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Document 22019D0739

    Decisione del Comitato misto SEE n. 132/2017, del 7 luglio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/739]

    GU L 128 del 16.5.2019, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/739/oj

    16.5.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 128/24


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 132/2017

    del 7 luglio 2017

    che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/739]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1826 della Commissione, del 14 ottobre 2016, relativo alla non approvazione della sostanza attiva triciclazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione, del 17 novembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, acido benzoico, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazone, propizamide, propiconazolo, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pyraclostrobin, quinoxifen, thiacloprid, tiram, ziram e zoxamide (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2035 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive fipronil e maneb (3).

    (4)

    L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

    1.

    al punto 13a [Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

    «—

    32016 R 2016: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione, del 17 novembre 2016 (GU L 312 del 18.11.2016, pag. 21),

    32016 R 2035: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2035 della Commissione, del 21 novembre 2016 (GU L 314 del 22.11.2016, pag. 7).»

    2.

    Dopo il punto 13zzzzzzr [Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1978 della Commissione] è inserito il seguente punto:

    «13zzzzzzs.

    32016 R 1826: Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1826 della Commissione, del 14 ottobre 2016, relativo alla non approvazione della sostanza attiva triciclazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 279 del 15.10.2016, pag. 88).»

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1826, (UE) 2016/2016 e (UE) 2016/2035 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

    Per il Comitato misto SEE

    La presidente

    Sabine MONAUNI


    (1)  GU L 279 del 15.10.2016, pag. 88.

    (2)  GU L 312 del 18.11.2016, pag. 21.

    (3)  GU L 314 del 22.11.2016, pag. 7.

    (*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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