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Document 22023D0766
Decision of the EEA Joint Committee No 237/2022 of 23 September 2022 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2023/766]
Decisione del Comitato misto SEE N. 237/2022 del 23 settembre 2022 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/766]
Decisione del Comitato misto SEE N. 237/2022 del 23 settembre 2022 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/766]
GU L 106 del 20.4.2023, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
20.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 106/20 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 237/2022
del 23 settembre 2022
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/766]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2191 della Commissione del 10 dicembre 2021 che autorizza l'immissione sul mercato di piante fresche di Wolffia arrhiza e/o Wolffia globosa quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/47 della Commissione del 13 gennaio 2022 che autorizza l'immissione sul mercato della polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e del suo infuso quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2). |
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica pertanto al Liechtenstein. |
(4) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
Al punto 124b (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:
|
2. |
Dopo il punto 206 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2129 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/2191 e (UE) 2022/47 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kristján Andri STEFÁNSSON
(1) GU L 445 del 13.12.2021, pag. 1.
(2) GU L 9 del 14.1.2022, pag. 29.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.