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Document 22023D0796
Decision of the EEA Joint Committee No 267/2022 of 23 September 2022 amending Annex XX (Environment) to the EEA Agreement (2023/796)
Decisione del Comitato misto SEE n. 267/2022 del 23 settembre 2022 che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2023/796]
Decisione del Comitato misto SEE n. 267/2022 del 23 settembre 2022 che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2023/796]
GU L 106 del 20.4.2023, p. 70–71
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
20.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 106/70 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 267/2022
del 23 settembre 2022
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2023/796]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 293/2012, (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 (1). |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 abroga il regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione (2) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione (3), che sono integrati nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo. |
(3) |
Il regolamento delegato (UE) 2021/392 abroga, con decorrenza dal 1o gennaio 2025, i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1152 (4) e (UE) 2017/1153 (5) della Commissione, che sono integrati nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo con decorrenza dal 1o gennaio 2025. |
(4) |
In forza della decisione del Comitato misto SEE n. 168/2020 del 23 ottobre 2020 (6), il regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 non si applica al Liechtenstein. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
Dopo il punto 21azkd (regolamento di esecuzione (UE) 2021/941 della Commissione) è inserito quanto segue:
|
2. |
Il testo dei punti 21aec (regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione) e 21aya (regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione) è soppresso. |
3. |
Il testo dei punti 21aey (regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione) e 21aez (regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione) è soppresso con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025. |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kristján Andri STEFÁNSSON
(1) GU L 77 del 5.3.2021, pag. 8.
(2) GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 15.
(3) GU L 98 del 4.4.2012, pag. 1.
(4) GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644.
(5) GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679.
(6) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
(*) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.