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Document 22021D0137

    Decisione n. 1/2020 del comitato misto istituito nel quadro dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone del 15 dicembre 2020 che modifica l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [2021/137]

    PUB/2021/4

    GU L 42 del 5.2.2021, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/137/oj

    5.2.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 42/15


    DECISIONE n. 1/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO NEL QUADRO DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL’ALTRA, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

    del 15 dicembre 2020

    che modifica l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [2021/137]

    Il COMITATO MISTO,

    visto l’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo cessa di applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

    (2)

    Ai sensi dell’articolo 23 dell’accordo, i diritti acquisiti dai privati restano immutati in caso di denuncia dell’accordo e le parti contraenti decidono di comune accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.

    (3)

    L’articolo 33 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2) («accordo di recesso») stabilisce che la parte seconda, titolo III, dell’accordo di recesso si applica ai cittadini dell’Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera a condizione che tali paesi abbiano concluso e applichino rispettivamente accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini dell’Unione, nonché accordi corrispondenti con l’Unione applicabili ai cittadini del Regno Unito.

    (4)

    L’articolo 26b dell’accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord e la Confederazione svizzera sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’accordo sulla libera circolazione delle persone stabilisce («accordo sui diritti dei cittadini») che le disposizioni della parte III di tale accordo si applicano ai cittadini dell’Unione a condizione che l’Unione abbia concluso e applichi rispettivamente accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini svizzeri, nonché accordi corrispondenti con la Svizzera applicabili ai cittadini del Regno Unito.

    (5)

    È necessario fornire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito, nonché ai loro familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso, si trovano o si sono trovati in una situazione transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più parti contraenti dell’accordo e il Regno Unito,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’allegato II dell’accordo tra la Comunità europea ei suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione da parte del comitato misto e si applica dalla fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.

    Per il comitato misto

    La presidente

    Cornelia LUETHY

    Le segretarie

    Nathalie MARVILLE DOSEN

    Malgorzata SENDROWSKA


    (1)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

    (2)   GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.


    ALLEGATO

    L’allegato II dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone è così modificato:

    1)

    l’articolo 3 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1 «protocollo» è sostituito da «protocollo I»;

    b)

    al paragrafo 2 «protocollo» è sostituito da «protocollo I»;

    2)

    dopo l’articolo 3 è aggiunto il nuovo articolo 4:

    «Articolo 4

    1.   Le disposizioni relative alla tutela dei diritti acquisiti dai privati ai sensi del presente accordo a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea sono stabilite nel protocollo II del presente allegato.

    2.   Il protocollo II costituisce parte integrante del presente allegato.»;

    3)

    dopo la sezione C il titolo «Protocollo» è sostituito da «Protocollo I»;

    4)

    dopo il protocollo I è aggiunto il nuovo protocollo II:

    «

    PROTOCOLLO II

    dell’allegato II dell’accordo sulla libera circolazione delle persone


    CONSIDERANDO che l’articolo 33 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso») stabilisce che la parte seconda, titolo III, dell’accordo di recesso si applica ai cittadini dell’Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera a condizione che tali paesi abbiano concluso e applichino accordi corrispondenti con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applicabili ai cittadini dell’Unione, nonché accordi corrispondenti con l’Unione europea applicabili ai cittadini del Regno Unito,

    CONSIDERANDO che l’articolo 26b dell’accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione svizzera sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’accordo sulla libera circolazione delle persone stabilisce che le disposizioni della parte III di tale accordo si applicano ai cittadini dell’Unione a condizione che l’Unione abbia concluso e applichi accordi corrispondenti con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applicabili ai cittadini svizzeri, nonché accordi corrispondenti con la Svizzera applicabili ai cittadini del Regno Unito,

    RICONOSCENDO che occorre fornire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito, nonché ai loro familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione, si trovano o si sono trovati in una situazione transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più parti contraenti dell’accordo sulla libera circolazione delle persone e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

    Articolo 1

    Definizioni e riferimenti

    1.   Ai fini del presente protocollo si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    per «accordo di recesso» si intende l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1);

    b)

    per «accordo sui diritti dei cittadini» si intende l’accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione svizzera sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’accordo sulla libera circolazione delle persone;

    c)

    per «Stati interessati» si intendono gli Stati membri dell’Unione e la Svizzera;

    d)

    per «periodo di transizione» si intende il periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso;

    e)

    le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    2.   Ai fini del presente protocollo tutti i riferimenti agli Stati membri e alle autorità competenti degli Stati membri contenuti nelle disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal presente protocollo si intendono fatti anche al Regno Unito e alle sue autorità competenti.

    Articolo 2

    Ambito d’applicazione ratione personae

    1.   Il presente protocollo si applica alle persone seguenti:

    a)

    cittadini del Regno Unito che sono soggetti alla legislazione di uno degli Stati interessati alla fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti;

    b)

    cittadini del Regno Unito che risiedono in uno degli Stati interessati e sono soggetti alla legislazione del Regno Unito alla fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti;

    c)

    persone che non rientrano nella lettera a) o b), ma sono cittadini del Regno Unito che esercitano un’attività subordinata o autonoma in uno o più Stati interessati alla fine del periodo di transizione e che, a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004, sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonché loro familiari e superstiti;

    d)

    apolidi e rifugiati residenti in uno degli Stati interessati o nel Regno Unito che si trovano in una delle situazioni di cui alle lettere da a) a c), nonché loro familiari e superstiti.

    2.   Il presente protocollo si applica alle persone di cui al paragrafo 1 fintantoché queste continuano a trovarsi senza interruzione in una delle situazioni di cui a tale paragrafo, laddove siano coinvolti uno degli Stati interessati e il Regno Unito nel contempo.

    3.   Il presente protocollo si applica altresì ai cittadini del Regno Unito che non rientrano o non rientrano più nel disposto del paragrafo 1 del presente articolo ma che rientrano nell’articolo 10 dell’accordo di recesso o nell’articolo 10 dell’accordo sui diritti dei cittadini, nonché ai loro familiari e superstiti.

    4.   Il presente protocollo si applica alle persone di cui al paragrafo 3 fintantoché queste mantengono il diritto di soggiornare in uno degli Stati interessati ai sensi dell’articolo 13 dell’accordo di recesso o dell’articolo 12 dell’accordo sui diritti dei cittadini o il diritto di lavorare nello Stato sede di lavoro ai sensi dell’articolo 24 o 25 dell’accordo di recesso o dell’articolo 20 dell’accordo sui diritti dei cittadini.

    5.   Il presente protocollo si applica ai familiari e superstiti quando il presente articolo fa riferimento a dette persone purché queste derivino diritti e obblighi da tale loro situazione a norma del regolamento (CE) n. 883/2004.

    Articolo 3

    Norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale

    1.   Alle persone contemplate dal presente protocollo si applicano le norme e gli obiettivi di cui all’articolo 8 dell’accordo e al presente allegato sulla libera circolazione delle persone, e ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

    2.   Gli Stati interessati tengono debitamente conto delle decisioni e delle raccomandazioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale facente capo alla Commissione europea e istituita con regolamento (CE) n. 883/2004 («commissione amministrativa»), elencate nelle sezioni B e C del presente allegato.

    Articolo 4

    Situazioni particolari

    1.   Le norme seguenti si applicano alle situazioni seguenti nella misura prevista nel presente articolo, qualora riferite a persone che non rientrano o non rientrano più nel disposto dell’articolo 2:

    a)

    ai fini del riconoscimento e della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza, compresi i diritti e gli obblighi derivanti da tali periodi a norma del regolamento (CE) n. 883/2004, rientrano nel presente protocollo i cittadini del Regno Unito, nonché apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito, soggetti alla legislazione di uno degli Stati interessati prima della fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti; ai fini della totalizzazione dei periodi sono presi in considerazione i periodi maturati sia prima che dopo la fine del periodo di transizione, a norma del regolamento (CE) n. 883/2004;

    b)

    le norme di cui agli articoli 20 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi ai cittadini del Regno Unito, nonché ad apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito che, prima della fine del periodo di transizione, hanno chiesto un’autorizzazione a sottoporsi a cure programmate conformemente al regolamento (CE) n. 883/2004, fino al termine delle cure. Le procedure di rimborso corrispondenti si applicano anche dopo il termine delle cure. Tali persone, unitamente alle persone che le accompagnano, godono del diritto di entrare e uscire dallo Stato in cui sono somministrate le cure, ai sensi dell’articolo 14 dell’accordo di recesso, mutatis mutandis, e dell’articolo 13 dell’accordo sui diritti dei cittadini, mutatis mutandis;

    c)

    le norme di cui agli articoli 19 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi ai cittadini del Regno Unito, nonché ad apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito che rientrano nell’ambito di applicazione di detto regolamento e che, al termine del periodo di transizione, dimorano in uno degli Stati interessati o nel Regno Unito, fino al termine della loro dimora. Le procedure di rimborso corrispondenti si applicano anche dopo il termine della dimora o delle cure;

    d)

    le norme di cui agli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi, fintantoché ne sussistano le condizioni, alle prestazioni familiari cui hanno diritto alla fine del periodo di transizione i cittadini del Regno Unito, nonché apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito e hanno familiari residenti in uno degli Stati interessati alla fine del periodo di transizione;

    e)

    nelle situazioni di cui alla lettera d) del presente paragrafo, alle persone che alla fine del periodo di transizione sono titolari di diritti in quanto familiari in virtù del regolamento (CE) n. 883/2004, quali i diritti derivati per le prestazioni di malattia in natura, continuano ad applicarsi detto regolamento e le disposizioni corrispondenti del regolamento (CE) n. 987/2009, fintantoché sono soddisfatte le condizioni in essi stabilite.

    2.   Alle persone che beneficiano di prestazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), si applicano le disposizioni del titolo III, capo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardanti le prestazioni di malattia.

    Il presente paragrafo si applica, mutatis mutandis, per quanto riguarda le prestazioni familiari basate sugli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004.

    Articolo 5

    Rimborso, recupero e compensazione

    Le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 in materia di rimborso, recupero e compensazione continuano ad applicarsi, in quanto l’evento riguardi persone non contemplate dall’articolo 2, quando:

    a)

    l’evento si verifica prima della fine del periodo di transizione; o

    b)

    l’evento si verifica dopo la fine del periodo di transizione e riguarda una persona cui, alla data dell’evento, si applicava l’articolo 2 o 4.

    Articolo 6

    Evoluzione normativa e adeguamenti

    1.   Nonostante il paragrafo 3, i riferimenti nel presente protocollo ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 o a loro disposizioni si intendono fatti ad atti o disposizioni integrati nell’accordo, come applicabili l’ultimo giorno del periodo di transizione.

    2.   Qualora i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 siano modificati o sostituiti dopo la fine del periodo di transizione, i riferimenti a tali regolamenti contenuti nel presente protocollo si intendono fatti agli stessi come modificati o sostituiti, conformemente agli atti elencati nell’allegato I, parte II, dell’accordo di recesso per quanto riguarda l’Unione e nell’allegato I, parte II, dell’accordo sui diritti dei cittadini per quanto riguarda la Svizzera.

    3.   Ai fini del presente protocollo i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 si intendono comprensivi degli adeguamenti elencati nell’allegato I, parte III, dell’accordo di recesso per quanto riguarda l’Unione e nell’allegato I, parte III, dell’accordo sui diritti dei cittadini per quanto riguarda la Svizzera.

    4.   Ai fini del presente protocollo le modifiche e gli adeguamenti di cui ai paragrafi 2 e 3 hanno effetto il giorno successivo a quello in cui hanno effetto le modifiche e gli adeguamenti corrispondenti dell’allegato I dell’accordo di recesso o dell’allegato I dell’accordo sui diritti dei cittadini, se questa seconda data è posteriore.

    »

    (1)   GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

    (2)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1, rettificato nella GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).


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