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Document 22020D0057

Decisione del Comitato misto SEE N. 40/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/57]

GU L 26 del 30.1.2020, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/57/oj

30.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 40/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/57]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1777 della Commissione, del 29 settembre 2017, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, carbone argilloso, diclorprop-P, etefon, etridiazolo, flonicamid, fluazifop-P, perossido di idrogeno, metaldeide, penconazolo, spinetoram, tau-fluvalinato e Urtica spp. in o su determinati prodotti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 1777: Regolamento (UE) 2017/1777 della Commissione, del 29 settembre 2017 (GU L 253 del 30.9.2017, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 1777: Regolamento (UE) 2017/1777 della Commissione, del 29 settembre 2017 (GU L 253 del 30.9.2017, pag. 1).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2017/1777 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 253 del 30.9.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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