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Document 22021D2000
Decision No 1/2021 of the EPA Committee established by the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte D'Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part of 20 October 2021 concerning the adoption of the procedures for the settlement of disputes and the code of conduct for arbitrators [2021/2000]
Decisione n. 1./2021 del Comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 20 ottobre 2021 che adotta le procedure di risoluzione delle controversie e il codice di condotta degli arbitri [2021/2000]
Decisione n. 1./2021 del Comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 20 ottobre 2021 che adotta le procedure di risoluzione delle controversie e il codice di condotta degli arbitri [2021/2000]
PUB/2021/868
GU L 408 del 17.11.2021, p. 8–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 408/8 |
DECISIONE n. 1./2021 DEL COMITATO APE ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO INTERINALE TRA LA COSTA D'AVORIO, DA UNA PARTE, E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA,
del 20 ottobre 2021
che adotta le procedure di risoluzione delle controversie e il codice di condotta degli arbitri [2021/2000]
IL COMITATO APE,
visto l'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato ad Abidjan il 26 novembre 2008 e applicato a titolo provvisorio dal 3 settembre 2016, in particolare l'articolo 59, paragrafo 1, e l'articolo 73,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 59, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, («accordo») dispone che le procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo V (Prevenzione e risoluzione delle controversie), capo 3 (Procedure di risoluzione delle controversie), dell'accordo sono disciplinate dal regolamento di procedura che sarà adottato dal comitato APE. |
(2) |
A norma dell'articolo 73 dell'accordo, per la sua applicazione il comitato APE è responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Le procedure di risoluzione delle controversie e il codice di condotta degli arbitri ad esso allegato sono stabiliti conformemente all'allegato.
2. Tali procedure e il suddetto codice di condotta lasciano impregiudicate tutte le disposizioni specifiche previste dall'accordo o eventualmente decise dal comitato APE.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore a decorrere dalla data della firma.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2021
Per la Repubblica della Costa d'Avorio
Kalilou SYLLA
Per l'Unione europea
Cristina MIRANDA GOZALVEZ
ALLEGATO
PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 1
Definizioni
Ai fini dell'applicazione delle presenti procedure di risoluzione delle controversie («regolamento di prodecura») si intende per:
consulente: una persona fisica incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione a un procedimento arbitrale;
collegio arbitrale: un collegio costituito a norma dell'articolo 50 dell'accordo;
arbitro: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 50 dell'accordo;
assistente: una persona fisica che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
giorno: un giorno civile;
giorno non lavorativo: il sabato, la domenica e qualsiasi altro giorno indicato da una delle parti come giorno festivo ai fini dell'applicazione del presente regolamento di procedura;
rappresentante di una parte: un dipendente o qualunque persona fisica designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualsiasi altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte nell'ambito di una controversia a norma dell'accordo;
parte convenuta: la parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 46 dell'accordo;
parte attrice: la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 49 dell'accordo.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento di procedura integrano e precisano l'accordo in particolare gli articoli 49 e seguenti in materia di arbitrato.
2. Il presente regolamento di procedura mira a consentire alle parti di risolvere le controversie che possano sorgere tra loro mediante una soluzione accettabile per entrambe grazie al meccanismo dell'arbitrato.
3. Tutte le parti possono ricorrere all'arbitrato nell'ambito dell'attuazione dell'accordo al fine di risolvere le controversie che possano sorgere tra loro.
Articolo 3
Avvio del procedimento arbitrale e notifiche
1. Il procedimento arbitrale si considera avviato alla data in cui la parte convenuta e il comitato APE ricevono la richiesta di costituzione di un collegio arbitrale, conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, dell'accordo.
2. Per «notifica», ai sensi del presente regolamento di procedura, si intende qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento legati al procedimento arbitrale, essendo inteso che:
a) |
le notifiche provenienti dal collegio arbitrale sono trasmesse a entrambe le parti contemporaneamente; |
b) |
le notifiche provenienti da una parte e indirizzate al collegio arbitrale sono trasmesse contemporaneamente in copia all'altra parte; e |
c) |
le notifiche di una parte indirizzate all'altra parte sono trasmesse contemporaneamente in copia al collegio arbitrale, ove opportuno. |
3. Le notifiche sono effettuate per posta elettronica oppure, ove opportuno, tramite qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, le notifiche si considerano ricevute il giorno dell'invio.
4. Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente alla direzione generale del Commercio della Commissione europea dell'Unione europea e al coordinatore designato per la Costa d'Avorio.
5. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti nelle notifiche legate al procedimento arbitrale possono essere corretti mediante l'invio di una nuova notifica in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
6. Qualora il termine ultimo per la presentazione di una notifica coincida con un giorno non lavorativo della parte ivoriana o dell'Unione europea, la notifica può essere effettuata il giorno lavorativo successivo. In nessun caso notifiche o richieste di alcun tipo si considerano ricevuti in un giorno non lavorativo.
7. A seconda delle questioni oggetto della controversia, tutte le notifiche indirizzate al comitato APE conformemente al presente regolamento di procedura sono inviate in copia anche agli altri organi istituzionali interessati.
Articolo 4
Nomina degli arbitri
1. Qualora, a norma dell'articolo 50 dell'accordo, un arbitro sia selezionato mediante estrazione a sorte, il presidente del comitato APE comunica tempestivamente alle parti la data, l'ora e il luogo del sorteggio.
2. Il sorteggio è effettuato in presenza dei rappresentanti delle parti.
3. Il presidente del comitato APE comunica per iscritto a ciascuna persona selezionata la nomina al ruolo di arbitro. Ciascuna persona conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro cinque giorni dalla data in cui è stata informata della nomina.
4. Gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi delle persone ufficialmente proposte da una parte o da entrambe le parti, se l'elenco degli arbitri di cui all'articolo 64 dell'accordo non è stato elaborato o non contiene nominativi sufficienti nel momento in cui viene presentata una richiesta a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, dell'accordo.
Articolo 5
Consultazione tra le parti e il collegio arbitrale
1. Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi:
a) |
il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri, stabiliti conformemente alle norme dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC); |
b) |
il compenso per l'assistente di ciascun arbitro, il cui importo totale non supera il 50 % del compenso totale dell'arbitro stesso; |
c) |
il calendario del procedimento. |
2. Gli arbitri e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.
3. Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo è investito del mandato seguente:
«Esaminare, in funzione delle pertinenti disposizioni dell'accordo, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 46 dell'accordo ed emettere il proprio lodo a norma degli articoli 52, 62 e 63 dell'accordo.»
4. Le parti notificano il mandato concordato al collegio arbitrale entro tre giorni dal raggiungimento del loro accordo sul mandato.
Articolo 6
Comunicazioni scritte
La parte attrice presenta la propria comunicazione scritta iniziale entro venti giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro venti giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale.
Articolo 7
Lavori dei collegi arbitrali
1. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare al proprio presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale nell'ambito interessato.
2. Conformemente all'articolo 9 del presente regolamento di procedura, gli arbitri e le persone convocate sono presenti alle udienze. Salvo diversa disposizione dell'accordo o del presente regolamento di procedura e fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento di procedura, il collegio arbitrale può espletare le sue attività tramite telefono, fax o qualsiasi altro mezzo, compresi i collegamenti informatici.
3. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare gli assistenti a presenziare alle discussioni.
4. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.
5. Le risultanze, le decisioni e le raccomandazioni del collegio arbitrale di cui agli articoli 51 e 52 dell'accordo devono essere adottate, per quanto possibile, per consenso; qualora non sia possibile raggiungere un consenso, esse sono adottate dalla maggioranza dei membri. Gli arbitri non possono esprimere opinioni separate sulle questioni che non sono oggetto di consenso unanime.
6. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del titolo V (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell'accordo, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni, che garantisca la parità di trattamento delle parti.
7. Qualora riscontri la necessità di modificare uno dei termini del procedimento arbitrale diverso dai termini stabiliti dal titolo V (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell'accordo, o di introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, il collegio arbitrale informa per iscritto le parti circa le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessari. Il collegio arbitrale può adottare tale modifica o adeguamento previa consultazione delle parti.
8. I termini stabiliti dal presente regolamento di procedura possono essere modificati previo comune accordo delle parti. Su richiesta di una parte, il collegio arbitrale può modificare i termini applicabili nell'ambito del procedimento.
9. Su richiesta congiunta delle parti, il collegio arbitrale sospende il procedimento in qualsiasi momento per un periodo convenuto dalle parti non superiore a dodici mesi consecutivi.
10. In caso di sospensione, i termini pertinenti sono prorogati di un periodo di tempo corrispondente alla sospensione del procedimento dinanzi al collegio arbitrale. Il collegio arbitrale riprende il procedimento in qualsiasi momento su richiesta congiunta delle parti o, al termine del periodo di sospensione concordato, su richiesta scritta di una delle parti. La richiesta è notificata al presidente del collegio arbitrale e, se del caso, all'altra parte. Se il procedimento dinanzi al collegio arbitrale è stato sospeso per più di dodici mesi consecutivi, si estingue il potere di costituire il collegio arbitrale e si chiude il procedimento dinanzi a quest’ultimo. Le parti possono concordare in qualsiasi momento di porre fine al procedimento dinanzi al collegio arbitrale. Le parti notificano congiuntamente tale accordo al presidente del collegio arbitrale.
11. La conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudica i diritti delle parti in altri procedimenti relativi alla stessa questione a norma del titolo V dell'accordo (Prevenzione e risoluzione delle controversie).
Articolo 8
Sostituzione
1. In caso di impedimento, rinuncia o necessità di sostituzione di un arbitro, è designato un sostituto in conformità all'articolo 50 dell'accordo.
2. Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta degli arbitri e che debba pertanto essere sostituito, essa ne informa l'altra parte entro quindici giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative al presunto mancato rispetto del codice di condotta degli arbitri da parte dell'arbitro.
3. Le parti si consultano entro quindici giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le parti informano l'arbitro della sua presunta violazione e possono chiedergli di adottare misure per porvi rimedio. In caso di comune accordo, le parti possono inoltre rimuovere l'arbitro e designarne uno nuovo conformemente alla procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 dell'accordo e, se del caso, all'articolo 50, paragrafo 3, dell'accordo.
4. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro diverso dal presidente, ciascuna parte può chiedere che tale questione sia sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.
5. Se, sulla base della richiesta, il presidente conclude che un arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta degli arbitri, un nuovo arbitro è designato a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, dell'accordo.
6. Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta degli arbitri, le parti si consultano e, di comune accordo, revocano il presidente e designano un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 50 dell'accordo.
7. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che tale questione sia sottoposta a una delle persone il cui nominativo figura sull'elenco dei membri selezionati per l'esercizio delle funzioni di presidente del collegio arbitrale, istituito a norma dell'articolo 64 dell'accordo. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato APE. La persona così selezionata decide se il presidente soddisfa i requisiti del codice di condotta degli arbitri. La sua decisione è definitiva.
8. Qualora sia deciso che il presidente non soddisfa i requisiti del codice di condotta degli arbitri, il nuovo presidente è designato conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, dell'accordo.
Articolo 9
Udienze
1. In base al calendario stabilito a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e previa consultazione delle parti e degli altri arbitri, il presidente del collegio arbitrale comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Fatto salvo l'articolo 1, la parte incaricata dell'organizzazione logistica del procedimento rende pubbliche tali informazioni.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la parte ivoriana e a Abidjan se la parte attrice è l'Unione europea.
3. Il collegio arbitrale può convocare altre udienze con l'accordo delle parti.
4. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata dell'udienza.
5. Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le persone seguenti possono assistere all'udienza:
a) |
i rappresentanti delle parti; |
b) |
i consulenti delle parti; |
c) |
il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; |
d) |
gli assistenti degli arbitri; |
e) |
gli esperti scelti dal collegio arbitrale a norma dell'articolo 60 dell'accordo. |
6. Al più tardi cinque giorni prima della data dell'udienza, ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone fisiche che interverranno oralmente per conto di tale parte nel corso dell'udienza, nonché degli altri rappresentanti o consulenti delle parti che assisteranno all'udienza.
7. Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta.
Argomentazione
a) |
argomentazione della parte attrice; |
b) |
argomentazione della parte convenuta. |
a) |
replica della parte attrice; |
b) |
controreplica della parte convenuta. |
8. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.
9. Il collegio arbitrale provvede affinché il verbale dell'udienza sia redatto e trasmesso alle parti entro un termine di quindici giorni dopo l'udienza. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto, entro un termine di cinque giorni dopo la trasmissione del documento.
10. Entro dieci giorni dalla data dell'udienza, ciascuna parte può trasmettere agli arbitri e all'altra parte osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.
Articolo 10
Domande scritte
1. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna parte riceve una copia delle domande del collegio arbitrale.
2. Ciascuna parte trasmette inoltre all'altra parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna parte è data la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alla risposta dell'altra parte entro cinque giorni dalla data di tale risposta.
Articolo 11
Trasparenza e riservatezza
1. Ciascuna parte e il collegio arbitrale provvedono a garantire la riservatezza delle informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. La parte che trasmetta al collegio arbitrale una comunicazione contenente informazioni riservate fornisce anche, entro quindici giorni dalla trasmissione di tale comunicazione, una versione non riservata della comunicazione che possa essere divulgata al pubblico.
2. Il presente regolamento di procedura non vieta in alcun modo a una parte di rendere pubblica la propria posizione, purché, nel fare riferimento alle informazioni trasmesse dall'altra parte, non divulghi informazioni che quest'ultima considera riservate.
3. Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse quando le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengono informazioni commerciali riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.
Articolo 12
Contatti unilaterali
1. Il collegio arbitrale non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.
2. Un arbitro non può discutere di alcun aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le parti in assenza degli altri arbitri.
Articolo 13
Comunicazioni amicus curiae
1. Le persone non appartenenti all'amministrazione pubblica stabilite nel territorio di una delle parti possono presentare memorie amicus curiae al collegio arbitrale conformemente ai paragrafi da 2 a 5.
2. Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste, purché siano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, riguardino direttamente la questione esaminata dal collegio arbitrale e in alcun caso tali comunicazioni, compresi gli allegati, abbiano una lunghezza superiore a quindici cartelle dattiloscritte.
3. Ciascuna comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse di tale persona nell'ambito del procedimento arbitrale. La comunicazione è redatta nelle lingue scelte dalle parti a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2.
4. Le comunicazioni sono notificate alle parti perché possano formulare le loro osservazioni. Le parti possono presentare osservazioni al collegio arbitrale entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi al presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale non è tenuto a prendere in esame nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni.
Articolo 14
Casi urgenti
Nei casi urgenti di cui all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 55, paragrafo 2 dell'accordo, il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua i termini stabiliti dal presente regolamento di procedura nel modo che ritiene opportuno e comunica tali adeguamenti alle parti.
Articolo 15
Costi
1. Ciascuna parte sostiene i propri costi di partecipazione al procedimento arbitrale.
2. La parte convenuta è responsabile dell'organizzazione logistica del procedimento arbitrale, in particolare dell'organizzazione delle udienze, e sostiene tutte le spese derivanti dall'organizzazione logistica dell'udienza. Tuttavia le parti condividono in egual misura le altre spese amministrative del procedimento arbitrale nonché il compenso e le spese degli arbitri e il compenso e le spese dei loro assistenti.
Articolo 16
Lingua di lavoro del procedimento, traduzione e interpretazione
1. Durante le consultazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 2, dell'accordo e al più tardi nel corso della riunione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento di procedura, le parti si adoperano per adottare una lingua di lavoro comune che sia una lingua ufficiale comune alle due parti.
2. Qualora le parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte provvede alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra parte, tranne nel caso in cui le comunicazioni siano redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC. La parte convenuta provvede all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti.
3. Le relazioni e i lodi del collegio arbitrale sono presentati nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti. Se le parti non si sono accordate sull'uso di una lingua di lavoro comune, la relazione intermedia e la relazione finale del collegio arbitrale sono presentate in una delle lingue di lavoro dell'OMC.
4. I costi della traduzione del lodo del collegio arbitrale nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti sono sostenuti in egual misura dalle parti.
5. Ciascuna parte può formulare osservazioni sull'accuratezza di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento di procedura.
6. Ciascuna parte sostiene i costi della traduzione delle proprie comunicazioni scritte. I costi della traduzione di un lodo del collegio arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle parti.
Articolo 17
Calcolo dei termini
Tutti i termini fissati dal titolo V (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell'accordo e dal presente regolamento di procedura, compresi i termini per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, possono essere modificati di comune accordo dalle parti e sono calcolati in giorni a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo indicazione contraria.
Articolo 18
Altre procedure
I termini fissati nel presente regolamento di procedura sono adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione del lodo del collegio arbitrale nelle procedure di cui agli articoli da 54 a 57 dell'accordo.
Allegato delle procedure di risoluzione delle controversie
CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente codice di condotta si intende per:
— |
«arbitro»: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 50 dell'accordo; |
— |
«assistente»: una persona fisica che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; |
— |
«candidato»: una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 64 dell'accordo, proposta per la nomina ad arbitro a norma dell'articolo 50 dell'accordo; |
— |
«mediatore»: una persona fisica che conduce una mediazione a norma dell'articolo 48 dell'accordo; |
— |
«personale»: in relazione a un arbitro, le persone fisiche poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccettuati gli assistenti. |
Articolo 2
Principi fondamentali
1. Al fine di preservare l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie, i candidati e gli arbitri:
a) |
prendono conoscenza del presente codice di condotta; |
b) |
sono indipendenti e imparziali; |
c) |
evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti; |
d) |
evitano qualsiasi violazione deontologica e qualsiasi azione che faccia presumere una violazione deontologica o dell'obbligo di imparzialità; |
e) |
osservano norme di condotta rigorose; e |
f) |
non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche. |
2. Gli arbitri non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.
3. Gli arbitri non possono usare la loro posizione in seno al collegio arbitrale per interessi personali o privati. Gli arbitri si astengono da qualsiasi atto che possa far presumere che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.
4. Gli arbitri si adoperano affinché la loro condotta e il loro giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità, presenti o passate, di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.
5. Gli arbitri evitano di instaurare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o che potrebbero ragionevolmente far presumere una violazione deontologica o dell'obbligo di imparzialità.
Articolo 3
Obblighi di dichiarazione
1. Prima di essere confermato quale arbitro a norma dell'articolo 50 dell'accordo, ciascun candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o far ragionevolmente presumere una violazione deontologica o dell'obbligo di imparzialità nell'ambito del procedimento.
2. A tale scopo, il candidato si adopera, nella misura del possibile, per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, anche di natura finanziaria, professionale, lavorativa o familiare.
3. L'obbligo di dichiarazione previsto dal paragrafo 1 del presente articolo è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano.
4. I candidati o gli arbitri comunicano al comitato APE tutte le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta non appena ne vengono a conoscenza, affinché siano esaminate dalle parti.
Articolo 4
Doveri degli arbitri
1. In seguito all'accettazione della nomina, ciascun arbitro si rende disponibile a esercitare ed esercita accuratamente ed efficacemente le sue funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.
2. Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale funzione.
3. Gli arbitri adottano tutti i necessari provvedimenti per garantire che gli assistenti e il personale siano a conoscenza degli articoli 2, 3, 4 e 6 del presente codice di condotta e le rispettino.
Articolo 5
Obblighi degli ex arbitri
Gli ex arbitri devono evitare qualsiasi atto che possa far presumere che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dal lodo del collegio arbitrale.
Articolo 6
Riservatezza
1. Gli arbitri o ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
2. Gli arbitri non divulgano, né integralmente né in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente all'articolo 63 dell'accordo.
3. Gli arbitri o ex arbitri non divulgano in alcun momento le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un membro.
Articolo 7
Spese
Ciascun arbitro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo dedicato e le spese sostenute dal suo assistente, e presenta un resoconto finale alle parti.
Articolo 8
Mediatori
Il presente codice di condotta si applica, mutatis mutandis, ai mediatori.