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Document 22022A0323(01)

    Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, sulla partecipazione dell'Ucraina a Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione e il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2021-2025) che integra Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione

    C/2021/7264

    GU L 95 del 23.3.2022, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/323(1)/oj

    23.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 95/1


    ACCORDO

    tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, sulla partecipazione dell'Ucraina a Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione e il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2021-2025) che integra Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione


    La Commissione europea (in appresso "la Commissione"), a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica (in appresso "Euratom"),

    da una parte,

    e

    l'Ucraina (in appresso "l'Ucraina"),

    dall'altra,

    in appresso denominate "le parti",

    CONSIDERANDO che l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) (in appresso "l'accordo di associazione"), stabilisce che le parti devono sviluppare e rafforzare la loro cooperazione scientifica e tecnologica al fine di contribuire sia allo sviluppo scientifico stesso sia al rafforzamento del loro potenziale scientifico per contribuire alla risoluzione delle sfide nazionali e globali;

    CONSIDERANDO che l'accordo di associazione prevede specificamente la promozione della ricerca scientifica civile nei settori della sicurezza e della protezione nucleare, comprese attività congiunte di ricerca e sviluppo, nonché la formazione e la mobilità degli scienziati e stabilisce che la cooperazione nel settore nucleare civile dovrebbe realizzarsi mediante l'attuazione di accordi specifici in questo settore;

    CONSIDERANDO che il protocollo III dell'accordo di associazione stabilisce che le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Ucraina a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario da versare e le procedure di relazione e valutazione, devono essere definite in un memorandum d'intesa tra la Commissione e le autorità competenti dell'Ucraina sulla base dei criteri stabiliti dai programmi interessati (2);

    CONSIDERANDO che il programma dell'Unione europea "Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione" (in appresso "il programma Orizzonte Europa") è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

    CONSIDERANDO che il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2021-2025) che integra Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (in appresso "il programma Euratom") è stato istituito dal regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio (4);

    CONSIDERANDO gli sforzi dell'Unione europea per guidare la risposta unendo le forze con i suoi partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità nell'ambito dell'agenda delle Nazioni Unite "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull'innovazione e per la competitività e l'attrattiva economiche;

    Riconoscendo i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695 e al regolamento (Euratom) 2021/765;

    CONSIDERANDO che l'obiettivo generale del programma Euratom è svolgere attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, con particolare attenzione al costante miglioramento della sicurezza nucleare e della radioprotezione, nonché integrare il conseguimento degli obiettivi del programma Orizzonte Europa, tra l'altro nel contesto della transizione energetica;

    CONSAPEVOLI degli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca rinnovato di costruire uno spazio scientifico e tecnologico comune, creare un mercato unico per la ricerca e l'innovazione, promuovere e agevolare la cooperazione tra le università e lo scambio di migliori prassi e carriere di ricerca attraenti, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica, sostenere l'istruzione e le attività di comunicazione nel campo scientifico e incoraggiare la competitività e l'attrattiva delle economie partecipanti, e che i paesi associati sono partner fondamentali in questo sforzo;

    SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell'affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell'Unione europea e di Euratom nel settore della ricerca e dell'innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine e l'importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati;

    CERCANDO di istituire condizioni reciprocamente vantaggiose al fine di creare posti di lavoro dignitosi, rafforzare e sostenere gli ecosistemi di innovazione delle parti aiutando le imprese a innovare e espandersi sui mercati delle parti e facilitando l'adozione, la diffusione e l'accessibilità dell'innovazione, comprese le attività di sviluppo delle capacità;

    RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi ad entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di limitare o porre delle condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l'autonomia e la sicurezza;

    CONSIDERANDO gli obiettivi e i valori comuni e i forti legami delle parti nel settore della ricerca e dell'innovazione, anche nel settore nucleare, stabiliti in passato attraverso gli accordi sulla partecipazione dell'Ucraina a Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione Euratom (2014-2018) e al programma che lo ha sostituito, nonché numerosi altri accordi internazionali su cui si fondano le relazioni tra le parti (5), e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, incentivare ed estendere ulteriormente le loro relazioni e la loro cooperazione al riguardo,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Ambito dell'associazione

    1.   L'Ucraina partecipa in qualità di paese associato e contribuisce a tutte le parti del programma "Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione" (il programma Orizzonte Europa) di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695, attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio (6), nelle loro versioni più aggiornate, e mediante un contributo finanziario all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia. L'Ucraina partecipa in qualità di paese associato a tutte le parti del programma di ricerca e formazione di Euratom (il programma Euratom) istituito dal regolamento (Euratom) 2021/765 nella sua versione più aggiornata e vi contribuisce.

    2.   Il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e la decisione (UE) 2021/820 (8), nelle loro versioni più aggiornate, si applicano alla partecipazione dei soggetti giuridici dell'Ucraina alle comunità della conoscenza e dell'innovazione.

    Articolo 2

    Termini e condizioni di partecipazione al programma "Orizzonte Europa" e al programma Euratom

    1.   L'Ucraina partecipa al programma Orizzonte Europa e al programma Euratom conformemente alle condizioni stabilite nel protocollo III dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, l'Ucraina dall'altra parte, alle modalità e alle condizioni di cui al presente accordo, agli atti giuridici di cui all'articolo 1 del presente accordo, nonché a qualsiasi altra norma relativa all'attuazione del programma Orizzonte Europa, nelle loro versioni più recenti.

    2.   Salvo altrimenti disposto nelle modalità e nelle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche in attuazione dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, i soggetti giuridici stabiliti in Ucraina possono partecipare alle azioni indirette del programma Orizzonte Europa e del programma Euratom a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea (9).

    3.   Prima di decidere se i soggetti giuridici stabiliti in Ucraina sono ammissibili a partecipare a un'azione collegata alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:

    a)

    informazioni per determinare se ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi e progetti esistenti e previsti, o parti di essi, dell'Ucraina equivalenti all'azione di Orizzonte Europa interessata;

    b)

    informazioni per determinare se l'Ucraina dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità ucraine informano e consultano la Commissione ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto ucraino stabilito o controllato al di fuori dell'Ucraina che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea, a condizione che la Commissione fornisca all'Ucraina l'elenco dei soggetti giuridici pertinenti stabiliti in Ucraina con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione; e

    c)

    garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da soggetti stabiliti in Ucraina è soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. L'Ucraina condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione.

    4.   I soggetti giuridici stabiliti in Ucraina possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) secondo modalità e condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

    5.   Qualora l'Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Ucraina e i soggetti giuridici ucraini possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione europea che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.

    6.   Il presente accordo non conferisce all'Ucraina il diritto di aderire all'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, né di partecipare all'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER.

    7.   I rappresentanti dell'Ucraina hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 e al comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (Euratom) 2021/765, senza diritto di voto e solo per i punti che riguardano l'Ucraina.

    Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti ucraini durante le votazioni. L'Ucraina verrà informata del risultato di dette votazioni.

    8.   La partecipazione di cui al precedente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure relative al ricevimento di informazioni e documentazione, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell'Unione europea. Nel comitato per lo Spazio europeo della ricerca e nei relativi sottogruppi l'Ucraina gode dei diritti di rappresentanza e partecipazione applicabili ai paesi associati.

    9.   I rappresentanti dell'Ucraina hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del JRC, senza diritto di voto. Fatta salva detta condizione, questa partecipazione è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, compresi il diritto di parola e le procedure per il ricevimento di informazioni e documentazione relative ai punti che riguardano l'Ucraina.

    10.   L'Ucraina può partecipare a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) conformemente al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (10), nella sua versione più aggiornata, e all'atto giuridico che istituisce l'ERIC.

    11.   Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell'Ucraina nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 e del comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (Euratom) 2021/765 o ad altre riunioni concernenti l'attuazione del programma Orizzonte Europa o del programma Euratom, sono rimborsate dall'Unione europea sulla stessa base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea.

    12.   Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle disposizioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.

    13.   L'Ucraina adotta tutte le misure necessarie, se del caso, per garantire che i beni e i servizi acquistati o importati in Ucraina, finanziati in tutto o in parte a norma delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per la realizzazione delle attività conformemente al presente accordo, siano esenti dai dazi doganali, dai dazi all'importazione e da altri oneri fiscali, compresa l'IVA, applicabili in Ucraina.

    Articolo 3

    Contributo finanziario

    1.   La partecipazione dell'Ucraina o di soggetti giuridici ucraini al programma Orizzonte Europa o al programma Euratom è subordinata al contributo finanziario dell'Ucraina ai relativi programmi e ai relativi costi di gestione, esecuzione e funzionamento a titolo del bilancio generale dell'Unione europea (in appresso "bilancio dell'Unione").

    2.   Il contributo finanziario dell'Ucraina a ciascun programma è composto dalla somma di:

    a)

    un contributo operativo; e

    b)

    una quota di partecipazione.

    3.   Il contributo finanziario dell'Ucraina a ciascuno dei due programmi assume la forma di un pagamento annuale effettuato in due rate versate al più tardi in giugno e settembre.

    4.   Il contributo operativo dell'Ucraina a ciascun programma copre le spese operative e di supporto del programma interessato e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per il programma interessato, ivi compresi eventuali stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), nella sua versione più aggiornata (in appresso "il regolamento finanziario"), cui vanno ad aggiungersi le entrate con destinazione specifica esterna non derivanti da contributi finanziari di altri donatori al programma interessato (12).

    Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate al programma Orizzonte Europa a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (13), tale aumento corrisponde agli stanziamenti annuali indicati nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa.

    5.   Il contributo operativo iniziale dell'Ucraina si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) dell'Ucraina a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione europea a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono determinati dagli appositi servizi della Commissione sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell'anno precedente all'anno in cui il pagamento annuale è dovuto. In deroga a quanto precede, per il 2021 il contributo operativo iniziale dell'Ucraina a ciascun programma si basa sul PIL dell'anno 2019 ai prezzi di mercato. Gli adeguamenti a questo criterio di ripartizione sono riportati nell'allegato I.

    6.   Il contributo operativo iniziale dell'Ucraina a ciascun programma è calcolato applicando il criterio di ripartizione, previo adattamento, agli stanziamenti d'impegno iniziali iscritti nel bilancio dell'Unione adottato in via definitiva per l'anno di applicazione al fine di finanziare il programma interessato, maggiorato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

    7.   La quota di partecipazione dell'Ucraina per ciascun programma ammonta al 4 % del contributo operativo iniziale annuo al programma interessato calcolato conformemente ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo ed è introdotta gradualmente come indicato nell'allegato I. La quota di partecipazione non è soggetta ad adeguamenti o correzioni retroattivi.

    8.   Il contributo operativo iniziale dell'Ucraina a ciascun programma per un anno N può essere adeguato retroattivamente al rialzo o al ribasso, nel corso dell'anno o degli anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente al paragrafo 4, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno. Le disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono riportate nell'allegato I.

    9.   L'Unione europea fornisce all'Ucraina le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come sono riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell'Unione europea per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa e il programma Euratom. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell'Unione europea, di Euratom e dell'Ucraina e non pregiudicano le informazioni che l'Ucraina ha il diritto di ricevere a norma dell'allegato III.

    10.   Tutti i contributi dell'Ucraina a o i pagamenti dell'Unione europea, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.

    Articolo 4

    Regole per l'applicazione del meccanismo di correzione automatica al contributo operativo dell'Ucraina al programma Orizzonte Europa

    1.   Al contributo operativo dell'Ucraina al programma Orizzonte Europa si applica un meccanismo di correzione automatica.

    2.   Un meccanismo di correzione automatica del contributo operativo iniziale dell'Ucraina al programma Orizzonte Europa per l'anno N, adattato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, si applica ed è calcolato nell'anno N + 2. Il meccanismo si basa sulle prestazioni dell'Ucraina e dei soggetti giuridici ucraini nelle parti del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive finanziate da stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.

    L'importo della correzione automatica è calcolato a partire dalla differenza tra:

    a)

    gli importi iniziali degli impegni giuridici relativi alle sovvenzioni competitive del programma Orizzonte Europa effettivamente assunti con l'Ucraina o con soggetti giuridici ucraini finanziati mediante stanziamenti d'impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4; e

    b)

    il contributo operativo corrispondente dell'anno N versato dall'Ucraina, adattato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, esclusi i costi estranei all'intervento finanziati dagli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4.

    3.   Se l'importo di cui al paragrafo 2, sia esso positivo o negativo, supera l'8 % del contributo operativo iniziale corrispondente dell'Ucraina al programma Orizzonte Europa adattato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, il contributo operativo iniziale dell'Ucraina a tale programma per l'anno N viene corretto. L'importo che l'Ucraina deve versare o ricevere a titolo di contributo supplementare o di riduzione del suo contributo al programma Orizzonte Europa in virtù del meccanismo di correzione automatica è pari all'importo che supera la soglia dell'8 %. L'importo al di sotto di tale soglia non è preso in considerazione nel calcolo del contributo aggiuntivo da versare o da ricevere.

    4.   Nell'allegato I sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica applicabile al contributo operativo dell'Ucraina al programma Orizzonte Europa.

    Articolo 5

    Reciprocità

    1.   I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea possono partecipare a programmi, progetti e attività dell'Ucraina equivalenti al programma Orizzonte Europa o al programma Euratom, conformemente alla legislazione dell'Ucraina.

    2.   L'elenco dei programmi, progetti o attività equivalenti dell'Ucraina aperti alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea figura nella parte I dell'allegato II. L'Ucraina si adopera per aprire progressivamente i suoi programmi, progetti e attività di cui all'allegato II, parte II, alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea.

    3.   Il finanziamento da parte dell'Ucraina di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea è soggetto alla legislazione dell'Ucraina che disciplina il funzionamento dei programmi, dei progetti e delle attività di ricerca e innovazione. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea possono partecipare con i propri mezzi.

    Articolo 6

    Scienza aperta

    Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi, progetti e attività conformemente alle regole del programma Orizzonte Europa e del programma Euratom e alla legislazione dell'Ucraina.

    Articolo 7

    Monitoraggio, valutazione e relazioni

    1.   Fatte salve le responsabilità della Commissione, dell'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti dell'Unione europea in relazione al monitoraggio e alla valutazione del programma Orizzonte Europa e del programma Euratom, la partecipazione dell'Ucraina a tali programmi è costantemente monitorata sulla base di un partenariato tra la Commissione e l'Ucraina.

    2.   Le norme relative alla sana gestione finanziaria, compresi il controllo finanziario, il recupero e altre misure antifrode in relazione ai finanziamenti dell'Unione europea nell'ambito del presente accordo, sono stabilite nell'allegato III.

    Articolo 8

    Comitato misto UE-Ucraina per la ricerca e l'innovazione

    1.   È istituito il comitato misto UE-Ucraina per la ricerca e l'innovazione (in appresso "comitato misto UE/Euratom-Ucraina"). Il comitato misto UE/Euratom-Ucraina è incaricato, tra l'altro, di:

    a)

    esaminare, valutare e rivedere l'attuazione del presente accordo, in particolare:

    i)

    la partecipazione e le prestazioni dei soggetti giuridici dell'Ucraina ai programmi Orizzonte Europa e Euratom;

    ii)

    il livello di apertura (reciproca) per la partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in ciascuna parte ai programmi, ai progetti e alle attività dell'altra parte;

    iii)

    l'attuazione del meccanismo del contributo finanziario e del meccanismo di correzione automatica a norma degli articoli 3 e 4;

    iv)

    lo scambio di informazioni e l'esame di eventuali questioni relative allo sfruttamento dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale;

    b)

    discutere, su richiesta di una delle parti, delle restrizioni applicate o previste dalle parti relativamente all'accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza;

    c)

    esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione;

    d)

    discutere congiuntamente sugli orientamenti e le priorità futuri delle politiche connesse alla ricerca e all'innovazione e alla pianificazione della ricerca di interesse comune; e

    e)

    scambiarsi informazioni, tra l'altro, sulle normative, decisioni o programmi nazionali di ricerca e innovazione nuovi che sono pertinenti per l'attuazione del presente accordo.

    2.   Il comitato misto UE/Euratom-Ucraina, composto da rappresentanti dell'Unione europea, di Euratom e dell'Ucraina, adotta il proprio regolamento interno.

    3.   Il comitato misto UE/Euratom-Ucraina può decidere di istituire gruppi di lavoro/organi consultivi ad hoc a livello di esperti che possono assisterlo nell'attuazione del presente accordo.

    4.   Il comitato misto UE/Euratom-Ucraina si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni sono organizzate e ospitate a turno dall'Unione europea e dall'Ucraina.

    5.   Il comitato misto UE/Euratom-Ucraina lavora su base continuativa mediante lo scambio di informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare in relazione alla partecipazione/alle prestazioni dei soggetti giuridici dell'Ucraina. In particolare, il comitato misto UE/Euratom-Ucraina può svolgere i suoi compiti per iscritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.

    Articolo 9

    Disposizioni finali

    1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

    2.   Il presente accordo si applica dal 1o gennaio 2021. Resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, finanziati nell'ambito dei programmi Orizzonte Europa e Euratom, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell'attuazione del presente accordo tra le parti.

    3.   Il presente accordo è prorogato e si applica, per il periodo 2026-2027 e con le stesse modalità e condizioni, al programma che succederà al programma Euratom, a meno che entro 3 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del programma successivo una delle parti notifichi la propria decisione di non estendere il presente accordo al programma successivo. In presenza di tale notifica, dal 1o gennaio 2026 il presente accordo non si applica al programma successore del programma Euratom.

    4.   L'applicazione del presente accordo in relazione al programma Orizzonte Europa o al programma Euratom può essere sospesa dall'Unione europea o da Euratom in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario al rispettivo programma dovuto dall'Ucraina a norma del presente accordo.

    In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l'attuazione e la gestione del programma Orizzonte Europa o del programma Euratom, la Commissione invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dalla lettera formale di sollecito, la Commissione europea notifica all'Ucraina la sospensione dell'applicazione del presente accordo in relazione al programma interessato mediante una lettera formale di notifica che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte dell'Ucraina.

    Qualora l'applicazione del presente accordo sia sospesa a norma del primo comma del presente paragrafo, i soggetti giudici stabiliti in Ucraina non sono ammissibili a partecipare alle procedure di aggiudicazione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

    La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti nell'ambito del pertinente programma con i soggetti giuridici stabiliti in Ucraina prima che la sospensione avesse effetto. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

    La Commissione, che agisce a nome dell'Unione europea e di Euratom, notifica immediatamente all'Ucraina l'avvenuto ricevimento dell'intero importo del contributo finanziario dovuto per il programma interessato. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione relativa al programma in questione è revocata con effetto immediato.

    A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti giuridici dell'Ucraina sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione avviate nel pertinente programma dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione, avviate prima di tale data, per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.

    5.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta in cui comunica la sua intenzione di porre fine all'accordo.

    L'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.

    6.   Qualora il presente accordo sia denunciato a norma del paragrafo 5, le parti convengono che:

    a)

    i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, per i quali sono stati assunti impegni giuridici dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e prima che il presente accordo cessi di applicarsi o sia denunciato, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo;

    b)

    il contributo finanziario annuale per ciascuno dei due programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente accordo dell'anno N, durante il quale il presente accordo è denunciato, è versato interamente in conformità dell'articolo 3. Il contributo operativo dell'anno N nell'ambito del programma Orizzonte è adattato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, e corretto conformemente all'articolo 4 del presente accordo. Il contributo operativo dell'anno N nell'ambito del programma Euratom è adattato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo. La quota di partecipazione versata per l'anno N come parte del contributo finanziario per ciascuno dei due programmi non viene adattata né corretta.

    c)

    a decorrere dall'anno in cui il presente accordo è denunciato, i contributi operativi iniziali versati per ciascuno dei due programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per gli anni di applicazione del presente accordo, sono adattati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8. In relazione al programma Orizzonte Europa, tali contributi sono automaticamente corretti conformemente all'articolo 4.

    Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia del presente accordo.

    7.   Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L'entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l'entrata in vigore del presente accordo.

    8.   Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

    Fatto a Kiev il 12 ottobre duemila ventuno, in duplice copia, in inglese e in ucraino, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

    Per la Commissione europea, a nome dell'Unione europea e di Euratom

    Josep BORRELL

    Vicepresidente della Commissione europea

    Per l'Ucraina,

    Serhii SHKARLET

    Ministro dell'istruzione e delle scienze dell'Ucraina


    (1)   GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

    (2)  Il presente accordo costituisce e ha gli stessi effetti giuridici di un memorandum d'intesa di cui al protocollo III dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione.

    (3)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

    (4)  Regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2021-2025 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2018/1563 (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 81).

    (5)  L'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il Consiglio dei ministri dell'Ucraina nel settore della fusione nucleare controllata (GU L 322 del 27.11.2002, pag. 40), l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il Consiglio dei ministri dell'Ucraina nel settore della sicurezza nucleare (GU L 322 del 27.11.2002, pag. 33) e accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il gabinetto dei ministri dell'Ucraina (GU L 261 del 22.9.2006, pag. 27).

    (6)  Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).

    (7)  Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61).

    (8)  Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 91).

    (9)  Le misure restrittive dell'UE sono adottate a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea o dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    (10)  Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1).

    (11)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (12)  Ciò comprende, in particolare per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa, le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

    (13)  Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).


    ALLEGATO I

    Regole che disciplinano il contributo finanziario dell'Ucraina al programma Orizzonte Europa (2021-2027) e al programma di ricerca e formazione di Euratom (2021-2025)

    I.   Calcolo del contributo finanziario dell'Ucraina

    1.

    I contributi finanziari dell'Ucraina al programma Orizzonte Europa e al programma Euratom sono separati. Il contributo finanziario dell'Ucraina al programma Orizzonte Europa e al programma Euratom rispettivamente è stabilito annualmente in proporzione e in aggiunta all'importo disponibile ogni anno nel bilancio dell'Unione per gli stanziamenti di impegno necessari per la gestione, l'esecuzione e il funzionamento del programma Orizzonte Europa e del programma Euratom rispettivamente.

    2.

    La quota di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, per ciascuno dei due programmi è introdotta gradualmente con le modalità seguenti:

    2021: 0,5 %;

    2022: 1 %;

    2023: 1,5 %;

    2024: 2 %;

    2025: 2,5 %;

    2026: 3 %;

    2027: 4 %.

    3.

    A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente accordo, il contributo operativo iniziale che l'Ucraina deve versare per la sua partecipazione al programma Orizzonte Europa e al programma Euratom rispettivamente sarà calcolato per i rispettivi esercizi finanziari applicando un adeguamento del criterio di ripartizione.

    L'adeguamento del criterio di ripartizione avviene nel modo seguente:

    Criterio di ripartizione adattato = Criterio di ripartizzione × Coefficiente

    I coefficienti utilizzati per il calcolo di cui sopra al fine di adeguare il criterio di ripartizione sono rispettivamente 0,07 per il programma Orizzonte Europa e 0,21 per il programma Euratom di ricerca e formazione.

    4.

    In linea con l'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo, il primo adeguamento del contributo finanziario a ciascun programma di cui all'articolo 3, paragrafo 1, relativo all'esecuzione del bilancio dell'anno N è effettuato nell'anno N +1, quando il contributo operativo iniziale dell'anno N per questo programma è adattato al rialzo o al ribasso della differenza tra:

    a)

    un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N alla somma tra:

    i.

    l'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati per l'anno N per il programma pertinente nell'ambito del bilancio adottato dell'Unione europea e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e

    ii.

    eventuali stanziamenti d'impegno basati su entrate con destinazione specifica esterne che non derivano da contributi finanziari al rispettivo programma da parte di altri donatori e che erano disponibili alla fine dell'anno N;

    b)

    e il contributo operativo iniziale al programma in questione dell'anno N.

    A partire dall'anno N +2 e ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti d'impegno derivanti dall'anno N, non siano stati pagati o disimpegnati, e al più tardi 3 anni dopo la fine del programma Orizzonte Europa o del programma Euratom, l'Unione calcola un adeguamento del contributo operativo per il rispettivo programma dell'anno N riducendo il contributo operativo dell'Ucraina dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno N finanziati dal bilancio dell'Unione approvato o da disimpegni ricostituiti.

    Se gli stanziamenti di impegno derivanti da entrate con destinazione specifica esterne dell'anno N che non risultano da contributi finanziari al programma in questione da parte di altri donatori sono annullati, il contributo operativo dell'Ucraina al presente programma è ridotto dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N all'importo annullato.

    II.   Correzione automatica del contributo operativo dell'Ucraina applicabile al programma Orizzonte Europa

    1.

    Per il calcolo della correzione automatica applicabile unicamente nell'ambito del programma Orizzonte Europa di cui all'articolo 4 del presente accordo, si applicano le seguenti modalità:

    a)

    per "sovvenzioni competitive" si intendono le sovvenzioni concesse in esito a inviti a presentare proposte in cui è possibile identificare i beneficiari finali al momento del calcolo della correzione automatica. Il sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo 204 del regolamento finanziario è escluso;

    b)

    in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con un consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell'impegno giuridico corrispondono al cumulo degli importi iniziali assegnati a beneficiari che sono soggetti ucraini, conformemente alla ripartizione indicativa del bilancio della convenzione di sovvenzione;

    c)

    tutti gli importi degli impegni giuridici corrispondenti alle sovvenzioni competitive sono stabiliti utilizzando il sistema elettronico della Commissione europea eCorda e sono estratti il secondo mercoledì di febbraio dell'anno N +2;

    d)

    per "costi estranei all'intervento" s'intendono i costi del programma operativo diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l'amministrazione specifica del programma e altre azioni (1);

    e)

    sono considerati costi estranei all'intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale (2).

    2.

    Il meccanismo si applica come segue:

    a)

    le correzioni automatiche per l'anno N relative all'esecuzione degli stanziamenti di impegno per l'anno N sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all'anno N e all'anno N +1 nel sistema eCorda, di cui al presente allegato, punto II, paragrafo 1, lettera c), nell'anno N +2 previa applicazione degli eventuali adattamenti a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo al contributo dell'Ucraina al programma Orizzonte Europa. L'importo considerato è l'importo delle sovvenzioni competitive per le quali sono disponibili dati al momento del calcolo della correzione.

    b)

    A partire dall'anno N +2 e fino al 2029, l'importo della correzione automatica è calcolato per l'anno N a partire dalla differenza tra:

    i.

    l'importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite all'Ucraina o a soggetti giuridici dell'Ucraina a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell'anno N; e

    ii.

    l'importo del contributo operativo adattato dell'Ucraina per l'anno N moltiplicato per il rapporto tra:

    A.

    l'importo delle sovvenzioni competitive concesse sugli stanziamenti d'impegno dell'anno N; e

    B.

    il totale di tutti gli stanziamenti d'impegno di autorizzati dell'anno N, compresi i costi estranei all'intervento.

    III.   Pagamento del contributo finanziario dell'Ucraina a ciascun programma, pagamento degli adeguamenti effettuati sui contributi operativi dell'Ucraina a ciascun programma e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo dell'Ucraina al programma Orizzonte Europa

    1.

    La Commissione comunica all'Ucraina, il più rapidamente possibile e al più tardi al momento della prima richiesta di fondi per l'esercizio finanziario per ciascun programma di cui all'articolo 3, paragrafo 1, le seguenti informazioni:

    a.

    gli importi in stanziamenti di impegno nel bilancio dell'Unione definitivamente adottati per l'esercizio in questione per le linee di bilancio che coprono la partecipazione dell'Ucraina al programma Orizzonte Europa e al programma Euratom rispettivamente e, se del caso, l'importo degli stanziamenti per entrate con destinazione specifica esterne non derivanti da contributi finanziari di altri donatori su tali linee di bilancio;

    b.

    l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del presente accordo per ciascun programma;

    c.

    a partire dall'anno N + 1 dell'attuazione del programma Orizzonte Europa e del programma Euratom, l'esecuzione degli stanziamenti di impegno corrispondenti all'esercizio finanziario N e il livello di disimpegno per ciascun programma;

    d.

    per il programma Orizzonte Europa unicamente e per la parte di tale programma in cui queste informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni assunti a favore di soggetti giuridici ucraini, ripartito in base all'anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e al relativo livello totale di impegni.

    Per quanto riguarda entrambi i programmi, sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima e comunque entro il 1o settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni di cui alle lettere a) e b) per l'anno successivo.

    2.

    In aprile e in luglio di ogni esercizio finanziario la Commissione trasmette all'Ucraina una richiesta di fondi corrispondente al contributo dell'Ucraina nell'ambito di ciascuno dei due programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente accordo.

    Ciascuna richiesta ha per oggetto il pagamento di sei dodicesimi del contributo dell'Ucraina nell'ambito del programma rispettivo, entro i 60 giorni successivi alla trasmissione della richiesta di fondi.

    3.

    In deroga al paragrafo 2, il contributo finanziario per il 2021 è frazionato in rate da suddividere su più richieste di fondi secondo il seguente calendario di pagamento:

    50 % del contributo finanziario per il 2021 da versare nel 2022;

    50 % del contributo finanziario per il 2021 da versare nel 2023.

    Gli importi corrispondenti sono inclusi nella richiesta di fondi dell'anno in questione.

    3.

    La richiesta di fondi presentata ogni anno in aprile può comprendere anche gli adeguamenti del contributo finanziario versato dall'Ucraina per l'attuazione, la gestione e il funzionamento del precedente programma quadro di ricerca e innovazione o del programma di ricerca e formazione Euratom cui l'Ucraina ha partecipato.

    4.

    Per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa, ogni anno, a partire dal 2023, le richieste di fondi riflettono anche l'importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l'anno N -2 al programma Orizzonte Europa.

    Per ciascuno degli esercizi finanziari 2028, 2029 e 2030, l'importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati dall'Ucraina nel 2026 e 2027 al programma Orizzonte Europa o dopo gli adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo, sarà versato o percepito dall'Ucraina.

    5.

    L'Ucraina versa il suo contributo finanziario a norma del presente accordo per ciascuno dei due programmi conformemente al punto III del presente allegato. In caso di mancato pagamento da parte dell'Ucraina entro la data prevista, la Commissione invia una lettera formale di sollecito.

    Eventuali ritardi nel pagamento del contributo finanziario per uno o l'altro dei due programmi comporteranno per l'Ucraina il pagamento di interessi di mora sull'importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento.

    Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali.


    (1)  Le altre azioni comprendono in particolare appalti, premi, strumenti finanziari, azioni dirette del Centro comune di ricerca, abbonamenti (OCSE, Eureka, IPEEC, AIE, ecc.), esperti (valutatori, monitoraggio dei progetti) ecc.

    (2)  Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all'intervento soltanto se queste sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un'organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).


    ALLEGATO II

    Elenco non esaustivo dei programmi, dei progetti e delle attività equivalenti dell'Ucraina

    Parte 1

    Programmi dell'Ucraina aperti alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea

    I programmi dell'Ucraina seguenti sono aperti alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea:

    Bandi di gara competitivi della Fondazione nazionale per la ricerca dell'Ucraina

    Selezione competitiva di sviluppi scientifici e tecnici (sperimentali) sotto il monitoraggio dello Stato, approvata con decreto del ministero dell'Istruzione e della scienza dell'Ucraina

    Selezione competitiva di lavori e progetti scientifici e tecnici finanziati dallo strumento esterno di assistenza dell'Unione europea per l'adempimento degli obblighi dell'Ucraina nell'ambito del programma quadro dell'Unione europea di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020"

    Selezione competitiva del Fondo ucraino a favore delle start-up

    Parte 2

    Programmi avviati dall'Ucraina per aprire progressivamente alla partecipazione dei soggetti giuridici nell'Unione europea

    I programmi dell'Ucraina seguenti saranno progressivamente aperti alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea

    Fondazione del presidente dell'Ucraina per il sostegno all'istruzione, alla scienza e allo sport


    ALLEGATO III

    Sana gestione finanziaria

    Tutela degli interessi finanziari e riscossione

    Articolo 1

    Verifiche e audit

    1.   L'Unione europea ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Ucraina o soggetto giuridico stabilito in Ucraina che riceva un finanziamento dell'Unione europea, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito in Ucraina coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea.

    2.   Gli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit

    3.   L'Ucraina non impedisce né pone particolari ostacoli al diritto di entrare in Ucraina e all'accesso ai locali degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 per l'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.

    4.   Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dell'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, o dopo la sua denuncia, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione europea e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione e da questa assunto prima che la data di sospensione dell'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, o della denuncia del presente accordo entrino in vigore.

    Articolo 2

    Lotta contro irregolarità e frodi nonché altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

    1.   La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel territorio dell'Ucraina. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione.

    2.   Le autorità competenti dell'Ucraina informano la Commissione europea o l'OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità o a una frode o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza.

    3.   I controlli e le verifiche sul posto possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Ucraina o persona giuridica stabilita in Ucraina che riceva un finanziamento dell'Unione nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito in Ucraina e coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione.

    4.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall'OLAF in stretta cooperazione con l'autorità ucraina competente designata dal governo ucraino. L'autorità designata è informata con ragionevole anticipo dell'oggetto, delle ragioni e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, i funzionari delle autorità ucraine competenti possono partecipare ai controlli e alle ispezioni sul posto.

    5.   Su richiesta delle autorità ucraine, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l'OLAF.

    6.   Gli agenti della Commissione europea e dell'OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.

    7.   Qualora la persona, il soggetto o un altro terzo opponga resistenza a un controllo o verifica sul posto, le autorità ucraine, operando in conformità delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all'OLAF per consentire loro di adempiere i propri obblighi nello svolgimento di un controllo o una verifica sul posto. Tale assistenza comprende l'adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare misure volte a preservare gli elementi di prova.

    8.   La Commissione europea o l'OLAF informano le autorità ucraine in merito ai risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l'OLAF comunicano quanto prima all'autorità ucraina competente qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto.

    9.   Fatta salva l'applicazione del diritto penale ucraino, la Commissione europea può imporre, conformemente alla legislazione dell'Unione europea, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche o giuridiche ucraine che partecipano all'attuazione di un programma o di un'attività.

    10.   Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti ucraine procedono a scambi periodici di informazioni e, su richiesta di una delle parti del presente accordo, si consultano reciprocamente.

    11.   Al fine di agevolare l'efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l'OLAF, l'Ucraina designa un punto di contatto.

    12.   Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti ucraine avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.

    13.   Le autorità ucraine cooperano con la Procura europea per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, e i loro complici, conformemente alla legislazione applicabile.

    Articolo 3

    Riscossione ed esecuzione

    1.   Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati in relazione a crediti derivanti dal programma Orizzonte Europa costituiscono titolo esecutivo in Ucraina. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell'autenticità della decisione da parte dell'autorità nazionale che il governo dell'Ucraina designerà a tal fine. Il governo dell'Ucraina comunica alla Commissione e alla Corte di giustizia dell'Unione europea la propria autorità nazionale designata. Conformemente all'articolo 4, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e ai soggetti giuridici stabiliti in Ucraina. L'esecuzione avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali ucraini.

    2.   Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o accordo in relazione a programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione costituiscono titolo esecutivo in Ucraina al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1.

    3.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 e per la sospensione dell'esecuzione di tale decisione. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni dell'Ucraina.

    Articolo 4

    Comunicazione e scambio di informazioni

    Le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea coinvolti nell'attuazione del programma Orizzonte Europa, o nei controlli su tale programma, hanno il diritto di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente in Ucraina o con qualsiasi soggetto giuridico stabilito in Ucraina che riceve fondi dell'Unione, nonché con qualsiasi terzo, residente o stabilito in Ucraina coinvolto nell'esecuzione dei fondi dell'Unione. Tali persone, soggetti e parti possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell'Unione applicabile al programma dell'Unione o in base ai contratti o agli accordi conclusi per attuare tale programma.


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