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Document 22022D2173

Decisione del Comitato misto SEE N. 181/2019 del 14 giugno 2019 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2022/2173]

GU L 291 del 10.11.2022, p. 73–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2173/oj

10.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 291/73


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 181/2019

del 14 giugno 2019

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2022/2173]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 86 e l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti per includere la decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Dopo il paragrafo 2o è inserito il paragrafo seguente:

"2p.   Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2019, al seguente quadro europeo:

32018 D 0646: Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42)."

2.

Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo, ai programmi e alle azioni di cui ai paragrafi 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o e 2p."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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