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Document 22019D1062

    Decisione del Comitato misto SEE n. 174/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1062]

    GU L 174 del 27.6.2019, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1062/oj

    27.6.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 174/37


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 174/2017

    del 22 settembre 2017

    che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1062]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/270 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fluoruro di solforile (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/357 della Commissione, del 28 febbraio 2017, concernente la non approvazione della sostanza attiva cyclaniliprole conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/358 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva acrinatrina stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (3).

    (4)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/359 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oxifluorfen (4).

    (5)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/360 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva buprofezin (5).

    (6)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione, del 2 marzo 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6).

    (7)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/377 della Commissione, del 3 marzo 2017, relativo alla non approvazione della sostanza attiva Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874 conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (7).

    (8)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/406 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che approva la sostanza attiva a basso rischio virus del mosaico del pepino, isolato blando VX1, in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (8).

    (9)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/408 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che approva la sostanza attiva a basso rischio virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (9).

    (10)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/409 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che approva la sostanza di base perossido di idrogeno a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (10).

    (11)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/419 della Commissione, del 9 marzo 2017, che approva la sostanza di base Urtica spp. a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (11).

    (12)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/428 della Commissione, del 10 marzo 2017, che approva la sostanza di base carbone argilloso a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (12).

    (13)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/438 della Commissione, del 13 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva abamectina (13).

    (14)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione, del 24 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di diverse sostanze attive elencate nella parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (14).

    (15)

    Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

    1.

    al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

    «—

    32017 R 0270: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/270 della Commissione, del 16 febbraio 2017 (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 48),

    32017 R 0359: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/359 della Commissione, del 28 febbraio 2017 (GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 8),

    32017 R 0360: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/360 della Commissione, del 28 febbraio 2017 (GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 11),

    32017 R 0375: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione, del 2 marzo 2017 (GU L 58 del 4.3.2017, pag. 3),

    32017 R 0406: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/406 della Commissione, dell’8 marzo 2017 (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 83),

    32017 R 0408: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/408 della Commissione, dell’8 marzo 2017 (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 91),

    32017 R 0409: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/409 della Commissione, dell’8 marzo 2017 (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 95),

    32017 R 0419: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/419 della Commissione, del 9 marzo 2017 (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 4),

    32017 R 0428: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/428 della Commissione, del 10 marzo 2017 (GU L 66 dell’11.3.2017, pag. 1),

    32017 R 0438: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/438 della Commissione, del 13 marzo 2017 (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 67),

    32017 R 0555: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione, del 24 marzo 2017 (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 1).»

    2.

    Dopo il punto 13zzzzzzy (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/407 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

    «13zzzzzzz.

    32017 R 0357: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/357 della Commissione, del 28 febbraio 2017, concernente la non approvazione della sostanza attiva cyclaniliprole conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 4).

    13zzzzzzza.

    32017 R 0358: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/358 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva acrinatrina stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 6).

    13zzzzzzzb.

    32017 R 0375: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione, del 2 marzo 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 58 del 4.3.2017, pag. 3).

    13zzzzzzzc.

    32017 R 0377: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/377 della Commissione, del 3 marzo 2017, relativo alla non approvazione della sostanza attiva Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874 conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 58 del 4.3.2017, pag. 11).

    13zzzzzzzd.

    32017 R 0406: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/406 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che approva la sostanza attiva a basso rischio virus del mosaico del pepino, isolato blando VX1, in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 83).

    13zzzzzzze.

    32017 R 0408: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/408 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che approva la sostanza attiva a basso rischio virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 91).

    13zzzzzzzf.

    32017 R 0409: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/409 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che approva la sostanza di base perossido di idrogeno a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 95).

    13zzzzzzzg.

    32017 R 0419: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/419 della Commissione, del 9 marzo 2017, che approva la sostanza di base Urtica spp. a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 4).

    13zzzzzzzh.

    32017 R 0428: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/428 della Commissione, del 10 marzo 2017, che approva la sostanza di base carbone argilloso a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 66 dell’11.3.2017, pag. 1).»

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/270, (UE) 2017/357, (UE) 2017/358, (UE) 2017/359, (UE) 2017/360, (UE) 2017/375, (UE) 2017/377, (UE) 2017/406, (UE) 2017/408, (UE) 2017/409, (UE) 2017/419, (UE) 2017/428, (UE) 2017/438 e (UE) 2017/555 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Sabine MONAUNI


    (1)  GU L 40 del 17.2.2017, pag. 48.

    (2)  GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 4.

    (3)  GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 6.

    (4)  GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 8.

    (5)  GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 11.

    (6)  GU L 58 del 4.3.2017, pag. 3.

    (7)  GU L 58 del 4.3.2017, pag. 11.

    (8)  GU L 63 del 9.3.2017, pag. 83.

    (9)  GU L 63 del 9.3.2017, pag. 91.

    (10)  GU L 63 del 9.3.2017, pag. 95.

    (11)  GU L 64 del 10.3.2017, pag. 4.

    (12)  GU L 66 dell’11.3.2017, pag. 1.

    (13)  GU L 67 del 14.3.2017, pag. 67.

    (14)  GU L 80 del 25.3.2017, pag. 1.

    (*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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