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Document 22019D0206

    Decisione del Comitato misto SEE n. 94/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato VII (Riconoscimento delle qualifiche professionali) e l'allegato X (Servizi d'interesse generale) dell'accordo SEE [2019/206]

    GU L 36 del 7.2.2019, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/206/oj

    7.2.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 36/52


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 94/2017

    del 5 maggio 2017

    che modifica l'allegato VII (Riconoscimento delle qualifiche professionali) e l'allegato X (Servizi d'interesse generale) dell'accordo SEE [2019/206]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (1).

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 213/2011 della Commissione (2), che è integrato nell'accordo SEE, ha aggiunto la formazione medica specializzata in oncologia medica e in genetica medica all'elenco delle denominazioni delle formazioni mediche specializzate di cui all'allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere adattata per tener conto delle denominazioni dei corsi di formazione pertinenti negli Stati EFTA.

    (3)

    Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati VII e X dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Al punto 1 (Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato VII dell'accordo SEE:

    1.

    è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32013 L 0055: Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132).»

    2.

    Il punto C. è soppresso.

    3.

    I punti A., B., D. ed E. sono rinumerati B., D., E. ed F. rispettivamente.

    4.

    Sono aggiunti i punti seguenti:

    «A.

    All'articolo 3, paragrafo 1, lettera m), dopo le parole “Corte di giustizia dell'Unione europea” sono aggiunte le parole “e della Corte EFTA, conformemente all'accordo SEE.”

    […]

    C.

    All'articolo 21 bis, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

    “Se le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative notificate da uno Stato EFTA a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono conformi alle condizioni stabilite dal presente capo, l'Autorità di vigilanza EFTA formula una raccomandazione al fine di modificare l'allegato VII dell'accordo SEE per aggiornare le denominazioni adottate dagli Stati EFTA per identificare i titoli di formazione e, se del caso, l'organismo che rilascia detti titoli, il certificato che li accompagna e il corrispondente titolo professionale. Il Comitato misto SEE tiene conto delle raccomandazioni formulate dall'Autorità di vigilanza EFTA al momento di modificare l'allegato VII dell'accordo SEE.”»

    5.

    Al punto E., lettera a), punto iii), è aggiunta la seguente tabella:

    «Paese

    Oncologia medica

    Durata minima della formazione:

    5 anni

    Genetica medica

    Durata minima della formazione:

    4 anni

    Denominazione

    Denominazione

    Ísland

     

    Erfðalæknisfræði

    Liechtenstein

     

     

    Norge

     

    Medisinsk genetikk»

    Articolo 2

    Al punto 3 [Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato X dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

    «—

    32013 L 0055: Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132).»

    Articolo 3

    Il testo della direttiva 2013/55/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Claude MAERTEN


    (1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132.

    (2)  GU L 59 del 4.3.2011, pag. 4.

    (3)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

    (*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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