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Document 22019D0215

    Decisione del Comitato misto SEE n. 103/2017, del 5 maggio 2017, che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2019/215]

    GU L 36 del 7.2.2019, p. 65–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/215/oj

    7.2.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 36/65


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 103/2017

    del 5 maggio 2017

    che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2019/215]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2147 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2016 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole dell'Ungheria (1).

    (2)

    La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

    (3)

    Occorre quindi modificare opportunamente il protocollo 47 dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Dopo il punto 14 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1271/2014 della Commissione] dell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

    «15.

    32016 R 2147: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2147 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2016 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole dell'Ungheria (GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 30).»

    Articolo 2

    Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2147 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Claude MAERTEN


    (1)  GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 30.

    (*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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