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Document 22021D0310

    Decisione del Comitato misto SEE n. 196/2018 del 21 settembre 2018 che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2021/310]

    GU L 75 del 4.3.2021, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/310/oj

    4.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 75/33


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 196/2018

    del 21 settembre 2018

    che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2021/310]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (1).

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, (2) il regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione (3) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione (4), che sono integrati nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

    (3)

    Alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 derivano da disposizioni dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) che si applicano solo alla regione EUR (europea) dell’ICAO, di cui l’Islanda non fa parte a causa della sua posizione geografica.

    (4)

    Alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 si riferiscono a regolamenti UE il cui ambito di applicazione è limitato alle regioni EUR (europea) e AFI (africana) dell’ICAO, e che non possono essere applicati all’Islanda.

    (5)

    Trovandosi nella regione NAT (nordatlantica) dell’ICAO, l’Islanda è tenuta a conformarsi alle disposizioni regionali integrative ICAO NAT.

    (6)

    È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato XIII dell’accordo SEE è così modificato:

    1)

    dopo il punto 66xf [Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione] è inserito quanto segue:

    «66xg.

    32017 R 0373: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1).

    Ai fini del presente accordo, il regolamento si intende adattato come in appresso:

    a)

    i riferimenti alle disposizioni dell’ICAO applicabili alla regione ICAO EUR contenuti nel regolamento e nei metodi accettabili di rispondenza (AMC)/nel materiale esplicativo (GM) non vanno intesi come un requisito per l’Islanda qualora l’Islanda si conformi alle disposizioni regionali integrative ICAO NAT. Le disposizioni ICAO NAT possono essere considerate AMC e GM per l’Islanda;

    b)

    i riferimenti, contenuti nel regolamento, a regolamenti europei il cui ambito di applicazione è limitato alle regioni EUR/AFI dell’ICAO non vanno intesi come un requisito per l’Islanda, a meno che l’Islanda non abbia indicato esplicitamente che i regolamenti in questione le si applicano. In alternativa, si applicano i regolamenti nazionali o le disposizioni applicabili dell’ICAO;

    c)

    i metodi alternativi di rispondenza (AltMOC) non dovrebbero essere necessari nei casi in cui l’Islanda si conforma alle disposizioni regionali integrative ICAO NAT;

    d)

    al punto ATM/ANS.AR.A.025 dell’allegato II, alla lettera b), le parole “, all’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “agli Stati membri”;

    e)

    al punto ATM/ANS.AR.C.050 dell’allegato II, alla lettera e) (1), le parole “e l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “la Commissione”;

    f)

    al punto ATM/ANS.OR.D.005 dell’allegato III, alla lettera c), le parole “e dell’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo le parole “della Commissione”;

    g)

    al punto ATM/ANS.OR.D.025 dell’allegato III:

    i)

    alla lettera c), le parole “, al comitato permanente degli Stati EFTA, all’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “alla Commissione”;

    ii)

    alla lettera e), le parole “, dell’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo le parole “della Commissione”».

    2)

    Il punto 66wn [Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione] è così modificato:

    a)

    è aggiunto il seguente trattino:

    «-

    32017 R 0373: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017 (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1)»;

    b)

    la lettera j) è soppressa.

    3)

    I testi dei punti 66wf [Regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione], 66xb [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione] e 66xc [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione] sono soppressi.

    Articolo 2

    Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1)

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

    Per il Comitato misto SEE

    La presidente

    Oda Helen SLETNES


    (1)  GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1.

    (2)  GU L 141 del 31.5.2008, pag. 5.

    (3)  GU L 271 del 18.10.2011, pag. 15.

    (4)  GU L 271 del 18.10.2011, pag. 23.

    (*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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