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Document 22020D0091

Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/91]

GU L 26 del 30.1.2020, p. 73–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/91/oj

30.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/73


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 74/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/91]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della Commissione, del 4 novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21awb [Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione] dell’allegato XX dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«21awc.

32016 R 1928: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della Commissione, del 4 novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 22).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 299 del 5.11.2016, pag. 22.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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