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Document 22019D0206
Decision of the EEA Joint Committee No 94/2017 of 5 May 2017 amending Annex VII (Recognition of professional qualifications) and Annex X (Services in general) to the EEA Agreement [2019/206]
Decisione del Comitato misto SEE n. 94/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato VII (Riconoscimento delle qualifiche professionali) e l'allegato X (Servizi d'interesse generale) dell'accordo SEE [2019/206]
Decisione del Comitato misto SEE n. 94/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato VII (Riconoscimento delle qualifiche professionali) e l'allegato X (Servizi d'interesse generale) dell'accordo SEE [2019/206]
GU L 36 del 7.2.2019, p. 52–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/52 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 94/2017
del 5 maggio 2017
che modifica l'allegato VII (Riconoscimento delle qualifiche professionali) e l'allegato X (Servizi d'interesse generale) dell'accordo SEE [2019/206]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (1). |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 213/2011 della Commissione (2), che è integrato nell'accordo SEE, ha aggiunto la formazione medica specializzata in oncologia medica e in genetica medica all'elenco delle denominazioni delle formazioni mediche specializzate di cui all'allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere adattata per tener conto delle denominazioni dei corsi di formazione pertinenti negli Stati EFTA. |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati VII e X dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 1 (Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato VII dell'accordo SEE:
1. |
è aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Il punto C. è soppresso. |
3. |
I punti A., B., D. ed E. sono rinumerati B., D., E. ed F. rispettivamente. |
4. |
Sono aggiunti i punti seguenti:
|
5. |
Al punto E., lettera a), punto iii), è aggiunta la seguente tabella:
|
Articolo 2
Al punto 3 [Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato X dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:
«— |
32013 L 0055: Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132).» |
Articolo 3
Il testo della direttiva 2013/55/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132.
(2) GU L 59 del 4.3.2011, pag. 4.
(3) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(*1) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.