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Document 22022D1154
Decision of the EEA Joint Committee No 86/2022 of 18 March 2022 amending Annex XX (Environment) to the EEA Agreement [2022/1154]
Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2022 del 18 marzo 2022 che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2022/1154]
Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2022 del 18 marzo 2022 che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2022/1154]
PUB/2022/340
GU L 182 del 7.7.2022, p. 78–79
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/78 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 86/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2022/1154]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce un formato per la comunicazione dei dati sui rifiuti alimentari e per la presentazione della relazione di controllo della qualità conformemente alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(3) |
In forza della decisione del Comitato misto SEE n. 318/2021 del 29 ottobre 2021, l’articolo 9, paragrafi 5 e 8, della direttiva 2008/98/CE non si applicano al Liechtenstein. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 32fff (decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
«32ffg. |
32019 D 1597: Decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 77). |
32ffh. |
32019 D 2000: Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce un formato per la comunicazione dei dati sui rifiuti alimentari e per la presentazione della relazione di controllo della qualità conformemente alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 39).» |
Articolo 2
I testi della decisione delegata (UE) 2019/1597 e della decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 318/2021 del 29 ottobre 2021 (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 248 del 27.9.2019, pag. 77.
(2) GU L 310 del 2.12.2019, pag. 39.
(*) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
(3) GU L ...