alla risoluzione dei casi di non conformità e di rivolgere raccomandazioni in tal senso ai servizi interessati è istituito e in grado di svolgere le funzioni assegnategli di cui all'allegato III?

    Il sistema di gestione dei casi di non conformità permette di garantire che nessun legname di origine illegale o ignota entri nella catena di approvvigionamento o sia esportato verso l'Unione?

    4.5.   Rilascio delle licenze e dei certificati

    La Costa d'Avorio ha affidato all'autorità di rilascio delle licenze le responsabilità inerenti alle licenze FLEGT e ai certificati pubblici di legalità. Per ogni carico esportato verso l'Unione è rilasciata una licenza FLEGT, mentre per ciascun carico destinato a mercati di esportazione diversi da quelli dell'Unione è rilasciato un certificato pubblico di legalità.

    Le domande fondamentali alle quali la valutazione deve rispondere in questo contesto sono le seguenti.

    L'autorità di rilascio delle licenze è designata o istituita dal ministro delle Foreste?

    L'autorità di rilascio delle licenze ha predisposto procedure di assegnazione delle licenze FLEGT? Tali procedure e le tariffe applicabili sono accessibili al pubblico?

    L'autorità di rilascio delle licenze rilascia licenze FLEGT solo per il legname e i suoi derivati che sono stati verificati e considerati legali ai sensi del presente accordo?

    Sono tenuti registri completi delle licenze FLEGT e dei certificati pubblici di legalità rilasciati e rifiutati?

    I requisiti per la licenza FLEGT sono chiaramente definiti e notificati agli esportatori e ai portatori di interessi?

    Le procedure stabilite per l'autorità di rilascio delle licenze consentono alle autorità competenti di ottenere chiarimenti sulle licenze FLEGT rilasciate in Costa d'Avorio?

    4.6.   Osservazione indipendente e trasparenza

    L'SVL include l'osservazione indipendente condotta dalle organizzazioni della società civile per raccogliere e condividere informazioni attendibili e verificabili sulla gestione delle foreste al fine di migliorare la governance forestale e il funzionamento dell'SVL.

    Le domande fondamentali alle quali la valutazione deve rispondere in questo contesto sono le seguenti.

    Le organizzazioni della società civile che effettuano l'osservazione indipendente sono in grado di svolgere questo compito come previsto dal presente accordo e, in particolare, dall'allegato III?

    Le relazioni di osservazione indipendente sono registrate nel sistema di gestione dei dati e prese in considerazione nel processo di verifica, in particolare per le analisi dei rischi?

    Le organizzazioni che svolgono attività di osservazione indipendente sono autorizzate ad assistere gli organismi di verifica negli audit di verifica, nel rispetto della riservatezza dei segreti commerciali?

    È garantito l'accesso ai documenti, come previsto dal presente accordo, in particolare dall'allegato IX?

    4.7.   Meccanismi di gestione dei reclami

    Esiste un meccanismo idoneo per la gestione dei reclami e delle controversie derivanti dall'attuazione dell'SVL che consente di trattare qualsiasi tipo di reclamo relativo all'SVL.

    Le domande fondamentali alle quali la valutazione deve rispondere in questo contesto sono le seguenti.

    Il meccanismo di gestione dei reclami è descritto, istituito e noto a tutti i portatori di interessi?

    Il meccanismo di gestione dei reclami consente ai vari soggetti coinvolti nell'SVL di presentare reclami riguardanti i controlli, la verifica della legalità, la tracciabilità e il rilascio delle licenze FLEGT?

    Il meccanismo di gestione dei reclami è operativo e affidabile?

    5.   Nomina, profilo e compiti del valutatore indipendente

    La valutazione indipendente è condotta da un organismo indipendente nominato dalla Costa d'Avorio sulla base di una procedura di selezione trasparente e competitiva, previo nulla osta del CCA.

    Il valutatore indipendente deve dimostrare di possedere le qualifiche seguenti:

    comprovata esperienza nella valutazione di conformità in materia di gestione forestale, trasformazione del legname, tracciabilità del legname, dogane e sistemi di gestione della catena di approvvigionamento;

    buona conoscenza della filiera legno della Costa d'Avorio;

    buona conoscenza del piano d'azione FLEGT e dei processi di negoziazione e attuazione degli accordi di partenariato volontario;

    comprovata capacità di lavorare con un ampio ventaglio di interlocutori;

    buona conoscenza delle norme ISO 19011 e ISO 17021 o di norme equivalenti.

    Il valutatore indipendente è selezionato sulla base dei requisiti seguenti:

    il valutatore deve essere nominato con procedura trasparente;

    le regole per la nomina del valutatore devono essere chiare e pubblicamente accessibili;

    il valutatore deve essere indipendente e neutrale;

    il valutatore non deve avere conflitti di interessi derivanti da una relazione organizzativa o commerciale, come richiesto dalle norme ISO 19011 e ISO 17021 o equivalenti;

    il valutatore non deve avere interessi diretti nell'utilizzo delle aree forestali, nella trasformazione del legname, nel commercio del legname o nell'amministrazione forestale e in altri settori di attività interessati dall'SVL;

    il valutatore indipendente non deve far parte dell'autorità di rilascio delle licenze né delle strutture di controllo;

    il valutatore indipendente deve disporre di un sistema di controllo della qualità del proprio lavoro e dimostrare di possedere un'esperienza pertinente nello svolgimento di attività analoghe.

    I principali compiti del valutatore indipendente sono:

    utilizzare personale qualificato ed esperto in materia di audit, con eccellenti capacità di comunicazione orale e scritta in francese;

    elaborare un manuale procedurale che descriva nei dettagli tutte le fasi della valutazione, compresi i metodi e gli strumenti di raccolta delle informazioni, valutazione dei dati pertinenti e rendicontazione. Questo manuale indica inoltre le modalità di ricezione e di gestione dei reclami e le procedure che permetteranno di garantire l'indipendenza e la riservatezza dell'operato del suo personale;

    sottoporre all'approvazione del CCA il manuale procedurale e il suo calendario di attività prima dell'avvio della valutazione vera e propria;

    effettuare la valutazione secondo i criteri e i requisiti di cui al presente allegato;

    accertare se l'SVL sul quale si fonda il sistema di licenze FLEGT assolve adeguatamente le proprie funzioni.

    In un secondo momento le parti si accordano sul meccanismo di finanziamento della valutazione indipendente, garantendone nel contempo l'indipendenza.

    ALLEGATO VIII

    MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

    Ai fini di un'efficace attuazione del presente accordo in Costa d'Avorio sono necessarie misure di accompagnamento per le istituzioni e gli attori interessati.

    La fornitura di tutte le risorse necessarie all'attuazione del presente accordo è soggetta alle procedure dell'Unione e dei suoi Stati membri in materia di programmazione della cooperazione con la Costa d'Avorio e alle procedure di bilancio ivoriane.

    Le misure di accompagnamento scaturiscono da consultazioni con i portatori di interessi, da conclusioni e raccomandazioni a seguito di test condotti in loco, oltre che da raccomandazioni frutto di vari progetti e studi sul settore forestale in Costa d'Avorio.

    Le parti individuano le misure di accompagnamento necessarie all'attuazione del presente accordo. L'identificazione di tali misure comprende:

    la definizione della dotazione finanziaria per l'attuazione del presente accordo, in cui si precisi il sostegno proveniente dalle risorse della Costa d'Avorio e quello fornito dall'Unione e da altri partner allo sviluppo;

    una raccomandazione sulla necessità di un'intesa comune per il coordinamento del finanziamento e dei contributi tecnici della Commissione europea e degli Stati membri dell'Unione.

    Il CCA include le misure di accompagnamento nel calendario di attuazione del presente accordo e nel quadro di monitoraggio e valutazione dello stato di avanzamento. Le misure di accompagnamento riguardano almeno le categorie e azioni strategiche seguenti:

    a)

    creazione delle strutture di attuazione e rafforzamento della governance e del coordinamento tra le istituzioni pubbliche e gli altri attori interessati;

    b)

    sviluppo dell'SVL;

    c)

    sviluppo delle capacità, in particolare:

    sostegno al rafforzamento della capacità tecniche e operative delle organizzazioni della società civile ai fini di un efficace svolgimento dell'osservazione indipendente;

    sostegno al rafforzamento delle capacità tecniche e operative dell'amministrazione e del settore privato ai fini di un efficace sviluppo e del rispetto dell'SVL;

    rafforzamento della capacità dei portatori di interessi di mobilitare finanziamenti per l'esecuzione di progetti e programmi correlati all'attuazione del presente accordo;

    d)

    sostegno alle iniziative che contribuiscono alla governance forestale e alla gestione sostenibile delle foreste;

    e)

    ricostituzione della copertura forestale, compreso il rinnovo dello stock di legname utilizzabile, in particolare:

    sostegno alla ricostituzione della copertura forestale con specie forestali a crescita rapida e specie forestali da frutto d'interesse economico per le comunità;

    sostegno alla ricostituzione della copertura forestale con specie locali al fine di ripristinare e incrementare i servizi ecosistemici forestali e la biodiversità;

    f)

    proseguimento delle riforme e del rafforzamento del quadro normativo e giuridico;

    g)

    sostegno per:

    la certificazione fondiaria delle aree forestali;

    la registrazione e l'assestamento delle foreste;

    la divulgazione di testi e procedure in materia forestale e fondiaria;

    h)

    integrazione della dimensione di genere nell'attuazione del presente accordo e nella governance forestale;

    i)

    proseguimento delle riforme riguardanti in particolare:

    il mercato nazionale del legname e dei suoi derivati;

    l'esportazione di legname e suoi derivati;

    l'importazione di legname e suoi derivati;

    la verifica della legalità del legname e dei suoi derivati tramite l'SVL;

    j)

    la trasparenza e la comunicazione.

    ALLEGATO IX

    INFORMAZIONI RESE PUBBLICHE

    1.   Obiettivi, principi e basi giuridiche

    L'attuazione del presente accordo richiede la pubblicazione di documenti e informazioni riguardanti la gestione delle foreste e l'attuazione della normativa applicabile al settore forestale. La pubblicazione dei documenti e delle informazioni sulle foreste mira ad agevolare l'attuazione e il monitoraggio del sistema di licenze FLEGT e a promuovere la buona governance nel settore.

    Le istituzioni e gli organismi pubblici hanno l'obbligo di informare il pubblico. Il diritto di accesso alle informazioni d'interesse pubblico è sancito dalla legislazione ivoriana vigente (1). L'obbligo di informazione si basa inoltre sui principi seguenti: i) le informazioni devono essere accessibili gratuitamente o a costi ragionevoli; ii) un elenco dei documenti pubblici e accessibili deve essere messo a disposizione del pubblico; iii) le informazioni devono essere esatte e aggiornate periodicamente; iv) le informazioni devono essere rese disponibili su base permanente o in tempo utile; v) le informazioni devono essere fornite in formati idonei alla pubblicazione; vi) i denuncianti, i testimoni, gli esperti, le vittime e i loro familiari, gli informatori e i membri dell'Alta autorità per il buon governo godono di una speciale protezione dello Stato contro eventuali atti di ritorsione o intimidazione.

    Le informazioni che le parti s'impegnano a pubblicare devono essere individuate previa consultazione di tutti i portatori di interessi e raggruppate in un elenco comprendente le 10 categorie di informazioni di cui al punto 2. Il CCA rende pubbliche le informazioni di cui al punto 2, lettera a). La Costa d'Avorio rende pubbliche le informazioni di cui al punto 2, lettere da b) a i). L'Unione rende pubblico l'elenco delle informazioni di cui al punto 2, lettera j).

    2.   Informazioni e documenti resi pubblici

    a)

    Informazioni sull'attuazione del presente accordo:

    il testo del presente accordo unitamente a tutti i relativi allegati e successive modifiche;

    l'elenco e le sintesi dei progetti di sostegno al presente accordo in Costa d'Avorio;

    le relazioni sui progetti realizzati in Costa d'Avorio in relazione al presente accordo;

    il documento ufficiale riguardante la creazione, il mandato, l'organizzazione e il funzionamento degli organi di attuazione dell'SVL, il regolamento interno del CCA e le eventuali procedure d'arbitrato;

    i resoconti delle riunioni del CCA;

    le relazioni annuali contenenti in particolare le informazioni seguenti:

    i progressi nell'attuazione del presente accordo;

    la composizione e il funzionamento del CCA;

    il numero di licenze FLEGT rilasciate dalla Costa d'Avorio;

    il numero di domande di licenze FLEGT respinte;

    i casi di non conformità su cui il servizio per la legalità forestale e la tracciabilità ha assunto decisioni e le azioni intraprese per porvi rimedio;

    i quantitativi annui di legname e suoi derivati esportati nell'Unione;

    il numero di licenze FLEGT ricevute dall'Unione;

    i quantitativi di legname e suoi derivati importati nell'Unione nel quadro del sistema di licenze FLEGT, ripartiti a seconda dello Stato membro dell'Unione in cui ha avuto luogo l'importazione;

    i quantitativi di legname e suoi derivati importati in Costa d'Avorio e i quantitativi di legname e suoi derivati in transito nel territorio ivoriano;

    il quadro di riferimento, le procedure, i programmi e le relazioni di audit indipendente e di valutazione indipendente;

    la relazione di valutazione della documentazione presentata per l'audit indipendente.

    b)

    Informazioni giuridiche:

    le convenzioni e gli accordi internazionali firmati e ratificati dalla Costa d'Avorio in relazione alla gestione forestale;

    la legge recante il codice forestale e i relativi testi attuativi;

    altri testi legislativi e normativi connessi al presente accordo.

    c)

    Informazioni sulla concessione di titoli:

    le procedure di autorizzazione allo svolgimento di attività forestali;

    l'elenco delle società riconosciute per tipo di autorizzazione;

    le procedure e i costi di concessione dei vari titoli di utilizzo, trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali;

    le informazioni sulla classificazione delle foreste e delle agriforeste e le informazioni e le risultanze dei lavori della commissione interministeriale riguardanti l'affidamento in concessione della gestione del demanio forestale privato dello Stato;

    i titoli e i capitolati d'oneri specifici per concessione forestale.

    d)

    Informazioni sull'assestamento forestale:

    l'elenco delle foreste del demanio privato dello Stato e degli enti territoriali dotate o meno di piano di assestamento;

    l'elenco delle foreste sacre o comunque protette, con relativa mappa di localizzazione e superficie;

    l'elenco delle foreste delle persone giuridiche di diritto privato e delle persone fisiche, con relativa mappa di localizzazione e superficie;

    l'elenco delle aree protette, con relativa mappa di localizzazione e superficie;

    l'elenco e le competenze dei servizi coinvolti nell'assestamento delle foreste e delle agriforeste;

    le procedure amministrative e tecniche per l'elaborazione e la convalida dei piani di assestamento delle foreste e delle agriforeste, dei piani di assestamento semplificati e dei piani di gestione;

    la relazione sulla consultazione preventiva delle comunità locali residenti;

    le risultanze dei lavori del comitato incaricato dell'approvazione dei piani di assestamento;

    i piani di assestamento delle foreste e delle agriforeste, i piani di assestamento semplificati, i piani di gestione e i capitolati d'oneri approvati;

    le mappe delle concessioni forestali;

    le convenzioni di partenariato, i contratti di concessione e i contratti di utilizzo delle aree forestali;

    le relazioni annuali della Direzione per il rimboschimento e il catasto forestale, con le superfici e le mappe dei rimboschimenti effettuati;

    le relazioni sullo stato delle foreste (inventario nazionale delle foreste, atlante forestale, ecc.).

    e)

    Informazioni sull'utilizzo delle aree forestali:

    l'elenco delle foreste classificate, delle agriforeste e delle foreste di persone giuridiche di diritto privato e di persone fisiche;

    l'elenco delle specie protette;

    l'elenco delle specie soggette a divieto di utilizzo;

    l'elenco delle concessioni vigenti, con relative mappe di localizzazione e superfici;

    l'elenco delle concessioni oggetto di una convenzione di gestione, con relative mappe di localizzazione e superfici;

    l'elenco delle concessioni con permesso di utilizzo delle aree forestali, con relative mappe di localizzazione e superfici;

    l'elenco delle concessioni attive;

    l'elenco delle foreste classificate oggetto di utilizzo forestale, con relative mappe di localizzazione e superfici;

    l'elenco delle foreste e delle piantagioni forestali degli enti territoriali, con relative mappe di localizzazione e superfici;

    l'elenco delle foreste e delle piantagioni forestali appartenenti a persone giuridiche di diritto privato e a persone fisiche oggetto di utilizzo, con relative mappe di localizzazione e superfici;

    l'elenco delle foreste classificate, delle agriforeste e delle foreste di persone giuridiche di diritto privato e di persone fisiche situate a nord dell'8o parallelo;

    le statistiche sui volumi di utilizzo per specie, società e titolo, e superficie e mappe dei rimboschimenti statali a livello nazionale;

    le relazioni annuali della Direzione per la produzione e l'industria forestale.

    f)

    Informazioni sulla trasformazione del legname:

    l'elenco degli impianti di trasformazione attivi, con relative capacità e ubicazione;

    i volumi annui dei tronchi trasformati per specie;

    i volumi annui derivanti dalla prima trasformazione;

    i volumi annui derivanti dalla seconda trasformazione;

    i volumi annui del legname trasformato immesso sul mercato nazionale;

    i quantitativi annui dei prodotti derivanti dalla terza trasformazione.

    g)

    Informazioni sulla commercializzazione del legname:

    l'elenco degli operatori autorizzati ad esportare e importare legname;

    i volumi di legname e suoi derivati esportati per società, tipo di prodotto (codice SA), specie, punti di spedizione (suddivisione per livello di trasformazione) e destinazione;

    i volumi di legname e suoi derivati esportati con licenza FLEGT (tipi di prodotti e destinazioni);

    i volumi o i quantitativi di legname e suoi derivati importati per tipo di prodotto, specie e origine;

    i volumi di legname e suoi derivati destinati al mercato nazionale;

    i volumi annui di legname sequestrato venduto attraverso aste pubbliche e donazioni;

    il contributo del settore forestale al PIL ivoriano;

    il numero di persone occupate in imprese forestali.

    h)

    Informazioni sul contributo fiscale del settore forestale:

    l'elenco delle tasse e dei canoni forestali;

    la ripartizione delle tasse e dei canoni forestali;

    gli importi annui delle tasse sulla vendita di legname in tronchi;

    gli importi annui delle tasse di assegnazione delle superfici;

    gli importi annui dei canoni relativi alle opere d'interesse generale (Travaux d'Intérêt Général);

    gli importi dei canoni trasferiti agli enti territoriali e alle comunità, per regione o per località;

    gli importi delle sanzioni a seguito dei contenziosi (compreso il rimboschimento compensativo non effettuato) e delle transazioni nel settore forestale.

    i)

    Informazioni relative all'SVL e al rilascio delle licenze FLEGT:

    l'elenco dei certificati pubblici di legalità rilasciati (nome della società, data del rilascio, data di scadenza, ecc.);

    l'elenco delle licenze FLEGT rilasciate;

    il manuale di verifica comprendente:

    le procedure per il riconoscimento dei sistemi e degli organismi di certificazione privati;

    le procedura di verifica della legalità;

    le procedure di rilascio dei certificati di legalità;

    la descrizione del sistema di tracciabilità del legname in Costa d'Avorio;

    la descrizione del sistema di controllo forestale;

    le procedure di controllo della catena di approvvigionamento del legname;

    le procedure di rilascio delle licenze FLEGT;

    l'elenco dei sistemi di certificazione privati e degli organismi che certificano la legalità/sostenibilità riconosciuti dalla Costa d'Avorio nel quadro dell'SVL;

    le relazioni delle missioni di controllo delle attività forestali;

    i volumi annui di legname sequestrato;

    le relazioni di osservazione indipendente e le informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni contenute in tali relazioni;

    le relazioni del controllore indipendente e le informazioni sull'attuazione delle misure correttive individuate.

    j)

    Informazioni pubblicate dall'Unione:

    i quantitativi di legname e suoi derivati importati dall'Unione nel quadro del sistema di licenze FLEGT, ripartiti per origine;

    il numero delle licenze FLEGT ivoriane ricevute dall'Unione;

    l'elenco dei paesi europei che importano legname ivoriano con licenza FLEGT;

    il repertorio delle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione responsabili dell'attuazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (2) e del regolamento (CE) n. 2173/2005;

    le normative dell'Unione sul legname e i testi successivi corrispondenti;

    l'elenco delle licenze FLEGT rifiutate dalle autorità competenti e i motivi del rifiuto;

    il volume del legname con licenze FLEGT di origine ivoriana sequestrato dalle autorità competenti;

    le destinazioni e gli utilizzi del legname e dei suoi derivati con licenze FLEGT di origine ivoriana sequestrati dalle autorità competenti;

    le relazioni dell'osservatorio indipendente dei mercati del legname dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali.

    3.   Accesso, pubblicazione e divulgazione di informazioni e documenti

    L'amministrazione incaricata della gestione delle foreste è responsabile dell'accesso alle informazioni forestali d'interesse pubblico.

    Le modalità d'accesso alle informazioni e ai documenti pubblici sono stabilite dalla normativa ivoriana in vigore (3), ma l'accesso alle informazioni elencate nel presente allegato è libero e semplice. Tali informazioni sono infatti disponibili e accessibili sul sito internet dedicato al presente accordo.

    Per divulgare le informazioni si utilizzano i vari canali previsti dalla strategia di comunicazione della Costa d'Avorio.

    Il ministro delle Foreste nomina un responsabile per l'accesso alle informazioni e ai documenti d'interesse pubblico.

    4.   Meccanismo di ricorso e gestione dei reclami

    I mezzi di ricorso previsti dalla normativa vigente in materia di accesso alle informazioni d'interesse pubblico sono: il ricorso gerarchico, il ricorso dinanzi alla commissione per l'accesso alle informazioni d'interesse pubblico e ai documenti pubblici (Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, «CAIDP») e il ricorso giurisdizionale. Tuttavia, il ricorrente può accedere al ricorso giurisdizionale solo una volta esaurita la via di ricorso dinanzi alla CAIDP. Il ricorso giurisdizionale è esercitato entro i termini previsti dai testi in vigore e proposto dinanzi al tribunale amministrativo competente.

    Presso il ministero delle Foreste è istituito un comitato per l'accesso alle informazioni d'interesse pubblico (Comité d'accès à l'information d'intérêt public, CAIIP) con il compito di ricevere e registrare i reclami in materia di accesso alle informazioni forestali prima del ricorso dinanzi alla CAIDP. Un'ordinanza del ministro delle Foreste specifica i compiti, la composizione e le modalità di funzionamento di tale comitato, al quale partecipano rappresentanti della società civile e del settore privato.


    (1)  Legge sull'accesso alle informazioni d'interesse pubblico, ordinanza sulla prevenzione e la lotta alla corruzione e ai reati assimilati e legge recante il codice dell'ambiente.

    (2)   GU UE L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

    (3)  Legge sull'accesso alle informazioni d'interesse pubblico.

    ALLEGATO X

    COMITATO CONGIUNTO DI ATTUAZIONE

    A norma dell'articolo 19 del presente accordo, le parti istituiscono una struttura responsabile della governance del presente accordo, di seguito «comitato congiunto di attuazione» o «CCA». Il CCA è responsabile della gestione, del monitoraggio e della valutazione dell'attuazione del presente accordo ed è composto dai rappresentanti nominati dalle parti. La Costa d'Avorio si accerta che ne facciano parte i diversi portatori di interessi del settore forestale, in particolare i settori pubblico e privato, la società civile e la popolazione locale attraverso i capi villaggio tradizionali. Il CCA promuove il dialogo e lo scambio di informazioni sul funzionamento del presente accordo. In particolare, il CCA:

    a)

    per quanto concerne la gestione del presente accordo:

    esamina e adotta misure di attuazione del presente accordo e propone e adotta tutte le misure necessarie a migliorarne l'esecuzione;

    pubblica annualmente una relazione sull'attuazione del presente accordo conformemente all'allegato IX;

    raccomanda la data d'inizio dell'applicazione del sistema di licenze FLEGT, dopo che il funzionamento dell'SVL sarà stato oggetto della valutazione indipendente sulla base dei criteri di cui all'allegato VII;

    elabora e adotta il calendario di attuazione e un quadro di monitoraggio e valutazione dello stato di avanzamento includendovi in particolare le misure di accompagnamento;

    riceve, esamina e formula osservazioni e approva il manuale di verifica;

    sulla base dei documenti e delle modalità di attuazione, che rientrano nella sua competenza, esamina i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle scadenze stabilite per le diverse azioni nel contesto del presente accordo e della sua attuazione e propone e adotta misure volte a migliorare il funzionamento del presente accordo;

    analizza e registra tutte le modifiche necessarie al presente accordo. Almeno una volta ogni due anni, il CCA analizza inoltre qualsiasi proposta di modifica del presente accordo e dei relativi allegati per tener conto degli sviluppi politici, normativi, amministrativi e istituzionali intervenuti in Costa d'Avorio e nell'Unione;

    definisce, valuta e aggiorna periodicamente il suo regolamento interno;

    istituisce organi sussidiari ai quali affida incarichi precisi, ad esempio gruppi di lavoro, e raccomanda compiti o studi supplementari, ove necessario;

    rileva le difficoltà connesse all'attuazione del presente accordo, comprese questioni o difficoltà relative a un'informazione del pubblico coordinata e non contraddittoria in merito all'interpretazione e all'attuazione del presente accordo, e propone misure adeguate a porvi rimedio;

    si occupa dei problemi sollevati da una delle parti e tenta, nella misura del possibile, anche mediante procedure arbitrali, di comporre eventuali conflitti e controversie derivanti da divergenze di opinioni tra le parti conformemente agli articoli 23 e 24 del presente accordo;

    redige, approva e rende pubblici i verbali, i resoconti delle sue riunioni e altri documenti derivanti dalle sue attività, al fine di rendere trasparente il suo funzionamento;

    b)

    per quanto concerne il monitoraggio e la valutazione del presente accordo:

    adotta un metodo di monitoraggio e valutazione dell'attuazione e dell'incidenza del presente accordo;

    approva il mandato, il quadro di riferimento, il manuale procedurale e il calendario della valutazione indipendente e concede il nulla osta per il conferimento dell'incarico al valutatore;

    monitora ed esamina tutti i progressi compiuti nell'attuazione del presente accordo, compreso il funzionamento dell'SVL e del sistema di licenze FLEGT, in particolare sulla base delle relazioni di valutazione e di audit indipendente conformemente agli articoli 10, 12 e 19 del presente accordo e agli allegati VI e VII;

    svolge regolarmente incarichi per esaminare l'efficacia e l'incidenza del presente accordo in base alle informazioni disponibili;

    segue l'andamento dei mercati e redige in tal senso note informative a intervalli regolari, commissiona ove necessario studi sulla situazione dei mercati del legname e dei suoi derivati e raccomanda le misure da adottare;

    monitora e valuta l'incidenza sociale, economica e ambientale del presente accordo e adotta misure adeguate per attenuare qualsiasi potenziale impatto negativo;

    monitora il seguito dato alle raccomandazioni contenute nelle relazioni di osservazione indipendente e l'attuazione delle conseguenti misure correttive;

    fa effettuare ispezioni o valutazioni interne relative all'attuazione dell'SVL e riceve le conclusioni di tali ispezioni interne;

    c)

    per quanto concerne l'audit indipendente del presente accordo:

    approva i documenti di gara e concede il nulla osta per la selezione del controllore indipendente che sarà incaricato dalla Costa d'Avorio, previa consultazione dell'Unione, sulla base del mandato di audit indipendente di cui all'allegato VI;

    approva richieste di audit senza preavviso e ad hoc presentate dalle parti;

    individua le priorità per la selezione delle attività pertinenti a livello di controllo e in loco;

    in caso di dubbio, valuta l'importanza, la pertinenza o la riservatezza di un'informazione per l'audit indipendente;

    convalida il manuale di audit, il piano di audit e il quadro di rendicontazione proposti dal controllore indipendente;

    decide in merito alla frequenza degli audit indipendenti dopo i primi quattro anni di attuazione del sistema di licenze FLEGT;

    riceve ed esamina tutte le relazioni elaborate e presentate dal controllore indipendente e qualsiasi reclamo relativo al funzionamento del sistema di licenze FLEGT sollevato da una delle parti;

    approva l'impianto del sistema di gestione dei reclami legato al funzionamento dell'SVL e il meccanismo di gestione dei reclami relativi all'audit indipendente, come specificato nell'allegato VI;

    riceve, approva e fa pubblicare le relazioni del controllore indipendente conformemente all'allegato IX;

    concorda misure correttive per rimediare alle lacune o ai casi di non conformità nell'ambito dell'SVL, sulla base delle conclusioni del controllore indipendente o di altri elementi di prova o reclami relativi all'SVL, e monitora l'attuazione e l'impatto di tali misure;

    d)

    per quanto concerne il coinvolgimento dei portatori di interessi nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del presente accordo:

    riceve e analizza informazioni, relazioni e proposte dei portatori di interessi;

    formula raccomandazioni sulle necessità correlate a una corretta attuazione del presente accordo e, se del caso, sull'esigenza di aumentare le capacità e il coinvolgimento delle amministrazioni competenti, del settore privato, della società civile, dei capi villaggio tradizionali e delle popolazioni locali nel monitorare la conformità alle disposizioni legislative e normative in materia di gestione forestale in Costa d'Avorio;

    adotta misure appropriate per promuovere la partecipazione dei portatori di interessi all'attuazione del presente accordo;

    garantisce che tutti i portatori di interessi abbiano libero accesso alle informazioni relative all'attuazione del presente accordo, conformemente alla normativa in vigore;

    promuove l'integrazione della dimensione di genere e, in particolare, un maggiore riconoscimento del ruolo delle donne e delle ragazze nella governance forestale e nell'attuazione del presente accordo.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2024/1414/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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