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Document 22023A0530(01)

    Accordo tra l'Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro

    ST/8354/2023/INIT

    GU L 140 del 30.5.2023, p. 4–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

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    30.5.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 140/4


    Accordo tra l'Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro

    L'UNIONE EUROPEA,

    e

    il MONTENEGRO,

    di seguito denominati individualmente "la parte" e collettivamente "le parti",

    CONSIDERANDO che possono verificarsi situazioni in cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("Agenzia") sia chiamata a coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Montenegro, anche sul territorio del Montenegro,

    CONSIDERANDO che è opportuno stabilire un quadro giuridico sotto forma di accordo sullo status per le situazioni in cui i membri delle squadre dispiegati dall'Agenzia dispongano di poteri esecutivi sul territorio del Montenegro,

    CONSIDERANDO che l'accordo sullo status può prevedere l'istituzione, da parte dell'Agenzia, di uffici antenna nel territorio del Montenegro per agevolare e migliorare il coordinamento delle attività operative e per assicurare una gestione efficace delle risorse umane e tecniche dell'Agenzia,

    CONSIDERANDO l'elevato livello di protezione dei dati personali in Montenegro e nell'Unione europea,

    CONSIDERANDO che il Montenegro ha ratificato la convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e il relativo protocollo addizionale,

    TENENDO PRESENTE che il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici è uno dei principi fondamentali che disciplinano la cooperazione tra le parti,

    CONSIDERANDO che il Montenegro ha ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, i cui diritti corrispondono a quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

    CONSIDERANDO che tutte le attività operative dell'Agenzia nel territorio del Montenegro dovrebbero rispettare pienamente i diritti fondamentali e gli accordi internazionali di cui l'Unione europea, i suoi Stati membri e/o il Montenegro sono parti,

    CONSIDERANDO che tutte le persone che partecipano a un'attività operativa sono tenute a mantenere i più elevati livelli di integrità, condotta etica e professionalità, nonché il rispetto dei diritti fondamentali e a soddisfare gli obblighi a esse imposti dalle disposizioni del piano operativo e dal codice di condotta dell'Agenzia,

    HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:

    ARTICOLO 1

    Ambito di applicazione

    1.   Il presente accordo disciplina tutti gli aspetti necessari al dispiegamento di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in Montenegro, nel cui territorio i membri delle squadre hanno la facoltà di esercitare poteri esecutivi.

    2.   Il dispiegamento di cui al paragrafo 1 può avvenire nel territorio del Montenegro.

    Fatti salvi gli obblighi delle parti derivanti dal diritto del mare, in particolare dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, le attività operative possono avere luogo anche nella zona economica esclusiva del Montenegro. Le attività operative svolte nell'ambito del presente accordo non pregiudicano gli obblighi di ricerca e soccorso derivanti dal diritto del mare, in particolare dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dalla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 e dalla convezione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo del 1979.

    3.   Il presente accordo e qualsiasi atto compiuto in sua applicazione dalle parti o a loro nome, ivi compresa la definizione dei piani operativi o la partecipazione a operazioni transfrontaliere, non incidono in alcun modo sullo status e sulla delimitazione in forza del diritto internazionale dei rispettivi territori degli Stati membri e del Montenegro.

    ARTICOLO 2

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    "Agenzia": l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e sue eventuali modifiche;

    2)

    "attività operativa": un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere;

    3)

    "controllo di frontiera": l'attività svolta alla frontiera, in conformità e per gli effetti del presente accordo, in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra considerazione, e che consiste in verifiche di frontiera, sorveglianza di frontiera e valutazione delle minacce alla sicurezza interna del confine di Stato;

    4)

    "poteri esecutivi": i poteri necessari per svolgere i compiti richiesti per il controllo di frontiera nel territorio del Montenegro nel corso di un'attività operativa come previsto nel piano operativo;

    5)

    "piano operativo": piano sulla cui base sono effettuate le attività operative, di cui agli articoli 38 e 74 del regolamento (UE) 2019/1896;

    6)

    "corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea": il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2019/1896;

    7)

    "squadre per la gestione delle frontiere": le squadre formate dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, da dispiegare in operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere esterne negli Stati membri e nei paesi terzi;

    8)

    "forum consultivo": l'organo consultivo istituito dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 108 del regolamento (UE) 2019/1896;

    9)

    "Eurosur": il quadro per lo scambio di informazioni e per la cooperazione tra gli Stati membri e l'Agenzia;

    10)

    "osservatore dei diritti fondamentali": l'osservatore dei diritti fondamentali di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) 2019/1896;

    11)

    "Stato membro di appartenenza": lo Stato membro dal quale un membro del personale è impiegato o distaccato presso il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea;

    12)

    "episodio": una situazione connessa all'immigrazione illegale, alla criminalità transfrontaliera o a un rischio per la vita dei migranti alle frontiere esterne dell'Unione europea o del Montenegro, lungo le stesse o in loro prossimità;

    13)

    "operazione congiunta": un'azione coordinata o organizzata dall'Agenzia a supporto delle autorità nazionali del Montenegro responsabili del controllo di frontiera e mirante ad affrontare sfide quali la migrazione irregolare, le minacce presenti o future alle frontiere del Montenegro o la criminalità transfrontaliera, o a fornire una maggiore assistenza tecnica e operativa per il controllo di dette frontiere;

    14)

    "membro della squadra": un membro del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea impiegato nell'ambito di una squadra per la gestione delle frontiere per partecipare a un'attività operativa;

    15)

    "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea;

    16)

    "area operativa": l'area geografica in cui ha luogo l'attività operativa;

    17)

    "Stato membro partecipante": uno Stato membro che partecipa ad un'attività operativa fornendo attrezzatura tecnica o personale del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea;

    18)

    "dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, o un identificativo online, o con riferimento a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

    19)

    "intervento rapido alle frontiere": un'azione condotta per far fronte a sfide specifiche e sproporzionate alle frontiere del Montenegro mediante il dispiegamento, per un periodo limitato, di squadre per la gestione delle frontiere nel territorio del Montenegro incaricate di svolgere il controllo di frontiera insieme alle autorità nazionali del Montenegro responsabili del controllo di frontiera;

    20)

    "personale statutario": il personale alle dipendenze dell'Agenzia conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (2).

    ARTICOLO 3

    Avvio di attività operative

    1.   Un'attività operativa a norma del presente accordo è avviata mediante decisione scritta del direttore esecutivo dell'Agenzia ("direttore esecutivo") su richiesta presentata per iscritto dalle autorità competenti del Montenegro. Tale richiesta comprende una descrizione della situazione, i possibili obiettivi e le esigenze previste nonché i profili del personale necessario, incluso, se del caso, quello che detiene poteri esecutivi.

    2.   Qualora ritenga che l'attività operativa richiesta possa implicare o comportare violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale che sono gravi o persistenti, il direttore esecutivo non avvia l'attività operativa in questione.

    3.   Se, dopo aver ricevuto una richiesta a norma del paragrafo 1, ritiene che siano necessarie ulteriori informazioni per decidere se avviare un'attività operativa, il direttore esecutivo può chiedere ulteriori informazioni o autorizzare esperti a recarsi in Montenegro al fine di valutare la situazione in loco. Il Montenegro agevola tali spostamenti.

    4.   Il direttore esecutivo decide di non avviare un'attività operativa se ritiene che sussistano fondati motivi per sospenderla o cessarla a norma dell'articolo 18.

    ARTICOLO 4

    Piano operativo

    1.   Per ogni attività operativa l'Agenzia e il Montenegro concordano un piano operativo ai sensi degli articoli 38 e 74 del regolamento (UE) 2019/1896. Il piano operativo è vincolante per l'Agenzia, il Montenegro e gli Stati membri partecipanti.

    2.   Il piano operativo definisce gli aspetti organizzativi e procedurali dell'attività operativa, fornendo in particolare:

    a)

    una descrizione della situazione che specifichi il modus operandi e gli obiettivi del dispiegamento, incluse le finalità operative;

    b)

    l'indicazione del lasso di tempo stimato necessario affinché l'attività operativa consegua i suoi obiettivi;

    c)

    l'indicazione dell'area operativa;

    d)

    una descrizione dettagliata dei compiti rientranti nell'esercizio di funzioni ufficiali, inclusi quelli che richiedono poteri esecutivi, delle responsabilità, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi di protezione dei dati, e istruzioni specifiche per le squadre per la gestione delle frontiere, anche in merito all'autorizzazione a consultare banche dati e portare armi d'ordinanza, munizioni e attrezzature in Montenegro;

    e)

    la composizione della squadra per la gestione delle frontiere e il dispiegamento di altro personale pertinente e la presenza di altri membri del personale statutario, inclusi gli osservatori dei diritti fondamentali;

    f)

    disposizioni in ordine al comando e al controllo, compresi il nome e il grado degli operatori della polizia di frontiera o di altro personale pertinente del Montenegro responsabili della cooperazione con i membri delle squadre e con l'Agenzia, in particolare il nome e il grado degli operatori della polizia di frontiera o di altro personale pertinente che esercitano il comando durante l'operazione, e la posizione nella catena di comando dei membri delle squadre;

    g)

    l'indicazione delle attrezzature tecniche da utilizzare durante l'attività operativa, inclusi requisiti specifici come le condizioni d'uso, l'equipaggio necessario, il trasporto e altri aspetti logistici, e delle disposizioni finanziarie;

    h)

    disposizioni dettagliate per la segnalazione immediata di episodi al consiglio di amministrazione e alle autorità competenti degli Stati membri partecipanti e del Montenegro da parte dell'Agenzia in relazione a ogni episodio verificatosi nel corso di un'attività operativa svolta a norma del presente accordo;

    i)

    uno schema di relazioni e valutazioni contenente i parametri per la relazione di valutazione, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali, e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale;

    j)

    riguardo alle operazioni in mare, informazioni specifiche riguardanti la giurisdizione pertinente e il diritto applicabile nell'area operativa, compresi i riferimenti al diritto internazionale, dell'Unione europea e nazionale, in materia di intercettazione, soccorso in mare e sbarco;

    k)

    le modalità di cooperazione con organi e organismi dell'Unione europea diversi dall'Agenzia, altri paesi terzi o organizzazioni internazionali;

    l)

    istruzioni generali su come garantire la salvaguardia dei diritti fondamentali durante l'attività operativa, inclusi la protezione dei dati personali e gli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani;

    m)

    un'indicazione delle procedure grazie alle quali persone che necessitano di protezione internazionale, vittime della tratta di esseri umani, minori non accompagnati e altre persone in situazioni vulnerabili sono indirizzati alle autorità nazionali competenti per ricevere l'assistenza adeguata;

    n)

    un'indicazione delle procedure per la creazione di un meccanismo di ricezione e trasmissione all'Agenzia e al Montenegro di denunce (incluse quelle presentate in forza dell'articolo 8, paragrafo 5) nei confronti di chiunque partecipi a un'attività operativa, compresi operatori della polizia di frontiera o altro personale competente del Montenegro e membri delle squadre, relative a presunte violazioni dei diritti fondamentali nel contesto della partecipazione a un'attività operativa dell'Agenzia;

    o)

    un'indicazione delle disposizioni logistiche, comprese informazioni sulle condizioni di lavoro e sull'ambiente nelle zone in cui è prevista l'attività operativa; e

    p)

    un'indicazione delle disposizioni riguardanti un ufficio antenna istituito conformemente all'articolo 6.

    3.   Il piano operativo e le relative modifiche o adattamenti sono subordinati all'accordo dell'Agenzia, del Montenegro e degli Stati membri situati in prossimità del Montenegro o confinanti con l'area operativa, previa consultazione degli Stati membri partecipanti. L'Agenzia si coordina con gli Stati membri interessati al fine di confermare il loro accordo.

    4.   Lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa ai fini di EUROSUR avvengono in conformità delle norme concernenti l'istituzione e la condivisione dei quadri situazionali specifici da stabilire nel piano operativo per l'attività operativa interessata.

    5.   La valutazione dell'attività operativa ai sensi del paragrafo 2, lettera i), è effettuata congiuntamente dal Montenegro e dall'Agenzia.

    6.   Le modalità di cooperazione con organi e organismi dell'Unione europea ai sensi del paragrafo 2, lettera k), sono conformi ai rispettivi mandati e compatibili con le risorse disponibili.

    ARTICOLO 5

    Segnalazione di episodi

    1.   L'Agenzia e il ministero dell'Interno montenegrino - direzione di Polizia dispongono ciascuno di un meccanismo di segnalazione di episodi atto a consentire la segnalazione tempestiva di ogni episodio riscontrato nel corso di un'attività operativa svolta a norma del presente accordo.

    2.   L'Agenzia e il Montenegro si prestano assistenza reciproca nello svolgimento di tutte le attività necessarie di accertamento e indagine inerenti a qualsiasi episodio segnalato tramite il meccanismo di cui al paragrafo 1, quali l'identificazione di testimoni e la raccolta e la produzione di elementi probatori, incluse le richieste di acquisizione e, se del caso, di consegna di elementi collegati all'episodio segnalato. La consegna di tali elementi può essere subordinata alla loro restituzione secondo le modalità indicate dall'autorità competente che li fornisce.

    ARTICOLO 6

    Uffici antenna

    1.   L'Agenzia può istituire uffici antenna nel territorio del Montenegro per agevolare e migliorare il coordinamento delle attività operative e per garantire una gestione efficace delle sue risorse umane e tecniche. La sede degli uffici antenna è stabilita dall'Agenzia in consultazione con le autorità competenti del Montenegro.

    2.   Gli uffici antenna sono istituiti in conformità delle esigenze operative e rimangono operativi per il periodo necessario all'Agenzia per svolgere attività operative in Montenegro e nella regione limitrofa. Tale periodo può essere prorogato dall'Agenzia previo accordo del Montenegro.

    3.   Ogni ufficio antenna è gestito da un rappresentante dell'Agenzia nominato dal direttore esecutivo a capo dell'ufficio stesso, con il compito di sovrintendere ai lavori di quest'ultimo.

    4.   Se del caso, gli uffici antenna:

    a)

    forniscono supporto operativo e logistico e garantiscono il coordinamento delle attività dell'Agenzia nelle aree operative interessate;

    b)

    forniscono supporto operativo al Montenegro nelle aree operative interessate;

    c)

    monitorano le attività delle squadre per la gestione delle frontiere e riferiscono periodicamente alla sede centrale dell'Agenzia;

    d)

    cooperano con il Montenegro su tutte le questioni connesse all'attuazione pratica delle attività operative organizzate dall'Agenzia in Montenegro, comprese eventuali ulteriori questioni sorte durante tali attività;

    e)

    forniscono sostegno al funzionario di coordinamento ai fini della cooperazione di questi con il Montenegro, su tutte le questioni connesse al loro contributo alle attività operative organizzate dall'Agenzia e, se necessario, assicurano il collegamento con la sede centrale dell'Agenzia;

    f)

    forniscono sostegno al funzionario di coordinamento, nonché all'osservatore/agli osservatori dei diritti fondamentali incaricato/i di monitorare l'attività operativa, al fine di agevolare, se necessario, il coordinamento e la comunicazione tra le squadre per la gestione delle frontiere e le autorità pertinenti del Montenegro nonché lo svolgimento di qualsiasi compito pertinente;

    g)

    organizzano il supporto logistico per il dispiegamento dei membri delle squadre e il dispiegamento e l'uso delle attrezzature tecniche;

    h)

    forniscono ogni altro supporto logistico necessario nell'area operativa di cui è responsabile un dato ufficio antenna per facilitare il regolare svolgimento delle attività operative organizzate dall'Agenzia;

    i)

    garantiscono una gestione efficace delle attrezzature proprie dell'Agenzia nelle aree in cui essa svolge le sue attività, tra cui l'eventuale immatricolazione e manutenzione a lungo termine di dette attrezzature e qualsiasi supporto logistico necessario; e

    j)

    sostengono altro personale e/o altre attività dell'Agenzia in Montenegro secondo quanto concordato tra l'Agenzia e il Montenegro.

    5.   L'Agenzia e il Montenegro predispongono le condizioni che consentono all'ufficio o agli uffici antenna di adempiere ai propri compiti.

    6.   Il Montenegro fornisce assistenza all'Agenzia per garantire la capacità operativa dell'ufficio o degli uffici antenna. Un accordo distinto tra il Montenegro e l'Agenzia definirà le modalità particolareggiate.

    ARTICOLO 7

    Funzionario di coordinamento

    1.   Fatto salvo il ruolo degli uffici antenna di cui all'articolo 6, il direttore esecutivo nomina uno o più esperti facenti parte del personale statutario da impiegare in qualità di funzionario/i di coordinamento per ogni attività operativa. Il direttore esecutivo comunica tale nomina al Montenegro.

    2.   Il funzionario di coordinamento svolge le mansioni seguenti:

    a)

    funge da interfaccia tra l'Agenzia, il Montenegro e i membri delle squadre, fornendo assistenza alle squadre per la gestione delle frontiere, per conto dell'Agenzia, su tutte le questioni connesse alle condizioni del dispiegamento;

    b)

    monitora la corretta attuazione del piano operativo, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali in collaborazione con l'osservatore/gli osservatori dei diritti fondamentali, e riferisce al direttore esecutivo in merito;

    c)

    agisce a nome e per conto dell'Agenzia per tutti gli aspetti relativi al dispiegamento delle squadre per la gestione delle frontiere e riferisce all'Agenzia su tutti questi aspetti; e

    d)

    favorisce la cooperazione e il coordinamento tra il Montenegro e gli Stati membri partecipanti.

    3.   Nel contesto delle attività operative, il direttore esecutivo può autorizzare il funzionario di coordinamento a contribuire alla risoluzione di eventuali controversie nell'esecuzione del piano operativo e nel dispiegamento delle squadre per la gestione delle frontiere.

    4.   Il Montenegro impartisce ai membri delle squadre unicamente istruzioni conformi al piano operativo. Il funzionario di coordinamento, qualora ritenga che le istruzioni impartite ai membri delle squadre non siano conformi al piano operativo o agli obblighi normativi applicabili, ne informa immediatamente i funzionari del Montenegro che svolgono un ruolo di coordinamento e il direttore esecutivo. Il direttore esecutivo può prendere le misure opportune, inclusa la sospensione o la cessazione dell'attività operativa conformemente all'articolo 18.

    ARTICOLO 8

    Diritti fondamentali

    1.   Nell'adempiere agli obblighi a esse derivanti dal presente accordo, le parti si impegnano ad agire conformemente a tutti gli applicabili strumenti in materia di diritti umani, ivi inclusi la convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, la convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951 e il protocollo corrispondente del 1967, la convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1965, il Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici del 1966, la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979, la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984, la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

    2.   Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente i diritti fondamentali, compresi l'accesso alle procedure di asilo e la dignità umana, e prestano particolare attenzione alle persone vulnerabili. Qualsiasi misura adottata nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze essi non discriminano le persone in base a fattori quali il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, in linea con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

    Eventuali misure che interferiscano con i diritti e le libertà fondamentali possono essere prese dai membri della squadra nello svolgimento dei loro compiti o nell'esercizio delle loro competenze unicamente qualora esse siano necessarie e proporzionate agli obiettivi che perseguono e devono rispettare l'essenza di tali diritti e libertà fondamentali conformemente al diritto dell'Unione europea, al diritto internazionale e al diritto nazionale applicabili.

    Tale disposizione si applica, mutatis mutandis, a tutto il personale delle autorità nazionali del Montenegro che partecipa a un'attività operativa.

    3.   Il responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia vigila sulla conformità di ciascuna attività operativa alle norme applicabili in materia di diritti fondamentali. Il responsabile dei diritti fondamentali, o il suo delegato, può effettuare visite in loco in Montenegro; fornisce anche pareri sui piani operativi e informa il direttore esecutivo di eventuali violazioni dei diritti fondamentali relative a una data attività operativa. Il Montenegro sostiene l'attività di monitoraggio del responsabile dei diritti fondamentali in base a quanto richiesto.

    4.   L'Agenzia e il Montenegro convengono di fornire al forum consultivo un accesso tempestivo ed effettivo a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a qualsiasi attività operativa svolta nel quadro del presente accordo, anche mediante visite in loco nell'area operativa.

    5.   L'Agenzia e il Montenegro dispongono ciascuno di un meccanismo di denuncia per il trattamento dei casi di presunta violazione dei diritti fondamentali commessa dal rispettivo personale nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso di un'attività operativa svolta nel quadro del presente accordo. Tali meccanismi è stabilito nel piano operativo.

    ARTICOLO 9

    Osservatori dei diritti fondamentali

    1.   Il responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia assegna a ciascuna operazione almeno un osservatore dei diritti fondamentali incaricato di fornire, tra l'altro, assistenza e consulenza al funzionario di coordinamento.

    2.   L'osservatore monitora il rispetto dei diritti fondamentali e presta assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali nella preparazione, nello svolgimento e nella valutazione dell'attività operativa pertinente. In particolare, è incaricato di:

    a)

    seguire la preparazione dei piani operativi e riferire al responsabile dei diritti fondamentali per consentirgli di svolgere i compiti di cui al regolamento (UE) 2019/1896;

    b)

    effettuare visite, anche a lungo termine, nei luoghi in cui si svolgono le attività operative;

    c)

    collaborare e mantenere i contatti con l'agente di coordinamento e fornirgli consulenza e assistenza;

    d)

    informare l'agente di coordinamento e segnalare al responsabile dei diritti fondamentali qualsiasi preoccupazione riguardante eventuali violazioni dei diritti fondamentali relative all'attività operativa; e

    e)

    contribuire alla valutazione dell'attività operativa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera i).

    3.   Gli osservatori dei diritti fondamentali, che operano in indipendenza, hanno accesso a tutte le zone in cui si svolge l'attività operativa e a tutti i documenti pertinenti ai fini dello svolgimento di detta attività.

    4.   Durante la loro presenza nell'area operativa, gli osservatori dei diritti fondamentali indossano un distintivo che consente di identificarli chiaramente come tali.

    5.   Il responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia può cooperare con l'Istituto montenegrino del garante dei diritti umani e delle libertà (mediatore).

    ARTICOLO 10

    Membri della squadra

    1.   I membri della squadra hanno la facoltà di svolgere i compiti di cui al piano operativo, inclusi quelli che richiedono poteri esecutivi.

    2.   Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano le disposizioni legislative e regolamentari del Montenegro nonché il diritto internazionale e dell'Unione europeo il diritto applicabili.

    3.   I membri della squadra possono svolgere compiti ed esercitare competenze nel territorio del Montenegro esclusivamente sotto il controllo e in presenza delle autorità del Montenegro competenti per la gestione delle frontiere. Il Montenegro può, previo consenso dell'Agenzia o, se del caso, dello Stato membro di appartenenza, autorizzare i membri della squadra a svolgere compiti specifici e a esercitare competenze specifiche sul suo territorio in assenza delle sue autorità competenti per la gestione delle frontiere.

    4.   Salvo diversa indicazione nel piano operativo, i membri della squadra che sono personale statutario indossano l'uniforme del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze.

    Salvo diversa indicazione nel piano operativo, i membri della squadra che non sono personale statutario indossano la loro uniforme nazionale nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze.

    Durante il servizio, inoltre, tutti i membri della squadra portano sull'uniforme un'identificazione personale visibile e un bracciale blu con i distintivi dell'Unione europea e dell'Agenzia.

    5.   Il Montenegro autorizza i membri della squadra pertinenti a svolgere, durante un'attività operativa, compiti che richiedono l'uso della forza, compresi il porto e l'uso di armi d'ordinanza, munizioni e altre misure coercitive, conformemente alle disposizioni pertinenti del piano operativo, fermo restando che:

    a)

    i membri della squadra che sono personale statutario possono portare e utilizzare armi d'ordinanza, munizioni e altri mezzi coercitivi previo consenso dell'Agenzia;

    b)

    i membri della squadra che non sono personale statutario possono portare e utilizzare armi d'ordinanza, munizioni e altri mezzi coercitivi previo consenso dello Stato membro di appartenenza pertinente.

    6.   L'uso della forza, compresi il porto e l'uso di armi d'ordinanza, munizioni e altre misure coercitive, è esercitato in conformità del diritto nazionale del Montenegro e in presenza delle sue autorità competenti per la gestione delle frontiere. Il Montenegro può autorizzare i membri della squadra a usare la forza in assenza delle pertinenti autorità montenegrine competenti per la gestione delle frontiere, fermo restando che:

    a)

    nel caso in cui i membri della squadra siano personale statutario, tale autorizzazione all'uso della forza in assenza delle autorità competenti per la gestione delle frontiere del Montenegro è subordinata al consenso dell'Agenzia;

    b)

    nel caso in cui i membri della squadra non siano personale statutario, tale autorizzazione all'uso della forza in assenza delle autorità competenti per la gestione delle frontiere del Montenegro è subordinata al consenso dello Stato membro di appartenenza pertinente.

    Fatti salvi i requisiti previsti dal diritto nazionale del Montenegro, l'uso della forza da parte dei membri delle squadre deve essere necessario e proporzionato nonché pienamente conforme al diritto internazionale, al diritto dell'Unione europea e al diritto nazionale applicabili, comprese, in particolare, le prescrizioni di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2019/1896.

    7.   Prima del dispiegamento dei membri della squadra, l'Agenzia informa il Montenegro in merito alle armi d'ordinanza, alle munizioni e alle altre attrezzature che essi sono autorizzati a portare a norma del paragrafo 5. Il Montenegro può vietare di portare alcune armi d'ordinanza, munizioni e altre attrezzature, a condizione che la sua legislazione preveda il medesimo divieto per le sue autorità competenti per la gestione delle frontiere. Prima del dispiegamento dei membri della squadra, il Montenegro informa l'Agenzia in merito alle armi d'ordinanza, alle munizioni e alle attrezzature autorizzate e alle relative condizioni d'uso. L'Agenzia mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.

    Il Montenegro adotta le disposizioni necessarie per il rilascio di eventuali porto d'armi necessari e agevola l'importazione, l'esportazione, il trasporto e la custodia di armi, munizioni e altre attrezzature a disposizione dei membri della squadra secondo quanto richiesto dall'Agenzia. Il piano operativo stabilisce la procedura di rilascio del porto d'armi.

    8.   Le armi d'ordinanza, le munizioni e le attrezzature possono essere usate per legittima difesa personale o per legittima difesa dei membri della squadra o di altre persone conformemente al diritto nazionale del Montenegro in linea con i principi pertinenti del diritto internazionale e del diritto dell'Unione europea.

    9.   Il Montenegro può autorizzare i membri della squadra a consultare le sue banche dati nazionali se necessario a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo. Il Montenegro provvede a fornire l'accesso alle banche dati in modo efficiente ed efficace.

    Prima del dispiegamento dei membri della squadra, il Montenegro informa l'Agenzia in merito alle banche dati nazionali che possono essere consultate.

    I membri della squadra consultano soltanto i dati che sono necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro competenze. Tale consultazione è svolta nel rispetto della legislazione nazionale del Montenegro in materia di protezione dei dati e del presente accordo.

    10.   Ai fini dell'attuazione delle attività operative, il Montenegro impiega funzionari del ministero dell'Interno montenegrino - direzione di Polizia che abbiano la volontà e la capacità di comunicare in inglese affinché svolgano un ruolo di coordinamento per conto del Montenegro conformemente al piano operativo.

    ARTICOLO 11

    Privilegi e immunità relativi a beni, fondi, mezzi e operazioni dell'Agenzia

    1.   I locali e gli edifici dell'Agenzia in Montenegro sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione.

    2.   I beni e i mezzi dell'Agenzia, ivi inclusi i mezzi di trasporto, le comunicazioni, gli archivi, qualsiasi corrispondenza, i documenti, i documenti d'identità e i beni finanziari godono dell'inviolabilità.

    3.   I mezzi dell'Agenzia comprendono i mezzi posseduti, in comproprietà, noleggiati o presi in locazione da uno Stato membro e offerti all'Agenzia. Al momento del loro imbarco, il rappresentante o i rappresentanti delle autorità nazionali competenti sono considerati mezzi adibiti a un servizio pubblico e autorizzati come tali.

    4.   Nessun provvedimento esecutivo può essere adottato nei confronti dell'Agenzia. I beni e i mezzi dell'Agenzia non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria. I beni dell'Agenzia non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordinanza.

    5.   Su richiesta delle competenti autorità giudiziarie montenegrine, il direttore esecutivo può consentire alle competenti autorità nazionali del Montenegro di accedere ai locali e agli edifici e/o ai beni e ai mezzi dell'Agenzia in caso di grave sospetto di reato.

    Il consenso del direttore esecutivo si ritiene acquisito in caso di incendio o di altro incidente che richieda immediate misure protettive.

    6.   Il Montenegro permette l'ingresso e l'uscita di oggetti e attrezzature dispiegati dall'Agenzia nel suo territorio per scopi operativi.

    7.   L'Agenzia è esente da ogni dazio (anche doganale) e imposta, nonché da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine agli oggetti e alle attrezzature destinati al proprio uso ufficiale, anche se importati o esportati da un terzo per conto dell'Agenzia.

    ARTICOLO 12

    Privilegi e immunità dei membri della squadra

    1.   Ai membri della squadra sono riconosciuti privilegi e immunità intesi a garantire l'esercizio delle funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo nel territorio del Montenegro.

    2.   I membri della squadra non possono essere oggetto di indagini o procedimenti giudiziari in Montenegro o da parte delle autorità del Montenegro tranne nelle circostanze di cui al paragrafo 3.

    3.   I membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa del Montenegro per quanto concerne tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali.

    Qualora le autorità del Montenegro intendano avviare un procedimento penale, civile o amministrativo nei confronti di un membro della squadra, le autorità competenti del Montenegro ne informano immediatamente il direttore esecutivo. La procedura di notifica è conforme all'applicabile decisione dell'Agenzia, riportata nel piano operativo.

    Dopo aver ricevuto tale notifica, il direttore esecutivo indica senza indebito ritardo alle autorità competenti del Montenegro se l'atto in questione è stato compiuto dal membro della squadra nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Se l'atto è indicato come compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato. Se l'atto è indicato come non compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. Quanto indicato dal direttore esecutivo è vincolante per il Montenegro, che non lo contesta.

    In attesa di tale indicazione, l'Agenzia si astiene dall'adottare qualsiasi misura volta a compromettere un'eventuale successiva azione penale nei confronti del membro della squadra da parte delle autorità competenti del Montenegro, evitando anche di agevolare la partenza del membro della squadra in questione dal Montenegro.

    I privilegi riconosciuti ai membri della squadra e l'immunità dalla giurisdizione penale del Montenegro non li esentano dalla giurisdizione dello Stato membro di appartenenza.

    4.   Il membro della squadra che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l'immunità giurisdizionale in controricorsi direttamente collegati all'azione in giudizio principale.

    5.   I locali, le abitazioni, i mezzi di trasporto, le comunicazioni e gli averi, ivi inclusi la corrispondenza, i documenti, documenti di identità e i beni dei membri della squadra godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 10.

    6.   Il Montenegro è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi dai membri della squadra nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

    7.   In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso di un membro della squadra che sia membro del personale statutario o da un atto commesso da tale membro al di fuori dell'esercizio di funzioni ufficiali, il Montenegro può richiedere, tramite il direttore esecutivo, che l'Agenzia risarcisca i danni.

    In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso di un membro della squadra che non sia membro del personale statutario o da un atto commesso da tale membro al di fuori dell'esercizio di funzioni ufficiali, il Montenegro può richiedere, tramite il direttore esecutivo, che lo Stato membro di appartenenza in questione risarcisca i danni.

    8.   Nessuna parte, nessuno Stato membro partecipante né l'Agenzia sono responsabili dei danni cagionati in Montenegro da un evento di forza maggiore che sfugge al loro controllo.

    9.   I membri della squadra non possono essere obbligati a rendere testimonianza nell'ambito di procedimenti giudiziari in Montenegro. I membri della squadra possono testimoniare presentando una dichiarazione in conformità del diritto processuale montenegrino. La presentazione lascia impregiudicata l'immunità di cui al paragrafo 3.

    10.   Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro della squadra, salvo quando a suo carico sono avviati procedimenti penali, civili o amministrativi non connessi alle sue funzioni ufficiali. I beni dei membri della squadra certificati dal direttore esecutivo come necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordinanza. Nei procedimenti penali, civili o amministrativi i membri della squadra non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale né ad altre misure restrittive.

    11.   Per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'Agenzia, i membri della squadra sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore in Montenegro.

    12.   Le retribuzioni e gli emolumenti versati dall'Agenzia e/o dagli Stati membri di appartenenza ai membri della squadra, nonché ogni entrata percepita dai membri della squadra al di fuori del Montenegro, non sono assoggettati ad alcuna forma di imposizione in Montenegro.

    13.   Il Montenegro autorizza l'ingresso di oggetti destinati all'uso personale dei membri della squadra e concede l'esenzione dal pagamento di tutti i dazi doganali, imposte e altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti. Il Montenegro autorizza altresì l'esportazione di tali oggetti.

    14.   I membri della squadra sono esentati dall'ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi per sospettare che tale bagaglio contenga oggetti non destinati all'uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dal diritto o soggetta alle norme di quarantena del Montenegro. L'ispezione di detto bagaglio personale avviene solo in presenza dei membri della squadra interessati o di un rappresentante autorizzato dell'Agenzia.

    15.   L'Agenzia e il Montenegro designano punti di contatto che sono raggiungibili in qualsiasi momento e che sono responsabili dello scambio di informazioni e delle azioni immediate da intraprendere, qualora un atto commesso da un membro della squadra possa costituire una violazione del diritto penale, e dello scambio di informazioni e delle attività operative in relazione a qualsiasi procedimento civile o amministrativo nei confronti di un membro della squadra.

    Fino all'adozione di provvedimenti da parte delle autorità competenti dello Stato membro di appartenenza, l'Agenzia e il Montenegro si assistono reciprocamente nello svolgimento di tutte le inchieste e le indagini necessarie su qualsiasi presunto reato avente rilevanza per l'Agenzia o il Montenegro, o entrambi, nell'identificazione dei testimoni e nella raccolta e produzione degli elementi probatori, inclusa la richiesta di acquisizione e, se del caso, di consegna di elementi collegati a un presunto reato. La consegna di tali elementi può essere subordinata alla loro restituzione secondo le modalità indicate dall'autorità competente che li fornisce.

    ARTICOLO 13

    Infortunio o decesso di membri della squadra

    1.   Fatto salvo l'articolo 12, il direttore esecutivo ha il diritto di provvedere, adottando le disposizioni necessarie, al rimpatrio di un membro della squadra infortunato o deceduto, nonché degli effetti personali di quest'ultimo, adottando a tal fine le disposizioni necessarie.

    2.   Sulla salma di un membro della squadra può essere praticata un'autopsia solo con il consenso espresso dello Stato membro di appartenenza interessato e in presenza di un rappresentante dell'Agenzia o di tale Stato membro di appartenenza.

    3.   Il Montenegro e l'Agenzia prestano la massima cooperazione possibile al fine di consentire un tempestivo rimpatrio del membro della squadra infortunato o deceduto.

    ARTICOLO 14

    Documento di accreditamento

    1.   L'Agenzia rilascia a ciascun membro della squadra un documento, redatto in montenegrino e in inglese, che identifica il titolare nei confronti delle autorità nazionali del Montenegro e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all'articolo 10 del presente accordo e al piano operativo ("documento di accreditamento").

    2.   Nel documento di accreditamento figurano i seguenti dati di ciascun membro della squadra: nome e cittadinanza; grado o funzione; fotografia digitale recente e compiti che il membro è autorizzato a svolgere durante la missione. Il documento di accreditamento riporta la data di scadenza.

    3.   Per essere identificabili dalle autorità nazionali del Montenegro, i membri della squadra sono obbligati a essere sempre muniti del documento di accreditamento.

    4.   Il Montenegro riconosce il documento di accreditamento, in combinazione con un documento di viaggio valido, quale documento che conferisce al titolare il diritto di entrare e soggiornare in Montenegro senza l'obbligo di visto, di permesso di soggiorno, di autorizzazione preliminare o di alcun altro documento fino al giorno della sua scadenza.

    5.   Il documento di accreditamento è restituito all'Agenzia al termine della missione. La restituzione è comunicata alle autorità competenti del Montenegro.

    ARTICOLO 15

    Applicabilità ai membri del personale non dispiegati come membri della squadra

    Gli articoli 12, 13 e 14 si applicano, mutatis mutandis, a tutti i membri del personale dispiegati in Montenegro che non siano membri della squadra, compresi gli osservatori dei diritti fondamentali e il personale statutario presso gli uffici antenna.

    ARTICOLO 16

    Protezione dei dati personali

    1.   I dati personali vengono comunicati solo se necessario ai fini dell'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti del Montenegro o dell'Agenzia. Il trattamento dei dati personali da parte di un'autorità in un caso specifico, compreso il loro trasferimento all'altra parte, è soggetto alle norme in materia di protezione dei dati applicabili a tale autorità. Le parti assicurano il rispetto delle garanzie minime seguenti, quale condizione preliminare per qualsiasi trasferimento di dati:

    a)

    i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;

    b)

    i dati personali devono essere raccolti per le finalità specifiche, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo e devono essere successivamente trattati, dall'autorità che li comunica e dall'autorità che li riceve, in modo non incompatibile con tali finalità;

    c)

    i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati a norma del diritto applicabile dell'autorità che li comunica possono riguardare unicamente uno o più dei seguenti dati:

    nome,

    cognome,

    data di nascita,

    cittadinanza,

    grado,

    pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio,

    documento di accreditamento,

    fotografia della carta d'identità/del passaporto/del documento di accreditamento,

    indirizzo email,

    numero di telefono cellulare,

    informazioni dettagliate sulle armi,

    durata della missione,

    luogo in cui si svolge la missione,

    numeri di identificazione dell'aeromobile o della nave,

    data di arrivo,

    aeroporto/valico di frontiera di arrivo,

    numero del volo di arrivo,

    data di partenza,

    aeroporto/valico di frontiera di partenza,

    numero del volo di partenza,

    Stato membro/paese terzo di appartenenza,

    autorità responsabile del dispiegamento,

    funzioni/profilo operativo,

    mezzi di trasporto,

    itinerario

    dei membri della squadra, del personale dell'Agenzia, degli osservatori pertinenti o dei partecipanti a programmi di scambio del personale;

    d)

    i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

    e)

    i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l'identificazione dell'interessato per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, e non oltre;

    f)

    i dati personali devono essere trattati in modo da garantirne adeguatamente la sicurezza, tenendo conto dei rischi specifici legati al loro trattamento, anche attraverso la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali ("violazione dei dati"); la parte che riceve i dati adotta misure appropriate per porre rimedio a qualsiasi violazione degli stessi e informa la parte che li comunica di tale violazione senza indebito ritardo e comunque entro 72 ore;

    g)

    sia l'autorità che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare o cancellare tempestivamente i dati il cui trattamento non sia conforme al presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati; ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte di ogni rettifica o cancellazione di tali dati;

    h)

    su richiesta, l'autorità che riceve i dati personali informa l'autorità che li ha comunicati circa il loro uso;

    i)

    i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti di seguito elencate:

    l'Agenzia; e

    il ministero dell'Interno montenegrino – direzione di Polizia;

    l'eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata all'autorizzazione preliminare dell'autorità che li comunica;

    j)

    l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e la ricezione dei dati personali;

    k)

    è istituito un organo di controllo indipendente incaricato di accertare l'osservanza delle norme in materia protezione dei dati, anche mediante l'ispezione dei suddetti registri; gli interessati hanno il diritto di proporre reclami all'organo di controllo e di ricevere risposta senza indebito ritardo;

    l)

    gli interessati hanno il diritto di ricevere informazioni sul trattamento dei loro dati personali, di accedere a tali dati e di ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali inesatti o trattati in modo illecito, fatte salve le limitazioni necessarie e proporzionate per importanti motivi di interesse pubblico; e

    m)

    gli interessati hanno il diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria in caso di violazione delle garanzie di cui sopra.

    2.   Ciascuna parte procede periodicamente a una verifica delle proprie politiche e procedure di attuazione del presente articolo. Su richiesta dell'altra parte, la parte che ha ricevuto la richiesta riesamina le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accertare e confermare l'attuazione efficace delle garanzie di cui al presente articolo. I risultati della verifica sono comunicati alla parte che ne ha fatto richiesta entro un termine ragionevole.

    3.   Le garanzie in materia di protezione dei dati previste dal presente accordo sono soggette al controllo del Garante europeo della protezione dei dati e dell'Agenzia montenegrina per la protezione dei dati personali e la libertà d'accesso all'informazione.

    4.   Le parti collaborano con il Garante europeo della protezione dei dati nella sua qualità di autorità di vigilanza dell'Agenzia.

    5.   L'Agenzia e il Montenegro redigono una relazione comune sull'applicazione del presente articolo alla fine di ciascuna attività operativa. Tale relazione è inviata sia al responsabile dei diritti fondamentali e al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia, sia all'Agenzia montenegrina per la protezione dei dati personali e la libertà d'accesso all'informazione.

    6.   L'Agenzia e il Montenegro stabiliscono norme dettagliate sulla comunicazione e sul trattamento dei dati personali ai fini delle attività operative a norma del presente accordo in disposizioni specifiche contenute nei piani operativi pertinenti. Tali disposizioni sono conformi ai requisiti pertinenti del diritto dell'Unione europea e del diritto del Montenegro. Esse descrivono, tra l'altro, la finalità prevista della comunicazione, il titolare o i titolari del trattamento e tutti i ruoli e le responsabilità, le categorie dei dati comunicati, i periodi specifici di conservazione dei dati e tutte le garanzie minime. A fini di trasparenza e prevedibilità, tali disposizioni sono rese pubbliche conformemente agli orientamenti pertinenti del comitato europeo per la protezione dei dati.

    ARTICOLO 17

    Scambio di informazioni classificate e di informazioni sensibili non classificate

    1.   Lo scambio, la condivisione o la divulgazione di informazioni classificate nell'ambito del presente accordo sono disciplinati da un accordo amministrativo distinto concluso tra l'Agenzia e le autorità competenti del Montenegro e soggetto all'approvazione preliminare della Commissione europea.

    2.   Qualsiasi scambio di informazioni sensibili non classificate nel quadro del presente accordo:

    a)

    è gestito dall'Agenzia conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione (3) e dal Montenegro conformemente al diritto nazionale montenegrino;

    b)

    è sottoposto dalla parte che riceve le informazioni a un livello di protezione in termini di riservatezza, integrità e disponibilità equivalente a quello offerto dalle misure applicate a dette informazioni dalla parte che le comunica; e

    c)

    è effettuato tramite un sistema per lo scambio di informazioni che soddisfi i criteri di disponibilità, riservatezza e integrità relativi alle informazioni sensibili non classificate, ad esempio tramite la rete di comunicazione di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1896.

    3.   Le parti rispettano i diritti di proprietà intellettuale collegati a qualsiasi dato sottoposto a trattamento nell'ambito del presente accordo.

    ARTICOLO 18

    Decisione di sospensione o cessazione di un'attività operativa e/o di revoca del relativo finanziamento

    1.   Se non sussistono più le condizioni per lo svolgimento di un'attività operativa, anche in base a quanto notificato dal Montenegro, il direttore esecutivo cessa tale attività dopo averne dato comunicazione al Montenegro. Tale comunicazione è formulata per iscritto precisandone le motivazioni.

    2.   Se il Montenegro non ha rispettato il presente accordo o il piano operativo, il direttore esecutivo può revocare il finanziamento dell'attività operativa interessata e/o sospendere o cessare tale attività dopo averne dato comunicazione scritta al Montenegro.

    3.   Se non è possibile garantire la sicurezza dei partecipanti a un'attività operativa svolta in Montenegro, il direttore esecutivo può sospendere o cessare l'attività operativa in questione o alcune sue parti.

    4.   Se ritiene che si siano verificate o possano verificarsi violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o probabilmente destinate a persistere in relazione a un'attività operativa svolta ai sensi del presente accordo, il direttore esecutivo revoca il finanziamento dell'attività operativa in questione e/o sospende o cessa l'attività in questione dopo averne informato il Montenegro.

    5.   Il Montenegro può chiedere al direttore esecutivo di sospendere o cessare un'attività operativa. Tale richiesta è formulata per iscritto precisandone le motivazioni.

    6.   La sospensione o cessazione di un'attività operativa o la revoca del relativo finanziamento ai sensi del presente articolo prende effetto dalla data della sua notifica al Montenegro. Essa non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente accordo o del piano operativo prima della sospensione, della cessazione o della revoca del finanziamento.

    7.   Il Montenegro può chiedere la cessazione del dispiegamento del membro della squadra, o di altro membro del personale, che non rispetta il presente accordo o il piano operativo stabilito a norma dello stesso o che commette una grave violazione della legge montenegrina. La decisione di cessare il dispiegamento è disposta, secondo il caso, dal direttore esecutivo dallo Stato membro di appartenenza ed è notificata alle competenti autorità montenegrine.

    ARTICOLO 19

    Lotta antifrode

    1.   Qualora venga a conoscenza dell'esistenza di accuse attendibili di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illegale connessa all'attuazione del presente accordo che possa ledere gli interessi dell'Unione europea, il Montenegro ne dà immediata comunicazione all'Agenzia, alla Procura europea e/o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

    2.   Ove tali accuse riguardino finanziamenti dell'Unione europea erogati nel quadro del presente accordo, il Montenegro fornisce tutta l'assistenza necessaria alla Procura europea e/o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode in relazione alle attività d'indagine sul suo territorio, anche facilitando colloqui, controlli e ispezioni in loco (incluso l'accesso ai sistemi d'informazione e alle banche dati in Montenegro) e facilitando l'accesso a ogni informazione pertinente relativa alla gestione tecnica e finanziaria degli aspetti finanziati interamente o in parte dall'Unione europea.

    ARTICOLO 20

    Attuazione del presente accordo

    1.   Per il Montenegro il presente accordo è attuato dal ministero dell'Interno montenegrino – direzione di Polizia.

    2.   Per l'Unione europea il presente accordo è attuato dall'Agenzia.

    ARTICOLO 21

    Risoluzione delle controversie

    1.   Tutte le controversie relative all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell'Agenzia e dalle autorità competenti del Montenegro.

    2.   Se non si giunge ad una composizione, le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo sono risolte esclusivamente per via negoziale tra le parti.

    ARTICOLO 22

    Entrata in vigore, applicazione provvisoria, modifica, durata, sospensione e denuncia dell'accordo e cessazione dell'accordo precedente

    1.   Il presente accordo è sottoposto alla ratifica, accettazione o approvazione delle parti secondo le rispettive procedure giuridiche interne. Le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

    2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1.

    In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma delle parti.

    3.   Il presente accordo può essere modificato consensualmente dalle parti solo in forma scritta.

    4.   Il presente accordo è concluso per un periodo di tempo indeterminato. Esso può essere sospeso o denunciato con accordo scritto tra le parti o unilateralmente da una delle parti.

    In caso di sospensione o denuncia unilaterale, la parte che intende sospendere o denunciare il presente accordo notifica per iscritto tale intenzione all'altra parte. La denuncia o sospensione unilaterale del presente accordo ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo al mese nel corso del quale si è proceduto alla notifica.

    5.   L'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro, firmato a Lussemburgo il 7 ottobre 2019, è abrogato e sostituito dal presente accordo.

    Nel periodo in cui il presente accordo è applicato a titolo provvisorio è sospesa l'applicazione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni condotte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro, firmato a Lussemburgo il 7 ottobre 2019.

    Le attività operative avviate in virtù dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni condotte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro, firmato a Lussemburgo il 7 ottobre 2019, che sono in corso alla data di applicazione provvisoria o di entrata in vigore del presente accordo possono continuare, a condizione che il rispettivo piano operativo sia modificato o adattato alla luce del presente accordo.

    6.   Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, nel caso dell'Unione europea, al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e, nel caso del Montenegro, al ministero degli Affari esteri del Montenegro.

    Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e montenegrina, ciascun testo facente ugualmente fede.

    IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

    Image 1L1402023IT110120230515IT0001.00013131DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ISLANDA, AL REGNO DI NORVEGIA, ALLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E AL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEINLe parti dell’accordo tra l’Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione europea all’Islanda, al Regno di Norvegia, alla Confederazione svizzera e al Principato del Liechtenstein, in particolare in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di tali paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.È pertanto auspicabile che le autorità dell’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein, da un lato, e le autorità del Montenegro, dall’altro, concludano quanto prima accordi bilaterali sulle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra l’Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro.

     


    (1)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU UE L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

    (2)  GU CE L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

    (3)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).


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