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Document 22019D0215
Decision of the EEA Joint Committee No 103/2017 of 5 May 2017 amending Protocol 47 (on the abolition of technical barriers to trade in wine) to the EEA Agreement [2019/215]
Decisione del Comitato misto SEE n. 103/2017, del 5 maggio 2017, che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2019/215]
Decisione del Comitato misto SEE n. 103/2017, del 5 maggio 2017, che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2019/215]
GU L 36 del 7.2.2019, p. 65–65
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/65 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 103/2017
del 5 maggio 2017
che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2019/215]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2147 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2016 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole dell'Ungheria (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente il protocollo 47 dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 14 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1271/2014 della Commissione] dell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:
«15. |
32016 R 2147: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2147 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2016 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole dell'Ungheria (GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 30).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2147 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 30.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.