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Document 22020D0057
Decision of the EEA Joint Committee No 40/2018 of 23 March 2018 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) and Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2020/57]
Decisione del Comitato misto SEE N. 40/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/57]
Decisione del Comitato misto SEE N. 40/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/57]
GU L 26 del 30.1.2020, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/11 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 40/2018
del 23 marzo 2018
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/57]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1777 della Commissione, del 29 settembre 2017, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, carbone argilloso, diclorprop-P, etefon, etridiazolo, flonicamid, fluazifop-P, perossido di idrogeno, metaldeide, penconazolo, spinetoram, tau-fluvalinato e Urtica spp. in o su determinati prodotti (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32017 R 1777: Regolamento (UE) 2017/1777 della Commissione, del 29 settembre 2017 (GU L 253 del 30.9.2017, pag. 1).» |
Articolo 2
Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32017 R 1777: Regolamento (UE) 2017/1777 della Commissione, del 29 settembre 2017 (GU L 253 del 30.9.2017, pag. 1).» |
Articolo 3
Il testo del regolamento (UE) 2017/1777 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 253 del 30.9.2017, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.