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Document 22019D1046

Decisione del Comitato misto SEE n. 158/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1046]

GU L 174 del 27.6.2019, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1046/oj

27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 158/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1046]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2259 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/838 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda gli alimenti destinati a taluni animali di acquacoltura biologica (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 54bb [Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 2259: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2259 della Commissione, del 15 dicembre 2016 (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 4).»

2.

Al punto 54ba [Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0838: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/838 della Commissione, del 17 maggio 2017 (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 5).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/2259 e (UE) 2017/838 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 342 del 16.12.2016, pag. 4.

(2)  GU L 125 del 18.5.2017, pag. 5.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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