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Document 22023D2346

    Decisione del Comitato misto SEE n. 30/2023, del 17 marzo 2023, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/2346]

    GU L, 2023/2346, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2346/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2346/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2346

    26.10.2023

    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 30/2023

    del 17 marzo 2023

    che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/2346]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/925 della Commissione, del 14 giugno 2022, che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per quanto riguarda le malattie elencate degli animali acquatici e l'elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1183 della Commissione, dell'8 luglio 2022, che modifica gli allegati II e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione in merito all'individuazione di determinate malattie elencate (2).

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1218 della Commissione, del 14 luglio 2022, recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per determinate malattie elencate (3).

    (4)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/1188 della Commissione, dell'8 luglio 2022, che modifica gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 per quanto riguarda gli Stati membri, o zone di essi, per i quali sono approvate misure nazionali per alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (5)

    La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

    (6)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, la parte 1.1 è così modificata:

    1.

    al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

    ", modificato da:

    32022 R 0925: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/925 della Commissione, del 14 giugno 2022 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 30)";

    2.

    al punto 13k (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

    ", modificato da:

    32022 R 1183: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1183 della Commissione, dell'8 luglio 2022 (GU L 184 dell'11.7.2022, pag. 6)";

    3.

    al punto 13o (Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

    "-

    32022 D 1188: Decisione di esecuzione (UE) 2022/1188 della Commissione, dell'8 luglio 2022 (GU L 184 dell'11.7.2022, pag. 59)";

    4.

    al punto 13r (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

    "-

    32022 R 1218: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1218 della Commissione, del 14 luglio 2022 (GU L 188 del 15.7.2022, pag. 65)".

    Articolo 2

    Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2022/925, (UE) 2022/1183 e (UE) 2022/1218 e della decisione di esecuzione (UE) 2022/1188 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Nicolas VON LINGEN


    (1)   GU L 160 del 15.6.2022, pag. 30.

    (2)   GU L 184 dell'11.7.2022, pag. 6.

    (3)   GU L 188 del 15.7.2022, pag. 65.

    (4)   GU L 184 dell'11.7.2022, pag. 59.

    (*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2346/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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