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Document 22022D2173
Decision of the EEA Joint Committee No 181/2019 of 14 June 2019 amending Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms [2022/2173]
Decisione del Comitato misto SEE N. 181/2019 del 14 giugno 2019 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2022/2173]
Decisione del Comitato misto SEE N. 181/2019 del 14 giugno 2019 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2022/2173]
GU L 291 del 10.11.2022, p. 73–74
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 291/73 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 181/2019
del 14 giugno 2019
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2022/2173]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 86 e l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti per includere la decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (1). |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2019, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 4 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
Dopo il paragrafo 2o è inserito il paragrafo seguente: "2p. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2019, al seguente quadro europeo:
|
2. |
Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo, ai programmi e alle azioni di cui ai paragrafi 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o e 2p." |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).
Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2019.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.