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Document 22023D2346
Decision of the EEA Joint Committee No 30/2023 of 17 March 2023 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement [2023/2346]
Decisione del Comitato misto SEE n. 30/2023, del 17 marzo 2023, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/2346]
Decisione del Comitato misto SEE n. 30/2023, del 17 marzo 2023, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/2346]
GU L, 2023/2346, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2346/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2346 |
26.10.2023 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 30/2023
del 17 marzo 2023
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/2346]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/925 della Commissione, del 14 giugno 2022, che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per quanto riguarda le malattie elencate degli animali acquatici e l'elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1183 della Commissione, dell'8 luglio 2022, che modifica gli allegati II e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione in merito all'individuazione di determinate malattie elencate (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1218 della Commissione, del 14 luglio 2022, recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per determinate malattie elencate (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/1188 della Commissione, dell'8 luglio 2022, che modifica gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 per quanto riguarda gli Stati membri, o zone di essi, per i quali sono approvate misure nazionali per alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(5) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, la parte 1.1 è così modificata:
1. |
al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione) è aggiunto il testo seguente: ", modificato da:
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2. |
al punto 13k (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione) è aggiunto il testo seguente: ", modificato da:
|
3. |
al punto 13o (Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
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4. |
al punto 13r (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
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Articolo 2
Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2022/925, (UE) 2022/1183 e (UE) 2022/1218 e della decisione di esecuzione (UE) 2022/1188 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 160 del 15.6.2022, pag. 30.
(2) GU L 184 dell'11.7.2022, pag. 6.
(3) GU L 188 del 15.7.2022, pag. 65.
(4) GU L 184 dell'11.7.2022, pag. 59.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2346/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)