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Document 22019D0203

    Decisione del Comitato misto SEE n. 91/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/203]

    GU L 36 del 7.2.2019, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/203/oj

    7.2.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 36/39


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 91/2017

    del 5 maggio 2017

    che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/203]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1902 della Commissione, del 27 ottobre 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, ametoctradin, azossistrobina, ciflutrin, acido difluoroacetico, dimetomorf, fenpirazamina, flonicamid, fluazinam, fludioxonil, flupyradifurone, flutriafol, fluxapyroxad, metconazolo, proquinazid, protioconazolo, piriproxifen, spirodiclofen e triflossistrobina in o su determinati prodotti (1).

    (2)

    La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

    (3)

    Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32016 R 1902: Regolamento (UE) 2016/1902 della Commissione, del 27 ottobre 2016 (GU L 298 del 4.11.2016, pag. 1).»

    Articolo 2

    Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32016 R 1902: Regolamento (UE) 2016/1902 della Commissione, del 27 ottobre 2016 (GU L 298 del 4.11.2016, pag. 1).»

    Articolo 3

    Il testo del regolamento (UE) 2016/1902 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Claude MAERTEN


    (1)  GU L 298 del 4.11.2016, pag. 1.

    (*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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