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Document 22023D0805
Decision of the EEA Joint Committee No 276/2022 of 23 September 2022 amending Protocol 47 to the EEA Agreement, on the abolition of technical barriers to trade in wine [2023/805]
Decisione del Comitato misto SEEn. 276/2022 del 23 settembre 2022 che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2023/805]
Decisione del Comitato misto SEEn. 276/2022 del 23 settembre 2022 che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2023/805]
GU L 106 del 20.4.2023, p. 90–91
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
20.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 106/90 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEn. 276/2022
del 23 settembre 2022
che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2023/805]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione, del 7 giugno 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, e il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come precisato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 47 dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 10 (Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione) del protocollo 47, appendice 1, dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32018 R 1146: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione, del 7 giugno 2018 (GU L 208 del 17.8.2018, pag. 9) ». |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 273/2022 del 23 settembre 2022 (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kristján Andri STEFÁNSSON
(1) GU L 208 del 17.8.2018, pag. 9.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
(2) Cfr. pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.