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Document 22023D2340
Decision of the EEA Joint Committee No 42/2023 of 17 March 2023 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2023/2340]
Decisione del Comitato misto SEE n. 42/2023, del 17 marzo 2023, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/2340]
Decisione del Comitato misto SEE n. 42/2023, del 17 marzo 2023, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/2340]
GU L, 2023/2340, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2340/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2340 |
26.10.2023 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 42/2023
del 17 marzo 2023
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/2340]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/1465 della Commissione, del 5 settembre 2022, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/1466 della Commissione, del 5 settembre 2022, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di determinate sostanze aromatizzanti dall'elenco dell'Unione (2). |
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, punto 54zzzzs (Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:
"— |
32022 R 1465: Regolamento (UE) 2022/1465 della Commissione, del 5 settembre 2022 (GU L 231 del 6.9.2022, pag. 24) |
— |
32022 R 1466: Regolamento (UE) 2022/1466 della Commissione, del 5 settembre 2022 (GU L 231 del 6.9.2022, pag. 32)". |
Articolo 2
Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2022/1465 e (UE) 2022/1466 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 231 del 6.9.2022, pag. 24.
(2) GU L 231 del 6.9.2022, pag. 32.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2340/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)