Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22022D2157

    Decisione del Comitato misto SEE n. 165/2019 del 14 giugno 2019 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/2157]

    GU L 291 del 10.11.2022, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2157/oj

    10.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 291/50


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 165/2019

    del 14 giugno 2019

    che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/2157]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (1), modificata da GU L 102 del 23.4.2018, pag. 97.

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/2055 della Commissione, del 23 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti in relazione all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di pagamento (2).

    (3)

    La direttiva (UE) 2015/2366 abroga la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

    1.

    Al punto 14 (Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), al punto 31e (Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e al punto 31g (Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

    "-

    32015 L 2366: Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35), rettificata dalla GU L 102 del 23.4.2018, pag. 97."

    2.

    Al punto 15 (Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

    ", modificata da:

    32015 L 2366: Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

    Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

    all'articolo 18, paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

    i)

    anziché "del 13 gennaio 2018" leggasi "della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 165/2019 del 14 giugno 2019";

    ii)

    anziché "fino al 13 luglio 2018" leggasi "fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. 165/2019 del 14 giugno 2019";

    iii)

    anziché "entro il 13 luglio 2018" leggasi "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. 165/2019 del 14 giugno 2019"."

    3.

    Il testo del punto 16e (Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

    "32015 L 2366: Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

    a)

    fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nella direttiva, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti.

    b)

    i riferimenti ad altri atti contenuti nella direttiva si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nel presente accordo;

    c)

    all'articolo 4, il paragrafo 36 è sostituito dal testo seguente:

    "microimpresa", un'impresa che, al momento della conclusione del contratto di servizio di pagamento, è un qualunque soggetto che svolga un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR."

    d)

    all'articolo 26, paragrafo 1, dopo la parola "ABE" sono inserite le parole ", le banche centrali degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA".

    e)

    All'articolo 27:

    i)

    al paragrafo 1, anziché "richiederne l'assistenza" leggasi "richiedere l'assistenza dell'ABE o dell'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,";

    ii)

    al paragrafo 2, prima frase, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la parola "ABE";

    f)

    all'articolo 30, paragrafo 3, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la parola "ABE";

    g)

    all'articolo 96, paragrafo 2, le parole "e le banche centrali nazionali degli Stati EFTA" sono inserite dopo le parole "membri del Sistema europeo delle banche centrali".

    h)

    All'articolo 109, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

    i)

    ai paragrafi 1 e 3, anziché "il 13 gennaio 2018" leggasi "la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 165/2019 del 14 giugno 2019";

    ii)

    al paragrafo 1, anziché "entro il 13 luglio 2018" leggasi "entro sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 165/2019 del 14 giugno 2019";

    iii)

    al paragrafo 3, anziché "fino al 13 gennaio 2019" leggasi "fino a un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 165/2019 del 14 giugno 2019";

    iv)

    al paragrafo 3, anziché "fino al 13 gennaio 2019" leggasi "entro un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 165/2019 del 14 giugno 2019";

    v)

    al paragrafo 5, anziché "entro il 13 gennaio 2020" leggasi "entro due anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 165/2019 del 14 giugno 2019."

    4.

    Dopo il punto 16e (Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

    "16ea.

    32017 R 2055: Regolamento delegato (UE) 2017/2055 della Commissione, del 23 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti in relazione all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di pagamento (GU L 294 dell'11.11.2017, pag. 1)."

    Articolo 2

    I testi della direttiva (UE) 2015/2366, rettificata dalla GU L 102 del 23.4.2018, pag. 97, e del regolamento delegato (UE) 2017/2055 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2019

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Claude MAERTEN


    (1)  GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35.

    (2)  GU L 294 dell'11.11.2017, pag. 1.

    (3)  GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

    (*)  È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


    Top