EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22023D0763

Decisione del Comitato misto SEE n. 234/2022 del 23 settembre 2022 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/763]

PUB/2022/1134

GU L 106 del 20.4.2023, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/763/oj

20.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 106/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 234/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/763]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1849 della Commissione del 21 ottobre 2021 recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1921 della Commissione del 4 novembre 2021 recante rettifica della versione in lingua croata del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica pertanto al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54be (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

"—

32021 R 1849: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1849 della Commissione, del 21 ottobre 2021 (GU L 374 del 22.10.2021, pag. 10),

32021 R 1921: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1921 della Commissione, del 4 novembre 2021 (GU L 391 del 5.11.2021, pag. 41)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1849 e (UE) 2021/1921 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 374 del 22.10.2021, pag. 10.

(2)  GU L 391 del 5.11.2021, pag. 41.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


Top