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Document 22023D0801

Decisione del Comitato misto SEE n. 272/2022 del 23 settembre 2022 che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2023/801]

GU L 106 del 20.4.2023, p. 78–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/801/oj

20.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 106/78


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 272/2022

del 23 settembre 2022

che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2023/801]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (2).

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2018/273 abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione (3), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come precisato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 47 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è così modificata:

1.

dopo il punto 8 (Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

"8 a.

32018 R 0273: Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

a)

si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:

 

Articolo 1, lettera c)

 

articolo 2,

 

articoli 8 e 9,

 

Il paragrafo 1, esclusi il punto a), punto iii), e la lettera b), i paragrafi 2, 3 e 5, dell'articolo 10, cfr. allegato V, sezioni A, B e C,

 

articolo 11, cfr. allegato VI, parte I,

 

articolo 14, escluso paragrafo 1, lettera b),

 

articoli da 16 a 19, e

 

articolo 50, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2.

 

Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell'accordo, dagli adattamenti orizzontali nell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo e dagli adattamenti specifici nell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo.

b)

La seconda frase dell'articolo 17, paragrafo 2, e la seconda frase dell'articolo 18, paragrafo 1, terzo comma, sono sostituite dalla seguente:

 

"L'informazione viene trasmessa a norma dell'appendice 2 del protocollo 47 dell'accordo.".

8b.

32018 R 0274: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 60).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:

articoli 12 e 35, paragrafo 1.

Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell'accordo, dagli adattamenti orizzontali nell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo e dagli adattamenti specifici nell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo."

2.

Ai punti 10 (Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione) e 11 (Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"—

32018 R 0273: Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1)".

3.

Il testo del punto 9 (Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)   GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1.

(2)   GU L 58 del 28.2.2018, pag. 60.

(3)   GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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