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Document 22021D0137
Decision No 1/2020 of the Joint Committee established under the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons of 15 December 2020 amending Annex II to that Agreement on the coordination of social security schemes [2021/137]
Decisione n. 1/2020 del comitato misto istituito nel quadro dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone del 15 dicembre 2020 che modifica l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [2021/137]
Decisione n. 1/2020 del comitato misto istituito nel quadro dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone del 15 dicembre 2020 che modifica l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [2021/137]
PUB/2021/4
GU L 42 del 5.2.2021, p. 15–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 42/15 |
DECISIONE n. 1/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO NEL QUADRO DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL’ALTRA, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
del 15 dicembre 2020
che modifica l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [2021/137]
Il COMITATO MISTO,
visto l’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo cessa di applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 23 dell’accordo, i diritti acquisiti dai privati restano immutati in caso di denuncia dell’accordo e le parti contraenti decidono di comune accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione. |
(3) |
L’articolo 33 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2) («accordo di recesso») stabilisce che la parte seconda, titolo III, dell’accordo di recesso si applica ai cittadini dell’Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera a condizione che tali paesi abbiano concluso e applichino rispettivamente accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini dell’Unione, nonché accordi corrispondenti con l’Unione applicabili ai cittadini del Regno Unito. |
(4) |
L’articolo 26b dell’accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord e la Confederazione svizzera sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’accordo sulla libera circolazione delle persone stabilisce («accordo sui diritti dei cittadini») che le disposizioni della parte III di tale accordo si applicano ai cittadini dell’Unione a condizione che l’Unione abbia concluso e applichi rispettivamente accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini svizzeri, nonché accordi corrispondenti con la Svizzera applicabili ai cittadini del Regno Unito. |
(5) |
È necessario fornire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito, nonché ai loro familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso, si trovano o si sono trovati in una situazione transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più parti contraenti dell’accordo e il Regno Unito, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato II dell’accordo tra la Comunità europea ei suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione da parte del comitato misto e si applica dalla fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.
Per il comitato misto
La presidente
Cornelia LUETHY
Le segretarie
Nathalie MARVILLE DOSEN
Malgorzata SENDROWSKA
ALLEGATO
L’allegato II dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone è così modificato:
1) |
l’articolo 3 è così modificato:
|
2) |
dopo l’articolo 3 è aggiunto il nuovo articolo 4: «Articolo 4 1. Le disposizioni relative alla tutela dei diritti acquisiti dai privati ai sensi del presente accordo a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea sono stabilite nel protocollo II del presente allegato. 2. Il protocollo II costituisce parte integrante del presente allegato.»; |
3) |
dopo la sezione C il titolo «Protocollo» è sostituito da «Protocollo I»; |
4) |
dopo il protocollo I è aggiunto il nuovo protocollo II: «PROTOCOLLO II dell’allegato II dell’accordo sulla libera circolazione delle persone
CONSIDERANDO che l’articolo 33 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso») stabilisce che la parte seconda, titolo III, dell’accordo di recesso si applica ai cittadini dell’Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera a condizione che tali paesi abbiano concluso e applichino accordi corrispondenti con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applicabili ai cittadini dell’Unione, nonché accordi corrispondenti con l’Unione europea applicabili ai cittadini del Regno Unito, CONSIDERANDO che l’articolo 26b dell’accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione svizzera sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’accordo sulla libera circolazione delle persone stabilisce che le disposizioni della parte III di tale accordo si applicano ai cittadini dell’Unione a condizione che l’Unione abbia concluso e applichi accordi corrispondenti con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applicabili ai cittadini svizzeri, nonché accordi corrispondenti con la Svizzera applicabili ai cittadini del Regno Unito, RICONOSCENDO che occorre fornire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito, nonché ai loro familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione, si trovano o si sono trovati in una situazione transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più parti contraenti dell’accordo sulla libera circolazione delle persone e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Articolo 1 Definizioni e riferimenti 1. Ai fini del presente protocollo si applicano le seguenti definizioni:
2. Ai fini del presente protocollo tutti i riferimenti agli Stati membri e alle autorità competenti degli Stati membri contenuti nelle disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal presente protocollo si intendono fatti anche al Regno Unito e alle sue autorità competenti. Articolo 2 Ambito d’applicazione ratione personae 1. Il presente protocollo si applica alle persone seguenti:
2. Il presente protocollo si applica alle persone di cui al paragrafo 1 fintantoché queste continuano a trovarsi senza interruzione in una delle situazioni di cui a tale paragrafo, laddove siano coinvolti uno degli Stati interessati e il Regno Unito nel contempo. 3. Il presente protocollo si applica altresì ai cittadini del Regno Unito che non rientrano o non rientrano più nel disposto del paragrafo 1 del presente articolo ma che rientrano nell’articolo 10 dell’accordo di recesso o nell’articolo 10 dell’accordo sui diritti dei cittadini, nonché ai loro familiari e superstiti. 4. Il presente protocollo si applica alle persone di cui al paragrafo 3 fintantoché queste mantengono il diritto di soggiornare in uno degli Stati interessati ai sensi dell’articolo 13 dell’accordo di recesso o dell’articolo 12 dell’accordo sui diritti dei cittadini o il diritto di lavorare nello Stato sede di lavoro ai sensi dell’articolo 24 o 25 dell’accordo di recesso o dell’articolo 20 dell’accordo sui diritti dei cittadini. 5. Il presente protocollo si applica ai familiari e superstiti quando il presente articolo fa riferimento a dette persone purché queste derivino diritti e obblighi da tale loro situazione a norma del regolamento (CE) n. 883/2004. Articolo 3 Norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale 1. Alle persone contemplate dal presente protocollo si applicano le norme e gli obiettivi di cui all’articolo 8 dell’accordo e al presente allegato sulla libera circolazione delle persone, e ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. 2. Gli Stati interessati tengono debitamente conto delle decisioni e delle raccomandazioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale facente capo alla Commissione europea e istituita con regolamento (CE) n. 883/2004 («commissione amministrativa»), elencate nelle sezioni B e C del presente allegato. Articolo 4 Situazioni particolari 1. Le norme seguenti si applicano alle situazioni seguenti nella misura prevista nel presente articolo, qualora riferite a persone che non rientrano o non rientrano più nel disposto dell’articolo 2:
2. Alle persone che beneficiano di prestazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), si applicano le disposizioni del titolo III, capo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardanti le prestazioni di malattia. Il presente paragrafo si applica, mutatis mutandis, per quanto riguarda le prestazioni familiari basate sugli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004. Articolo 5 Rimborso, recupero e compensazione Le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 in materia di rimborso, recupero e compensazione continuano ad applicarsi, in quanto l’evento riguardi persone non contemplate dall’articolo 2, quando:
Articolo 6 Evoluzione normativa e adeguamenti 1. Nonostante il paragrafo 3, i riferimenti nel presente protocollo ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 o a loro disposizioni si intendono fatti ad atti o disposizioni integrati nell’accordo, come applicabili l’ultimo giorno del periodo di transizione. 2. Qualora i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 siano modificati o sostituiti dopo la fine del periodo di transizione, i riferimenti a tali regolamenti contenuti nel presente protocollo si intendono fatti agli stessi come modificati o sostituiti, conformemente agli atti elencati nell’allegato I, parte II, dell’accordo di recesso per quanto riguarda l’Unione e nell’allegato I, parte II, dell’accordo sui diritti dei cittadini per quanto riguarda la Svizzera. 3. Ai fini del presente protocollo i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 si intendono comprensivi degli adeguamenti elencati nell’allegato I, parte III, dell’accordo di recesso per quanto riguarda l’Unione e nell’allegato I, parte III, dell’accordo sui diritti dei cittadini per quanto riguarda la Svizzera. 4. Ai fini del presente protocollo le modifiche e gli adeguamenti di cui ai paragrafi 2 e 3 hanno effetto il giorno successivo a quello in cui hanno effetto le modifiche e gli adeguamenti corrispondenti dell’allegato I dell’accordo di recesso o dell’allegato I dell’accordo sui diritti dei cittadini, se questa seconda data è posteriore. |
(1) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
(2) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1, rettificato nella GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).